N. 00382/2016 REG.PROV.COLL. N. 00067/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ai sensi dell art. 60 cod.proc.amm. sul ricorso n. 67 del 2016 proposto da **, rappresentato e difeso dall avv. Fabio Loscerbo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Zacconi n. 3/a; contro la Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege; Ministero dell Interno; per l'annullamento
del provvedimento questorile in data 4 novembre 2015, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino palestinese. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l istanza cautelare del ricorrente; Visto l atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il dott. Italo Caso; Uditi l avv. Wanda Lo Nigro e l avv. Silvia Bassani, per le parti, alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2016; Visto l art. 60 cod.proc.amm., che consente l immediata assunzione di una decisione di merito, con sentenza in forma semplificata, ove nella Camera di Consiglio fissata per l esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione; Considerato che con decreto del 4 novembre 2015, richiamando la circostanza che l interessato, cittadino palestinese, aveva a suo tempo fruito di visto di ingresso per la frequenza di un corso di studi presso l Università di Pisa e che voleva ora vedere rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio in relazione alla sopraggiunta iscrizione al corso Management e Marketing presso l Università di Bologna, la Questura di Bologna rigettava l istanza nell assunto che il richiedente non è in
possesso del visto di ingresso necessario per la nuova iscrizione universitaria ; che avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa il ricorrente, richiamando la previsione di cui all art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998 che ammette la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, e lamentando altresì l omessa valutazione della sua condizione di soggetto avente titolo quanto meno ad un permesso per motivi umanitari (v. lettera in data 25 novembre 2015 dell Ambasciata di Palestina a Roma); che si è costituita in giudizio la Questura di Bologna, a mezzo dell Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame; che alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2016, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione; Ritenuto che, per costante giurisprudenza, la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambìto al tempo dell ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale
lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 19 marzo 2012 n. 2644); che illegittimamente, quindi, è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della sola circostanza della non identità tra il corso di studi per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso e quello successivamente intrapreso; che, in ragione di ciò, assorbite le restanti doglianze, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell atto impugnato; Considerato, in definitiva, che stante la sussistenza dei presupposti di legge la Sezione può decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell art. 60 cod.proc.amm.; che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell eventualità di definizione del giudizio nel merito; che le spese di lite seguono la soccombenza dell Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l effetto, annulla l atto impugnato. Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00), oltre agli
accessori di legge e, ove versato, alla rifusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2016, con l intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Italo Caso, Consigliere, Estensore Ugo De Carlo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)