DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Documenti analoghi
C O M U N E D I C A L A T A B I A N O PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

affidamento minori C O M U N E DI C A P O D' O R L A N D O SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI ( LEGGE REGIONALE N.

Comune di Capo d Orlando (Provincia di Messina) Area Servizi Socio-Assistenziali T.T. 6/8

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

Città di Ispica Prov. di Ragusa

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULL'AFFIDO FAMILIARE

REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FAMILIARE

COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA. Regolamento sull affido familiare di minori

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Regolamento sui servizi socio-assistenziali rivolti ai minori COMUNE DI PRIZZI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO

COMUNE DI IDRO PROVINCIA DI BRESCIA. Ufficio Segreteria. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Dichiarata immediatamente eseguibile COPIA

COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI CUTROFIANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 18 (PATERNO -BELPASSO-RAGALNA-ASL 3)

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

(Provincia di Perugia) Zona Sociale n. 4 REGOLAMENTO AFFIDO ETERO-FAMILIARE E SOSTEGNO FAMILIARE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL COMUNE DI FIRENZE

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNE DI BIBBIENA REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali

COMUNE DI CATANIA REGOLAMENTO SULL AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

COMUNE DI VOLVERA Provincia di TORINO

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Regolamento sul Servizio di Affidamento Familiare di Minori. Art. 1

COMUNE DI PREDAIA. (Provincia di Trento) VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72 DELLA GIUNTA COMUNALE. Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB

Norma. Laura Landi - avvocato

Provincia di Modena. Deliberazione della Giunta Comunale

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI BREMBATE PROVINCIA DI BERGAMO. Settore Affari generali e servizi alla persona REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

proposta di legge n. 460

COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti

PRASSI OPERATIVA AFFIDO FAMILIARE

COMUNE DI PRATO CARNICO Provincia di Udine

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

IL COMITATO DEI SINDACI

COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Deliberazione n. 145 del 02/07/2015 )

Comune di Torre Boldone

COMUNE DI VILLA D'OGNA

COMUNE DI GREZZANA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDO E SULLA TUTELA DEI MINORI

COPIA COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Provincia di Vicenza

COMUNE DI TORRE DE BUSI PROVINCIA DI LECCO

Regolamento per l Affidamento familiare dei minori. Premessa

COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO

MODALITA' DI EROGAZIONE. DELL'AFFIDO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E ADULTI DISABILI Approvato con deliberazione di Assemblea n.

COMUNE DI MANGONE Provincia di Cosenza VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULL AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

COMUNE DI GIULIANA Provincia Palermo

COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Regolamento per l attuazione del servizio di Mensa Scolastica

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97

Distretto Socio Sanitario n. 24

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

COMUNE DI MASSAROSA Provincia di Lucca

COMUNE DI GIULIANA Provincia Palermo

REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA

COS E L AFFIDAMENTO FAMILIARE

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PROVINCIA DI RAGUSA

Entrata in vigore. Art. 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

C O M U N E D I M I R T O PROVINCIA DI MESSINA

C O M U N E D I M O N T A S O L A PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

Regolamento. L affido è istituito e regolamentato dalla Legge N.184/83, dalla Legge N.149/01 e dalla D.G.R del

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO (Provincia di Chieti)

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA REGOLAMENTO DELL AFFIDO FAMILIARE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI (Legge 184/1983)

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.62

COMUNE DI DECIMOMANNU

L anno duemilauno, addì quattordici del mese di febbraio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10.00

Transcript:

REGIONE SICILIANA COMUNE DI LIPARI (rovincia di MESSINA) DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 56 del Reg. Gen. Oggetto: "Modifica ed integrazione Regolamento Comunale er affidofamiliare Arovazione schema di Regolamento Data 30.04.2009 er il servizio di Affido Familiare e di Aoggio Familiare" L'anno duemilanove. il giorno trenta del mese di Arile alle ore 10,05, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. alla convocazione in sessione non urgente, che è stata arteciata ai Signori Consiglieri a norma di legge Prot. 15402 del 23.04.09. alla seduta di rosecuzione, risultano all'aello nominale: Consiglieri IlreSfl1li assentì Consiglieri Presenti Assenti 01) RIFICI RAFFAELE Il) LONGO GIUSEPPE 02) CASILLI ANTONINO 12) BIVIANO GIACOMO 03) CINCOTTA MARIO A 13) LO CASCIO PIETRO A 04) PAINO MARIO 05) FINOCCHIARO LETTERIO 14) SABATINI ADOLFO 15) MEGNA FRANCESCO A 06) MIRABITO FELICE A 16) FONTI GESUELE 07) LAURIA BARTOLO. 17) GIUFFRE' CRISTIAN A 08) D'ALIA NUNZIATA 18) GUGLIOTTA ANTONINO 09) CORDA ROSARIA 19) FAMULARO FABRIZIO A 10) GUARINO GIANGRANCO 20) CENTORRINO ROSARIO I_A_s_se--",g,--n_a_ti_n_._2_0 --'-\1_n_c_a_r_ic_a_n_._2_0 I_P_r_es_'e_n_ti_n_._1_4 1 Assenti n. 06 Sindaco: Fra gl i assenti sono giustificati i signori consiglieri Vice Sindaco: Lo Cascio er motivi ersonali ( da Biviano ). Assessori: Rag. D'Auria. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; resiede il Sig. Longo Giusee nella sua qualità di Presidente artecia il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elisa AZ!ìno La seduta è ubblica. Nominati scrutatori i Sigg.: = Il Presidente dichiara aerta la seduta. I l' :'.'

In rosecuzione di seduta ( con quorum ridotto ai sensi dell 'art. ]0 della L.R. n. 9/86 e s. m. e i. ) durante la quale sono entrati in aula i consiglieri: Miranito e Famularo e si sono allontanati i consiglieri: Lauria, D Alia, Paino, Biviano, Centorrino, Megna, Fonti ( Presenti n. 09 consiglieri ), Entrano in aula i consiglieri Megna e Fonti Esce il consigliere Guarino Presenti n. Il Presenti n. lo L Assessore D'Auria interviene er recisare che le mod!fiche al Regolamento in oggetto sono state aortate così come richiesto dalla Commissione Consiliare "Servizi 5,'ociali l'. Il Presidente Longo dà lettura del testo nella arte ove sono state aortate le modifìche. E' in aula il consigliere Guarino Presenti n. Il Il consigliere Corda fa alcune recisazioni in merito alle modiche rooste in Commissione e reannuncia il rorio voto favorevole. Il consigliere Fonti interviene er dichiarazione di voto: reannuncia il voto favorevole del gruo "Il Faro" augurandosi che il Consiglio Comunale ossa esitare favorevolmente la roosta. il Presidente introduce l'argomento di cui al 9 unto dell 'o.d.g.:" Mod~fica ed integrazione Regolamento Comunale er affido familiare - Arovazione schema di Regolamento er il servizio di Affido Familiare e di Aoggio Familiare " Risulta essersi allontanato il consigliere Finocchiaro Presenti n. lo Il Presidente one in votazione, er alzata di mano, la roosta in esame ottenendosi il seguente esito: n. lo voti favorevoli. su n. lo consiglieri resenti e votanti (unanimità). Il Consiglio Comunale Vista la roosta di deliberazione relativa all'oggetto ed i areri esressi a corredo della stessa (vedasi allegato): Richiamate le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali in ordine alla roosta di delibera: Visto il verbale di Commissione Consiliare "Servizi Sociali ", in data 03.02.2009: Visto l'esito della sueriore votazione: DELIBERA /. di arovare, così come arova, la roosta di deliberazione relativa a: "Modifica ed integrazione Regolamento Comunale er Affido Familiare - Arovazione schema di Regolamento er il servizio di Affido Familiare e di Aoggio Familiare"- che, in allegato ne costituisce arte integrante e sostanziale.

REGIONE SICILIANA PROVINCIA DI MESSINA COMUNE DI LIPARI ( PROV1NCIA DI MESSINA) Eoli~ Patrimonio dell'umanità WWW.COIDUOWPllri.it or@comuueliari-it PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Si da incarico al settore Servizio \v ~ Ufficio I Di redisorre la roosta di deliberazione relativa al seguente oggetto:? f fl \ l ~ E K v\ ~ ~ ~ A\1\1 \.A A. U ILSlNDACO lproosta di deliberazione no del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ( vedi roosta allegata ) l' ".'.',

l,i " i COMUNE DI LIPARI Provincia di Messina 1i~, 'y re;: T _ Folic, ['alrtl/lol/;o dc!!' (///I((I/;{(', REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDO FAMILIARE" E DI "APPOGGIO FAMILIARE" PREMESSO CHE: il minore ha diritto di vivere all'interno della roria famiglia d'origine e che i Servizi socioassistenziali, nella sfera delle loro cometenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si fraongono alla sua realizzazione, Intervenendo con un'oera di sostegno e aiuto economico, sociale e sicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai arenti entro il 4 grado) al fine di orli in condizione di ademiere direttamente alla loro funzione educativa (L.l84/83 e successive modifiche L.149/0l artt.l e 2); l'affido familiare raresenta un istituto semre secondario risetto alla riorità della famiglia d'origine, e vi si otrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'imossibilità e nell'incaacità temoranea di risondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluo sicofisico (L.l84/83 e successive modifiche L.149/0l artt.1 e 2); l'aoggio familiare è una forma di affido temoraneo, finalizzato al sueramento di situazioni contingenti di ordine economico, socio-ambientale e/o logistico, che ostacolano o imediscono la fruizione di servizi fondamentali er l'esercizio del diritto soggettivo dei minori; la famiglia ha un ruolo eculiare nella formazione e cura delia ersona, nella romo:,ione dei benessere e nel erseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei moltelici comiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana romuovendo la cooerazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tré1 famiglie (L.328jOO arti6 e L.R. nolo/d3 art 2 comma1 ); RILEVATO CHE: er affido familiare si deve intendere la collocazione temoranea con ermanenza a temo ien:) (affido comleto) o arziale (affido diurno o art-time) di minori resso famiglie diverse dalia roria disosta dal Servizio Sociale dell'ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi Indicati dalla Legge; er aoggio familiare si intende una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari secialmente mirato al sostegno delle famiglie rive di adeguate r"isorse arentali ed amicali che resentano difficoltà nella gestione familiare ; ertanto esso si concretizza nella collocazione temoranea di minori, con ermanenza di alcune ore e/o In giornate restabilite, o er eriodi di temo iù lunghi, resso famiglie diverse dalla roria; ii territorio comunale, data la condizione di insularità e frammentarietà, comorta forti disagi er i minori in obbligo scolastico i quali, comletato il ciclo di istruzione rimaria e secondaria di rime grado, si trovano nell'imossibilità di frequentare con continuità le scuole sueriori; tale condizione diventa, in misura maggiore, regiudizievole nei confronti di quei minori che aartengono a nuciei familiari con disagio economico e sociale;

CONSIDERATO CHE: il comune di Liari, er la sua condizione di insularità, costituisce una realtà assolutamente eculiare che necessita, di interventi secifici volti al sueramento degli ostacoli che imediscono la crescita serena ed equilibrata di ogni suo comonente, in articolar modo dei soggetti in formazione; costruire meccanismi solidali tra le famiglie, attraverso il servizio di affido e di aoggio familiare, non uò che costituire un investimento er la comunità eoliana, oiché valorizzare la famiglia significa considerarla come risorsa da utilizzare sia a scoo solidale che reventivo, in grado anche di ottimizzare risorse economiche e sociali. SI APPROVA: il seguente regolamento Titolo I AFFIDO FAMILIARE Art. 1 Finalità L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scoo di garantire al minore le condizioni migliori er il suo sviluo sico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'imossibilità temoranea di assicurarle. Art. 2 Natura dell'istituto L'affidamento familiare è un intervento reventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, er evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in altro nucleo familiare referibilmente con figli o ad una ersona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del rogetto educativo e di eventuali rescrizioni deil'autmità giudiziaria. ave non sia ossibile l'affidamento nei termini di cui sora, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tio familiare, caratterizzata da organizzazione e da raorti interersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento uò avvenire in un istituto di assistenza ubblico o rivato, che abbia sede referibilmente nel luogo iù vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di rovenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento uò avvenire solo resso una comunità di tio familiare. Ad ogni nucleo familiare ossono essere affidati uno o iù minori dietro valutazione effettuata dai servizi. Art. 3 Cometenze L'affidamento familiare è disosto dall',l\rnministrazione Comunale su roosta del servizio sociale ( Allegato n. 1 ), revio consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la otestà genitoriale ( Allegato n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha comiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, irl considerazione della sua caacità di discernimento. Il Giudice Tutelare territorialmente cometente ratifica il rovvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la otestà o del tutore si configura un affidamento giudiziar-io er il quale rovvede il Tribunale er i Minorenni con rorio decreto. Nel rovvedimento di affidamento familiare devono essere indicati:

le motivazioni che lo hanno determinato; gli obiettivi da erseguire; le modalità di realizzazione; la regolamentazione del raorti con la famiglia d'origine; ì diritti ed i doveri dei servizi e degli oeratori coinvolti. Nel rovvedimento, inoltre, deve essere indicato il eriodo di resumibile durata dell'affidamento, che deve essere raorta bile al comlesso di interventi volti al recuero della famiglia d'origine. Art. 4 Durata e cessazione L'affidamento familiare non uò suerare la durata di ventiquattro mesi, roroga bili dal Tribunale er i Minorenni qualora la sosensione dell'affidamento rechi regiudizio al minore. In caso di roroga e necessario rimodulare gli obiettivi del rogetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con rovvedimento della stessa autorità che lo ha disosto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temoranea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la rosecuzione di esso rechi regiudizio al minore. Art. 5 Comiti del Servizio Sociale Il Comune, attraverso il rorio servizio sociale, rovvede a : formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di imegno da arte degli affidatari (Allegato n. 3 ), revia acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la otestà, semre che non esista rovvedimento limitativo della otestà genitoriale da arte dell'autorita giudiziaria; erogare, se richiesto, nei limiti delle disonibilità finanziarie dell'aosito caitolo del rorio bilancio, un contributo mensile a favore degli affidatari quantificabile in euro 400,00 e di eventuali contributi straordinari in resenza di situazioni di grave disagio, di affidi lurimi, di minori ortatori di handica assicurare ai minori, agli affidatari ed alla famiglia d'origine il necessario sostegno sico-sociale er tutta la durata dell'intervento, nel risetto del rogramma educativo concordato; stiulare un contratto di assicurazione che garantisca da incidenti e danni che dovessero soravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento. Art. 6 Individuazione e valutazione famiglie affidatarie Gli affidatari vengono individuati tra le famiglie o ersone che si siano dichiarate disonibili e er le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la resenza di alcuni requisiti fondamentali e siano inseriti in aosito elenco di famiglie affidatarie: disonibilità ed imegno a contribuire attraverso un valido raorto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; integrazione della famiglia nell'ambito sociale; disonibilità al raorto di collaborazione con i servizi coinvolti nel rogetto di affido; idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore. Art. 7 Progetto sul minore in affido I Servizi territoriali (comunali e Asl) redigono il rogetto sul minore in affido, soffermandosi articolarmente su: - i dati ersonali, la storia dei minore e delia sua famiglia

- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la resumibile durata di questo - la resenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale er i Minorenni - il tio e la frequenza di raorti tra la famiglia d'origine e il minore - il tio di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari - le caratteristiche ricercate negli affidatari - i momenti di verifica del rogetto stesso - le iotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore. Art. 8 Imegni della famiglia affidataria Gli affidatari si imegnano a : accogliere il minore nella roria famiglia; rovvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minme in affidamento; assicurare un' attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con articolare riguardo alle condizioni sico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione, ai raorti con la famiglia d'origine; favorire il raorto del minore con la sua famiglia di origine, secondo le indicazioni stabilite nel rogetto di affidamento e di eventuale rescrizione dell'autorità Giudiziaria; assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine; risettare il rogetto di affido ena la revoca dello stesso rovvedimento. L'affidatario esercita i oteri connessi con la otestà arentale in relazione agli ordinari raorti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei rocedimenti civili in materia di otestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore stesso. Art. 9 Imegni della famiglia di origine Le famiglie d'origine si imegnano a : risettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore reviamente concordati con gli oeratori del servizio sociale nel risetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali rescrizioni dell'autorità Giudiziaria; collaborare con i servizi sociali er la risoluzione dei roblemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia; non retendere alcuna forma di comenso economico dalle famiglie affidatarie. Titolo II "APPOGGIO" familiare Art. 10 Cometenze L'aoggio familiare è disosto dal Servizio Sociale dell'ente Locale. Art. 11 Gestione Il servizio di aoggio familiare è gestito dai Servizi Sociali, in collaborazione con i servizi territoriali di base del distretto e, ossibilmente, con l'aoggio delle Associazioni di Voiontariato eventualmente resenti che si occuano di tutela dei minori e delle famiglie.,,

Art. 12 Beneficiari Beneficiari del servizio di aoggio familiare sono i minori da O a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la CUI famiglia, seure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse arentali, amicali e di unti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare o che er motivi logistlci non disongono dei mezzi necessari a garantire il diritto soggettivo del minore ad una crescita sana ed armoniosa (diritto alla salute, diritto all'istruzione). Art. 13 Durata e cessazione L'aoggio familiare ha durata temoranea, concordata dalle arti che lo richiedono e lo ongono in essere, indicata nell'imegno di aoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari. L'aoggio familiare cessa, oltre che er la naturale scadenza temoranea revista nell'imegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la rosecuzione di esso crei regiudizio al minore e alle famiglie coinvolte. Art. 14 Individuazione degli affidatari d'aoggio Nel servizio di aoggio familiare gli affidatari sono individuati, rearati ed abbinati al millore secondo le stesse modalità e cometenze identificate er il servizio di affido familiare di cui agli artt.6 e 8 del resente Regolamento. Setta al Servizio Sociale individuare e sostenere le ersone che danno disonibilità ad accogliere un minore in aoggio. Art.15 Imegno degli affidanti e degli affidatari d'aoggio All'atto d'ingresso del minore nella famiglia d'aoggio, l'amministrazione Comunale richiede un imegno scritto su aositi moduli (vedi allegati nn. 5-6 ) da arte degli affidatari e degli affidanti, in cui è secificato: la durata della ermanenza; i diritti, gli obblighi ed i raorti tra la famiglia d'origine e quella affidataria. Art. 16 Garanzie e comiti degli affidatari d'aoggio Nel risetto dei rincii della solidarietà, della cooerazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di aoggio familiare, gli affidatari si devono imegnare ad essere un unto di riferimento e sostegno sociale, sicologico ed educativo er il minore cercando di mantenere validi raorti con il nucleo affidante, nel risetto de! rogetto. Agli affidatari d'aoggio è garantito il suorto sicologico e sociale er mezzo degli incontri di sostegno romossi dai SerVizi Sociali. Art. 17 Assicurazione All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'amministrazione del Comune di rovenienza dei minore stiula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai cjanr\l che gli soravvengano o che egli rovochi a ersone e cose.

Art. 18 Rimborso sese Nel servizio di aoggio familiare,qualora il nucleo di rovenienza sia rivo di mezzi o versi in articolari condizioni di disagio socio-economico-ambientale, l'amministrazione Comunale si imegna a corrisondere alla famiglia affidataria un contributo mensile ari ad euro 200,00 quale rimborso sese. L'entità del rimborso sese è eventualmente rimodulabile in roorzione all'effettivo utilizzo del servizio nell'arco del mese. Sono revisti rimborsi er sese eccezionalmente sostenute ed oortunamente documentate (sese mediche, acquisto libri e materiale di cancelleria, acquisto farmaci e rodotti sanitari, cure dentistiche, aarecchio odontoiatrico, cure secialistiche, acquisto occhiali da vista e situazioni analoghe). Tale contributo non verrà erogato nei casi in cui la famiglia d'origine ossieda un reddito dichiarato sueriore al minimo vitale e ossa, con mezzi rori, rovvedere al mantenimento del minore in aoggio resso altra famiglia. Art. 19 Entrata in vigore Il resente Regolamento entra in vigore a artire dalla data di esecutività del rovvedimento di arovazione da arte del Consiglio Comunale. Lo stesso, dunque, si alica unicamente er i rovvedimenti disosti in data successiva alla sua arovazione. Art. 20 Il resente Regolamento, comleto di n. 6 (sei) allegati (AII.1 "Provvedimento di affidamento familiare" AI1.2 "Consenso della famiglia affidante" ; AlI. 3 "Imegno degli affidatari"; AlI. 4 "Provvedimento di aoggiu familiare" ; Ali. 5" Imegno degli affidatari d'aoggio" ; Ali. 6 "Consenso dei genitori/tutori"), 5: comone di n. 20 (venti) articoli. Per quanto non esressamente contenuto nel resente regolamento comunale, si rinvia alle disosizioni de! Codice Civile e delle vigenti norme di settore. I,

Allegato n.l I,-io. j'.i:':' COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) Provvedimento di affidamento familiare Vista la roosta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore I nato il. a,residente in _ Preso atto dell'assenso manifestato in data dal sig. _ genitore (o tutore) sentito il minore che ha comiuto gli anni 12 e anche il minore di età Infenore In considerazione della sua caacità di discernimento. Accertata l'idoneità ad accoglierlo da arte dell'affidatario residente a, Ritenuto che l'affidamento si rende necessario er le seguenti motivazioni: Visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica della Legge n. 184/1983, affida ( o roroga l'affidamento) il minore al sig. dal al, salvo roroghe o ossibilità di cessazione anticiata in relazione all'evolversi della situazione. Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con eriodicità. all'autontà Affidante. Il Comune verserà all'affidatario un imorto mensile di euro, in relazione alle disonibilità finanziarie del Bilancio Comunale, quale contributo al mantenimento dell'affidato. Data Firma del Dirigente Amministrativo Il giudice tutelare, visto il rovvedimento sora esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo. Data Firma del Giudice Tutelare

o o Allegato n, 2 COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) Consenso er affidamento di minore (er gli affidamenti amministrativi) Il sig./la sig,ra. ~ _ abitante in via tel. _ Il sig./la sig.ra abitante in via _ tel, _ genitori o tutori del minore. Dichiara I Dichiarano di restare ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della Legge n, 149/2001 di modifica alla Legge n. 184/83, il rorio consenso all'affidamento del minore _ alla famiglia ~ abitante in via tel. Data si imegna I si imegnano L a risettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, concordati con gli oeratori del servizio sociale nel risetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali rescrizioni dell'autorità Giudiziaria; 2. a non retendere alcuna forma di comenso dalle famiglie affidatarie; 3. ad autorizzare la famiglia affidataria a rovvedere agli ordinari raorti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore er i quali sar'à richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini reventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza; 4. a risettare le condizioni reviste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate, ( Firma dei genitori esercenti la otestà o tutore),,

Allegato n. 3 COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) Imegno degli affidatari I sottoscritt ~ abitane a ~ via ~ tel. _ si imegnai si imegnano a risettare le condizioni del rovvedimento di affido n. del _ nonchè degli articoli 2,4 e 5 della Legge n. 149/2001 di modifica della Legge n. 184/83 ; di accogliere resso di sè il minore, rovvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, er i quali non vi sia ronuncia della decadenza della otestà arentale, o del tutore, osservando le rescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante; a favorire i raorti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto rescritto; ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e sichica del minore affidato e riferire eriodicamente agli oeratori del servizio sociale che ha romosso l'affidamento; a rovvedere ai raorti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle restazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini reventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la otestà arentale, ad eccezione dei casi d'urgenza. I sottoscritti chiedono la corresonsione della somma stabilita dal Comune in relazione alle disonibilità di Bilancio, quale rimborso sese a favore dell'affidatola, che sarà riscosso da mensilmente resso la Tesoreria Comunale o versato su c.c. n. Banca Agenzia ~ _ Data _ Firma ~---------------, >

Allegato n, 4 COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) Ai/al Genitori/e esercenti/e Sig. la Potestà o Tutore _ Agli/all' Affidatari/o d'aoggio Sig. ~ _ e.c. All'Ufficio Ragioneria del Comune di ~_. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIPARI In risetto del Regolamento er il Servizio di "Affido Familiare" e di "Aoggio Familiare", arovato con Delibera,.. ",,,,, Preso atto del consenso, restato con searato atto, dei/i genitori/e o tutore esercente/ì la otestà. genitoriale, Rilevato il consenso, restato con searato atto, degli/dell' affidatari/o d'aoggio DISPONE L'avvio (rif. Det. Dirig, n del ) del Servizio di aoggio familiare a favore de minor _, nat a il resident a in via minor_in oggetto, secondo quanto riortato dal rogetto stilato dai Servizi e secondo quanto concordato dalle arti in indirizzo, viene affidato a decorrere dal ~_.._ al nelle giornate di --_._-~---- I t 1(>

dalle ore _... alle ore~ aijl Sig. resident a in via ~ tel~~~ DEMANDA AI Servizio Socio-assistenziale Comunale l'obbligo di vigilare l'andamento dell'aoggio familiare SI IMPEGNA A corrisondere direttamente agli/all'affidatarijo d'aoggio, a titolo di rimborso sese forfettario una somma mensile di Euro, secondo quanto stabilito con aosita Delibera. (rif. Det. Dirig, n._del _ A stiulare una olizza assicurativa collettiva a cura e a sese dell'amministrazione Comunale, Polizza n. con la società con sede INFORMA Che il resente imegno otrà essere risolto in ogni momento nel caso in CUI la sua rosecuzione arrechi regiudizio al minore, o qualora non vi siano iù i resuosti er la sua continuazione. Il Dirigente Il Sindaco l i

Allegato n.5 COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) APPOGGIO FAMILIARE IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO I sottoscritc residenc a in via _ te!. in qualità di affidatari/o d'aoggio DICHIARANO.. Di aver reso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento er il Servizio di "Affido Familiare" e di "Aoggio Familiare" del Comune di Liari, arovato con Delibera. Di rendersi disonibili/e ad offrire aoggio familiare a_ minor _ a decorrere dal al nelle giornate di dalle ore alle ore SI IMPEGNANO A risettare le condizioni reviste nel Regolamento sora citato A risettare il rogetto concordato A collaborare con i Servizi reosti PRENDONO ATTO ED ACCETTANO Che il minore affidato è coerto da una olizza d'assicurazione collettiva stiulata a cura ed a carico dell'amministrazione Comunale, Polizza no con la società con sede _ Per qualsiasi incidente dovesse occorrere al minore deve essere immediatamente segnalato al Servizio Sociale del Comune er gli ademimenti connessi a tale assicurazione., J 1:2

Che l'amministrazione Comunale corrisonderà mensilmente un rimborso sese forfettario di Euro 1 cifra determinata con aosita Deliberazione; Che il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di accertare direttamente l'ademimento da arte degli affidatari d'aoggio di quanto stabilito dal resente accordo. Gli affidatari d'aoggio.i

Allegato n.6 I ~ or _ COMUNE DI LIPARI (Prov. di Messina) APPOGGIO FAMILIARE IMPEGNO DEI/L GENITORI/E ESERCENTI/E LA POTESTA' o TUTORE _c sottoscritc _ residenc a in via te/. in qualità di genitori/e esercenti/e la otestà o tutore de minor DICHIARANO Di aver reso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento er il Servizio di "Affido Familiare" e di "Aoggio Familiare" del Comune di Liari, arovato con Delibera... del Di voler affidare il minore che e sotto la roria otestà a decorrere dal al nelle giornate di _ dalle ore alle ore ai/i Sig. _ residenti a tel in via SI IMPEGNANO A risettare le condizioni reviste nel Regolamento sora citato A risettare il rogetto concordato A collaborare con i Servizi reosti ---,-------- l/ii genitori/e esercente la otestà o tutore.,! I ',-->

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000 \v IServizio ----] Per lo regolarità tecnica si esrime arere: onsab" e o e/o del 'istruttoria I SETIORE SECONDO" ECONOMIA E FINANZE" I Per la regolarità contabile, si es~..cé' l_~ ~ ~,--._.--_-_ ----- f _~<~_~ ~I Liari, Lì -... "?...,..o---c...."'./",,;... TI Resonsabile n., SEGRETARIO GENERALE ai sensi e er gli effetti dell 'art. 17, lettera c) del R o. G. Us. esrime arere:, >

Il resente vor~lo, salvo l'ulteriore ffittura e arovazione, ai sensi o er gli effetti dell'art. ll:jtì doll'ordinamento amminislrenlva degli El Ili Locali, Iella Regio, le SicillaFlflo 8J9rovate sea 6999Eil Regionale 15 marzo 1963, n 16 viene sottoscritto come ~m"d,...... "'......... Z~ 7 " ~' t Jr,,, "'OOa.. " Dal/a Residenza comunale, Il.,,,,,,..,,,,.. }'~/:,~:, ': ~\ ('J L :J "vi~b. L 'v Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffi~~ ~: (;'11,$(0. si Il Segretario Comunale \ '::'"'.. ~.~-',,/ ~;,, // ',,"-~: \/ çtj; " " ATT E''S T A /~ che la resente deliberazione, in alicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n, 44, ubblicata all'albo retorio er quln 'd ' ICI giorni consecu t' IVI 'd a I 2 2 r1ag.2009 " a J + ;'" u ~ lh~: ::;111..t. rona U come revls. t o dii' a a. rt 11, a seguito degli ademimenti sora attestati: t:. 2 G1U. 1l\U9 È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO"." "".. D decorsi 20 giorni dalla ricezione da arte del Co.Re.Co.: D dell'atto (Art 18, comma 6); D dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di rowedimento di annullamento. D avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9). I/ R 'd I Il... ::? ~ j?tlnn DBoa esi enzb comuna. e,.... ~.. ~ I U : "'{:!"l1":1... Il ~.' /' \...J ;;,. ~<.:-"\ (... '.' 0"",\ I,