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EUROPEAN CRYPTO BANK (ECB) Paris - London Milan LA FISCALITÉ DES CRYPTOMONNAIES 1803 Altitude Point DELLE UKCRIPTOVALUTE : +44 (0) 747.6790.442 LA TASSAZIONE 71 Alie Stret FR : +33 (0) 1.83.80.23.05 EN FRANCE E1 8NG LondonIN ITALIA IT : +39 (0) 2.87.36.83.63 United Kingdom

PROFILI GIURIDICI E FISCALI DELLE CC.DD. VALUTE VIRTUALI NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. PREMESSA La crescente e vorticosa diffusione delle c.d. valute virtuali continua ad alimentare un clima di generale incertezza per operatori, investitori ed, in generale, per ogni cittadino che ad esse si rivolga con crescente interesse. Nella consapevolezza, dunque, dell incertezza che connota il fenomeno delle criptomonete, il presente contributo ha il solo scopo di offrire al lettore una sintetica ricognizione delle principali posizioni assunte nel merito nell ambito dell ordinamento italiano. PROFILI GIURIDICI Da un punto di vista giuridico, le valute virtuali non trovano alcun riconoscimento quali monete aventi corso legale. La Banca d Italia, in linea con la posizione assunta dall Autorità Bancaria Europea 1, definisce le c.d. valute virtuali quali rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Secondo quanto si legge, infatti, in un proprio documento ufficiale, pubblicato il 30.01.2015 2, le valute virtuali non sono emesse, nè garantite da una banca centrale o da un autorità pubblica ma costituiscono, allo stato, solo delle rappresentazioni digitali di valore create da soggetti privati che operano sul web [che] non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Di conseguenza, in assenza di una regolamentazione, le criptomonete non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Nel citato documento la Banca d Italia, dopo aver provveduto a definire le valute virtuali, ne individua le principali caratteristiche nel seguente modo: sono create da un emittente privato (nel caso delle cc.dd. valute centralizzate) o, in via diffusa, da utenti che utilizzano software altamente sofisticati (nel caso delle cc.dd. valute decentralizzate); 1 Cfr. EBA Opinion on Virtual Currencies del 4 luglio 2014, consultabile all indirizzo: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/eba-op-2014-08+opinion+on+virtual+currencies.pdf 2 Banca d Italia, Avvertenza sull utilizzo delle cosiddette valute virtuali, del 30 gennaio 2015, reperibile sul sito https://www.bancaditalia.it/...valute.../avvertenza_valute_virtuali.pdf. 1

non sono fisicamente detenute dall utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato noto come portafoglio elettronico (c.d. e-wallet), che si può salvare sul proprio computer o su uno smartphone, o che può essere consultato via internet, al quale si accede grazie ad una password. Questi portafogli elettronici sono generalmente software, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. wallet providers). Esistono poi delle piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali convertibili in moneta legale; possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero ricevute online direttamente da qualcuno che le possiede, per poi essere detenute su un portafoglio elettronico ; utilizzando questo portafoglio i titolari possono effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, effettuare rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché riconvertirle in moneta legale; i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono anonimi; le transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili (una volta fatta la transazione non è possibile chiederne l annullamento) 3. Deve precisarsi che, ad onta della mancata regolamentazione, nell ordinamento italiano, l acquisto, l utilizzo e l accettazione in pagamento delle valute virtuali deve considerarsi, allo stato, attività lecita, ben potendo le parti consensualmente obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. La Banca d Italia chiarisce che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali, o viceversa, e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero, invece, concretizzare la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l attività bancaria e l attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento). Allo stato attuale, in attesa di una più completa ed organica regolamentazione delle cripto valute, le istituzioni europee e nazionali richiamano, nei propri dossiers, l attenzione sui rischi connessi all utilizzazione e all investimento nelle valuti virtuali. E interessante segnalare che, nella direzione della maggiore trasparenza, è stata aperta una consultazione pubblica da parte del Dipartimento del Tesoro del MEF, con l obiettivo di censire e comprendere nei suoi diversi aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia 4. 3 Cfr. Banca d Italia, Avvertenza sull utilizzo cit., pp.1-2. 4 Il Dipartimento del Tesoro sta curando la predisposizione del decreto ministeriale con cui, ai sensi dell articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, verranno definite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell economia e delle finanze la propria operatività 2

Lo schema di Decreto Ministeriale richiama il D.Lgs. n. 90/2017 5, volto a rafforzare la normativa italiana antiriciclaggio, con il quale il Governo aveva già previsto che i prestatori di servizi relativi all utilizzo di valuta virtuale dovessero assolvere agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto-valute potessero essere utilizzate per fini illegali. Il testo 6, sul quale è possibile inviare osservazioni e contributi fino al prossimo 16 febbraio, prevede, per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l attività di prestatore di servizi relativi all utilizzo di valuta virtuale, l obbligo di comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze. Sono inclusi nell obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. L iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall OAM, l Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla V direttiva UE antiriciclaggio, ormai prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di cui l Italia ha, di fatto, anticipato l adozione prevedendo già dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), norme più rigorose in materia di prevenzione dei reati finanziari. PROFILI FISCALI La Direzione Centrale Normativa dell Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 72/E del 2 settembre 2016, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente, ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP, delle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali, nonché sul trattamento, ai fini IVA, delle operazioni di acquisto/vendita di monete virtuali effettuate da tali società. Nel documento di prassi l Agenzia delle Entrate, dopo aver definito il bitcoin come una tipologia di moneta virtuale 7, alternativa a quella tradizionale - avente corso legale, emessa da una Autorità monetaria - precisa che, con riferimento al trattamento fiscale applicabile sul territorio della Repubblica italiana. Al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, è stata sottoposta a consultazione pubblica la bozza di decreto ministeriale. 5 Recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/CE) e l attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006». 6 Dal comunicato Stampa N 22 del 02/02/2018, è reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze. 7 Cfr. Agenzia Entrate, Risoluzione n. 72/E del 02/09/2016 ove si legge che La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. 3

alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. In particolare: - le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin, e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso, ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA; - pur trattandosi di operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), "costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento, che rientrano tra quelle "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio", di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE; - sussistendo tali condizioni, le prestazioni di servizi in esame rientrano nella previsione di esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. Alla luce di tali principi, secondo quanto si legge nella Risoluzione n.72/e: AI FINI IVA L'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, deve essere considerata, ai fini Iva, quale prestazione di servizi esenti, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. AI FINI IRES E IRAP I componenti positivi e negativi di reddito connessi all attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin rilevano ai fini del calcolo della base imponibile Ires e Irap. In altri termini, ai fini delle imposte dirette, occorre considerare i capital gain (ovvero capital loss) realizzati, ricavi e costi dell attività caratteristica e, pertanto, farli concorrere, unitamente agli altri costi e ricavi conseguiti, alla determinazione del risultato d esercizio civilistico e della base imponibile Ires ed Irap 8. 8 Cfr. Agenzia Entrate, Risoluzione n. 72/E del 02/09/2016 ove si legge anche: Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest ultimo abbia affidato alla Società l incarico a comprare) o tra prezzi di 4

Inoltre, secondo l Agenzia delle Entrate, i bitcoin che, alla fine dell esercizio, si trovino nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società che svolge la suddetta attività di intermediazione, devono essere valutati al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, la società sarà obbligata a fornirne adeguata informazione in bilancio, tenendo conto del fair value o valore corrente (come per le valute estere tradizionali). In tale ipotesi, gli utili e le perdite su cambi di natura solo valutativa non assumeranno rilevanza fiscale se non al momento del loro effettivo realizzo. REGIME APPLICABILE ALLE PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL ATTIVITÀ DI IMPRESA. Nella medesima Risoluzione viene chiarito, inoltre, che per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Va dato conto, tuttavia, come sostenuto da alcuni autorevoli esperti, che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute virtuali potrebbero costituire redditi imponibili, in quanto riconducibili alla categoria dei redditi diversi di cui all art. 67 TUIR. vendita praticati dall istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap). 5