PRGC Piano Regolatore Generale Comunale VARIANTE n 46 Variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015

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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia COMUNE DI SPILIMBERGO PRGC Piano Regolatore Generale Comunale VARIANTE n 46 Variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015 RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS copia conforme all'originale adottato con delibera n... del... maggio 2016 arch.giorgio del fabbro - arch.emilio savonitto

RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS art.12 del D.lgs.152/2006 Premesse normative della VAS Descrizione del piano o programma Analisi delle potenziali ricadute del Piano Analisi dei potenziali impatti del Piano Conclusioni pag. 1

1. Premesse normative della VAS Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti della presente variante si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti della variante al PRGC possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente. La fase di valutazione si svolge secondo le modalità descritte dall'art.12 del D.Leg.vo 152/2006. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE) Articolo 12 Verifica di assoggettabilita' 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere é inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. Articolo 6 - Oggetto della disciplina 1.... 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,...; 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente (3). 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati PROPONENTE: AUTORITÀ PROCEDENTE: AUTORITÀ COMPETENTE: UTC Consiglio comunale pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano la Giunta Comunale pag. 2

Art.4 della LR n.16/2008 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma; c) autorita' competente: la Giunta comunale; 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo); b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorche' comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale cosi' come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorita' competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. pag. 3

Descrizione del piano o programma La variante 46 (variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015) apporta una serie di modifiche puntuali alle previsioni del PRGC vigente, localizzate in vari punti del territorio comunale. Si tratta di variazioni di entità minimale che attengono a piccole sistemazioni dell'azzonamento che non influiscono sull'assetto generale del Piano sia singolarmente che complessivamente - finalizzate a precisare un'utilizzazione efficace delle indicazioni di Piano o a riscontrare esigenze e/o proposte di cittadini che sono pervenute all'amministrazione comunale e che, a seguito di un adeguato screening, risultano compatibili con le finalità e gli obiettivi del Piano senza incidere sulle strategie dello strumento urbanistico. Sono dunque variazioni che si inseriscono in modo coerente nello strumento urbanistico vigente, senza incidere sull'assetto urbano nè sulle valenze naturalistiche ed ambientali del territorio. Per facilitare la lettura e la valutazione quantitativa della variante viene di seguito fornita una tabella riassuntiva dei punti di modifica che da atto dell'entità dimensionale delle variazioni proposte e del potenziale effetto. Il dato numerico, puntuale e complessivo, mostra l'irrilevanza delle modifiche in gioco sia in termini di insediabilità che di incidenza sugli standard che di consumo di suolo, dimostrando l'assenza di ricadute apprezzabili a qualsiasi livello per effetto della variante. La variante introduce altresì alcuni perfezionamenti alle Norme di Attuazione riguardanti gli artt.19 e 32 delle NdiA. Obiettivi e motivazioni di tali modifiche sono illustrate nell'apposito capitolo della relazione di variante. pag. 4

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODIFICHE AZZONATIVE DELLA VARIANTE n. frazione o località di riferimento tipo di modifica mq necessita specifico parere geologico ricade in area di tutela paesaggistica effetto pratico della modifica 1 Tauriano da B1c a BO 623 no no riduzione consumo di suolo 2 Tauriano da E4.pp a B4E/B 335 no no riconfigurazione perimetro pertinenziale 3 Spilimbergo da B0 a B4 1.213 no no riconfigurazione perimetro pertinenziale 4 Spilimbergo da E4 a E/B 1.237 no SI riconfigurazione perimetro pertinenziale 5 Gradisca da F4 a E4 3.900 no SI riconoscimento pertinenze aziendali 6 Barbeano da E4 ad E/B 2.140 no SI riconoscimento dell'edificato esistente in zona propria 7 Barbeano -- -- -- -- adeguamento/aggiornamento grafico allo stato di fatto 8 Spilimbergo da S a B2 48 no SI adeguamento/aggiornamento grafico allo stato di fatto 9 10 11 12 13 Baseglia area parrocchiale Baseglia ex chiesa Spilimbergo area "Sina" via d.favorita Tauriano via San Giovanni Eremita Spilimbergo da E4pp a S 428 no SI adeguamento/aggiornamento grafico allo stato di fatto -- 428 no SI correzione errore grafico -- -- -- -- aggiornamento grafico adeguamento fasce di rispetto stradale -- -- -- aggiornamento grafico da E4pp a B4 800,00 no no ampliamento zona omogenea già prevista dal PRGC Ulteriori precisazioni/correzioni grafiche introdotte nella cartografia del PRGC: - riferimento perimetro esterno ambito interessato dal PAIT - ambito della tutela paesaggistica (Navarons) Per quanto attiene alla specifica descrizione dei singoli punti della variante si rimanda al fascicolo "Relazione di variante" dove sono analiticamente illustrati e motivati i singoli interventi di modifica del PRGC. pag. 5

Dalla descrizione si evince ineccepibilmente che la presente variante ricade nel novero dei "... piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale..." di cui all'art.6 del D.Leg.vo 152/2006 (comma modificato dal D.Leg.vo 128/2010 e ripreso altresì dalla normativa regionale con l'art.4 della LR 16/2008 aggiornato con la successiva LR 21/2015). pag. 6

Analisi delle potenziali ricadute del Piano Per analizzare le potenziali ricadute della Variante si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascun singolo punto elencato dall' "allegato I" della parte II del decreto legislativo 152/2006 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; L'oggetto della variante n.46 al PRGC, costituito da: - piccole modifiche puntuali all'azzonamento comportanti modesti assestamenti interni al tessuto insediativo esistente determinate attraverso verifiche dello stato di fatto e ritenute compatibili con l'assetto infrastrutturale; - pragmatici assestamenti alle NdiA che non apportano incrementi dell'insediabilità; si configura come un intervento manutentivo del PRGC vigente che non incide sull'assetto strutturale del Piano. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). Non sono riscontrabili ricadute, determinate dalla presente variante, su altri piani sovraordinati nè sottordinati. La variante n.46 - non interessa, nè comporta ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale; - non riguarda previsioni di piano tali da modificare in forma apprezzabile l'assetto insediativo; - non modifica strategie di sviluppo tali da influire sulla sostenibilità delle previsioni del PRGC. La variante n.46 - non concerne previsioni che possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle indicazioni del PRGC vigente; - non comporta ricadute operative su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale. La variante n.46 - non individua nuove strategie di sviluppo urbanistico, non incrementa le aree edificabili di PRGC; - non concerne previsioni che, possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle previsioni del PRGC vigente; - non determina ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale. pag. 7

Analisi dei potenziali impatti del Piano Analogamente, per analizzare i potenziali impatti della Variante si trattano i punti indicati dall' "allegato I" della parte II del decreto legislativo 152/2006 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, La variante n.46 non prevede edificazioni incrementali rispetto al previgente assetto del PRGC in quanto non aumenta l'insediabilità del Piano, nè indica nuove/diverse direttrici di sviluppo. Le modifiche introdotte si limitano a lievi riposizionamenti di alcune aree edificabili che non determinano impatti aggiuntivi sul territorio. Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente. Non sono immaginabili impatti transfontalieri. La variante n.46 non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente. Eventuali attività connesse alla variante non potranno avere impatti che, per estensione, eccedono il sedime direttamente interessato. Le aree interessate dalla variante si trovano tutte all'interno, o in diretta continuità con il tessuto insediativo esistente. Non vi sono punti di particolare contiguità con emergenze del patrimonio naturale nè degli elementi storici dell'insediamento. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Per effetto della variante n.46 non sono prevedibili effetti in grado di influire sulla vulnerabilità del territorio interessato, nè viene intensificato l'utilizzo del suolo. Non sono previste modificazioni di impatto, antropico o paesaggistico, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio. Le modifiche non interessano paesaggi protetti da Enti o Norme sovraordinati. Conclusioni Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle tematiche indicate dall'allegato I al D.Leg.vo 152/2006, sulla base dei contenuti specifici della variante n.46 al PRGC del Comune di Spilimbergo illustrati nella presente relazione, si può ritenere, con sufficiente ragione scientifica, che la variante in esame non determini effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possa escludere la valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Leg.vo 152/2006. pag. 8