Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Sociale



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Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Sociale REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E CASA PROTETTA)

INDICE ART. 1 FINALITA ART.2 DESTINATARI ART.3 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA ART.4 - CONTRIBUZIONE DELL UTENZA ART.5 INTEGRAZIONE DEL COMUNE ART.6 QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ART.7 VERIFICHE ART.8 RECUPERI E RIVALSE ART.9 NORME TRANSITORIE ART.10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1 - Finalità I servizi residenziali sono finalizzati all accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Casa protetta), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non sono piu in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovano pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere ai specifici bisogni. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali ed in particolare le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell intervento nonché l integrazione da parte del Comune di Capoterra al pagamento della retta stessa. L individuazione della struttura in cui effettuare l inserimento avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell istanza di autorizzazione alla ASL competente attraverso l ufficio del Punto Unico di Accesso (PUA), tenendo conto della disponibilità del posto della struttura scelta. art.2 - Destinatari Destinatari dell integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune di Capoterra sono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti: 1) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l invalidità civile e l accompagnamento); oppure persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell art.3 comma 3 della Legge n.104/92. 2) con regolare autorizzazione rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria. 3) in situazione di disagio economico e per tale motivo non sono in grado si sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in struttura protetta o RSA. Art.3 Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all ufficio protocollo comunale, secondo il modulo predisposto dall Ufficio di servizio sociale comunale.

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell intervento. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Verbale di inserimento dell UVT della ASL; Certificazione di cui al precedente art.2 punto 1); Certificazione ISEE del beneficiario e relativa all ultimo anno; Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell importo della retta a carico dell utente o dei parenti tenuti agli alimenti. Il beneficiario dell intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresi, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la vericità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune. Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l importo della retta verrà rivalutato. L ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determina nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell intervento, l importo della quota a carico dell utente, nonché l importo a carico dell Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa. Di questo viene data apposita comunicazione scritta al diretto interessato o a un suo familiare di riferimento nonché alla struttura residenziale di accoglienza. Nel caso di proroga dell intervento da parte dell UVT della ASL, il Comune adotterà apposita determina con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo prorogato. Il familiare di riferimento dovrà assumersi l onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente alla RSA/casa protetta ove viene inserito il beneficiario dell intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell importo con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza. Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione con la struttura, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta di versamento effettuato all Ufficio di servizio sociale comunale per il tramite dell Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza. Art.4 - Contribuzione dell utente. Il beneficiario dell intervento è tenuto a pagare la retta di ricovero in struttura con qualsiasi disponibilità finanziaria di cui dispone e in particolare con: - reddito derivante da trattamenti economici di qualsiasi tipo (pensione contributiva, di reversibilità, di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, arretrati pensionistici, ecc );

- patrimonio mobiliare posseduto: depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, canoni di locazione di case o terreni, ecc Ai sensi all art.3 comma 2-ter del D.Lgs 109/98 e s.m.i., si stabilisce che essendo l inserimento in RSA e in casa protetta una prestazione caratterizzata dall integrazione degli interventi socio-sanitari rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all art.3 comma 3 della L.104/1992 e a persone ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, si applica la situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito (ISEE individuale). Art.5 Integrazione del Comune Qualora l anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, il Comune provvederà all integrazione della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile. L eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, cosi come previsto dall art.45 c.2 del DPR n 4/2008 Regolamento di attuazione dell art. 43 della Legge regionale n 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione. Nel caso in cui il Comune abbia concesso l integrazione alla retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all importo della pensione percepita. Il Comune, in caso di inadempienza all obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati. Art.6 - Quantificazione della quota di compartecipazione L importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell intervento è calcolato secondo quanto stabilito dall art. 10 del DPGR n.12/89 e s.m.i, il quale prevede che concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali. L art.46 del DPR n 4/2008 Regolamento di attuazione dell art. 43 della Legge regionale n 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, infatti, rimanda ad una successiva delibera regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

Art.7 - Verifiche L Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc. Ai sensi dell art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata. Art.8 - Recuperi e rivalse L Amministrazione comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano: - di recuperare risorse economiche dell assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc ) - di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull ammontare delle quote dovute a saldo delle spese. Art.9 Norme transitorie Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, cosi come previsto dall art. 46 del DPR n 4/2008 Regolamento di attuazione dell art. 43 della Legge regionale n 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, nonché dalla DGR 55/17 del 03.12.2013. Tali scaglioni di reddito ISEE necessari per la quantificazione dell importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale. Art.10 Riferimenti normativi Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo la seguente fonte normativa: - Legge Regionale n.23 del 23.12.205 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali). - DPR n 4/2008 Regolamento di attuazione dell art. 43 della Legge regionale n 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione. - DGR n.33/36 del 08.08.2013. Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione preliminare. - DGR 55/17 del 03.12.2013 Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione definitiva. - Dlgs 109 del 31.03.1998 e s.m.i. - DPGR n.12/89 e s.m.i.