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GLI ACCERTAMENTI FISCALI SULLE PERSONE FISICHE

GLI ACCERTAMENTI FISCALI SULLE PERSONE FISICHE 1. Introduzione 2. Le nuove regole per gli accertamenti 3. L acquisizione delle informazioni 4. La tutela del contribuente 5. Altre novità 7

L OGGETTO DELL ACCERTAMENTO Accertamento analitico Imposte sui redditi Reddito prodotto Persona fisica Reddito speso Iva Nuovi accertamenti articolo 38 8

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Informazioni + Reddito presunto meno Redditi dimostrati dal contribuente Accertamento Elaborazioni 9

L UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI Dichiarazioni - redditi - sostituti oneri deducibili, spese Atti registrati Dati da - assicurazioni - pubblici registri - altri Dati dai Comuni SISTEMA INFORMATIVO Dati finanziari Movimentazioni dei conti correnti Informazioni bancarie Beni intestati a società Pagamenti superiori a 1.000 Spesometro 10

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACCERTAMENTI ACCERTAMENTO SINTETICO PURO REDDITOMETRO 11

LE NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SULLE PERSONE FISICHE Fonti normative Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 modificato dall articolo 22 del D.L. n. 78/2010 Il nuovo accertamento sintetico (accertamento sintetico puro ) Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973: accertamento sul reddito delle persone fisiche in base a spese di qualunque genere sostenute nel periodo d imposta verificato Il nuovo redditometro Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973: accertamento basato su coefficienti di trasformazione delle spese in reddito, che tiene conto anche dei redditi e delle spese del nucleo familiare del contribuente e del contesto territoriale di riferimento Il principio Le spese sostenute non possono che essere alimentate dal reddito del contribuente 12

ACCERTAMENTO SINTETICO PURO Riferimenti normativi Articolo 38, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 L Amministrazione finanziaria determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta Le spese indice Tutte quelle determinate con ragionevole certezza, anche attraverso l utilizzo dei nuovi strumenti informatici a disposizione degli Uffici dell Agenzia delle Entrate e delle informazioni ricavate dai dati contenuti nella Anagrafe tributaria Circolare 28/E/2011 Rilevano le spese determinate in base al principio di cassa Tra le spese rientrano anche quelle per incrementi patrimoniali 13

IL NUOVO REDDITOMETRO Riferimenti normativi Articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 Indicatori Contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (Decreti ministeriali da aggiornare con periodicità biennale) 14

LA PROCEDURA COMUNE Le fasi 1. Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni ricavate dall Anagrafe tributaria relativamente alle spese sostenute 2. Invio ai contribuenti selezionati di una comunicazione finalizzata a segnalare lo scostamento tra le spese sostenute nell anno e il reddito complessivamente dichiarato e, nel contempo, a favorire un concordato con l Ufficio 3. (nel caso di decisione di proseguire l esame della posizione del contribuente) invio dell invito al contraddittorio per l accertamento con adesione 15

LE REGOLE COMUNI Condizioni Il reddito accertabile supera di almeno il 20% il reddito dichiarato Lo scostamento del 20% si calcola sul reddito dichiarato Prova contraria Ammessa: il contribuente ha la possibilità di dimostrare il possesso di redditi non tassabili o di periodi precedenti Procedura Se il contribuente aderisce alla procedura di adesione ottiene la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo (50% di 1/3) 16

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE Utilizzo delle giustificazioni A fronte delle spese A fronte degli indicatori induttivi Redditi diversi da quelli del periodo Giustificazioni Redditi soggetti a ritenuta d imposta Redditi esenti 17

L ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI I dati segnalati all Anagrafe tributaria La tracciabilià dei pagamenti superiori a 1.000 euro La trasparenza dei dati finanziari Gli accertamenti bancari Lo spesometro La comunicazione dei beni concessi dalla società ai soci La partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento 18

L ANAGRAFE TRIBUTARIA/1 Normativa D.P.R. n. 605/1973 Prassi Circolare dell Agenzia delle Entrate n. CI/110 del 26/02/1981 Interrogazioni via terminale sulla situazione dei contribuenti ai fini delle imposte sul reddito Finalità Raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle altre comunicazioni presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari Modalità di utilizzo I dati e le notizie raccolti vengono comunicati agli organi che effettuano gli accertamenti fiscali ai fini dell avvio dei controlli e dell attività di monitoraggio 19

L ANAGRAFE TRIBUTARIA/2 I principali dati Dati e notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi Dati e notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento su aeromobili o quote di essi Premi assicurativi italiani ed esteri Trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all estero Erogazioni liberali, contributi previdenziali e assistenziali Dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici, gas e energia elettrica relativamente agli utenti e dati catastali e identificativi degli immobili 20

I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/1 Le segnalazioni all Anagrafe Tributaria Conto corrente Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche Conto deposito titoli Qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi sub depositi Conto deposito risparmio Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore Rapporto fiduciario Rapporti contrattuali tra fiduciarie e fiduciante Gestione collettiva del risparmio Tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav Gestione patrimoniale Qualsiasi tipo di gestione patrimoniale 21

I DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI/2 Le segnalazioni all Anagrafe Tributaria Cassetta sicurezza Contratto di locazione della cassetta Contratti derivati su crediti Swap, option, future ecc.. Carte di credito Rapporto in capo all intestatario della carta Finanziamenti Finanziamenti medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, presti personali ecc Fondi pensione Fondi pensione aperti 22

LA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 1.000 Le modalità applicative Riferimenti normativi e di prassi Articolo 12 del D.L. n. 201/2011, Circolare Circolare ABI n. 46/2012 n. 4/11/2011 e Nuovo limite 999,99 euro (articolo 12, comma 1, D.L. 201/2011) Limite precedente 2.499,99 euro Entrata in vigore 6 dicembre 2011 (articolo 50, D.L. n. 201/2011) Pagamenti frazionati Superamento del limite Il limite si applica anche in caso di pagamenti frazionati Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per le contestazioni al Ministero dell Economia e delle Finanze (articolo 51, D.lgs n. 231/2007) Gli intermediari finanziari effettuano la segnalazione per l immediata infrazione anche alla Guardia di Finanza (articolo 51, D.lgs n. 231/2007) 23

LA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 1.000 Le sanzioni Importo trasferito compreso tra 1.000 e 50.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (articolo 58, comma 1, D.lgs n. 231/2007) Importo trasferito superiore a 50.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 40% dell importo trasferito (articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007) Sanzione minima In tutti i casi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 euro (articolo 58, comma 7-bis, D.lgs n. 231/2007) 24

LA TRASPARENZA DEI DATI FINANZIARI Riferimenti normativi Articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011 Adempimento Gli operatori finanziari comunicano periodicamente all amministrazione finanziaria tutte le movimentazioni che hanno interessato la loro clientela Decorrenza 1 gennaio 2012 Modalità Da definire con un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate Utilizzo dei dati da parte degli Uffici Le informazioni possono essere utilizzate solo come input per le indagini bancarie (e non per motivare gli accertamenti) 25

GLI ACCERTAMENTI BANCARI Riferimenti normativi Le richieste Soggetti legittimati Imposte sui redditi: articolo 32, comma 1, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 600/1973 Iva: articolo 51, comma 2, numeri 2), 5), 6-bis) e 7 del D.P.R. n. 633/1972 Dati, notizie e documenti relative a tutte le operazioni bancarie intrattenute dall istituto di credito con la clientela Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Commissione Tributaria Destinatari delle richieste Autorizzazione Banche, poste, Sim, Sicav, Sgr, società fiduciarie, confidi, cambia valute La richiesta di dati, notizie e informazioni può essere formulata previa autorizzazione del direttore centrale dell accertamento e/o del direttore regionale e/o del comandante regionale Le presunzioni - Hanno carattere relativo, quindi il contribuente può fornire la prova contraria; - Riguardano sia i prelevamenti sia i versamenti 26

LO SPESOMETRO Adempimenti Riferimenti normativi e di prassi Adempimento - Articolo 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 - Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30.05.2011 Per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all obbligo di fatturazione deve essere comunicato l importo complessivo delle operazioni attive/passive effettuate nei confronti di un cliente o fornitore Per le operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa Scadenza 30 aprile Finalità Rendere disponibili informazioni relative alle spese e ai consumi di maggiore rilevanza effettuati dalle persone fisiche 27

LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI DALLA SOCIETA AI SOCI Riferimenti normativi e di prassi Adempimento Termine per la comunicazione Finalità - Articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duedecies del D.L. n. 138 del 13/08/2011 - Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. n. 166485 del 16/11/2011 - Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 37049 del 13/03/2012 Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci della società e ai familiari dell imprenditore nonché dei finanziamenti e versamenti effettuati dai soci Per beni concessi nei periodi precedenti, entro il 15 ottobre 2012 (nuovo termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 13/03/2012) Entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta in cui i beni sono concessi in godimento Contrastare l intestazione fittizia alla società dei beni utilizzati dai soci e verificare le spese effettivamente sostenute dai soci 28

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO Riferimenti normativi Articolo 18 del D.L. n. 78/2010 Oggetto I Comuni sono chiamati a partecipare all attività di accertamento fiscale e contributivo L attività di accertamento Segnalazione delle violazioni fiscali all Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza in relazione al proprio ambito di competenza Modalità operative Provvedimento n. 24114 emesso dal Direttore dell Agenzia delle Entrate in data 27/02/2012 29

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ALTRI REDDITI DEL PERIODO Reddito effettivo = reddito dichiarato + 1. redditi esenti 2. redditi con ritenuta d imposta 3. redditi con imposta sostitutiva 4. redditi tassati solo parzialmente 5. redditi con regole particolari Spese = a. estratti c/c bancari b. spesometro c. segnalazioni di utilizzo contanti d. atti registrati e. segnalazioni all anagrafe f. dati delle dichiarazioni 31

I redditi di periodi precedenti 1/1/. CONSISTENZE INIZIALI + DISINVESTIMENTI + VERSAMENTI INVESTIMENTI ACQUISTI 31/12/. SALDO FINALE 32

Altre novità Imposta sulle attività detenute all estero Imposta sul valore degli immobili situati all estero Bollo sui conti segretati Imposta straordinaria sui valori prelevati 33

IMPOSTA SULLE ATTIVITA DETENUTE ALL ESTERO Riferimenti normativi Adempimento Articolo 19, comma 18 del D.L. 201/2011 Versamento dell imposta pari all 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 (1,5 per mille a partire dal 2013) sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti in Italia Attività rilevanti Attività estere di natura finanziaria, (ad esempio le attività custodite o depositate presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente) Valore Valore di mercato (valore differente da quello da indicare nel modulo RW rappresentato dal costo storico ) 34

Riferimenti normativi IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL ESTERO Articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 Soggetti passivi Persone fisiche residenti in Italia Presupposto Proprietà o diritti reali su immobili situati all estero Maturazione Mensile (per dodicesimi) considerando almeno 15 giorni Base imponibile Costo di acquisto o, se assente, valore attuale di mercato Aliquota 0,76% del valore degli immobili Scadenza Con i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 35

BOLLO SUI CONTI SEGRETATI Riferimenti normativi Articolo 19, commi 6-11 del D.L. n. 201/2011 Adempimento Versamento dell imposta di bollo pari all 1% per il 2012, 1,35% per il 2013 e 0,4% a regime sulle attività finanziarie rimpatriate ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente (al 6/12/2011 per il 2012) Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari Base imponibile Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività ancora segretate Scadenza Entro il 16 maggio di ciascun anno 36

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI VALORI PRELEVATI Riferimenti normativi Articolo 19, comma 12 del D.L. n. 201/2011 Adempimento Versamento imposta straordinaria pari all 1% delle attività finanziarie rimpatriate entro il 5/12/2011 Modalità Adempimento posto a carico degli intermediari Base imponibile Valore di mercato o, in mancanza, valore nominale o di rimborso delle attività oggetto di rimpatrio prelevate o per le quali sia stata persa la segretazione Scadenza 16 maggio 2012 37

INTESTAZIONE DI PATRIMONI E UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE

INTESTAZIONE DI PATRIMONI E UTILIZZO DELLE FIDUCIARIE 1. LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI 2. LA DETENZIONE DI ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE 3. LA DETENZIONE DI ATTIVITA ALL ESTERO 4. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA 5. I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE 40

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA 41

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti giuridici Partecipazione detenuta da persona fisica o da società di capitali Acquisizione della titolarità effettiva delle partecipazioni Al Registro delle imprese compaiono i nominativi dei titolari delle quote Alle assemblee partecipa il titolare delle quote Visibilità delle operazioni societarie soggette a pubblicità al registro imprese 42

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali Articolo 2, commi 6-34, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148) Accorpamento delle aliquote sui redditi di capitale e diversi al 20% (in sostituzione delle previgenti aliquote del 12,50% e 27%) Applicazione ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati dal 1 gennaio 2012 (comma 6) Applicazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012 (comma 10) Esistenza di deroghe e conseguente conservazione della tassazione al 12,50% (es. titoli di stato e obbligazioni previsti dal D.P.R. n. 601/73 e interessi infragruppo, titoli di risparmio per l economia meridionale) Circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012 n. 11/E

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 1 In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 1 Cessione di partecipazioni qualificate Società nazionali e estere non black list Società black list Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 49,72% del relativo ammontare Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo ammontare (salvo interpello) Cessione di Partecipazioni non qualificate Società nazionali e estere non black list Società black list Plusvalenza tassata mediante l applicazione di un imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% Plusvalenza tassata in misura corrispondente al 100% del relativo ammontare (salvo interpello) 44

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 2 In caso di partecipazione detenuta da persone fisiche - 2 Distribuzione dividendi di fonte nazionale Partecipazioni Qualificate Non qualificate Tassazione IRPEF sul 49,72% del relativo ammontare Ritenuta alla fonte a titolo d imposta con aliquota pari al 20% Qualificate non Black List Ritenuta a titolo d acconto (20%) sugli utili corrisposti e tassazione sul 49,72% Distribuzione dividendi di fonte estera Partecipazioni Non qualificate non Black List Qualificate Black List Ritenuta a titolo d imposta (20%) sul 100% degli utili Ritenuta a titolo d acconto (20%) sul 100% degli utili (salvo interpello) Non qualificate Black List Ritenuta (20%) a titolo d imposta sul 100% degli utili per titoli negoziati in mercati regolamentati, a titolo d acconto per titoli non negoziati 45

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN MODO DIRETTO Effetti fiscali / 3 In caso di partecipazione detenuta da società di capitali Plusvalenza non Pex : tassazione del 100% del relativo ammontare Cessione di partecipazioni Plusvalenza Pex : tassazione del 5% del relativo ammontare Minusvalenza non Pex : totalmente deducibile Minusvalenza Pex : totalmente indeducibile Dividendi nazionali: tassazione del 5% del relativo ammontare Distribuzione dividendi Dividendi esteri non Black List: tassazione del 5% del relativo ammontare Dividendi esteri Black List: tassazione del 100% del relativo ammontare (5% con interpello positivo) 46

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici Partecipazione acquisita da persona fisica o da società di capitali Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come socio in società di capitali La fiduciaria, nell amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale La fiduciaria compare nell elenco dei soci sul Registro delle imprese La fiduciaria partecipa alle assemblee con delega del fiduciante La fiduciaria garantisce riservatezza nelle operazioni di cambio della proprietà 47

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali / 1 Il principio di trasparenza fiscale Il soggetto passivo d imposta è sempre il fiduciante I fiducianti sono i soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata dalla fiduciaria 48

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali / 2 Fiduciante persona fisica o società di capitali Cessione di partecipazioni Distribuzione dividendi Tassazione delle plusvalenze in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario Tassazione dei dividendi in capo al fiduciante in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario Aspetti operativi Certificazione dei dividendi percepiti (RM n. 153/E 8/10/1999; C.M. n. 49/E 22/11/2004 e n. 37/E 13/03/2006) Qualificazione della partecipazione (in presenza di contestuale detenzione con intestazione diretta e fiduciaria) Trasferimento della proprietà delle partecipazioni in costanza di intestazione fiduciaria è considerata un operazione realizzativa (C.M. 16 10/05/1985) 49

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi L anonimato dei soci nei confronti di terzi; sulla consistenza patrimoniale del fiduciante; in sede di trasferimento di partecipazioni (compare la fiduciaria); nelle assemblee (partecipa la fiduciaria mediante delega); nelle nuove iniziative commerciali (concorrenza e/o esclusiva); esteso ai cointestatari del mandato fiduciario Il passaggio generazionale Ottimizzazione mediante la cessione tra mandati (riservatezza dei passaggi nei confronti di terzi) 50

LA DETENZIONE DI ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA 51

ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti giuridici Attività finanziarie detenute da persona fisica o da società di capitali Intestazione effettiva delle attività finanziarie Visibilità delle operazioni relative alle attività finanziarie (movimentazione di C/C, sottoscrizione obbligazioni, acquisizione titoli, ecc ) Visibilità nei confronti del coniuge e/o della parentela e/o ambientale in generale 52

ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/1 Attività finanziarie detenute da persone fisiche Tipologie di redditi di capitale Aliquota C/C, depositi vincolati e certificati di deposito 20% Titoli pubblici italiani ed equiparati (BEI, BIRS, ), Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list 12,5% Titoli di Stato emessi dagli Stati esteri diversi dai precedenti 20% Obbligazioni dei Grandi emittenti (Banche e società quotate), Obbligazioni private italiane, Fondi immobiliari italiani OICR italiani, OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati, Pronti c/termine e prestito titoli, Contratti di assicurazione sulla vita *Aliquota variabile in funzione della tipologia di strumento sottostante dal 1.1.2012 Altri OICR esteri (non armonizzati), Finanziamenti 20% (12,5% 20%) * Aliquota marginale IRPEF 53

ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE IN MODO DIRETTO Effetti fiscali/2 Attività finanziarie detenute da società di capitali Tassazione nell ambito del reddito d impresa con scomputo delle eventuali ritenute applicate a titolo di acconto 54

ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti giuridici Attività acquisita da persona fisica o da società di capitali Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria La fiduciaria garantisce il soggetto che non vuole apparire come proprietario La fiduciaria, nell amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante 55

ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Effetti fiscali Principi generali Regime del risparmio amministrato Chiarimenti sul rapporto di amministrazione Il soggetto passivo d imposta è sempre il fiduciante Tassazione delle rendite finanziarie in base allo stesso regime fiscale che si sarebbe applicato senza lo schermo fiduciario Servizio di amministrazione di attività finanziarie svolto dalla fiduciaria Applicazione dell imposta sostitutiva da parte della fiduciaria Possibile compensazione tra le minusvalenze conseguite e le plusvalenze realizzate successivamente Fiduciaria opera quale sostituto d imposta anche sugli eventuali redditi di capitale conseguiti dal fiduciante Esonero della fiduciaria dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 461/1997) e di compilazione del quadro SO del modello 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all interno del rapporto di amministrazione Obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria (art. 7, c. 6, D.P.R. 605/73 e, dal 1.1.2012, art. 11, c. 2, D.L. n. 201/2011) RIS 61/E 31.05.2011 e RIS. 23 8.3.2012 56

LE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Vantaggi L anonimato nei confronti dei terzi sulla consistenza patrimoniale del fiduciante L ottimizzazione fiscale possibilità di compensare i risultati positivi e negativi 57

LA DETENZIONE DI ATTIVITA ALL ESTERO ATTIVITA ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO ATTIVITA ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA 58

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO Riferimenti normativi D.L. n. 167/1990 (convertito nella legge n. 227/1990) Adempimento Modalità Obbligo dichiarativo nel modulo RW della dichiarazione dei redditi dei contribuenti che detengono investimenti all estero e attività estere (se di importo complessivo superiore a 10.000) Segnalazione dell intermediario italiano che interviene nel flusso da/per l estero delle attività finanziarie (articolo 1 D.L. n. 167/1990) Trasmissione all Agenzia delle Entrate con il modello UNICO Persone Fisiche Chiarimenti C.M. n. 45/E 13.10.2010 (dal 2009 obbligo di indicare tutti gli investimenti esteri, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d imposta) R.M. n. 142/E 30.12.2010 (obbligo compilazione sia da parte dell usufruttuario che del nudo proprietario) 59

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA ESTERE DETENUTE IN MODO DIRETTO Esonero dalla compilazione del modulo RW (articolo 4, c. 4, D.L. n. 167/1990): 1) Attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti (anche in assenza di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito) 2) Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento di intermediari finanziari residenti in Italia (in qualità di controparti o come mandatari di una delle controparti contrattuali) 3) Depositi e conti correnti intrattenuti all estero L esonero è applicabile a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento di un intermediario residente (che segnalerà i flussi transfrontalieri ai sensi dell articolo 1 del D.L. n. 167/1990) e non necessariamente quale sostituto d imposta

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA ESTERE DETENUTE TRAMITE FIDUCIARIA Detenzione attività estere Intervento della fiduciaria nella riscossione dei proventi Esonero RW per il detentore Attività fiduciaria della Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive Nessuna ulteriore segnalazione in materia di monitoraggio fiscale da parte dell intermediario 61

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE MEDIANTE DETENZIONE DI POLIZZE VITA POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA (COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE) 62

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE) effetti giuridici Polizze vita a premio unico Caratteristiche Prodotto non standardizzato Portafoglio costituito da attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc..) Il soggetto paga il premio e di fatto trasferisce una somma di denaro alla compagnia assicurativa Operatività La compagnia assicurativa investe le somme acquistando la proprietà di attività finanziarie Impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dalla compagnia assicurativa (art. 1923 Codice Civile) 63

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE) effetti fiscali Redditi generati nel periodo di validità dalla polizza Sono soggetti a tassazione solo in capo alla compagnia assicurativa che ha la proprietà delle attività finanziarie Non subiscono ritenute Redditi derivanti da riscatto della polizza Gli importi riconosciuti al sottoscrittore si qualificano come redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g- quater del TUIR) e vengono assoggettati ad imposta sostituiva con aliquota dal 12,5% al 20%* da parte della compagnia assicurativa al momento del riscatto (articolo 26-ter, comma 1, D.P.R. 600/73) *Aliquota variabile in funzione della tipologia di strumento sottostante 64

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE) vantaggi Scelta d investimento Possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile IRPEF con aliquote progressive Per cassa (invece che sul maturato ) Modalità di tassazione Differimento dell imposizione sul risultato del sottostante fino al pagamento degli utili Compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra tutti i prodotti e le attività inserite nel fondo Proventi al lordo di ritenute Versamento dell imposta sostitutiva Solo se, quando e nella misura in cui si realizza un differenziale positivo tra: - il capitale pagato dall impresa di assicurazione e - i premi versati alla compagnia assicurativa 65

POLIZZE VITA CON FONDO DEDICATO (PRIVATE CLIENT INSURANCE) aspetti successori Scelta del beneficiario della polizza Diritto alla percezione delle somme (per i beneficiari) Modalità di tassazione in ipotesi di decesso dell assicurato Condizione Libera Diritto proprio (in ragione dell individuazione nella polizza) e non diritto di successione I capitali corrisposti ai beneficiari non sono soggetti: - agli obblighi di dichiarazione successoria; - ad imposta di successione; - a tassazione ai fini delle imposte sui redditi; - ad imposta di bollo e di registro Deve trattarsi di una polizza con finalità previdenziale e non meramente finanziaria. A tal fine: 1) non deve sussistere una redditività legata esclusivamente a fenomeni di tipo finanziario (RIS. 04.07.2002 n. 215/E); 2) non deve essere eliminato il collegamento con l evento morte o con ogni altro fatto attinente alla vita umana (Trib. Bologna 12 gennaio 2001); 3) deve esistere, quale obiettivo minimo, la conservazione integrale del capitale in caso di decesso (CTP PARMA, 10.08.2010 n. 1107); 66

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie italiane Monitoraggio Fiscale Nessuna segnalazione (investimento domestico) Imposte sui Redditi senza Fiduciaria con Fiduciaria Tassazione sostitutiva 20% (solo in caso di riscatto). La Compagnia fa da sostituto d imposta 67

Sostituto di imposta (articolo 26-ter co 3 DPR 600/73) POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (1) Compagnia estera in LPS che opera direttamente o tramite rappresentante fiscale per il pagamento dell imposta sostitutiva (C.M. 31.12.2003 n. 62/E) Se la Fiduciaria opera quale rappresentante fiscale della compagnia estera per il pagamento dell imposta sostitutiva Fiduciaria può operare anche quale contraente della polizza a cui è stato trasferito il contratto assicurativo (Ris. 13 maggio 2002 n. 144/E) e optare per l applicazione del regime del risparmio amministrato Monitoraggio Fiscale senza Fiduciaria con la Fiduciaria Il Cliente deve compilare il quadro RW se non esiste intermediario che interviene nella canalizzazione dei flussi della polizza e i flussi finanziari sono superiori a 10.000 (R.M. 394/E 24.12.2002) Il flusso dei pagamenti (premi e riscatto) rimane all interno del circuito degli intermediari italiani: il cliente non deve compilare il quadro RW e non viene segnalato (C.M. 45/E/2010 e R.M. 15/E 18.02.2011) 68

POLIZZE VITA CON INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA con compagnie estere (2) Imposte sui Redditi La compagnia estera, il rappresentante fiscale o la fiduciaria opera da sostituto d imposta La compagnia assicurativa non opera da sostituto d imposta Tassazione sostitutiva 20% (solo in caso di riscatto). Il cliente è esonerato da qualsiasi ulteriore adempimento Il cliente dichiara autonomamente il reddito nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM) 69

I CONTROLLI SULLE FIDUCIARIE LE INDAGINI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL INTESTAZIONE FIDUCIARIA 70

LE INDAGINI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL INTESTAZIONE FIDUCIARIA aspetti normativi Fonti normative Imposte dirette IVA Articolo 32, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 Articolo 51, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 Le indagini L autorizzazione Richiesta alla fiduciaria, previa autorizzazione, di dati, notizie e documenti relativi al rapporto intrattenuto o alle operazioni effettuate per conto del fiduciante I soggetti cui compete il rilascio dell autorizzazione sono: - il direttore centrale dell accertamento e/o il direttore regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da uffici operativi dell Agenzia delle Entrate; - il comandante regionale, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza 71

LE INDAGINI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULL INTESTAZIONE FIDUCIARIA Prassi amministrativa (Circ. 32/E del 19/10/2006) Le condizioni Oggetto dell indagine precisamente e inequivocabilmente individuato (specifica indicazione sia del bene fiduciariamente intestato sia del periodo di interesse per l indagine) Precisazione del collegamento tra l intestazione fiduciaria e l attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti ad accertamento Esempio Società residente detenuta da una fiduciaria soggetta ad accertamento per cessioni inferiori al valore di mercato nei confronti di società estera Necessità di richiedere alla fiduciaria i dati dei fiduciante per verificare se la società estera appartiene al medesimo gruppo della società residente e conseguentemente assoggettare a rettifica il prezzo di cessione in base all articolo 110, comma 7, del TUIR (Transfer pricing) 72