Regole professionali dei mediatori FSM 1 I. Definizione 2 II. Il mediatore 2 Art. 1 Competenze 2 Art. 2 Indipendenza, trasparenza e rinuncia al successivo patrocinio 2 Art. 3 Imparzialità ed equità 2 Art. 4 Segreto e confidenzialità 3 III. La procedura di mediazione 3 Art. 5 Accordo di mediazione 3 Art. 6 Volontarietà 3 Art. 7 Obblighi d informazione e limiti della mediazione 4 Art. 8 Ruolo del diritto e verifica dell equità 4 Art. 9 Garanzia della libera scelta del mediatore 4 Art. 10 Osservanza delle regole professionali 5 Art. 10.1 Membri di organizzazioni socie della FSM 5 Art. 10.2 Titolari della qualifica di mediatore FSM / mediatrice FSM 5 IV. Disposizioni finali 5 Art. 11 Campo di applicazione 5 Art. 12 Entrata in vigore 5 Con il termine mediatore è inteso anche il genere femminile che si rinuncia ad indicare per agevolare la lettura
Pagina 2 di 5 I. Definizione La mediazione è un procedimento volontario di risoluzione del conflitto, nel quale un terzo con formazione specialistica (il mediatore) assiste le parti nella risoluzione amichevole della controversia. Il mediatore, quale terzo imparziale, sostiene i partecipanti nell elaborazione di soluzioni, dedica loro la stessa attenzione, non ha alcun interesse all esito della lite e vigila affinché la mediazione si svolga in modo equo, trasparente ed efficiente. Il mediatore non ha alcun potere decisionale nel merito. II. Il mediatore Art. 1 Competenze 1 Il mediatore è preparato a rispondere alle esigenze dei partecipanti e nel medesimo tempo a mantenere la giusta distanza rispetto alla situazione litigiosa. Egli rispetta i valori e le idee differenti. 2 Il mediatore ha svolto una formazione adeguata allo svolgimento dell attività di mediazione. Egli s impegna a seguire dei corsi di aggiornamento continuo e ad analizzare il proprio modo di lavorare tramite la supervisione e/o l intervisione. Art. 2 Indipendenza, trasparenza e rinuncia al successivo patrocinio 1 L indipendenza del mediatore è uno dei principi cardine della mediazione. Di conseguenza, egli informa spontaneamente i partecipanti dell esistenza di possibili conflitti d interesse o di circostanze che dal loro punto di vista potrebbero dare adito a dubbi sulla sua indipendenza e neutralità. Spetta alle parti decidere sulla presenza o meno di tali impedimenti. 2 La trasparenza è un altro principio cardine della mediazione. Il mediatore informa i partecipanti che durante la mediazione non assumerà alcun altro mandato per loro conto e che, dopo la fine della mediazione, egli non patrocinerà alcun partecipante nelle questioni trattate in mediazione. Art. 3 Imparzialità ed equità 1 Il mediatore assume nei confronti dei partecipanti un atteggiamento imparziale ed equidistante. 2 Il mediatore garantisce un procedimento equo e assiste i partecipanti in modo tale che giungano a una risoluzione del conflitto da loro percepita come giusta. 3 Il mediatore esorta i partecipanti a divulgare tutte le informazioni in loro possesso che sono importanti per la riuscita della mediazione.
Pagina 3 di 5 Art. 4 Segreto e confidenzialità 1 La confidenzialità delle informazioni rivelate nel corso del procedimento è un principio fondamentale della mediazione. I partecipanti si accordano sul modo di gestire tale confidenzialità e la comunicazione verso l esterno. 2 Il mediatore è tenuto al segreto nei confronti di terzi sull identità dei partecipanti e su tutti i contenuti della mediazione. Qualora il mandante sia una terza persona che non partecipa alla mediazione, il mediatore è tenuto a concordare con i partecipanti se e come il mandante vada informato. 3 Il mediatore rifiuta di deporre quale testimone dei partecipanti in un eventuale procedimento previsto dalla legge. III. La procedura di mediazione Art. 5 Accordo di mediazione 1 I partecipanti, l oggetto del conflitto, gli obiettivi e le regole di procedura della mediazione devono essere determinati per contratto. È raccomandato di formalizzare l accordo in forma scritta all inizio della mediazione. 2 L accordo di mediazione dovrebbe di norma regolare i seguenti punti: 1. Descrizione dei temi e dei partecipanti alla mediazione. 2. Ruolo del mediatore, dei litiganti e di altri partecipanti al procedimento. 3. Principio dell autonomia decisionale e della responsabilità personale dei litiganti. 4. Indipendenza e imparzialità del mediatore. 5. Obbligo del mediatore di rendere noti eventuali conflitti d interesse. 6. Confidenzialità riguardo il contenuto e lo svolgimento della mediazione. 7. Costi della mediazione e loro ripartizione. 8. Diritto dei partecipanti di interrompere in ogni momento la mediazione. 9. Rinuncia ad avviare un procedimento previsto dalla legge, rispettivamente sospensione di eventuali procedimenti in corso. Art. 6 Volontarietà 1 La partecipazione alla mediazione è di principio volontaria. Rimangono riservati gli accordi contrattuali o le disposizioni di legge che ne prescrivono l obbligatorietà. 2 La mediazione può essere interrotta in qualsiasi momento a richiesta dei partecipanti o del mediatore.
Pagina 4 di 5 Art. 7 Obblighi d informazione e limiti della mediazione 1 Il mediatore esamina con i partecipanti se la mediazione è lo strumento adatto alla loro situazione e li informa sui rischi e i limiti del procedimento. 2 Il mediatore informa all inizio della mediazione i partecipanti che si trovano in un rapporto di subordinazione gerarchica o di dipendenza, delle implicazioni e delle possibili conseguenze che il procedimento può avere nei confronti di tale rapporto e concorda con loro come gestire la posizione di potere. 3 In generale il mediatore chiarisce con i partecipanti i seguenti punti: 1. Differenze e somiglianze della mediazione con altri metodi di gestione del conflitto, le opportunità e i rischi ad essi associati. 2. Svolgimento della mediazione. 3. Importanza del diritto nella mediazione. 4. Facoltà di rivolgersi ad un avvocato per una consulenza legale e verifica dell equità secondo l art. 8. 5. Facoltà di avvalersi di periti esterni e chiarimento delle loro competenze. Art. 8 Ruolo del diritto e verifica dell equità 1 Le soluzioni trovate devono anzitutto orientarsi al senso di giustizia individuale dei partecipanti e al loro bisogno di equità. Le soluzioni trovate non devono violare le disposizioni legali di natura imperativa. 2 Il mediatore discute con i partecipanti sulla possibilità di sottoporre l accordo finale all esame da parte di uno specialista esterno prima di apporre la loro firma. 3 Previo accordo di tutti i partecipanti, i patrocinatori legali possono assistere alle sedute di mediazione. Art. 9 Garanzia della libera scelta del mediatore 1 Il mediatore s impegna a garantire ai partecipanti la libera scelta del mediatore, nella misura in cui tale scelta non sia di competenza di un mandante che non partecipa alla mediazione. 2 Accordi che escludono fin dal principio la libera scelta del mediatore non sono ammessi.
Pagina 5 di 5 Art. 10 Osservanza delle regole professionali Art. 10.1 Membri di organizzazioni socie della FSM 1 Le organizzazioni socie della FSM esortano tutti i loro soci attivi quali mediatori a ossequiare le presenti regole professionali. 2 In caso di violazione, l organizzazione socia ammonisce il mediatore che ha commesso la violazione e, in caso di recidiva, può estrometterlo. Art. 10.2 Titolari della qualifica di mediatore FSM / mediatrice FSM 1 Con la presentazione della domanda di riconoscimento quale mediatore, quest ultimo s impegna a ossequiare le presenti regole professionali. 2 Su richiesta di partecipanti che hanno incontrato un tipo di difficoltà qualsiasi durante il procedimento di mediazione, ancora in corso o già finito, l ombudsman della FSM tenta di conciliare le parti. I mediatori FSM sono tenuti ad informare i propri clienti dell esistenza dell ufficio dell ombudsman e/o a consegnare la scheda informativa sull ombudsman per i clienti di una mediazione. Il mediatore interessato sarà informato dei reclami presentati. 3 Il diritto di portare il titolo di mediatore FSM o mediatrice FSM è revocato se il mediatore continua a violare gravemente le regole professionali, oppure non presenta la prova richiesta dell assolvimento dell aggiornamento professionale continuo, come previsto dal Regolamento della FSM sul riconoscimento delle formazioni e dei mediatori, nonostante l ammonimento scritto, rispettivamente l assegnazione di un termine per l invio. IV. Disposizioni finali Art. 11 Campo di applicazione Le presenti regole professionali sono applicabili a tutti membri di un organizzazione socia della FSM attivi quali mediatori o che sono titolari della qualifica di mediatore FSM / mediatrice FSM. Art. 12 Entrata in vigore Le presenti regole professionali sono state approvate dall assemblea dei delegati della FSM il 22.4.2008 e poste in vigore il 1.7.2008. Il comitato ha adeguato le presenti regole al processo di sviluppo strategico e organizzativo durante la seduta del 10.05.2016.