IMPERO E CITTA
ORDINE: TUTTO PUO ESSERE GIURIDICAMENTE DEFINITO Alla base della concezione dell ordine dei Romani la convinzione che tutto potesse essere giuridicamente definito. Nella contrapposizione tra forza e ragione diritto e legalità sono concepite come tecniche della non violenza. Quando iniziano le cosiddette invasioni barbariche - quello che A. Cavanna definì l esplosione della forza - il mondo romano insistette su tale convinzione e tentò e sperò di imbrigliare nel giuridico anche questa nuova realtà, non dominabile attraverso la sola strategia militare, ad esempio, con la costruzione dell istituto dell alleanza (foedus = federazione) tra Impero e popoli diversi (di diversa nazionalità all interno dell Impero e potenzialmente o effettivamente nemici ), fino a che la forza non prevalse sul diritto.
ORDINE NEL PENSIERO DEI GIURISTI MEDIEVALI Il germe della priorità del diritto sulla forza si insinua nella mentalità occidentale: sono poi i cosiddetti barbari che riscoprono il valore del diritto come regolamentazione statuale (o super-individuale) della forza. L aspirazione a individuare le regole per garantire l utilità generale (utilitas publica) in una società bene ordinata (civitas ordinata nel Decreto di Graziano metà del XII secolo, ispirato da un frammento della Politeia di Platone)
PUBBLICA UTILITA Il concetto giuridico di pubblica utilità è declinato in una serie di requisiti che servono a individuare se una società laica è bene ordinata: Prevalenza dell interesse generale sugli interessi dei privilegiati Imparzialità, equità e celerità nell esercizio della giustizia, nello svolgimento dei processi Pace
Giustificazione dell adozione del diritto romano come diritto vigente Dal punto di vista sostanziale: è il diritto che risolve i casi non disciplinati o di incerta soluzione con giustizia e equità Giustificando la vigenza Il diritto romano è diritto vigente perché è diritto dell Impero, ossia dell ordinamento giuridico universale superiore a tutti gli altri ordinamenti giuridici esistenti (città, monarchie, feudi )
DUE MODELLI CONTEMPORANEI DI ORGANIZZAZIONE i due modelli di riorganizzazione della società studiati dai giuristi studiati all inizio della rinascita medievale (sec. XII) sono L IMPERO, un ordinamento monocratico, accentrato, assoluto, gerarchicamente ordinato LA CITTA, un ordinamento rappresentativo e collegiale fondato sul rispetto della legge e sulla responsabilità dei titolari di funzioni pubbliche nei confronti dei governati (sindacato)
Dal contratto tra cittadini al comune
L invenzione dell autonomia cittadina L associazione dei cittadini è fondata sul contratto tra cittadini che si impegnano a perseguire l utilità generale. Il contratto è rafforzato dal giuramento e rinnovato ogni anno tra cittadini e i rappresentanti da loro eletti I cittadini prendono tutte le decisioni nell assemblea L assemblea dei cittadini è titolare del potere normativo e pubblica norme giuridiche ( statuti ) valide all interno del territorio Il potere esecutivo, militare e giudiziario sono esercitati da ufficiali eletti dall assemblea Le cariche sono temporanee e soggette a giudizio di sindacato alla scadenza del mandato (generalmente un anno)
L affermazione del potere dell Impero universale sulla pluralità degli ordinamenti giuridici esistenti
Corrado III Nel 1137 convoca a Roncaglia una riunione dei nobili dell impero e dei giudici delle città toscane e lombarde e invia lettere di convocazione. Tra queste una al vescovo di Arles nella quale si lamenta perché dimostrava indifferenza, invece che pieno riconoscimento, verso l impero (la potestas dell impero romano). Lo scopo della dieta di Roncaglia era quello di discutere e prendere provvedimenti per l utilità generale dell Impero nell interesse generale dei sudditi Nel 1151 i Pisani chiedono a Corrado III di aiutarli contro i loro nemici, dichiarando la loro fedeltà a lui e all Impero: l imperatore risponde di essere certo che in pace e in guerra, per terra e per mare i Pisani erano sempre stati fedeli all Impero e manifesta piena intenzione di intervenire per fare ordine e pace in Italia (ad res Italiae ordinandas et pacandas)
Federico I di Svevia Eletto re di Germania nel 1152 pubblica in Germania una costituzione intitolata Per la difesa della pace, diretta essenzialmente ai feudatari tedeschi, esprimendo l intenzione di garantire a ciascuno la difesa dei suoi diritti (con le parole del diritto romano ius suum cuique servari). Nel 1154 riunisce la prima dieta di Roncaglia Incoronato imperatore Pubblica una costituzione per lo studio di Bologna (1155) Nel 1155 Milano è giudicata in contumacia dal tribunale imperiale presieduto da Federico I a seguito della denuncia di Como e Lodi per abuso o usurpazione di potere: Milano aveva esercitato una potestas iniusta e preteso da loro il pagamento di tributi spettanti all Impero, le aveva distrutte e poi ne aveva impedito la ricostruzione.
Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da Federico I di Svevia nel 1158 con la consulenza dei 4 dottori allievi di Irnerio (Cost. Regaliae): I diritti dell Impero sono:..zecca, mercati, porti, rive dei mari, fiumi navigabili, tributi, eredità vacanti, i giudici e qualunque magistrato sono nominati e confermati dall imperatore. (Cost. Omnis iurisdictio) La giurisdizione e il potere esecutivo spettano all Imperatore e i giudici devono ricevere il loro mandato da lui e prestargli il giuramento previsto dalla legge (Nov. 8)
(segue) Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da Federico I di Svevia Cost. Hac edictali: differenza tra associazioni giurate fedeli all Impero (coniurationes) e associazioni giurate nemiche dell Impero (conventiculae) Le ingiurie e i furti siano puniti secondo la legge Giudici, ufficiali locali e magistrati siano designati o confermati dall imperatore o da suo delegato
1162 Milano è assalita dall esercito di Federico I e distrutta. Federico I concede ai cittadini Pisani la libertà. Potranno reggersi liberamente secondo la loro volontà (libere,sicut eis placuerit) con magistrature e persone da loro elette (consoli, giudici, podestà). La città di Pisa avrà piena giurisdizione, potere di fare giustizia civile e criminale, di istituire tutori e mundoaldi e tutto quanto il giudice ordinario o un funzionario delegato dall imperatore può fare validamente ed efficacemente con riguardo a persone e beni. Federico I dona e concede ai cittadini di Genova il potere di eleggere liberamente i consoli che eserciteranno il potere di fare giustizia e di punire i reati nella città e nel contado in buona fede, secondo la legge (legitime) e secondo le consuetudini della città.
Il modello federale: la Lega Lombarda LA REAZIONE DELLE CITTÀ LOMBARDE CONTRO L IMPERO: L INVENZIONE DEL MODELLO FEDERALE LA LEGA LOMBARDA (FOEDUS)
1168 marzo aprile I Rettori delle città della Lega, dopo l adesione di Como, prestano giuramento Non tradirò gli alleati e se sarò a conoscenza di qualche cospirazione, appena mi sarà possibile, ne darò comunicazione all assemblea Farò prestare giuramento di fedeltà alla Lega a tutti i cittadini maschi di età compresa tra i quattordici e i sessant anni eccettuati religiosi, monaci, muti e ciechi Osserverò in buona fede e senza frode qualunque qualunque decisione presa a maggioranza dal Consiglio dei Rettori delle città alleate.
Consiglio dei rettori della Lega Delibere del 5 maggio 1168 Decisero che..nessuna città o individuo avrebbe potuto costruire una fortezza nel territorio (iurisdictio) di un altra città, senza il consenso di quest ultima e senza che ciò fosse stato concordato in un trattato apposito.. Che i ricorsi in appello all imperatore Federico sarebbero stati nulli e inefficaci
1176-1183 trattative di pace tra l Impero e le città della Lega La pace tra i Comuni e l Impero Coesistenza di Sovranità e Autonomie Trattato o concessione di un privilegio?
Pace di Costanza (1183 d.c.) concessione dell autonomia Noi Federico, imperatore dei Romani. ed Enrico figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e la conservazione delle vostre consuetudini sia nella città, sia sul territorio extra urbano [ ]. Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate continuare a godere di tutte queste cose come è stato fino ad ora.
Pace di Costanza (1183 d.c.) concessioni dell Imperatore alle città applicherete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete applicato o che applicate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione, sia nelle cause criminali sia in quelle civili, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.
Pace di Costanza (1183 d.c.) L imperatore si impegna a non intromettersi nell esercizio della funzione giurisdizionale Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà una pretesa, che riguarda la città o il territorio extra-urbano, respingeremo il ricorso ed imporremo al ricorrente un silenzio perpetuo.