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sciogliendo la riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate; SEZIONE XVI CIVILE Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO ^^^ Il Giudice, ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d ufficio affinché il consulente risponda ai seguenti quesiti: 1 con riferimento ai contratti derivati: -Descrivere il contenuto e le modalità di funzionamento dei contratti swap sottoscritti tra le parti; -Valutare se tale modalità di funzionamento poteva astrattamente sulla base di una valutazione ex ante e tenuto conto dell andamento dei mercati all epoca della stipulazione dei contratti- essere conveniente per la parte attrice e consentirle di realizzare un concreto vantaggio; -In particolare, verificare (sempre con valutazione ex ante) se i suindicati contratti erano idonei assolvere alla funzione di copertura del conto corrente e degli affidamenti precedentemente sottoscritti dalla parte attrice, ovvero se abbiano aumentato il rischio di subire perdite; -Indicare se, all epoca della stipulazione dei contratti per cui è causa, erano disponibili altri strumenti finanziari idonei a perseguire l interesse della parte attrice e meno rischiosi; -Verificare se la banca abbia applicato commissioni implicite e occulte, non risultanti dai documenti informativi e, in caso positivo, quantificare i relativi importi; -Calcolare gli incassi percepiti dalla parte attrice ed i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti in questione, sin dalla data della loro stipulazione; con riferimento ai contratti di conto corrente: A) ANATOCISMO:

1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: Ricalcoli il CTU l esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: -qualora dall origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi; -ed altresi qualora dall 1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocita tra le parti, e quindi in violazione dell art. 120 TUB; -ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell 1.1.2014; 2) per i contratti stipulati nel periodo dall 1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocita tra le parti, e quindi in violazione dell art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell 1.1.2014. 3) per i contratti stipulati successivamente all 1.1.2014: 2 Ricalcoli il CTU l esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell 1.1.2014. B) MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO: In caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale; 2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).

C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. D) USURA: 1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato; 3 3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell usura originaria: A) periodo compreso tra l entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute senza effettuare alcuna verifica di usurarietà, salvo nel caso in cui non se ne ravvisi la nullità in base ai criteri indicati al successivo punto E) B) periodo successivo all 1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse 4) Verifica dell usurarietà degli interessi moratori:

Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. E) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: 1) escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi A) e B): A) se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 4 B) se, nel periodo successivo alla data del 1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. F) ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto; B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista; b.2) e ad agire è la banca: dalla data del primo saldo disponibile, portato a 0 se negativo, invece mantenuto se positivo; C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati; c.2) e ad agire è la banca: tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e,

qualora l estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applichi il saldo 0, escludendo quindi l eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Qualora, invece, l estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato. ^ G) CONTEGGIO FINALE: All esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell atto di citazione e l eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. H) VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata; b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti; c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva; 5 per i contratti successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca; b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall art. 120 TUB. I) PRESCRIZIONE, se eccepita: 1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell atto di messa in mora o dalla notifica dell atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;

2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale; 3) A tal fine, individui il CTU l affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni entro-fuori fido, interessi per sconfinamento od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti. P.Q.M. DISPONE CTU per il fine di cui in premessa, nominando, quale consulente, il dr. Giovanni Giovannelli, con studio in Roma, viale Mazzini, n. 134; invita il ctu a rappresentare tempestivamente anche a mezzo fax - eventuali cause ostative all accettazione dell incarico o alla partecipazione all udienza di seguito fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza; 6 rinvia per il conferimento dell incarico al ctu alla udienza del 12.6.2018 ore 11,30; fissa altresi, ai sensi dell art. 81 bis disp. Att. C.p.c., tenuto conto della natura, dell urgenza e della complessità della causa, il calendario del processo indicando: - l udienza del 12.3.2019 ore 10,30 per l esame della ctu; - l udienza del 24.9.2019 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni. Manda alla Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle parti ed al ctu. Roma, 11.4.2018 Il Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo

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