REGOLAMENTO PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI VILLA CHIGI

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REGOLAMENTO PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI VILLA CHIGI Art. 1 - Ospiti La Residenza Sanitaria Assistita accoglie anziani di entrambi i sessi appartenenti alle categorie individuate dalla vigente normativa: - Non autosufficienti - Autosufficienti L ospite deve avere la possibilità di partecipare alla vita sociale e comunitaria, nel pieno rispetto della vita privata e compatibilmente alle condizioni di salute personali. Il Personale della struttura si impegna ad adottare ogni provvedimento idoneo a stimolare le capacità residue di ciascun ospite, in particolar modo la stimolazione dell attività fisica, psichica e sociale, in considerazione delle particolari condizioni di ognuno di essi. La residenza non funziona come Centro Diurno. Il numero di posti per gli autosufficienti è fissato a 5 utenti, mentre il numero di posti per i non autosufficienti è fissato a 20 utenti. Art. 2 - Diritti e doveri degli ospiti La libertà di azione degli ospiti trova l unico limite nella libertà e nel rispetto degli altri ospiti e nel rispetto delle norme collettive fondamentali per garantire il buon funzionamento della vita comunitaria all interno della R. S. A. Agli ospiti è data possibilità di personalizzare la propria cameretta senza invadere gli spazi del compagno/a di stanza e nel rispetto dell organizzazione dei servizi. Gli ospiti devono rispettare gli orari e tutte le altre prescrizioni date, osservare le regole di igiene personale e generale e rispettare il divieto di fumare. Devono inoltre fare buon uso di tutto ciò che la Residenza mette a disposizione dei propri ospiti, evitando dunque sperperi, deterioramenti e danni. L ospite è tenuto a risarcire i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. E fatto pieno rispetto dell appartenenza alla confessione religiosa di ciascun ospite. Art. 3 - Requisiti per l ammissione e Domanda Oltre ad assicurare la continuità delle prestazioni a favore degli attuali residenti, le nuove ammissioni alla Residenza possono riguardare anziani di ambo i sessi che avanzino domanda. E prevista l ammissione di anziani in possesso dei requisiti prescritti per l ammissione, compreso quello dell età. Ai coniugi deve essere assegnata una camera comune. L Azienda U.s.l. 7, accordandosi con il Comune, può valutare la possibilità di consentire l ammissione del coniuge in deroga ai requisiti previsti per le ammissioni in considerazione di una eccezionalità del caso. Non è possibile ospitare i familiari degli utenti, salva la possibilità di restare, in casi di necessità, ad accudire il proprio caro per tutta la notte. Tutte le ammissioni vengono stabilite dall Azienda Sanitaria locale. Per essere ospitati è necessario: 1) presentare domanda di ammissione all Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che deve rilasciare tramite il servizio sociale, il relativo parere obbligatorio per le ammissioni; 2) aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per l attribuzione della pensione di vecchiaia: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, salvo casi eccezionali con età inferiore, adeguatamente esaminati e concordati tra Comune e Azienda Sanitaria Locale;

3) essere residente in un Comune dell azienda U. S. L. 7, in base agli attuali accordi vigenti all interno dell U. S. L. stessa, con assoluta priorità delle domande del Comune di Castelnuovo Berardenga. Può essere esaminata a carattere di eccezionalità ed estrema necessità la possibilità di ospitare anziani provenienti da altre U. S. L., per particolari motivi o quando si reputi opportuno favorire l avvicinamento dell interessato ai propri parenti; 4) essere in possesso delle condizioni e dei documenti per l ammissibilità richiesti dal Comune; 5) le ammissioni possono essere per anziani autosufficienti e per quelli non autosufficienti. L Azienda Sanitaria Locale si riserva di far effettuare un colloquio e/o una visita per valutare le condizioni di cui sopra alla propria equipe socio - sanitaria che opera all interno della Residenza; La domanda per essere ospitati nella Residenza deve essere presentata all Azienda Sanitaria Locale, deve essere corredata dalla documentazione richiesta e firmata dall interessato o da chi esercita la tutela o la potestà e accompagnate dal parere del medico di fiducia che espone i motivi della non autosufficienza convalidati dall equipe socio - sanitaria in servizio presso la Residenza. Qualora il residente ammesso come autosufficiente diventi, nel corso dell ospitalità, non autosufficiente, la quota sanitaria farà carico all Azienda Sanitaria Locale dell assistito che a provveduto a suo tempo all ammissione. Art. 4 - Familiari degli Ospiti della R. S. A. L aiuto del familiare è sempre gradito e molto importante, soprattutto perché l ospite della R. S. A. continui a sentirsi amato ed accudito dalla propria famiglia. Uniche eccezioni riguardano particolari situazioni quali l alzata e/o la rimessa a letto e le altre manovre igieniche in generali. In questi casi devono uscire dalla cameretta del proprio caro, sia per lasciare al personale addetto la possibilità di effettuare tali manovre, sia per garantire la privacy dell ospite che soggiorna nella stessa cameretta il quale potrebbe sentirsi estremamente imbarazzato dalla presenza di persone estranee. Al termine delle operazioni possono tranquillamente rientrare all interno della camera. L accesso è garantito per tutto l arco della giornata fatta eccezione nelle fasce orarie 13,30-16,00 e 20,00 9,00 per garantire il tranquillo riposo di tutti gli ospiti. La presenza dei familiari è particolarmente importante durante l ora dei pasti, nei momenti ricreativi e durante le varie attività organizzate nella struttura. Durante il pranzo e la cena devono essere rispettate le seguenti norme: - Per motivi di rispetto delle norme igieniche, non è consentito portare agli ospiti cibi preparati in altri luoghi, i piatti infatti devono essere preparati esclusivamente dal personale addetto. E possibile portare dall esterno solo cibi confezionati provvisti di data di preparazione e di scadenza; - occorre sempre attendere di essere serviti, in modo che possa essere sempre rispettato l ordine di distribuzione del cibo; - poiché alcuni ospiti sono sottoposti a regimi dietetici particolari, è opportuno che i familiari accudiscano solo il proprio congiunto; - se vengono delegate altre persone all accudimento dell ospite, è necessario segnalare preventivamente e per iscritto il nome al personale addetto: diversamente tale accudimento non sarà consentito. Nel caso in cui il familiare rilevi dei problemi nella conduzione della struttura o voglia segnalare disservizi o suggerire proposte, deve rivolgersi al Responsabile delle Struttura. Art. 5 - Assemblea dei familiari L Assemblea dei familiari si riunisce due volte all anno od a seconda delle varie necessità e/o problemi che si presentano.viene convocata dal Responsabile delle Struttura con lo scopo di trovare delle soluzioni ai problemi segnalati.

Art. 6 Comitato per il funzionamento della R. S. A. Villa Chigi Il Comitato ha la funzione di verificare il benessere degli ospiti della Residenza analizzando gli eventuali problemi segnalati e suggerendo l applicazione di eventuali azioni correttive. E composto dal Sindaco o da un suo delegato, dal Responsabile della Struttura, dal Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la R. S. A. o da un rappresentante dello stesso, dal Responsabile del Settore Tecnico o da un rappresentante dello stesso, da un rappresentante dei familiari, da un rappresentante del Comitato della Terza Età, da un Consigliere Comunale indicato da ogni Gruppo Consiliare. Si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni volta ne venga richiesta la convocazione da uno qualunque dei componenti del Comitato. Alle riunioni, possono essere invitati soggetti esterni, se la trattazione degli argomenti trattati ne ravvisi la necessità. L Ufficio Servizi Sociali rendiconterà al Consiglio Comunale, almeno annualmente, sulle attività svolte presso la R. S. A.. Art. 7 - Prestazioni minime garantite Sono da intendersi prestazioni minime garantite: - Prestazioni alberghiere; - Prestazioni assistenziali; - Prestazioni sanitarie; - Prestazioni ricreative, culturali o comunque per il tempo libero. Art. 8 - Tipologia della ospitalità Il residente, all atto di ammissione, indica in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Residenza deve rivolgersi in caso di necessità. E ammessa la possibilità, a chi ne faccia richiesta, di cambiare la residenza anagrafica dell ospite ammesso. Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la Residenza è a carico dell interessato o dell Azienda sanitaria Locale che ha curato l ammissione. Così come ogni altro viaggio effettuato nel corso dell ospitalità per qualsiasi scopo. Il residente deve essere munito di corredo personale sufficiente, provvisto del numero identificativo dell ospite. Art. 9 - Stanze da letto L assegnazione della stanza, tenuto conto delle richieste dell ospite, viene disposta dal Gestore della struttura sentito il parere del Referente infermieristico, ed in base ai posti disponibili e alle esigenze psicofisiche dell ospite. Inoltre si deve tener conto delle esigenze degli altri utenti e del servizio. Causa esigenze di vita comunitaria o problemi di altra origine, il Gestore della struttura può disporre il trasferimento in un altra camera. Le camere vengono assegnate a persone dello stesso sesso, con priorità ai coniugi o ai conviventi. Il residente autosufficiente e ovviamente quello non autosufficiente, non dispone della chiave della propria stanza, per evitare che si possa chiudervi dentro. Art. 10 - Vitto L alimentazione deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche legate con l età avanzata e tenere conto delle diverse abitudini alimentari degli ospiti. Il menù giornaliero è reso noto agli ospiti mediante affissione negli appositi spazi. Il menù prevede una doppia scelta e diete prescritte dal Medico se ritenute necessarie per le cure dell ospite. I pasti vengono consumati nelle sale da pranzo, ad eccezione di particolari situazioni.

Art. 11 - Servizio Guardaroba e lavanderia La R. S. A. mette a disposizione dell ospite un servizio di guardaroba e di lavanderia per gli indumenti personali. Art. 12 - Pulizie La R. S. A. garantisce il servizio di pulizia sia nelle camere degli ospiti che nei locali comuni. Art. 13 - Prestazioni assistenziali La R. S. A. garantisce assistenza alla persona, infermieristica, mantenimento delle abilità residue e medica. La R. S. A. fornisce assistenza in osservanza del principio di attivazione e stimolazione delle capacità residue dell ospite. Sono salvaguardate le dignità personale e le libertà di ogni singolo ospite: tutto il personale deve rispettare le abitudini ed i bisogni di ciascuno, promuovere forme di attivazione, favorire i contatti con la famiglia e con la comunità locale. Inoltre il personale svolge tutte le altre mansioni previste dall attuale normativa e dai vigenti contratti, assicurando l attuazione dei principi fondamentali dell assistenza agli anziani. Art. 14 - Standard del personale Tutte le prestazioni vengono erogate nel pieno rispetto degli standard minimi di personale previsti dalla vigente normativa regionale e statale. Art. 15 - Il volontariato Il Responsabile della R. S. A. può stipulare accordi con Associazioni di Volontariato riconosciute presenti sul Territorio e regolarmente iscritte nel Registro Comunale. Detti accordi possono prevedere lo svolgimento di attività di animazione, socializzazione, o altre forme di collaborazione concordate con il Gestore della struttura. La R. S. A. non si assume alcuna responsabilità civile od amministrativa per fatti causati da attività svolte da volontari non autorizzati. Art. 16 - Rapporti con l esterno La R. S. A. favorisce il rapporto dell ospite con l esterno, così da mantenere contatti con l ambiente di provenienza. L ospite è libero di ricevere visite di familiari, parenti e amici nel rispetto degli orari di riposo e delle esigenze di privacy degli altri ospiti. L ospite in grado di uscire dalla residenza, anche per trascorrere del tempo con i propri familiari, può farlo solo dopo aver avvisato il personale e comunicato il giorno e l orario di rientro, utilizzando un apposito modulo di autorizzazione delle uscite. Se il Medico curante o la Guardia Medica di turno dispongono il ricovero ospedaliero, una disposizione dell ufficio legale della USL, impone la struttura a dare sempre corso a quanto prescritto dai suddetti medici, anche se il familiare preferirebbe curare il proprio caro all interno della struttura. Non è previsto l accompagnamento degli ospiti alle visite specialistiche ed ai ricoveri ospedalieri da parte del personale della struttura. In tali casi il personale è tenuto ad avvisare il familiare e a chiamare il 118 per provvedere al trasporto. Art. 17 - Rapporti tra il personale, gli ospiti ed i terzi Il personale della R. S. A. agisce in maniera uniforme con tutti gli ospiti, senza avere condotte preferenziali verso alcuno. Il personale non può ricevere compensi, regali od altro da ospiti o parenti. Eventuali osservazioni o lamentele riguardanti il servizio od il comportamento del personale, devono essere presentate al Responsabile delle Struttura.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, le informazioni riguardanti l ospite stesso vengono fornite ai familiari da parte del Gestore della R. S. A.. Dopo l ammissione dell ospite, tutte le informazioni saranno riferite al familiare di riferimento, che provvederà ad aggiornare gli altri eventuali componenti del nucleo familiare. La corrispondenza, i beni di valore, la pensione ed altre provvidenze economiche sono gestite direttamente dagli ospiti stessi, dai loro familiari o da un loro delegato non facente parte dell organico della struttura. Art. 18 - Rette Per ciascun ospite ammesso, deve essere corrisposta con mezzi propri, dei propri parenti o mediante integrazione economica del Comune di residenza dell ospite, una retta giornaliera stabilita annualmente, ai sensi della normativa vigente. Al momento dell ammissione deve essere versata una cauzione pari alla retta spettante a carico dell interessato per 30gg. Detta cauzione sarà restituita al familiare al momento della morte dell ospite, dopo aver verificato che siano state pagate tutte le rette mensili spettanti, trattenendo l eventuale differenza. Gli importi stabiliti devono essere versati entro 15gg dalla data di ricevimento della fattura secondo le modalità indicate nella stessa. La retta giornaliera, ovvero la quota a carico del familiare, è formata dalla quota sociale e dalla quota sanitaria. La quota parte sociale costituisce la compartecipazione alla retta a carico del Comune, preventivamente concordata con l Azienda U. S. L. 7. L azienda U. S. L. 7 determina la quota sanitaria in base a quanto stabilito dalla Regione Toscana, con decorrenza fissata dalla Regione stessa, in relazione allo standard di assistenza alla persona, dei servizi infermieristici e di riabilitazione funzionale assicurati dalla struttura e ridotta proporzionalmente agli interventi integrativi che l Azienda U. S. L. 7 eroga direttamente. Tale quota resta a carico dell Azienda Sanitaria Locale e costituisce una parte fissa per i non autosufficienti. Art. 19 - Assenze L obbligo di corresponsione della retta giornaliera sussiste anche nei casi di temporanea assenza dell ospite nella seguente misura: 1. Nei casi di Ricoveri in ospedale o soggiorni presso il proprio domicilio per i primi 5gg deve essere pagata la retta per intero, per i giorni successivi il 75% della retta stessa. A Coloro che pagano una retta inferiore al 75% della retta giornaliera stabilita, in tutti i casi di assenza, non sarà applicata la riduzione per i giorni successivi al quinto. In caso di decesso deve essere corrisposta la retta spettante fino alla data del decesso compresa. Art. 20 - Dimissioni ed allontanamento del residente Qualora la retta non venga corrisposta dall ospite entro i termini prima indicati, dopo due solleciti di pagamento ed un periodo di tolleranza di tre mesi, viene disposta la dimissione dello stesso, riservandosi ogni azione legale per il recupero delle somme dovute. Il residente può disdettare l alloggio con il preavviso di 15gg a mezzo raccomandata da inviare al Comune che ha assunto l impegnativa dell ammissione. Il Responsabile della Struttura può allontanare il residente, dietro specifica segnalazione del Gestore della struttura, con un provvedimento di urgenza qualora questi: 1) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; 2) commette gravi infrazioni del presente regolamento interno. In tali casi il residente sarà portato presso i parenti più stretti qualora non siano state trovate soluzioni alternative con l U. S. L. 7 di Siena.

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la Residenza nella condizione di poter assegnare gli effetti personali e quant altro di proprietà del defunto, agli aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. Art. 21 - Ricorsi Contro le decisioni in materia di ammissioni, dimissioni, quote retta, è possibile ricorrere entro il termine di 30gg dalla data di ricevimento della comunicazione.