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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 23/3/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente nel 2009 stipulava con la resistente due contratti di finanziamento: una cessione del quinto dello stipendio, stipulato l 11 maggio 2009 per un importo lordo 30.240 (netto finanziato 20.148,74 ) e un prestito denominato Delega di pagamento, stipulato il 28.1.2010 per un importo lordo di 17.604 (netto finanziato 11.08,95); i suddetti contratti sono stati stipulati tramite un mediatore creditizio. Nel dicembre 2010 il ricorrente chiedeva il conteggio di estinzione di entrambi i prestiti e saldava in data 21.12.2010 l importo del debito residuo. In data 3.2.2011 il ricorrente presentava un reclamo chiedendo alla finanziaria il rimborso delle rate di novembre e di dicembre 2010 pagate due volte e la restituzione delle quote assicurative godute riferite al prestito con cessione del quinto. La finanziaria forniva riscontro il 25.2.2011: in merito alle rate contestate precisava di aver restituito le rate dei prestiti con scadenza novembre 2010 Pag. 2/8

( 208+ 163), ma di poter restituire le rate di dicembre in quanto mai pagate. In merito al rimborso delle quote godute delle polizze assicurative precisava che i contratti intestati al ricorrente risultano stipulati prima dell entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35; considerata l assenza di un obbligo normativo la Compagnia Assicurativa decideva di procedere al rimborso sin dai contratti con decorrenza 1 marzo 2010 e quindi aveva proceduto al rimborso solo della quota di spese per il contratto di delega, perfezionato appunto il 1 marzo. Il 4.4.2011 il ricorrente presentava un nuovo reclamo chiedendo anche il recupero degli esorbitanti costi di commissione citando la Decisione dell ABF n. 707/2010. La finanziaria in data 19.4.2011 forniva un nuovo riscontro precisando: che le commissioni di intermediazione sono perché la sua rete distributiva svolge alcuna attività di post vendita successiva alla conclusione del contratto ; che quota parte delle commissioni a favore della finanziaria sono state già oggetto di restituzione e decurtate dal conteggio di estinzione. In merito alle rate di dicembre 2010 richieste dal ricorrente presenta una nota del datore di lavoro che afferma le ultime quote di cessione sono state trattenute sullo stipendio di Novembre 2010. Il ricorrente considerando la risposta dell intermediario insoddisfacente presentava ricorso all ABF chiedendo di ottenere, secondo una giusta valutazione, la restituzione: a) delle commissioni; b) della quota assicurativa del prestito di CQS; c) dei dietimi sulle rate di dicembre 2010. La finanziaria in merito alle singole contestazioni ribadisce la posizione già assunta in sede di reclamo, afferma infatti di aver dato applicazione al dettato normativo fissato dall art. 125 comma 2 TUB (ante riforma, n.d.r.) avendo permesso al ricorrente di beneficiare della riduzione del costo totale del credito. In particolare dichiara di aver rimborsato - oltre alla quota interessi sulle rate a scadere - una quota parte delle commissioni incassate dalla finanziaria per 153 (nella CQS) ed 168,56 (nel contratto con delega). In merito all equa restituzione dei costi della polizza assicurativa la finanziaria ribadisce che al contratto di CQS si applica il Regolamento ISVAP n. 35 in vigore da dicembre 2010; quanto al prestito per delega ostante l assenza di un vincolo normativo è stato Pag. 3/8

riconosciuto il rimborso pro quota in quanto la Compagnia di assicurazione ha ritenuto di applicare in anticipo (1 marzo) detta normativa. Con riguardo alle commissioni di mediazione, la finanziaria afferma che possono essere oggetto di restituzione in quanto le stesse, a suo avviso, maturano e sono esigibili, ai sensi degli artt. 1755 e 1748 c.c., al momento in cui il contratto è concluso e quindi è completata l attività di mediazione. In conclusione, chiede il rigetto del ricorso. Diritto L estinzione dei finanziamenti si è verificata nel dicembre del 2010, per cui si rende applicabile il disposto dell art.125-sexies del t.u.b. in base a cui Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto In precedenza, la Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009 stabiliva, tra l altro, che in caso di estinzione anticipata del mutuo l intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota maturata. Più specificamente, in tema di rimborso dei premi assicurativi, va ricordato, in particolare, l accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 in cui si dispongono le Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento. Detto accordo prevede espressamente che: Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Pag. 4/8

Sulla base dei su menzionati principi, il Collegio ritiene, sulla base di un consolidato orientamento dell ABF (v. tra le tante, Dec. n.1799 dell 8/9/2011; n.1052 del 19/5/011), che in caso di anticipata estinzione del finanziamento siano, per la parte maturata, le commissioni bancarie e le quote del premio assicurativo. Quanto alle commissioni di intermediazione, deve ritenersi infondato il richiamo, effettuato dall intermediario resistente, al disposto dell art.1755 c.c. relativo al diritto alla provvigione da parte del mediatore. Infatti, nella fattispecie risulta che il soggetto intervenuto a mediare la conclusione dei contratti di cui trattasi è in realtà inserito organicamente nella rete distributiva dell intermediario, con potere di firma dei contratti stessi in nome e per conto di quest ultimo, come risulta dai documenti agli atti del procedimento; pertanto, può assumere la veste di mediatore, in quanto avente il carattere essenziale della terzietà rispetto alle parti (Cfr. Decisione ABF n. 388 del 25/11/2011). Conseguentemente, le commissioni correlate alle sue prestazioni a favore dell intermediario rientrano nei costi del contratto di finanziamento addebitati al cliente, che devono ritenersi in linea generale soggetti a rimborso in relazione alla residua durata del contratto stesso, secondo un criterio di proporzionalità ratione temporis, tenuto conto delle rate residue (v. Dec. 1799/2011 cit.). Sulla base dei su menzionati criteri, il Collegio ritiene che le quote di spese ed oneri di cui il ricorrente ha diritto al rimborso siano quelle risultanti dai seguenti conteggi: Pag. 5/8

Contratto di Cessione del quinto n. 689571 rate 108-19 (rate pagate al momento dell estinzione) = 89 (rate a scadere) Importo aggiuntivo spettante al ricorrente sulla Contratto n. 689571 Cessione Importo previsto Importo base del criterio di del Quinto nel contratto rimborsato proporzionalità Commissione a favore dell'intermediario 0 0 0 Commissione di intermediazione 3.144,96(1) 153,08 2.438,6(2) Spese di istruttoria e modifica 270 Spese di incasso quote Oneri fiscali 14,62 Premio assicurativo 1.145,12 0 943,6(3) TOTALE sul contratto di CQS 3.382,26 (1) 3.144,96/108= 29,12( ripartizione spese commissioni pro rata) (2) 29,12x89 = 2.591,68-153,08 (già restituite)= 2.438,6 da restituire. (3) 1.145,12/108= 10,6 (a rata) 10,6x89= 943,6 da restituire al cliente Pag. 6/8

Contratto di delega di pagamento n. 692587: rate 108-10 (rate pagate ) = 98 (rate a scadere) Importo aggiuntivo spettante al ricorrente sulla Importo base del Contratto n. 692587 Delega di previsto nel Importo criterio di pagamento contratto rimborsato proporzionalità Commissione finanziarie 1.728,84(1) 168,56 1.399,44 (2) Commissione di mediazione 1.065,24 0 965,69 (3) Spese di istruttoria e modifica 270 Spese di incasso quote 0 0 0 Oneri fiscali 14,62 Premio assicurativo 273,92 230,76 0 TOTALE da rimborsare nel contratto di delega 2.365,13 (1) 1.728,84/108= 16 (ripartizione spese commissioni finanziaria a rata) (2) 16x98 (rate a scadere) = 1.568-168,56 (già restituite) = 1.399,44 da restituire (3) 1.064,24/108= 9,8 (a rata) 9,8x 98 (rate a scadere) = 965,69 da restituire In conclusione, il Collegio, in base alle considerazioni su illustrate, ritiene di accogliere il ricorso e per l effetto dispone che l intermediario provveda al rimborso a favore del ricorrente delle spese ed oneri dovuti in relazione alle quote maturate, che liquida in complessivi euro 5.747,39 (cinquemilasettecentoquarantasette/39). Pag. 7/8

P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 8/8