L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma - Via Isonzo 34 - tel. 06/85358105 - fax 06/85344224 web: www.combattellinerpiti.it - e mail: info@combattellinerpiti.it
Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di: azioni; strumenti finanziari similari alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a art. 2346, comma 6, C.C.); contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili con apporti diversi da opere e servizi (art. 109, comma 9, lett. b art. 2554 C.C.); quote di partecipazione in soggetti di cui all art. 73 TUIR; quote di partecipazioni in soggetti di cui all art. 5 TUIR. Sono escluse dall esenzione: 1) le plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni in società semplici e agli enti ad esse equiparate; 2) le cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali; 3) le cessioni d azienda. Requisiti per l esenzione (art. 87) 2
Requisiti per l esenzione (art. 87 comma 1) Requisiti che deve possedere la partecipazione per ottenere l esenzione: a) I ininterotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Tale presunzione di cessione opera relativamente alla sola ipotesi di acquisto di una medesima partecipazione effettuato in più tranche qualora uno o più di tali acquisti non soddisfino la condizione minima richiesta nella lettera a). Diversamente, qualora tutti gli acquisti dovessero soddisfare la condizione indicata sia alla lettera a) sia nella successive lettere b) a d), l impresa è libera di individuare il costo di acquisto della partecipazione da contrapporre al valore di realizzo, secondo il metodo di valutazione dei titoli prescelto, non essendo obbligata al rispetto del criterio Lifo previsto nella lettera a). 3
Requisiti per l esenzione (art. 87 comma 1) b) Classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall assemblea dei soci). La predetta iscrizione della partecipazione e la sua successiva riclassificazione nell attivo circolante dello Stato Patrimoniale, non fa venir meno l esenzione della plusvalenza realizzata, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni previste nell art. 87. Di contro, l iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni presenti nell articolo di cui trattasi anche qualora la partecipazione venga successivamente riclassificata in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. 4
Requisiti per l esenzione (art. 87 comma 1) c) La residenza fiscale della società partecipata deve necessariamente essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati dalla disciplina delle CFC. Diversamente il soggetto partecipante deve dimostrare mediante interpello che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del possesso della partecipazione, l effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC. I requisiti di cui alla citata lettera c) e alla successiva lettera d) devono sussistere ininterottamente, al momento del realizzo, sin dall inizio del terzo periodo d imposta anteriore al realizzo. 5
Requisiti per l esenzione (art. 87 comma 1) d) Esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale secondo quanto stabilito dall art. 55; per presunzione assoluta, si considera non esercente impresa commerciale la società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi: 1. dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa; 2. dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa; si considerano direttamente utilizzati nell esercizio d impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. 6
Concetto di esercizio di impresa commerciale per le holding (attività esclusiva e prevalente di assunzione di partecipazioni) i requisiti di cui alle lettere c) e d) si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. per il concetto di valore del patrimonio, richiamato per le immobiliari di mera gestione e per le holding di partecipazione, deve farsi riferimento non al valore contabile del patrimonio netto, bensì al valore corrente del patrimonio stesso. per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, ed in occasione di OPV, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lett. a), b) e c), il requisito di esercizio d impresa commerciale si presume sempre soddisfatto. 7
Casi particolari in cui si applica l esenzione (art. 87 commi 6 e 7) In relazione alle partecipazioni che si qualificano per l esenzione, non risultano tassati per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto: le somme e i valori in sede di distribuzione di riserve o altri fondi (soprapprezzi, interessi di conguaglio, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione monetaria esenti); le somme e valori in sede di recesso, esclusione, riscatto, liquidazione, riduzione del capitale esuberante. 8
Disposizioni correlate il regime delle minusvalenze MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE NON DEDUCIBILI MINUSVALENZE DA REALIZZO E ALTRI COSTI: minusvalenze su partecipazioni che si qualificano per l esenzione (art. 87 del TUIR) NON DEDUCIBILI costi specificamente inerenti alla cessione di partecipazioni che si qualificano per l esenz. NON DEDUCIBILI minusvalenze su partecipazioni che non si qualificano per l esenzione (art. 87 del TUIR) minusvalenze su aziende o rami d azienda DEDUCIBILI DEDUCIBILI 9
Disposizioni transitorie (art. 4, comma 1 lett. c), d) e g) D.Lgs. 344/2003) Non rientrano nell esenzione le plusvalenze di cui all art. 87 del TUIR (pur se relative a partecipazioni astrattamente qualificabili per la participation exemption) realizzate nei primi due periodi d imposta cui si applicano le nuove disposizioni (2004 e 2005), fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte negli ultimi due periodi d imposta (2002 e 2003) (lett. c); Sono deducibili, se realizzate nei primi due periodi d imposta cui si applicano le nuove disposizioni (2004 e 2005), le svalutazioni delle partecipazioni qualificabili per l esenzione per la quota corrispondente agli ammontari ripresi a tassazione nei due periodi d imposta precedenti (2002 e 2003) (lett. d); Per le partecipazioni già possedute all inizio del primo periodo d imposta cui si applicano le nuove disposizioni, il requisito di cui all art. 87, comma 1 lett. b), sussiste se le stesse sono classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al penultimo periodo d imposta (2002); per gli acquisti effettuati nel periodo d imposta anteriore a quello di entrata in vigore del nuovo TUIR, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nel bilancio relativo al predetto periodo (2003) (lett. g). 10
La participation exemption per i soggetti IRE Ai sensi dell art. 58, comma 2 del TUIR le plusvalenze di cui all art. 87 TUIR, se realizzate da soggetti IRE nell esercizio di attività d impresa, non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esenti, nella misura del 60% del loro ammontare. La tassazione, quindi, avverrà sul residuo 40% della plusvalenza realizzata, sempre che la partecipazione abbia i requisiti per qualificarsi per l esenzione. Soggetti IRE esercenti attività d impresa (ditte individuali e società di persone) ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA PER IL 60% Tassazione sul 40% della plusvalenza 11