DISPOSIZIONI GENERALI



Похожие документы
DELIBERA N. 538/01/CSP. Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite L AUTORITA

La programmazione televisiva disposizioni normative e regolamentari

Le radio e le tv sul web: F.A.Q.

ALLEGATO B alla delibera n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

La convergenza tra regolamentazione e autoregolamentazione (tutela dei minori e product placement)

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI CIGLIANO REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni in favore dell Amministrazione Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA. Verbale n. 9/2014

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Finalità e ambito di applicazione)

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 21 ottobre 2015 (*)

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ

Politica per la Sicurezza

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

Premesso che il Sistema di e-learning federato per la pubblica amministrazione dell Emilia-Romagna (SELF):

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

News per i Clienti dello studio

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), in relazione alle osservazioni. formulate da un Operatore della Comunicazione.

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

Il protocollo informatico

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

COMUNE DI MARRADI Provincia di Firenze

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO (Provincia di Chieti)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La pubblicazione online degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici

ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico

Allegato A REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICAZIONE ALL ALBO INFORMATICO DEI PROVVEDIMENTI AMMMINISTRATIVI DELL I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

Транскрипт:

Allegato A alla delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013 REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE CHE POSSONO NUOCERE GRAVEMENTE ALLO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE DEI MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 34, COMMI 1, 5 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO E INTEGRATO IN PARTICOLARE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente delibera si intendono per: a) Autorità, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120; c) servizio di media audiovisivo : un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di servizio di media audiovisivo i servizi prestati nell esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell ambito 17

di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d azzardo e di fortuna; ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva; d) fornitore di servizi di media, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; e) servizio di media audiovisivo a richiesta, ovvero servizio di media audiovisivo non lineare, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; f) responsabilità editoriale, l esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta; g) catalogo, l insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivo non lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall utente; 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all articolo 2 del Testo unico. 18

Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente delibera stabilisce, secondo quanto previsto dall articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 e dal decreto legislativo n. 120/2012, i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche e che possono essere messe a disposizione del pubblico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5 del citato articolo 34. Articolo 3 Aree tematiche e principali modalità rappresentative 1. I contenuti sono classificati come gravemente nocivi ai minori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, sulla base dei gruppi di parametri delle aree tematiche e delle principali modalità rappresentative. 2. Le aree tematiche di classificazione sono: violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona. Nell ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle principali modalità rappresentative del medesimo. Sulla base di tale presupposto metodologico, i contenuti di sesso o di violenza non si identificano necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata, ma la classificazione del contenuto come gravemente nocivo avviene solo all esito del processo di valutazione effettuato tramite l utilizzo dei parametri esplicitati. 3. Nell ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle seguenti principali modalità rappresentative : frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi ); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell episodio ). Articolo 4 Classificazione delle scene di violenza gratuita o insistita o efferata 1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che 19

presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla: a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di incitamento all odio comunque motivato ; b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie. Articolo 5 Classificazione delle scene pornografiche 1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene pornografiche è basata su: -la definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; -la rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riferimento alla dignità della persona. Articolo 6 Classificazione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con riferimento ai diritti fondamentali e all incolumità della persona 1. La classificazione dei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale con riferimento ai diritti fondamentali e all incolumità della persona è basata su: -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riguardo alla dignità della persona; -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d azzardo, ovvero palese approvazione, invito all utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l incolumità, la salute, propria o degli altri. 20

21