REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DELL AREA CONTIGUA Stagione Venatoria 2009-2010, 2010-2011.



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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DELL AREA CONTIGUA Stagione Venatoria 2009-2010, 2010-2011. ART. 1 Accesso per l esercizio venatorio nell area contigua (zona di pre-parco) L esercizio venatorio nell area contigua (Preparco) del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, è consentito esclusivamente con le modalità ed i limiti del Presente Regolamento speciale, approvato dal Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma con Delibera di Consiglio n. 7 del 27/04/2009 e dall Amministrazione Provinciale di Parma con Delibera di Giunta n. 727/2009, ai sensi dell art. 32 della L.R. 6/2005. L accesso alla Zona Speciale di Caccia in Preparco (Area contigua ai sensi della L.R. 6/2005) è riservato ai cacciatori richiedenti, secondo i criteri di priorità, di programmazione delle presenze e di densità numerica di cui all art. 9 del presente Regolamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie comprese nell area contigua l accesso viene riconosciuto esclusivamente ai titolari dell autorizzazione gestionale privata e loro invitati, prescindendo dalla residenza degli stessi e tenendo conto dei limiti numerici stabiliti dal presente Regolamento. ART.2 Attività di Gestione Faunistico Venatoria nell area contigua (Pre-parco) Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma assicura lo svolgimento delle attività di gestione faunistica-venatoria del territorio di propria competenza, in attuazione a quanto previsto dalle seguenti disposizioni legislative: Legge n.394 del 06/12/1991; gli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n. 11 del 02/04/1988 così come modificata dalla L.R. 40/92; legge regionale n. 46/95 legge regionale n.7 del 14/04/2004; DPR 21 Maggio 2001 Legge n. 157 del 11/02/1992; Legge Regionale n. 8 del 15/02/1994 e succ. Mod.; Legge Regionale n. 6 del 17/02/2005 Il presente Regolamento recepisce, inoltre: Il regolamento Regionale n. 1 del 27/05/2008; La carta regionale delle Vocazioni Faunistiche dell Emilia Romagna; Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Parma; Il Calendario Venatorio Provinciale. ART.3 Durata e validità Il presente regolamento secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell art. 38 della Legge Regionale n. 6 del17/02/2005 ha validità 1

biennale per la durata, quindi, delle stagioni venatorie 2009 2010 e 2010 2011. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 4 Pianificazione faunistico-venatoria Nella area contigua al Parco la gestione faunistico-venatoria e l'attività venatoria sono consentite ed esercitate secondo le modalità definite dal presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi ed i criteri adottati dalla pianificazione faunistica provinciale e nel rispetto del calendario venatorio, nonchè secondo quanto stabilito all art. 38 della Legge Regionale n. 6 del17/02/2005. Tale regolamento subirà eventuali modifiche in fase di redazione del nuovo piano faunistico provinciale, in accordo con l Amministrazione Provinciale di Parma. ART. 5 Zonizzazione e gestione faunistico venatoria dell area contigua La superficie dell area contigua è perimetrata dall art. 49 della Legge regionale n. 7 del 14/04/2004 e risulta costituita da: una porzione dell Azienda Faunistico- Venatoria Alta Val Parma, dall Azienda Faunistico-Venatoria Val Cedra ; dai valichi di interesse migratorio denominati Passo del Cirone e Passo del Lagastrello ; nel restante territorio di area contigua al Parco si configura una Zona Speciale di Caccia in Preparco. La gestione faunistica dell area contigua al Parco è organizzata e svolta esclusivamente dall Ente di Gestione in conformità con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. Nella gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di Caccia nell area contigua al Parco, l Ente Parco può avvalersi, a scopo consultivo e propositivo, di una Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia nell area contigua (Preparco), composta da rappresentanti dei cacciatori locali, che restano in carica un solo anno. ART. 6 Tabellazione L area contigua al Parco soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, poste ad una distanza di non più di 200 metri l una dall altra, riportano la dicitura ZONA SPECIALE DI CACCIA IN PREPARCO DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI, sono realizzate e posizionate a cura dell Ente di Gestione del Parco e delle Aziende Faunistiche Venatorie nei territori di loro competenza. Le zone dell area contigua escluse alla caccia e il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'ente di Gestione del Parco. ART. 7 Vigilanza venatoria L'attività di vigilanza compete prioritariamente all'ente di Gestione del Parco e alla Provincia secondo quanto disciplinato dalla L.N. 157/92, L.R. 6/2005 e alla L.R. 8/1994 e succ. mod., ed è svolta dagli Agenti di Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato coadiuvati dagli agenti di P.S. e di P.G. riconosciuti, nonché dalle guardie venatorie volontarie, dalle guardie delle Aziende Faunistico Venatorie e dalle guardie ecologiche. ART. 8 Controllo della fauna selvatica Nel territorio del Parco e nell area contigua, sono possibili interventi di controllo qualora siano necessari per ricomporre squilibri ecologici delle popolazioni faunsitiche. Come previsto all art. 37 della L.R. 6/2005, gli interventi di controllo saranno effettuati, previo parere dell Ispra, prioritariamente attraverso 2

l utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti dal parco, avvalendosi del proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 9 Accesso venatorio all area contigua al Parco e densità venatoria Nell area contigua al Parco (Pre-parco), l esercizio dell'attività venatoria è stabilito in base alla programmazione delle presenze derivanti dalle autorizzazioni rilasciate alle due Aziende Faunistiche Venatorie e in base, per la Zona Speciale, alle priorità di accesso sotto specificate. In tali zone il numero di cacciatori ammessi è individuato sulla base dell indice di densità venatoria (IDV) programmato, pari a 1 cacciatore ogni 20 ettari: AFV Alta Val Parma sup. a.s.p. ha. I.D.V. cacc./ha posti disponibili 1753 1/20 87 AFV Val 462 1/20 23 Cedra Zona speciale 5150 1/20 258 Per quanto attiene alla Zona Speciale di caccia nell Area contigua al Parco (Pre-parco) saranno ammessi, secondo le seguenti categorie di priorità d accesso, se in regola con la legislazione vigente in materia: 1. Residenti anagrafici nei comuni di Monchio e Corniglio; 2. Proprietari (*) di terreni all interno dell area di Parco e Pre-parco (Area contigua al Parco) denominata Zona Speciale alla data di istituzione del Parco; 3. Proprietari di almeno 3 ha. di terreno in area di Parco e Pre-parco (Area contigua al Parco) denominata Zona Speciale acquistati entro il 16 Settembre 1997 o proprietari di almeno 15 ha. di terreno in area di Parco e Pre-parco (Area contigua al Parco) denominata Zona Speciale acquistati dopo tale data; 4. Proprietari (*) di terreni nei Comuni di Monchio e Corniglio, nativi in tali comuni ma non residenti. (*) solo in questi casi, il coniuge e i figli e i parenti fino al II grado sono assimilati ai proprietari ancorché non nativi. ART. 10 Procedure per l ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande Per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento i cacciatori che vorranno esercitare l attività venatoria in Zona Speciale di caccia nell area contigua, escluse le Aziende Faunistico Venatorie, dovranno: 1. presentare domanda presso la sede provvisoria dell Ente di Gestione del Parco, sottoscrivendo un autocertificazione attestante il titolo di diritto di cui all art. 9 del presente regolamento, entro e non oltre la data del 30 luglio di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il 15% delle autocertificazioni pervenute al Parco saranno sorteggiate per un controllo casuale. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino autocertificazioni false o mendaci il sottoscrittore verrà escluso per l intera stagione venatoria e l Ente Parco si riserva la facoltà di adire le vie legali al fine di comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Nel caso in cui le domande pervenute eccedano il numero massimo di cacciatori ammissibili è 3

riconosciuta priorità di accesso in ordine decrescente dalla categoria 1 alla 4. Nell ambito della stessa categoria è riconosciuta priorità a coloro che hanno ottenuto il tesserino autorizzativo nella passata stagione venatoria. 2. recarsi presso qualunque ufficio postale e versare il contributo alla gestione di cui al successivo art. 11, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Il tesserino sarà spedito direttamente a casa dopo aver accertato: - l avvenuto pagamento del contributo alla gestione di cui all art. 11; - l effettuazione delle 3 giornate di prestazione obbligatorie o il versamento del contributo suppletivo di cui all art. 22; - che sia stato riconsegnato il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente. ART. 11 Modalità d accesso e contributo alla Gestione Faunistica Al fine di contribuire alla copertura delle spese necessarie per la gestione faunistica-venatoria, l Ente Parco fissa un contributo a carico dei cacciatori che intendano esercitare l attività venatoria nella Zona Speciale di Caccia nell area contigua al Parco (Pre-parco). L importo del contributo alla gestione, per la stagione venatoria 2006-2007 e 2007-2008, è fissato in: 80,00 (ottanta/00), per coloro che, all atto di presentazione della autocertificazione, sono iscritti all ATC PR5, oppure sono in possesso del tesserino per la Caccia Speciale in ATC PR5. 175,00 (centosettantacinque/00) per tutti gli altri aventi diritto. ART. 12 Speciale autorizzazione per la caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie Per l accesso venatorio nelle Aziende Faunistico Venatorie Alta Val Parma e Val Cedra il Parco rilascia ad inizio stagione ai due istituti un numero di tesserini, recanti la denominazione dell Azienda Faunistico Venatoria, pari a quello previsto dall art. 9 del presente regolamento. Ogni cacciatore che eserciti l attività venatoria in Azienda Faunistico Venatoria dovrà essere munito di tale tesserino con contrassegnata la giornata di caccia. I tesserini e i moduli dell Ispra per la caccia di selezione dovranno essere riconsegnati, entro il 31 Marzo di ogni anno, dall Amministrazione delle Aziende Faunistico Venatorie all Ente Parco pena l attuazione di provvedimenti disciplinari previsti all Art. 14 del presente Regolamento. ART. 13 Specie cacciabili In considerazione della peculiarità e delle caratteristiche ambientali e in relazione al popolamento faunistico presente e alle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, le specie di cui al calendario venatorio provinciale, cacciabili nell area contigua al Parco sono le seguenti: 1. Lepre comune; 2. Beccaccia; 3. Turdidi; 4. Cornacchia grigia; 5. Fagiano; 6. Gazza; 7. Ghiandaia; 8. Il capriolo è cacciabile unicamente in forma selettiva. 9. Il cinghiale è cacciabile in forma collettiva e in selezione secondo le modalità determinate dal presente Regolamento agli Art. 16 e 17. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all interno dell area contigua al Parco. ART. 14 Dichiarazione dei prelievi operati I capi abbattuti da ogni cacciatore dovranno essere annotati giornalmente nel tesserino autorizzativo rilasciato dal Parco o sugli appositi moduli per la caccia di selezione. 4

A chiusura della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i Direttori delle Aziende Faunistico Venatorie e i singoli cacciatori per la Zona Speciale di caccia nell area contigua al Parco (Pre-parco), provvederanno a riconsegnare all'ente di gestione del Parco i documenti debitamente compilati. L Ente di gestione del Parco escluderà per la successiva stagione venatoria coloro, persone fisiche o Aziende Faunistico Venatorie, che non avranno riconsegnato, entro l inizio della stagione venatoria, il tesserino autorizzativo e/o il modulo relativi alla stagione precedente, debitamente compilati. Coloro, persone fisiche o Aziende Faunistico Venatorie, che avranno riconsegnato il tesserino del Parco e/o il modulo in ritardo rispetto alla data del 31 marzo oppure non compilati, all atto del pagamento del tesserino di ogni stagione venatoria, oltre all importo che verrà stabilito dovranno versare un contributo suppletivo di. 30,00 (trenta/00) a tesserino. ART. 15 Calendario dell attività venatoria Per quanto riguarda il calendario dell attività venatoria si fa riferimento alle limitazioni valevoli per l ATC PR5 e alla L.R. 1/2009 Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio venatorio). Art. 15 Bis Gestione faunistico-venatoria degli Ungulati Alle attività di monitoraggio e censimento degli Ungulati nell area di Pre-parco provvede direttamente l Ente di Gestione del Parco avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione come previsto all Art. 36 della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 e del personale abilitato ai sensi dell art. 2 comma 1 del R.R. 1/2008 afferente alle Aziende Faunistico Venatorie territorialmente coinvolte. ART.16 Modalità per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata La caccia al Cinghiale è esercitata in squadre organizzate ai sensi e nel rispetto della legislazione vigente. Allo scopo di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio, sono definite le seguenti limitazioni al numero giornaliero di aree e dei cani utilizzati per la caccia al cinghiale con il metodo della braccata: - non è possibile accedere a più di un area di braccata nel corso della stessa giornata di caccia; - l utilizzo dei cani durante la caccia al cinghiale in battuta o braccata deve avvenire secondo quanto stabilito dal R.R. 1/2008. Il Parco si riserva, inoltre, la possibilità di ulteriori limitazioni al numero settimanale di giornate di caccia al Cinghiale qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo anche per singole aree di braccata. La Zona Speciale di caccia, secondo l articolazione in distretti di gestione, viene suddivisa in 4 aree di battuta (1 area di battuta nel Distretto Monchio, 3 aree di battuta nel Distretto Corniglio ). ART. 17 Modalità per la caccia al cinghiale con il metodo della girata o in selezione La caccia al Cinghiale con i metodi predetti potrà essere programmata solo in aree delimitate dall Amministrazione Provinciale di Parma. ART. 18 Modalità per la caccia al capriolo 5

Il capriolo è cacciabile unicamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell Ispra. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente all aspetto e/o alla cerca e comunque secondo le indicazioni tecniche di cui al R.R. 1/2008. Per le stagioni venatorie 2009 2010 e 2010-2011, è cacciabile nelle Aziende Faunistico Venatorie come da leggi e regolamenti vigenti, sulla base di appositi piani di prelievo e nei periodi stabiliti dal calendario venatorio provinciale vigente e nella Zona Speciale di Caccia nell area contigua al Parco (Pre-parco), qualora si renda necessario per la ricomposizione di squilibri ecologici, sulla base di un apposito Regolamento. Le Aziende Faunistico Venatorie dovranno presentare all Ente di gestione, il piano di abbattimento regolarmente approvato dalla Provincia per ogni stagione venatoria contemplata dal presente Regolamento. La dimensione e la struttura del prelievo del Capriolo viene annualmente stabilita sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, tenuto conto delle densità obiettivo programmate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale per l area di Pre-parco (art. 58 LR 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni). Il piano di prelievo viene annualmente approvato dalla Provincia con apposito atto (per la stagione 2009/2010, Determinazione del Dirigente n. 2409 del 18/06/09). Art. 18 bis Recupero capi feriti Al recupero dei capi feriti possono partecipare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell art. 2 comma 1 lettera g) del R.R. 1/2008, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 20 dello stesso R.R. 1/2008 e delle diposizioni impartite dalla Provincia con apposito atto (per la stagione 2009/2010, Determinazione del Dirigente n. 2409 del 18/06/09). ART. 18 ter Punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti Gli addetti ai punti di controllo sono abilitati a norma del R.R. 1/2008 articolo 2 comma j) e provvedono a compilare l apposita scheda di abbattimento conformemente al modello indicato dall Ispra di cui viene rilasciata copia al Cacciatore che ha effettuato l abbattimento. ART. 19 Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti Le introduzioni non sono ammesse. Reintroduzioni e ripopolamenti potranno essere autorizzati dall Ente di Gestione del Parco, previo specifico progetto, al solo scopo di ricostruire la complessità, la funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali. ART. 20 Immissioni e catture di fauna selvatica nell area contigua al Parco Saranno autorizzate dalla Provincia secondo le modalità previste dall art. 27 della L.R. 8/94 e succ. mod., d intesa con l Ente di Gestione del Parco. ART. 21 Randagismo L'Ente di gestione del Parco e le Aziende Faunistico Venatorie possono curare, d intesa coi Comuni consorziati, la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo. ART. 22 Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi I cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nell Area contigua al Parco (Pre-parco) dovranno rendere disponibili almeno 3 giornate procapite all'anno per coadiuvare il Parco nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico, prevenzione del bracconaggio, nelle iniziative di miglioramento 6

ambientale o di altre attività concordate con il Parco. Coloro che non svolgono le tre giornate di collaborazione previste, dovranno versare un contributo suppletivo pari a. 20,00 (venti//00) per ogni giornata non effettuata, all atto del pagamento dell ordinario contributo alla gestione. ART. 23 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazione agricole Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica, secondo quanto stabilito all'art. 14 della L.R. 6/2000 sono a carico: dell'amministrazione Provinciale per l'area di Parco e per le zone dell Area contigua al parco (Pre-parco) chiuse alla caccia; dell Ente Parco per la Zona Speciale di caccia in Pre-parco ; delle Aziende Faunistico Venatorie per i territori di rispettiva competenza. Le richieste di risarcimento danni relative alla Zona Speciale, dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede del Parco che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi. prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica. ART. 25 Sanzioni e Provvedimenti disciplinari Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate oltre che da specifiche disposizioni in esso contenute anche sulla base di quanto previsto al punto 3 dell'art. 61 della L.R. 8/94 e succ mod. e dall art. 60 della L.R. 6/2005. In conformità a quanto stabilito dall'art. 61, 6 comma L.R.8/94 e succ. mod., per il controllo e l'esame degli scritti difensivi e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del presente regolamento, provvede la Provincia. ART. 26 Disposizioni finali Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, con particolare riguardo alla L.N. 157/92, L.R. 6/2005 e alla L.R. 6/2000 e succ. mod. Conformemente alle direttive regionali il risarcimento dei danni nella zona speciale è concesso agli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita I.V.A., secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento approntato dall Ente Parco. ART. 24 Destinazione dei contributi alla gestione I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all art. 11 e dalle sanzioni per le violazioni al presente regolamento saranno destinati prioritariamente a: attività ordinaria di gestione; 7