InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N. 11 13.03.2017 Enasarco: versamento del contributo Firr 2016 A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Enasarco Adempimenti in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio. Infatti, il 31 marzo 2017 scade l ultimo giorno utile per il versamento annuale del contributo Firr 2016 (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Tale fondo è gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono gli adempimenti da porre in essere per il corretto versamento dell obbligo contributivo. Tavola sinottica ADEMPIMENTO IL FIRR Entro il 31 marzo 2017, le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti a versare il contributo FIRR 2016. Il Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) consiste in un accantonamento annuale, da parte delle ditte preponenti, di una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le quote così accantonate, verranno poi liquidate dalla Fondazione Enasarco direttamente all agente o 1
IL CONTRIBUTO alla Società di agenzia all atto della cessazione del rapporto. L importo del contributo, a carico della ditta preponente, viene calcolato tenendo conto: dell importo totale delle provvigioni liquidate nell anno solare precedente; della tipologia del mandato e del numero di mesi di durata del mandato. ALIQUOTE FIRR Le aliquote FIRR, che si distinguano tra monomandatari e plurimandatari, sono attualmente stabilite nelle misure del 4%, 2% e 1%, a seconda dell importo delle provvigioni. MODALITÀ DI CALCOLO FIRR Il contributo FIRR si calcola in modo analogo al meccanismo dei scaglioni dell IRPEF (v. esempio). CONTRIBUTO MINIMO ANNUO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO IL VERSAMENTO Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Dal 1 gennaio 2017, esso è pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono pari a 25.000 euro per i plurimandatari e 37.500 euro per i monomandatari. Il versamento in questione va effettuato annualmente non prima del 1 e non oltre il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Adempimenti Entro il 31 marzo 2017, le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti a versare il contributo FIRR 2016. 2
Il versamento avviene mediante la compilazione della distinta online, nella propria area riservata, inserendo le provvigioni dei propri agenti ed il contributo dovuto verrà calcolato in automatico. Per il pagamento è possibile scegliere tra: bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; addebito su c/c bancario (RID). Le aziende che usano l addebito bancario automatico (RID) devono compilare, completare e confermare la distinta di ripartizione almeno 10 giorni prima della data di scadenza. Una volta confermata la distinta, la banca addebita alle aziende la somma stabilita e paga la Fondazione Enasarco con una data di valuta che coincide con l ultimo giorno utile per il pagamento. Affinché ciò avvenga correttamente, il tempo stabilito dal circuito interbancario è di 10 giorni. Eventuali ritardi nell accredito automatico comportano l addebito di sanzioni. Il FIRR Il Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) consiste in un accantonamento annuale, da parte delle ditte preponenti, di una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le quote così accantonate, verranno poi liquidate dalla Fondazione Enasarco direttamente all agente o alla Società di agenzia all atto della cessazione del rapporto. La ditta proponente, dal canto suo, dovrà comunicare alla Fondazione il termine del mandato, entro un mese, specificandone la data e i dati anagrafici e fiscali dell agente. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell anno dovrà essere liquidato dall azienda mandante direttamente all agente. REQUISITI PER LE AZIENDE Aver effettuato la prima iscrizione ad Enasarco Aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale 3
DESTINATARI DEL FIRR Agenti operanti in forma individuale Agenti operanti in forma di società di persone (Sas, Snc) Agenti operanti in forma di società di capitale (Spa, Srl) Il contributo L importo del contributo, a carico della ditta preponente, viene calcolato tenendo conto: dell importo totale delle provvigioni liquidate nell anno solare precedente; della tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario); del numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso). CONTRIBUTI MATURATI DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO È possibile che, successivamente alla cessazione di un rapporto, l'agente maturi il diritto a provvigioni e contributi previdenziali. In tali casi, la ditta preponente dovrà utilizzare per il calcolo dell'importo dovuto, le aliquote vigenti nel trimestre di cessazione del mandato. Laddove tale trimestre, cui dovrà essere riferito temporalmente il contributo da versare, ricadesse nell'arco di un anno solare precedente a quello di maturazione del versamento (ad esempio un agente cessato il 31/12/2015 cui la ditta debba versare contributi previdenziali maturati nell'agosto del 2016), si dovrà tener conto di quanto già versato per l'agente nel corso dell'anno 2015 e del relativo limite massimale. Aliquote FIRR Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure: Monomandatari 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 /anno Plurimandatari 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 /anno 4
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 /anno Modalità di calcolo del contributo FIRR Per meglio capire la modalità di calcolo del contributo Firr e la differenza tra un calcolo effettuato su 12 mesi e uno effettuato su un mandato iniziato nel corso dell'anno solare, si illustrano i seguenti casi. Agente con rapporto continuativo dal 1 gennaio al 31 dicembre Ipotizziamo di voler calcolare l'importo del Firr per un agente: plurimandatario; che abbia costanza di rapporto per tutto l'anno; con un totale provvigioni liquidate l'anno precedente pari ad 7.650,80. Dunque, la quota della provvigione che ricade nella prima fascia è 6.200 (intera fascia). Pertanto: Contributo primo scaglione: 6.200 * 4% = 248. Mentre la quota della provvigione che ricade nella seconda fascia è: 7650,80-6.200 = 1.450,80. Pertanto, avremo: Contributo secondo scaglione: 1.450,80 * 2% = 29,02. La quota della provvigione che ricade nella terza fascia è nulla. Il contributo totale è così determinato: Contributo totale: 248 + 29,02 = 277,02. Agente con mandato conferito il 31 agosto Ipotizziamo ora di calcolare l'importo del Firr per un agente: plurimandatario; con un mandato conferito il 31 agosto; e, un totale provvigioni liquidate anno precedente 5.859,43. In tal caso, i mesi di effettiva durata del rapporto sono 5 (agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre). Di conseguenza, gli scaglioni rideterminati diventano: 1. fascia del 4%: fino a 2.583,34 ( 6.200 * 5/12); 2. fascia del 2%: da 2.583,35 a 3.875,00 ( 9.300 * 5/12); 3. fascia del 1%: da 3.875,01 in poi. Quota della provvigione nella prima fascia: 2.583,34 (intera fascia). Contributo primo scaglione: 2.583,34 * 4% = 103,34. 5
Quota della provvigione nella seconda fascia: 3.875,00-2.583,34 = 1.291,66 (intera fascia). Contributo secondo scaglione: 1.291,66 * 2% = 25,83. Quota della provvigione nella terza fascia: 5.859,43-3.875,00 = 1.984,43. Contributo terzo scaglione: 1.984,43 * 1% = 19,84. Contributo totale: 103,34 + 25,83 + 19,84 = 149,01 euro. Contributo minimo annuo Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). MINIMALI Plurimandatari Monomandatari Dal 01/01/2017 418,00 836,00 Dal 01/01/2016 418,00 836,00 Dal 01/01/2015 418,00 836,00 Fino al 31/12/2014 417,00 834,00 Fino al 31/12/2013 412,00 824,00 Fino al 31/12/2012 400,00 800,00 Fino al 31/12/2011 396,00 789,00 Fino al 31/12/2009 381,00 759,00 Fino al 31/12/2007 364,00 727,00 La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali: 1. produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; 2. frazionabilità: in caso d inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia 6
maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Contributo massimo annuo I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue: MASSIMALI Plurimandatari Monomandatari Dal 01/01/2016 25.000,00 37.500,00 Fino al 31/12/2015 25.000,00 37.500,00 Fino al 31/12/2014 23.000,00 35.000,00 Fino al 31/12/2013 22.000,00 32.500,00 Fino al 31/12/2012 20.000,00 30.000,00 Fino al 31/12/2011 15.810,00 27.667,00 Fino al 31/12/2009 15.202,00 26.603,00 Fino al 31/12/2007 14.561,00 25.481,00 Nel caso di agenti operanti in società il minimale ed il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. Il versamento Il versamento in questione va effettuato annualmente non prima del 1 e non oltre il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. La scadenza contributiva Dal 1 al 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. - Riproduzione riservata - 7