Alcuni impatti sulle altre normative. Caterina Cintoi Direzione Centrale Tecnico-Scientifica Federchimica

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Alcuni impatti sulle altre normative Caterina Cintoi Direzione Centrale Tecnico-Scientifica Federchimica 15 maggio 2015

L impatto sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

REACH e CLP: ruoli e responsabilità aziendali All Entità legale, per adempiere agli obblighi del Regolamento REACH, si consiglia di individuare alcuni referenti aziendali, come, ad esempio: Referente Sicurezza Prodotti Referente CLP Referente REACH Che possano interfacciarsi con il Referente SDS

Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Le figure coinvolte: Datore di Lavoro: può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l importatore, il distributore o l utilizzatore a valle. Responsabile dell immissione sul mercato: corrisponde alla definizione di "fornitore". Egli e comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella SDS, o nell etichettatura o nell imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore. Ogni Datore di Lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

Sanzioni Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 prevede arresto o ammenda in caso di violazioni di obblighi previsti dalla norma, come, ad esempio: Art. 29, comma 1 "Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il RSPP e il MC nei casi di cui all articolo 41 (Sorv. Sanitaria)". Art. 155, comma 1 "E punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a)per violazione dell art. 29 comma 1.". Il Decreto sanzionatorio del Regolamento REACH (D.lgs. 133/2009), visto che è indirizzato alla "sola" entità legale, prevede sanzioni principalmente di tipo amministrativo e non penale. Ad esempio, l Art. 10 del D.Lgs. 133/2009 prevede che il datore di lavoro che non consenta ai lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni (articolo 35 del Regolamento REACH) ottiene una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro.

Obblighi del Datore di Lavoro e del Fornitore Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e miscele, è la Scheda Dati di Sicurezza, disciplinata dal Regolamento REACH. Il Datore di Lavoro deve richiedere la SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all obbligo di classificazione, ai sensi dell Art. 31 Par. 3 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall Art. 32 del REACH medesimo. Il Fornitore Ai sensi dell Art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

I riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico Sicurezza: Titolo IX Capo I (Protezione da Agenti Chimici) Titolo IX Capo II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) Affiancati e gradualmente sostituiti da: Regolamento CE 1272/2008 CLP Classification Labelling Packaging che ha l obiettivo di armonizzare i criteri per la classificazione, l etichettatura e l imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Regolamento CE 1907/2006 REACH, Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell UE in quantità pari o superiore ad 1Tonnellata/anno.

Lettera Circolare della Commissione consultiva permanente L art. 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro La CCP è presieduta dal MinLavoro, partecipata da altri Ministeri, Regioni e altri Enti (INAIL, ex ISPESL), Associazioni Datoriali e OO.SS. La CCP è suddivisa in 9 Comitati Comitato 9: Agenti Chimici (componente: Confindustria; Esperto: FCh) Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ( REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ( CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 ( concernente le disposizioni sulle schede dati di sicurezza), nell ambito della normativa vigente per gli ambienti di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni ). Approvate il 20 aprile e pubblicate con lettera circolare del Ministero del Lavoro il 30 giugno 2011.

Manuale di approfondimento «Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, (Reg. (CE) n. 1907/2006, Reg. (CE) n. 1272/2008 e Reg. (UE) n. 453/2010)». Approvato dalla Commissione consultiva permanente il 28 Novembre 2012 e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/si curezzalavoro/primopiano/201211 29_Documento_Commissione_Con sultiva.htm

Ricadute su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (I) 1. Definizione e individuazione delle figure coinvolte (es. Datore di Lavoro - Fabbricante/Importatore/Distributore/Utilizzatore a Valle, Responsabile dell immissione sul mercato - Fornitore). 2. Terminologia (es. Preparati Miscele). 3. Nuove SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose 4. Nuovo sistema di etichettatura (es. le indicazioni di pericolo - H, i consigli di prudenza - P e i pittogrammi introdotti da Regolamento CLP non sono sempre riconducibili alle frasi R, S e ai simboli di pericolo).

Ricadute su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (II) 5. Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto (secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1 giugno 2015). 6. Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni negli ambienti di lavoro nei casi in cui le proprietà pericolose e cancerogene/mutagene siano state modificate. 7. Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare.

Ricadute su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (III) 8. Classificazione di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria. 9. La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. Pericolo generico (TU Sicurezza - All. XXV) Pericoli per la salute (CLP) Coesistenza, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime (1 giugno 2015), della segnaletica di sicurezza in base agli Allegati del TU Sicurezza ed alle nuove prescrizioni del CLP

La esds e la Valutazione del Rischio Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista l elaborazione del Chemical Safety Report (CSR, Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti (in caso di sostanze classificate come pericolose) e rilevanti per l impiego delle sostanze e che dovranno figurare in allegato alla SDS. Lo Scenario Espositivo è presente nel caso in cui la sostanza soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni: sia stata registrata in base al REACH e; supera le 10 ton/anno e; sia pericolosa o PBT o vpvb. La valutazione della sicurezza chimica (CSA), che riguarda tutti i soggetti utilizzatori, non può essere in alcun modo impiegata dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008: ma può essere un utile strumento per la redazione del DVR.

Quando è necessario aggiornare la Valutazione dei Rischi Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti chimici in parola. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall avvenuto riscontro: di nuovi pericoli sostanze); (ad es. nel caso di variazione di classificazione di che lo scenario di esposizione previsto nella e-sds sia diverso dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere.

Le criticità legate ai valori limite di esposizione occupazionali Nella Sezione 8 della SDS saranno indicati sia i Valori Limite di Esposizione Professionale (All. XXXVIII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o, per il CCNL dei Chimici i TLV-TWA ) sia, nel caso in cui la sostanza sia stata registrata e sia stato effettuato un CSA/CSR, i DNEL e i PNEC. Ma è importante ricordare che, ai fini della Valutazione dei Rischi secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non hanno la stessa valenza!

OEL (Occupational Exposure Limits) Vs DNEL (Derived Non Effect Level) IOEL (OEL) Valori limite di esposizione professionale presi in considerazione per la Valutazione del Rischio Chimico (Art. 223, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) DNEL Utilizzato dal fornitore di una sostanza per la costruzione degli scenari espositivi allegati alla SDS. Individuati dalle Autorità EU e recepiti da ogni Stato Membro, dopo un preciso iter di approvazione e con il coinvolgimento di differenti stakeholders. Obbligatori in ogni Stato Membro. Derivati dal Fornitore per la registrazione REACH e la relativa realizzaizone di un CSR. Contenuti nel Dossier di registrazione e riportati nella SDS. Quindi: - Mantenere distinti i due parametri; - Laddove vi è di riferimento solo il DNEL, verificare l ottemperanza allo scenario e alle rispettive misure di gestione del rischio (RMM) (non al valore numerico!)

La proposta Federchimica

Ambiente

NORME AMBIENTALI E CLP Seveso (Direttiva 96/82/CE e s.m.i.) Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Acque (Allegati 1 e 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Aria (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

L IMPATTO DEL CLP SULLA SEVESO (DIRETTIVA 96/82/CE) (I) Finalizzata a prevenire i rischi di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Si applica se sono presenti in stabilimento: sostanze o miscele indicate in All.I (parti 1-2), in quantità pari o superiore alle soglie indicate. In relazione al nuovo CLP, è indubbia la necessità della revisione della direttiva 96/82/CE e s.m.i. (in IT: D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).

L IMPATTO DEL CLP SULLA SEVESO (DIRETTIVA 2012/18/UE) (I) Nuova Direttiva 2012/18/UE (cd. Direttiva Seveso 3 ). Pubblicata sulla G.U.C.E L197 del 24 luglio 2012 È entrata in vigore il 13 agosto 2012 e dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 31 maggio 2015 per poter essere applicata dal 1 giugno 2015 (data che coincide con la piena entrata in vigore del Regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele). Nata dall esigenza di adeguare la classificazione delle sostanze e miscele pericolose oggetto del campo di applicazione al Regolamento CLP, in realtà modifica e integra la Direttiva 96/82/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) in vari suoi aspetti, tanto che la Direttiva 96/82/CEE è abrogata con effetto dal 1 giugno 2015.

L IMPATTO DEL CLP SULLA SEVESO (DIRETTIVA 2012/18/UE) (II) Significativa revisione dell Allegato I: la Parte 1 (ex Parte 2 della Dir. 96/82/CE) riporta l elenco delle categorie di sostanze soggette, distinte in: Sezione H - pericoli per la salute (ex tossici ); Sezione P - pericoli fisici (infiammabili, esplosivi, comburenti, piroforici, autoreattivi) Sezione E - pericoli ambientali Sezione O - altri pericoli

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE PER I PERICOLI PER LA SALUTE

L IMPATTO DEL CLP SULLA SEVESO (DIRETTIVA 2012/18/UE) (IV) Significativa revisione dell Allegato I: la Parte 2 (ex Parte 1 della Dir. 96/82/CE) riporta l'elenco di 34 sostanze (o classi di sostanze) pericolose già ricomprese nella precedente direttiva, con i medesimi limiti, e aggiunge 14 nuove sostanze che dal 1 giugno 2015 comporteranno la sottoposizione degli stabilimenti che le utilizzano alle disposizioni dettate dalla Direttiva.

L IMPATTO DEL CLP SUI RIFIUTI (DECISIONE 2000/532/CE) (I) L elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e i criteri per l assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo sono definiti dalla Decisione 2000/532/CE, che istituisce il cd. Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER (in IT ripreso dall Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006). «Regolamento (UE) n. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014) «Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)» (G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014) Si applicano dal 1 giugno 2015

Rifiuti: le principali novità, in breve H HP Le nuove indicazioni sull attribuzione delle caratteristiche HP fanno riferimento alle indicazioni di pericolo H del Regolamento CLP Non esiste più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili) il punto di infiammabilità che porta all attribuzione della nuova caratteristica HP3 non è più 55 C (es.: infiammabili i rifiuti liquidi con punto di infiammabilità < 60 C) Sono definiti nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per l'attribuzione di diverse frasi HP Introdotte Indicazioni sull'attribuzione della caratteristica di pericolo HP13 «sensibilizzante» Previsione di approfondimenti sull HP14 «Ecotossico»

Da H6 «Tossico» a HP6 «Tossicità acuta» Rifiuto H6 se: T 3%; T+ 0,1% Rifiuto HP6 se:

Link alle Presentazioni

L IMPATTO DEL CLP SUI RIFIUTI (DECISIONE 2000/532/CE) (II) Fino al 2015 per la classificazione dei rifiuti è possibile fare riferimento alle SDS in quanto: le SDS delle sostanze devono riportare obbligatoriamente, a partire dal 1 dicembre 2010, sia la classificazione CLP sia la classificazione in base alla Dir.67/548/CEE; le SDS delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, devono riportare obbligatoriamente la classificazione CLP; chi si adegua volontariamente prima di tale data deve riportare obbligatoriamente in SDS sia la classificazione in base alla Dir.1999/45/CE sia la classificazione CLP.

ACQUA E ARIA Non si ritiene che il Regolamento CLP abbia impatti diretti sulla disciplina delle Acque (Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e relativi Allegati) e delle Emissioni in atmosfera (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e relativi Allegati) in quanto generalmente viene fatto riferimento ad un elenco nominale di sostanze e a concentrazioni specifiche. Attenzione! Disciplina COV (art. 275 e Allegato III Parte I) fa riferimento a: le sostanze e i preparati classificati... come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (H340, H350, H350i, H360D o H360F) gli effluenti gassosi che emettono COV alogenati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68 (H341 o H351 )

1. CONSULENZA ALLE IMPRESE: servizi AUDIT per prepararsi alle ispezioni REACH pre-registrazione e/o registrazione REACH; notifica CLP revisione delle schede di sicurezza predisposizione dell archivio aziendale della documentazione REACH check di conformità REACH dei fornitori (es. ricezione di SDS aggiornate) scambio di informazioni lungo la filiera SDS Service supportare l Impresa nella redazione, revisione o aggiornamento delle proprie schede di sicurezza sulla base della normativa vigente e in conformità ai nuovi criteri di C&L previsti dal Regolamento CLP

1. CONSULENZA ALLE IMPRESE: servizi C&L NOTIFICATION effettuare per conto dell Impresa la procedura di notifica di classificazione ed etichettatura, ai sensi del Regolamento CLP, al relativo inventario europeo. NOTIFICA ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI: Effettuare, per conto dell Impresa, la procedura di notifica all Archivio Preparati Pericolosi dell Istituto Superiore di Sanità, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n 65 del 14/03/2003.

2. FORMAZIONE: prossimi corsi A.36 I Regolamenti REACH e CLP: ispezioni e diritti delle Imprese che si terrà il 25/05 In programmazione per il secondo semestre del 2015: A.25 Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-sds) A.33 Come applicare il Regolamento CLP alle miscele Per maggiori informazioni sul programma dei corsi e sulle modalità di iscrizione, si invita a consultare il sito del Centro Reach: http://www.centroreach.it/centroreach/corsi1.nsf/elencocorsi?ope nview&carr=7486-14413

Centro Reach S.r.l. Via Giovanni da Procida, 11 20149 Milano tel. 02/87245.901 - fax 02/34565.631 @mail: inforeach@centroreach.it s.arpisella@centroreach.it r.knauf@centroreach.it www.centroreach.it

Grazie per l attenzione!