AMBITO TERRITORIALE NA6



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AMBITO TERRITORIALE NA6 CASORIA ARZANO CASAVATORE UFFICIO TECNICO DI PIANO ======================================================================= Via Po Centro Gallery - 80026 CASORIA (NA) REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ISTITUZIONE SAT SERVIZIO AFFIDO TERRITORIALE ART.1 (Istituto dell'affidamento familiare) Il Servizio di Affidamento Familiare è stato istituito dalla Legge Nazionale 184/1983 come modificata e integrata dalla Legge 149/2001. Il principio di tali normative è rappresentato dal diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia. Per la tutela di tale diritto, nel caso in cui sia in pericolo o addirittura compromesso, per mere difficoltà familiari anche economiche e/o incapacità parziale o assoluta dei genitori, le leggi prevedono due forme di affidamento familiare: Affidamento consensuale, ovvero disposto dall Ente Locale su proposta dei servizi di Assistenza Sociale Territoriale previo consenso dei genitori, o dell eventuale tutore e del minore "se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore", in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. L affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell affido. Affidamento giudiziale, ovvero disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale dell Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (Art. 330 CC), ovvero adottando i provvedimenti più opportuni in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori (Art. 333 CC), può prescrivere l allontanamento del figlio dalla residenza familiare (e quindi può disporre l affidamento a terzi); parimenti può provvedere in caso di urgente necessità, anche anteriormente alla conclusione del procedimento: ex Art. 330 e 333 CC; infine, può escludere i genitori dalla potestà nell interesse dei figli naturali riconosciuti (Art. 317 bis CC) e anche in tal caso frequentemente disporrà l affidamento. Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori, in base alla legge 74/1987 (Art. 11 paragrafo 8), si prevede che il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minorenne. Il Giudice Tutelare deve essere informato, come previsto dalla legge, dell affidamento. Spetta infatti a tale figura rendere esecutivo il provvedimento in caso di affidamento

consensuale, che sarà ufficiale solo con apposito decreto. Il Servizio Sociale territoriale ha l obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull andamento dell'affido. ( Art. 4 L. 149/01) ART.2 (Tipologia dell'affidamento) L affidamento, in rapporto alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può così articolare: Affidamento a tempo pieno: si rende necessario quando la permanenza del minore nella famiglia appare dannosa per quest'ultimo; cioè la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea ai bisogni di crescita e di educazione del minore. I genitori affidatari in questo caso prendono il minore a vivere nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall Autorità Affidante. Affidamento diurno o part-time: consiste nell affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto nell educazione del minore. L affidamento parttime si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli, quali, ad esempio, l essere seguito in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione. Affidamento per periodi di vacanza: può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il sevizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli. Affidamento per situazioni che rivestono carattere di impellenza: cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore. ART.3 (S.A.T. Servizio di Affido territoriale) Prospettiva ordinaria dell Affido Familiare è il rientro del minore nel proprio contesto familiare di provenienza. A tal fine è istituito il Servizio di Affido Familiare d Ambito (di qui in avanti denominato S.A.T. come da nomenclatura regionale), quale parte integrante del Piano Sociale di Zona. Il Servizio rientra tra le prestazioni socio-sanitarie integrate. ART.4 ( EQUIPE SOCIO-SANITARIA INTEGRATA) L équipe socio-sanitaria integrata del S.A.T. è composta da: 1. Responsabile della 1^ Area Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani - dell Ufficio di Piano di Zona con funzioni di coordinamento; 2. Psicologo del Servizio Centro per la Famiglia del Piano Sociale di Zona; 3. Assistente sociale, dell' Ufficio Servizi Sociali dei tre comuni afferenti all'ambito n6;

4. Assistente Sociale dell Unità Operativa Materno Infantile e l operatore dell A.S.L Napoli 2 Nord, che, a seconda del bisogno, interviene ai sensi delle Linee di indirizzo Regionale per l Affidamento Familiare; 5. Responsabili delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie eventualmente presenti sul territorio, previa stipula di appositi protocolli, così come previsto dal presente disciplinare. Il S.A.T. ha sede operativa presso la sede dell Ufficio di Piano di Zona sito in Casavatore alla Via Campanariello,31. ART.5 (Operatività del S.A.T.) Il S.A.T. è istituito per svolgere le seguenti funzioni: Promuove la cultura dell affido familiare nell'ottica di una politica di sostegno alle famiglie in difficoltà, con particolare riferimento all informazione e alla ricerca di famiglie disponibili all affido; a tal proposito viene istituita anche l'anagrafe delle famiglie affidatarie che, di volta in volta aggiornata, sarà trasmessa al Tribunale per i Minorenni per una migliore e più organizzata gestione dell'affido; Opera affinché sia ridotto il collocamento di minori di età presso strutture di accoglienza residenziale; Provvede alla formazione, iniziale e permanente, delle famiglie disponibili all affido familiare, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, sociali, psicologici, pedagogici ed esperienziali del percorso dell affido familiare, sostenendo altresì la preparazione dei figli degli affidatari; Individua le famiglie affidatarie in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e definisce gli strumenti operativi necessari per l attuazione dello stesso; Gestisce e coordina le relazioni con le agenzie sociali coinvolte nel percorso dell affidamento familiare ovvero Giudici Tutelari, Tribunale per i Minorenni, Strutture di accoglienza residenziale,scuole, Terzo Settore ; Promuove gruppi di mutuo e auto-aiuto, stimolandone la realizzazione da parte delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie presenti sul territorio Trasmette al Coordinatore dell'u.t.p., entro la fine di ogni anno una relazione sull attività svolta nell anno trascorso; Promuove e/o realizza attività formative inerenti l istituto dell affido familiare rivolte a tutti gli operatori coinvolti. ART.6 ( percorsi di affido familiare) Il SAT, con le prorpie professionalità competenti, predispone il provvedimento di affido familiare,gestendone le fasi successive per la formalizzazione (invio al Sindaco del Comune di residenza del minore per l emanazione, invioal giudice tutelare per il visto, ) nel caso di affido consensuale con percorso amministrativo; Tele passaggio è successivo alla predisposizione, attuazione, verifica e/o ri-definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), in collaborazione con la famiglia affidataria, la famiglia di origine (ove possibile) e sentito il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore in misura della sua capacità di discernimento, per ciascun affido

attivato. Ogni P.E.I. deve contenere, almeno: a) l analisi della situazione psico-socio-ambientale relativa alla persona in affido e alla famiglia d origine, prevista dalla vigente cartella utente ; b) l individuazione della famiglia affidataria più idonea all affido specifico (abbinamento minore/famiglia); c) la presumibile durata dell affido, rapportata al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine. Qualora alla scadenza del termine non intervengano provvedimenti di cessazione o di proroga, l affido resta in vigore e si procede alla tempestiva ridefinizionedel P.E.I., in attesa di ulteriori provvedimenti dell autorità competente; d) le modalità di supervisione dell affido e di sostegno del minore e della famiglia affidataria,con la precisazione delle funzioni e delle modalità di raccordo tra gli operatori e le Agenzie coinvolti; e) le modalità di raccordo tra il percorso di affido ed il programma di sostegno alla famiglia di origine; f) le prescrizioni per gli affidatari con particolare riferimento ai tempi ed ai modi di esercizio dei poteri ad essi riconosciuti; g) gli obiettivi e le modalità del percorso che gli affidati devono realizzare; h) le prescrizioni per la famiglia di origine con particolare riferimento alle modalità con le quali può mantenere i rapporti con il minore, nonché alle condizioni da raggiungere per il rientro dello stesso; i) le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella d origine. Il progetto di affido non può prevedere rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore. L eventuale concorso della famiglia di origine alle spese del servizio è regolato attraverso gli atti regolamentari d accesso ai Servizi d Ambito Territoriale; j) la misura del contributo mensile, le spese straordinarie rimborsabili, le modalità di pagamento; k) le modalità di stipula della polizza assicurativa; l) la sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soggetti coinvolti. ART. 7 (Ruoli e funzioni dei componenti il SAT) - Il Responsabile della 1^ Area Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani - dell Ufficio di Piano di Zona, svolge le funzioni di coordinamento generale dell equipe. - L Assistente Sociale dell Ufficio Politiche Sociali del Comune di residenza del minore svolge le funzioni di manager care per il singolo percorso di affido familiare previsto dall art. 6. - L Assistente Sociale dell Ufficio Politiche Sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria, ove diversa dalla residenza del minore, svolge le funzioni di vigilanza sull affido. Tutti i componenti dell equipe sono coinvolti nella realizzazione delle funzioni di cui all art. 6, secondo le specifiche competenze, professionali e istituzionali, e sulla base del programma di lavoro stabilito dall equipe stessa. - I Responsabili delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie collaborano alla realizzazione di tutte le funzioni di promozione ed organizzazione dell affido familiare, nonché alla realizzazione delle funzioni di gestione dei percorsi di affidamento familiare, limitatamente agli affidi in cui sono coinvolte le famiglie affidatarie aderenti alle loro Organizzazioni.

ART. 8 (Accesso al SAT) I cittadini che vogliono proporsi come affidatari, possono fare richiesta di accedere al SAT, compilando il modulo rilasciato dal Servizio di Segretariato Sociale istituito dall'ambito n6 e con sede operativa in Casavatore alla Via Campanariello,31; gli stessi saranno valutati in base al possesso dei requisiti minimi previsti dalle linee di indirizzo regionali per l affidamento familiare.la raccolta, la ricezione e la trasmissione degli Atti e delle relazioni in originale,relativi alle coppie ed ai minori seguiti, avviene presso detta sede. La famiglia affidataria ha il dovere di attenersi ai principi previsti dalla normativa vigente in materia di affido familiare, di rispettare gli impegni e le indicazioni contenute nel P.E.I., nonché di mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine. Deve inoltre rispettare le condizioni previste dall art.5 della legge 184/83, e precisamente: 1. assicurare ai minori un adeguata alimentazione, un conveniente alloggio, nonchè la necessaria cura ed istruzione, così come ad un proprio familiare; a rispettare le idee religiose della famiglia d origine delle minori in questione; a prendere, in caso di necessità, gli opportuni provvedimenti medico sanitari, dandone comunicazione al padre della stessa; 2. tener conto delle indicazioni degli esercenti la potestà genitoriale dei minor per i quali non vi è stata alcuna pronuncia ai sensi degli artt. 330 e333 del Codice Civile, qualora si tratti di affido consensuale, ovvero dell'a.g. Qualora venga dalla stessa disposto; 3. agevolare i rapporti tra la minore e la famiglia d origine 4. assolvere con la massima serietà ed impegno il compito spontaneamente assunto; 5. rispettare gli accordi relativi alle modalità dei rapporti, informando il Servizio Sociale di ogni novità rilevante, in conformità alle esigenze specifiche della minore. La famiglia affidataria ha il diritto di ricevere sostegno da parte dell equipe del S.A.T. e delle istituzioni che la stessa rappresenta, anche per l accesso alle risorse territoriali di cui sono responsabili altre istituzioni. Alla famiglia affidataria deve essere garantito che i tempi e gli spazi previsti dal percorso, di cui all art. 6, del presente regolamento tengano conto delle esigenze di vita familiare. ART. 9 ( Contributo mensile ) Il contributo mensile da erogare alle famiglie affidatarie è, nel massimo, definito dalle linee di indirizzo regionale per l affidamento familiare,secondo lo schema di seguito specificato; lo stesso è determinato sulla base dei dati INPS rivalutato annualmente in base all indice I.S.T.A.T.. Pensione minima al 01/01/2009 : 458,20 1 minore = 458,20 X 1,5 = 687,3 Il contributo è ridotto del 20% per ogni minore affidato oltre il primo, pertanto 2 minori 687,3 + 137,30 (687,30-20%) = 824,76 Dal sostegno economico vanno detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali e tutte le altre somme, a qualsiasi titolo destinate al

mantenimento del minore. Il contributo mensile può essere erogato anche se l affido è realizzato in ambito familiare. Ai sensi della normativa vigente, il Comune competente alla erogazione del contributo alla famiglia affidataria è individuato nel Comune di residenza dell esercente la potestà genitoriale. Nel caso di minori figli di genitori divorziati o separati residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i Comuni purché entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale. Il contributo mensile deve essere liquidato alla famiglia affidataria entro un tempo massimo di 90 giorni dal mese di inizio dell'affido. Il SAT può concordare con la famiglia affidataria, sulla base del P.E.I., il rimborso delle spese straordinarie sostenute, ai sensi delle linee di indirizzo regionali per l affidamento familiare. LETTO, CONDIVISO E SOTTOSCRITTO IL SINDACO DEL COMUNE DI CASORIA Dr. Ferrara Stefano IL SINDACO DEL COMUNE DI ARZANO Dr. Fuschino Giuseppe Antonio IL SINDACO DEL COMUNE DI CASAVATORE Dr. Sollo Pasquale