Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria



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Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria n. 11/12 A. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l intervento dei sigg.: - dott. Roberto Di Bella, presidente; - dott. Grazia Maria Grieco, giudice; - dott. Saverio Sergi, giudice onorario; - dott. Santa Calabrò, giudice onorario; esaminati gli atti del fascicolo in oggetto, relativo al minorenne J.M.A., nata a <<omissis>>il <<omissis>>; lette le istanze con le quali con le quali i coniugi V.D.e J.F., hanno chiesto la declaratoria di efficacia con conseguente trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione del minore J.M.A., emesso in favore di J.F. dal tribunale di <<omissis><in data 27.6.2008, e, in subordine, di adottare il predetto minore ai sensi dell art. 44, co.1, lett. d) L. 4 maggio 1983, n. 184; valutato il parere espresso in data 6.8.2012 del p.m. in sede, che senza altro aggiungere - si è dichiarato contrario alla declaratoria di efficacia del provvedimento di adozione del minore J.M.A. in ragione della solitaria decisione di adottare il minore da parte di J.F.; ha pronunciato la seguente sentenza 1

Con istanza, depositata in data 13.5.2012, J.F. sollecitava la declaratoria di efficacia in Italia del provvedimento di adozione del minore J.M.A., emesso in suo favore dal tribunale di <<omissis>>in data <<omissis>>. Con istanza rivolta nel corso della conseguente istruttoria, precisamente all udienza del 17.7.2012, la medesima ricorrente e il coniuge V.D. sollecitavano, in subordine, l adozione ex art. 44 1 co. lett. D) L. 4 maggio 1983, n. 184, assumendo di avere instaurato con il bambino, ormai da tre anni in Italia, un consolidato menage familiare. Ciò premesso, deve osservarsi che non può essere accolta la domanda principale della ricorrente J.F., non essendo il provvedimento di adozione pronunciato dal tribunale di <<omissis>> conforme alla normativa internazionale pattizia (convenzione dell Aja del 29 maggio 1993 sulla cooperazione tra Stati e sull adozione internazionale di minori, cui hanno aderito sia l Italia che la Romania, paese che ha provveduto alla ratifica sin dal 1994) e, conseguentemente, ai principi fondamentali che regolano, nello Stato italiano, il diritto di famiglia e dei minori. Innanzitutto, deve osservarsi che la procedura di adozione da parte della sig.ra J., ormai anche cittadina italiana (e, peraltro, residente stabilmente nel territorio dello Stato) in virtù del matrimonio contratto con il sig. V., doveva avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e ss. L. 4 maggio 1983, n.184, con verifica preventiva dei presupposti per la declaratoria di idoneità all adozione internazionale. Ed invero, in tema di adozione internazionale, la dichiarazione di idoneità degli adottanti deve precedere non solo la dichiarazione di efficacia in Italia dell adozione straniera, ma altresì lo stesso provvedimento straniero di adozione, al fine di evitare, nell interesse del minore, che un successivo accertamento di inidoneità possa condurre alla risoluzione di rapporti affettivi già costituiti, nonché per 2

evitare che, in sede di dichiarazione di idoneità, il giudice possa essere indotto a concederla in base al prevalente rilievo della sussistenza di rapporti consolidati (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 aprile 1997, n 3335). Ne consegue che nel caso in specie la ricorrente, omettendo di seguire la procedura prevista dalla L. 4 maggio 1983 n. 184, si è sottratta al controllo di idoneità da parte dell autorità giudiziaria italiana rendendo insuscettibile di declaratoria di efficacia il provvedimento straniero. Riassumendo, la sig.ra J. avrebbe dovuto, una volta ottenuta la declaratoria di idoneità all adozione internazionale (che, in ogni caso, doveva essere chiesta congiuntamente al marito), rivolgersi ad un Ente autorizzato e ottenere dalla Commissione per le adozioni internazionali la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell art. 39, condizioni imprescindibili per la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ai sensi dell art. 35, comma terzo, L. 4 maggio 1983 n. 194 1. Ma vi è di più. La sig. J.F. è coniugata con il sig. V.D. sin dal 2.3.2002, sicchè il provvedimento di adozione doveva essere emesso dal Tribunale romeno in favore di entrambi i coniugi, non essendo prevista dal diritto interno l adozione, peraltro legittimante come nel caso che occupa (con l attribuzione al minore del solo cognome della madre adottante in sostituzione di quello originario e recisione dei legami biologici), da parte di uno solo dei due coniugi. Al riguardo, non sembra superfluo evidenziare che l adozione da parte del single è ammessa nei casi particolari, di cui all art. 44 della legge 4 1 Il tribunale accerta inoltre che l adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell art. 39 ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile 3

maggio 1983 n. 184, con effetti limitati rispetto all adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturente dall art. 6 della citata legge, secondo cui l adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa (cfr. Cass. civile sez. I,14.2.2011, n. 3572). Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale secondo un interpretazione costituzionalmente corretta 2 negli stessi casi in cui è consentita l adozione legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il single può procedere all adozione internazionale nei casi particolari di cui all art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola (e, peraltro, se coniugata), fermo restando che il legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell art. 6 della convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall Italia con la L. 22 maggio 1974 n. 357, ben potrebbe prevedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell ambito di ammissibilità dell adozione legittimante di minore da parte di una singola persona, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all interesse del minore (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078). A conforto della superiore proposizione, aggiungasi che lo stesso principio, secondo l orientamento fornito dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n. 3572 del 14.2.2011), vale nella diversa ipotesi che, tuttavia, può essere richiamata per i comuni principi espressi - di 2 La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 347 del 15 luglio 2005, ha ritenuto ammissibile l adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l adozione nazionale legittimante o in casi particolari. 4

adozione pronunciata all estero su istanza di cittadini italiani, che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel paese straniero e di avervi avuto la residenza per almeno due anni (art. 36, quarto comma, L. 4 maggio 1983 n. 184). La domanda principale deve, pertanto, essere rigettata. Opinare diversamente, invero, comporterebbe il rischio di stimolare la creazione di situazioni di fatto, alla presenza delle quali richiedere poi - ed ottenere - l adozione sia pure non legittimante di minori stranieri da parte di persone (cittadini) residenti in Italia, con un pericolosissimo incoraggiamento all adozione fai da te e, quindi, al mercato dei bambini. Per contro, non vale a legittimare la richiesta della ricorrente la circostanza, pure addotta 3, che nell anno 2008 fosse sostanzialmente in vigore la moratoria sulle adozioni internazionali decisa dal Governo romeno nel dicembre 2001 e poi prorogata sino al 2004, allorquando è stata adottata la nuova normativa sulle adozioni internazionali (legge n. 273/2004), che (v. art. 39) subordinava l adottabilità di bambini residenti in Romania da parte di soggetti residenti all estero alla condizione, rarissima, che l adottante fosse nonno del bambino 4. Viceversa, ricorrono le condizioni per dichiarare l adozione in casi particolari del minore ai sensi dell art. 44 lett. D) L. 4 maggio 1983 n. 184. Ed invero, deve osservarsi che il piccolo Mihial vive in Italia, all interno del nucleo familiare costituito dai coniugi V. J., da diversi anni e considera gli istanti come i suoi genitori. 3 La sig.ra Jeler ha riferito di avere presentato solo lei, sebbene già coniugata, l istanza di adozione al Tribunale di Timis in quanto in Romania le adozioni internazionali sono bloccate. 4 La nuova legge n. 233, approvata dal Parlamento rumeno in data 5 dicembre 2011 ed entrata in vigore il 7 aprile 2012, consente ora alle coppie rumene e miste (di cui almeno uno dei coniugi sia di nazionalità rumena) residenti in Italia la possibilità di fornire la disponibilità per l adozione di un minore rumeno residente in Romania. 5

Come emerge dalle reazioni sociali in atti, i ricorrenti hanno assunto, nella sostanziale assenza di altri punti di riferimento familiare nel territorio nazionale (avendo la madre naturale unico genitore biologico accertato e residente in Romania - prestato il consenso all adozione del piccolo da parte della sig.ra J.F.), la piena funzione di genitore nei confronti del minore impegnandosi a tutelare e promuovere i suoi diritti e interessi, riconoscendogli i bisogni essenziali di crescita. Tali assunti sono stati ribaditi dai ricorrenti (v. dichiarazioni rese in data 17.7.2012 al giudice delegato), che hanno specificato di essere profondamente legati al bambino e, in considerazione dell analogo sentimento di affezione nutrito dal minore nei loro confronti, chiesto di poterlo adottare con tutte le conseguenze di legge. ************* Orbene, gli elementi emersi dall istruttoria espletata consentono di accogliere l istanza di adozione in casi particolari. La sussistenza della situazione di fatto rappresentata (legami affettivi già instaurati dal piccolo M. con persone che non possono ricorrere all adozione legittimante, in quanto non hanno presentato la relativa domanda), che non appare opportuno travolgere nell interesse del medesimo minore, conforta nella superiore proposizione. Dalle informazioni acquisite emerge, infatti, che le motivazioni che hanno indotto i ricorrenti a chiedere l adozione sono spontanee e rappresentano la risultante di un menage familiare consolidato. La bontà dell apporto fornito dall istante allo sviluppo psico-fisico del minore risulta poi confermata dalla circostanza che il piccolo M. risulta perfettamente inserito nel nucleo familiare costituito dai signori V. J., che considera suoi genitori a tutti gli effetti. Le univoche risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria acquisita (certificazione medica rilasciata dall U.O. di Medicina Legale 6

dell Azienda Sanitaria Locale) evidenziano, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per pronunciare l adozione in oggetto (essendo di palmare evidenza l idoneità psico-fisica e educativa dei coniugi V.-J.) e dimostrano il preminente interesse del minore ad essere adottato dai richiedenti, ormai identificati come figure genitoriali nell ambito di un ben consolidato rapporto affettivo. Il rassicurante complesso delle condizioni riassunte e la tenera età dell adottando rendono superflua ogni ulteriore indagine e, in particolare, sconsigliano l audizione del minore (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. I, 26 novembre 2004, secondo cui l audizione del minorenne è riservata all apprezzamento del giudice del merito, in virtù di una disciplina conforme ai principi recati dalla Convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, che stabilisce l obbligo di tenere conto delle opinioni espresse dal minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi soltanto se si tratti di fanciullo capace di discernimento e tenendo conto della sua età e del suo grado di discernimento ). La pronuncia di adozione comporta che l adottato assumerà il cognome del padre adottante (V.), essendo gli istanti coniugati, e lo anteporrà al proprio secondo il disposto dell art. 299 primo e terzo comma c.c., cui rinvia l art. 55 della legge 4.5.1983 n. 184. Gli adottanti avranno l obbligo di mantenere l adottato, di istruirlo e educarlo conformemente a quanto prescritto dall art. 147 del codice civile ed eserciteranno la potestà genitoriale sul medesimo nei termini di cui all art. 48 L. 4 maggio 1983 n. 184. L adozione pronunciata non recide i legami tra il minore e la madre naturale (unico genitore biologico accertato). Le circostanze, non del tutto chiarite dai coniugi V.-J., nelle quali si è concretizzata la violazione della normativa in materia di adozione di 7

minori, con trasferimento del bambino in Italia, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le eventuali determinazioni di competenza ai sensi degli art. 71 e ss. L. 4 maggio 1983 n. 184. Visti gli artt. 35, 44, co.1 lett. d), e 56 della legge 4.5.1983 n. 184 P.Q.M. Rigetta la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile della sentenza di adozione del minore I. M., pronunciata dal tribunale di <<omissis>> in data 27.6.2008 in favore di J.F.. Pronuncia l adozione in casi particolari del minore <I.>> M., nato a <<omissis>>il <<omissis>>, da parte di V. D., nato a <<Omissis>>il <<Omissis>>, e J.F., nata a <<omissis>>il <<Omissis>>. Dispone che l adottato assuma il cognome del padre adottante (V.) e lo anteponga al proprio. Ordina la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le eventuali determinazioni di competenza ai sensi degli art. 71 e ss. L. 4 maggio 1983 n. 184. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni/notificazioni di rito. Reggio Calabria, 12.2.2013. Il presidente (dr. Roberto Di Bella) 8