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97/032010 p. 1/7 SCHEMA CESI-CERT-EMC CERTIFICAZIONE CON SORVEGLIANZA DI APPARECCHIATURE CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA REGOLAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------- Indice del documento 1 OGGETTO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 4 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 5 SORVEGLIANZA PERMANENTE SU CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO 6 SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA 7 ESTENSIONI 8 UTILIZZO DEL MARCHIO ottobre 1997 EMC-REG.doc CESI Via R. Rubattino 54 Capitale sociale 17,1 miliardi Sezione Ordinaria Centro Elettrotecnico 20134 Milano - Italia interamente versato Tribunale Milano Sperimentale Italiano Telefono +39 0221251 CCIAA di Milano n. 029222 P.I. IT00793580150 Giacinto Motta spa Fax +39 0221255440 Registro delle Imprese C.F. 00793580150 http://www.cesi.it di Milano n. 84067

97/032010 p. 2/7 1. OGGETTO Oggetto del presente Schema è la certificazione con sorveglianza di apparecchiature con riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica. L'accesso allo Schema è aperto a tutti i Clienti che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo. La certificazione può essere richiesta per prodotti fabbricati in serie e con riferimento a norme nazionali o internazionali. Il superamento delle verifiche iniziali e periodiche previste dallo Schema, unitamente alla sottoscrizione di un Contratto di Licenza, da parte del CESI e del Cliente, consente a quest'ultimo l'ottenimento di una Licenza d'uso del Marchio CESI-CERT-EMC attestante, con ragionevole attendibilità, che: - i prodotti identificati nella Licenza d'uso del Marchio e fisicamente disponibili all'atto della certificazione, sono stati sottoposti a prove e sono risultati conformi ai documenti normativi di riferimento; - il processo produttivo garantisce la costante conformità dei prodotti ai documenti normativi di riferimento. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Sono ammissibili allo Schema tutte le apparecchiature per le quali esistono requisiti di compatibilità elettromagnetica. Il documento "Norme per la certificazione e la sorveglianza" contiene l'elenco delle norme di riferimento. Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico per la Certificazione del CESI (CTC), è disponibile per chiunque ne faccia richiesta. 3. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE Il Richiedente deve presentare al CESI una domanda di certificazione debitamente sottoscritta, utilizzando l'apposito modulo. Tale modulo contiene, in particolare, informazioni relative a: identificazione del Cliente, descrizione dei prodotti da certificare, definizione del sito produttivo, definizione dei documenti normativi di riferimento, dichiarazione di eventuali certificazioni di prodotto o di Sistema Qualità già conseguite. Alla domanda deve essere allegata, salvo diversa richiesta, la documentazione descrittiva del prodotto e del relativo processo produttivo (specifiche tecniche, disegni, schemi elettrici, prove eseguite, elenco materiali, PCQ - Piano di Controllo Qualità 1, manuale d'uso e di manutenzione). 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 4.1 Verifiche iniziali Al ricevimento della domanda il CESI provvede all'esame preliminare della documentazione presentata dal Richiedente, per verificarne completezza e congruenza con lo Schema. In caso di esito positivo, il CESI formula un'offerta e, a seguito di ricevimento di Ordine conforme a detta Offerta, attiva la procedura di certificazione ed esegue: - analisi della documentazione del Cliente necessaria per identificare e descrivere prodotto e processo produttivo (specifiche tecniche, disegni, schemi elettrici, prove eseguite, elenco 1 Il PCQ è il documento che descrive la pianificazione delle attività di controllo e riporta, per le differenti fasi del processo di produzione (dai controlli di accettazione fino alla spedizione del prodotto finito), l'elenco delle principali attività da correlare alle informazioni che permettono di definire l'attività stessa (ad esempio funzioni responsabili per l'esecuzione dell'attività, documenti del SQ applicabili, ecc.).

97/032010 p. 3/7 materiali, Piano di Controllo Qualità, manuale d'uso e di manutenzione); - verifica nel laboratorio del Cliente o di altri con riferimento alle attrezzature di prova, per valutarne l'accettabilità da parte CESI; - verifica e approvazione del progetto (secondo le prescrizioni della Norma ISO 9001 par. 4.4.7), mediante prove di tipo, presso i laboratori CESI o del Cliente o di altri (purché riconosciuti dal CESI). Le verifiche di cui sopra e le prove di tipo di seguito descritte, effettuate su di un campione rappresentativo dei prodotti oggetto della certificazione, devono dimostrare che i prodotti sono conformi a tutti i requisiti prescritti dai documenti normativi di riferimento, in quanto applicabili. 4.2 Prove di tipo sui prodotti 4.2.1 Scelta dei campioni Per ogni prodotto da certificare, il numero ed il tipo dei campioni da sottoporre alle prove di tipo è determinato sulla base delle indicazioni contenute nel documento "Prove di certificazione", che viene definito in base al tipo di prodotto e ai documenti normativi di riferimento prescelti. 4.2.2 Verifica della corrispondenza dei campioni alla documentazione (riconoscimento del prodotto) Il CESI accerta, mediante verifiche visive e dimensionali, che i campioni corrispondano alla documentazione descrittiva fornita dal Cliente; tale verifica può essere sostituita da una dichiarazione del Costruttore. 4.2.3 Verifica della conformità dei campioni Il CESI assicura che i campioni siano sottoposti a tutte le prove di tipo prescritte dai documenti normativi di riferimento e sintetizzate nel suddetto documento "Prove di certificazione". È ammesso l'utilizzo di laboratori diversi dal CESI: tuttavia, se non esegue direttamente le prove, il CESI assume la responsabilità della scelta dei laboratori di prova impiegati e dell'accertamento della loro conformità ai requisiti della norma EN 45001 (riconoscimento del laboratorio). Il CESI svolge in ogni caso le seguenti attività: - sorveglianza durante l'esecuzione delle prove di tipo; - esame dei rapporti di prova emessi dai laboratori; - valutazione dei risultati. 4.2.4 Conservazione dei campioni Il CESI assicura la corretta gestione dei campioni durante le verifiche e, in particolare, garantisce che i campioni siano soggetti ai soli interventi di manutenzione consentiti dai documenti normativi di riferimento e secondo le modalità stabilite dal Cliente nelle istruzioni per l'uso. Lo Schema non prevede la conservazione presso il CESI dei campioni già sottoposti alle verifiche. Al termine delle verifiche previste, tutti i campioni provati vengono resi, nella condizione in cui si trovano dopo le prove stesse, a carico e rischio del Cliente.

97/032010 p. 4/7 La documentazione del Cliente è conservata dal CESI. Su richiesta, essa può invece essere vidimata dal CESI e custodita dal Cliente stesso. 4.3 Valutazione dei risultati e rilascio della Licenza d'uso del Marchio Se i risultati di tutte le verifiche descritte ai precedenti paragrafi dimostrano la conformità ai requisiti richiesti, il CESI ne informa il Cliente e rilascia la Licenza d'uso del Marchio, unitamente ad un contratto sottoscritto da parte del CESI e del Cliente stesso. Se i risultati delle verifiche sul prodotto e sulla relativa documentazione non sono conformi ai requisiti richiesti, il CESI ne informa il Cliente, indicando i motivi di non conformità e concede un termine per provvedere alle azioni correttive necessarie. Trascorso il termine stabilito dal CESI senza che da parte del Cliente siano state apportate le azioni correttive di cui si è detto e, comunque, qualora le ulteriori prove e verifiche effettuate dal CESI, anche a seguito di interventi correttivi operati dal Cliente, continuino ad evidenziare la non conformità del prodotto ai requisiti dei documenti normativi di riferimento, la domanda di certificazione deve considerarsi respinta ed il rapporto contrattuale si intende esaurito. Se i campioni vengono modificati, le verifiche devono di regola essere ripetute; il CESI esamina le modifiche apportate e si riserva la facoltà di non ripetere talune ispezioni e prove già svolte con esito positivo. 5. SORVEGLIANZA PERMANENTE SU CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO Il CESI effettua una sorveglianza permanente sul mantenimento delle condizioni che hanno consentito di rilasciare al Cliente la Licenza d'uso del Marchio, avvalendosi dei propri laboratori o dei laboratori del Licenziatario o di altri, a mezzo di Ispettori tenuti al segreto professionale. La sorveglianza periodica presso il Cliente prevede: - assistenza a prove di sorveglianza (parte di quelle di tipo) su campioni prelevati in azienda, per verificare la conformità al progetto approvato inizialmente; - verifica della documentazione del Cliente per confronto con quella analizzata inizialmente. 5.1 Assistenza a prove di sorveglianza in azienda Le aree produttive, i magazzini ed i laboratori del Licenziatario devono essere aperti agli Ispettori del CESI, che si possono presentare, anche senza preavviso, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro. Gli Ispettori hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare che il Licenziatario osservi gli impegni assunti, e, in particolare, sono autorizzati ad eseguire, ogni anno, almeno una visita ispettiva in azienda e ad assistere ad alcune prove (prove di sorveglianza) eseguite dal Licenziatario su un campione del prodotto. Le prove di sorveglianza relative al campione di cui sopra, sono eseguite in conformità al documento "Prove di sorveglianza", che viene definito in base al tipo di prodotto e ai documenti normativi di riferimento prescelti. Nel caso in cui, per un determinato prodotto, non risulti possibile eseguire le prove di sorveglianza per un periodo di un anno, il CESI avrà la facoltà di revocare la relativa Licenza. 5.2 Verifica della documentazione del Cliente Tale verifica ha lo scopo di identificare eventuali modifiche che possono avere influenza sulle caratteristiche EMC dell'apparecchiatura soggetta a Licenza. Il CESI valuterà il peso di tali modifiche e deciderà circa la necessità di procedere ad una nuova certificazione o ad una estensione della certificazione stessa.

97/032010 p. 5/7 5.3 Identificazione di non conformità Qualora il CESI identifichi non conformità relative al prodotto, ne informa per iscritto il Licenziatario, invitandolo a fornire adeguate spiegazioni, nonché a definire ed attuare azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate. Per verificare che le azioni correttive siano state attuate e siano risultate efficaci, il CESI effettua, entro tre mesi dalla data di identificazione delle non conformità, una visita di sorveglianza straordinaria per assistere a prove di sorveglianza su di un'ulteriore apparecchiatura prelevata a campione 2. Nei casi più gravi o di recidiva, il CESI diffida il Licenziatario dall'utilizzare il Marchio per la fornitura al mercato di tale prodotto. In questo caso il Licenziatario può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso modello. Il numero di esemplari da provare viene fissato tenendo conto della natura e della gravità del difetto riscontrato. Durante il tempo necessario per le prove, gli effetti della diffida di cui sopra possono essere sospesi a insindacabile giudizio del CESI. La diffida viene revocata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi. Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la marchiatura di tale prodotto potrà essere ripresa soltanto dopo che il CESI avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni scelti dal CESI e forniti a spese del Licenziatario, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità. In ogni caso il CESI può richiedere al Licenziatario di attivarsi, entro un termine all'uopo assegnatogli, se possibile, per eliminare i difetti riscontrati dai prodotti già immessi sul mercato o, altrimenti, per ritirare dal mercato tutti i prodotti difettosi riportanti il Marchio. Qualora il Licenziatario non ottemperi immediatamente alla diffida di cui sopra o, entro il termine assegnato, alla richiesta di cui al precedente paragrafo, il CESI ha la facoltà di revocare la Licenza d'uso del Marchio per tale prodotto, salvo ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. Tutte le spese per le suddette attività e prestazioni svolte dal CESI relativamente alla risoluzione delle non conformità (sorveglianza straordinaria, riesame, prove conseguenti, ecc.) sono a carico del Licenziatario, e vengono fatturate sulla base del Tariffario CESI a quel momento in vigore. 6. SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA 6.1 Sospensione La Licenza d'uso del Marchio è sospesa quando il CESI accerta una delle seguenti condizioni: - il Licenziatario cessi di adempiere agli impegni assunti per il rilascio della Licenza; - le condizioni alle quali la Licenza è stato rilasciata siano venute meno. La sospensione della Licenza produce i seguenti effetti: - divieto di utilizzo del Marchio su apparecchiature prodotte a partire dalla data di sospensione; 2 Le non conformità che possono dare origine a prove di sorveglianza straordinarie sono quelle segnalate nei documenti "Prove di certificazione" e "Prove di sorveglianza".

97/032010 p. 6/7 - segnalazione della sospensione al CTC per consentire un'adeguata indagine. Durante il periodo di sospensione, il Licenziatario è tenuto a sospendere la fornitura al mercato di tutti i prodotti marchiati oggetto della sospensione stessa. Al termine dell'indagine, il CTC può ripristinare la Licenza, revocarla o richiedere adeguate azioni correttive. 6.2 Revoca La Licenza d'uso del Marchio è revocata in caso di: - cessazione dell'attività produttiva del Licenziatario con riferimento al prodotto coperto da Licenza; - cessione ad altra azienda del diritto di realizzare il prodotto; - indebito uso del Marchio; - esito negativo dell'indagine successiva alla sospensione, di cui sopra. La revoca della Licenza produce i seguenti effetti: - divieto di utilizzo del Marchio sui prodotti a partire dalla data di revoca ed eliminazione, a carico del Licenziatario, di ogni riferimento al marchio stesso nei cataloghi e nelle pubblicità in genere; - cancellazione del prodotto dall'elenco CESI dei prodotti certificati e pubblicazione della notizia della revoca sull'elenco stesso. Il Cliente inoltre è tenuto a diffondere opportunamente, presso utilizzatori e distributori del proprio prodotto, la notizia della eventuale presenza sul mercato di prodotti non conformi, fornendo indicazioni per la loro identificazione (ad esempio mediante data di fabbricazione, numero di serie, ecc.). 6.3 Rinuncia ll Licenziatario può rinunciare all'uso del Marchio: - al termine del primo anno successivo all'anno solare in cui sia stata rilasciata la Licenza d'uso del Marchio, e con il preavviso indicato nel Contratto di Licenza o nell'offerta; - in ogni tempo, con preavviso di 2 mesi rispetto alle date di fatturazione dei diritti di Licenza, nei seguenti casi:. quando non accetti le variazioni alle condizioni economiche stabilite dal CESI;. per sopravvenute modifiche ai documenti normativi di riferimento, qualora non intenda adeguarsi alle nuove norme tecniche da queste fissate;. per sopravvenute sostanziali varianti al Regolamento, qualora il Licenziatario non accetti le nuove condizioni da questo fissate. 7. ESTENSIONI Il Cliente può richiedere l'estensione della certificazione per attestare la conformità a nuovi documenti normativi di riferimento, o ad edizioni aggiornate, rispetto a quelli previsti nella certificazione originaria. Il Cliente deve richiedere l'estensione della certificazione nei seguenti casi: - per poter applicare il Marchio a nuovi componenti della serie omogenea 3 ; - in seguito ad adozione di modifiche o varianti ai prodotti; - in seguito a modifica del nome o marchio commerciale; 3 Si definisce serie omogenea l'insieme di apparecchiature, tutte oggetto di un'unica certificazione, ma di cui solo quelle ritenute significative sono state verificate.

97/032010 p. 7/7 - in seguito a variazione del sito produttivo. I campioni e la relativa documentazione devono essere sottoposti al CESI che svolge tutte le verifiche di tipo previste dal documento "Prove di certificazione"; tuttavia il CESI si riserva la facoltà di non ripetere talune ispezioni e prove già svolte con esito positivo. Se l'esito delle verifiche è positivo, il CESI concede una nuova Licenza aggiuntiva o sostitutiva di quella preesistente. Tutte le spese per le suddette attività e prestazioni svolte dal CESI relativamente all'estensione della certificazione sono a carico del Cliente, e vengono fatturate sulla base del Tariffario CESI a quel momento in vigore. 8. UTILIZZO DEL MARCHIO Il Marchio CESI-CERT-EMC è un marchio collettivo. A seguito del rilascio della Licenza all'uso del Marchio, al Licenziatario è concessa l'autorizzazione a contraddistinguere i prodotti oggetto della certificazione con il Marchio CESI-CERT-EMC. Altre indicazioni sono contenute nel documento "Descrizione del Marchio". Il CESI si riserva la facoltà di esercitare un adeguato controllo sull'uso del Marchio ed esamina eventuali reclami relativi all'uso che il Licenziatario fa del marchio stesso; se tale uso è scorretto, lo diffida a cessare tale pratica; in caso di recidiva adotta un provvedimento di revoca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Cliente dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti i paragrafi del presente Regolamento ed in particolare i seguenti: 4 (procedura per la certificazione), 5 (sorveglianza permanente su certificazione e uso del Marchio), 6 (sospensione, revoca, rinuncia), 8 (utilizzo del Marchio). Letto, accettato e sottoscritto: Il Cliente Firma Data