Comune di Ballabio Cap. 23811 Provincia di Lecco tel. 0341/530111 fax 531057 e.mail:info@comune.ballabio.lc.it REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ALL APERTO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 dell 8 febbraio 2013 Modifiche all art. 2, lettera h) apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 25 novembre 2013 Modifiche all art. 2, lettere f) e g) in grassetto apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 19 luglio 2017 Modifiche all art. 2, lettera f) punto 2. in MAIUSCOLO apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 23 marzo 2018 1
Art. 1 (definizioni) Sono considerati piccoli trattenimenti le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l utilizzo di apparecchiatura di Karaoke e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande. Dette attività infatti hanno lo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell attività prevalente del locale. Per l effettuazione di detti trattenimenti, ai sensi dell art. 69 del T.U.L.P.S., dovrà essere richiesto il rilascio di specifica licenza al competente ufficio comunale. Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione della musica a mezzo radio o impianti stereo. Art. 2 (caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti) Non configura l attivazione di un locale di pubblico spettacolo l esercizio di un attività di trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate: a) afflusso delle persone E consentito un afflusso di non oltre 100 (cento) persone, da intendersi come presenza massima di clienti all interno dell esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni del locale che ne determinano la capienza ai sensi della successiva lett.b). b) Capienza del locale E assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione per le aree esterne. c) Utilizzo degli spazi L attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, allestimenti scenici o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale. d) Ingresso gratuito L ingresso al pubblico esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento. e) divieto di maggiorazione dei prezzi E vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall esercizio. f) Complementarietà dell attività di trattenimento L attività di trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande e, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni: 1. E vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di trattenimento in modo che l avventore si indirizzi nel locale per la sola attività di somministrazione; 2. L esecuzione di musica dal vivo può essere autorizzata all interno e/o all esterno dell esercizio. 2
L orario di svolgimento delle attività viene fissato nella licenza, secondo la richiesta dell esercente e nel rispetto dei seguenti criteri: - attività svolte all interno degli esercizi: inizio non prima delle ore 09.00 termine non oltre le h. 24.00; - attività svolte all esterno degli esercizi: dovrà essere effettuata una valutazione in base alla zona di insediamento dell esercizio e alla frequenza dell attività. Le manifestazioni dovranno terminare non oltre le h. 23.00. Nelle giornate di venerdì e sabato, DAL 10 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE, le manifestazioni potranno protrarsi sino alle ore 24.00; - La diffusione della musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita a partire dalle ore 09.00 sino alle ore 24.00 esclusivamente all interno del locale. - Il volume della musica di accompagnamento dovrà essere ridotto dopo le ore 22.00 in modo tale da non arrecare disturbo o molestie a terzi; Il titolare dell attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento; g) Occasionalità e temporaneità delle attività di trattenimento L effettuazioni di piccoli trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni, non può superare il limite di 30 (trenta) giornate nell arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l altra trascorrano almento 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 4 (quattro) nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre e del sabato di carnevale; L effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizioni di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell arco di 365 giorni. h) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per i trattenimenti nei pubblici esercizi dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni prima dell effettuazione degli stessi, su apposita modulistica disponibile presso il Servizio di Polizia Locale, pena il divieto allo svolgimento del trattenimento. Art. 3 (Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e inquinamento acustico) 1. Le attività di trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui all art. 2, non sono soggette a visita di controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell allegato al decreto del Ministro dell Interno 16 febbraio 1982, punto 83, in particolare dovranno essere rispettate, sotto la diretta responsabilità del titolare le prescrizioni di sicurezza e le limitazioni di cui al D.M. 10 marzo 1998 attuativo del disposto dell art. 13 del D. Lgs. 626/94, (prevenzione incendi criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro) 2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi locali di pubblico spettacolo. 3. In materia di inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile. Art. 4 (Sanzioni) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs, n. 267/2000 ad ogni violazione, non costituente reato o non prevista da altre norme di legge, del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: - da 100,00 a 400,00 per violazioni all art. 2 lett. f) punto 1 pubblicizzazione dei trattenimenti ; - da 500, 00 a 2.500,00 per tutte le altre violazioni. 3
Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dalle procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 5 (Ambito di applicazione) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai concerti e agli altri trattenimenti musicali dal vivo svolti nell ambito di manifestazioni pubbliche, nelle aree allo scopo destinate dall Amministrazione Comunale. Art. 6 (Norma Finale) Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo Statuto ed ai regolamenti comunali. 4
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L EFFETTUAZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI (CONCERTINI E SIMILI) NEI PUBBLICI ESERCIZI (ai sensi dell art. 69 del TULPS e dell art. 124 del Regolamento di P.S.) DA CONSEGNARE PER PROTOCOLLAZIONE IN DUE ESEMPLARI (Originale con bollo più una copia) al Comune di Ballabio - Servizio di Polizia Locale / Commercio.- Al Comune di Ballabio Servizio Polizia Locale Commercio Via Mazzini 2 23811 Ballabio Lc MARCA DA BOLLO DA 16,00 Il sottoscritto C.F.: nato a il Legale Rappresentante della ditta in qualità di attuale titolare dell esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Ballabio Via n. con denominazione (es. ristorante, trattoria, bar, ecc.) ed insegna recapito telefonico fax e/o e-mail Vista la vigente normativa di pubblica sicurezza, e in particolare l art. 69 del T.U.L.P.S., nonché le disposizioni in materia di sicurezza dei locali e luoghi di pubblico spettacolo con particolare riguardo al D.M. 19/08/1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). C H I E D E il rilascio della licenza, di cui all art. 69 del T.U.L.P.S., per effettuare (contrassegnare con una X) all interno del locale in premessa oppure: all esterno del locale, e precisamente: su area scoperta di proprietà privata su area pubblica piccoli trattenimenti musicali del seguente tipo: (è possibile contrassegnare più voci): musica da ascolto, e precisamente: concertini dal vivo 5
pianobar esecuzioni musicali a mezzo di apparecchi del tipo: con presenza di d.j. senza presenza di d.j. altro karaoke altro da tenersi il giorno/nei giorni: con i seguenti orari in occasione di (facoltativo) nonché l autorizzazione ad utilizzare un impianto di amplificazione sonora (se richiesto). A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre all applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di tali dichiarazioni. D I C H I A R A / A U T O C E R T I F I C A di essere in possesso della licenza di Pubblico esercizio n. rilasciata il (consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile ottenere la licenza per l attività richiesta). che i dati anagrafici e quelli inerenti il possesso dei necessari requisiti soggettivi sono già stati forniti con la domanda di rilascio dell autorizzazione di pubblico esercizio e non sono variati, se non per quanto concerne (indicare eventuali modifiche) Relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S.) : di avere adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli; di non avere adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto: non ha figli; i figli non sono in età scolastica; che i trattenimenti sono organizzati al solo scopo di allietare la clientela e avranno comunque un carattere del tutto marginale ed accessorio rispetto all attività principale di pubblico esercizio; che non saranno predisposte strutture o impianti tali da determinare una trasformazione delle caratteristiche del locale né saranno allestite apposite sale, o zone a platea, ma si manterrà l assetto ordinario degli arredi ovvero non verranno apprestati elementi tipo: pedane, camerini per artisti, allestimenti scenici e che la disposizione del locale non verrà modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a quella normale; che l attività di intrattenimento non intralcerà il normale flusso e sosta della clientela, né comporterà un aumento del costo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso; che i trattenimenti non saranno pubblicizzati in alcun modo; che il volume della musica di accompagnamento sarà ridotto dopo le ore 22.00 in modo tale da non arrecare disturbo o molestie a terzi, e che comunque non si protrarrà oltre le ore 24.00 se l attività di trattenimento verrà effettuata all interno del pubblico esercizio. Mentre, se all esterno, dovrà terminare inderogabilmente alle ore 24.00; che gli impianti elettrici utilizzati per i trattenimenti sono conformi alle vigenti norme di sicurezza; che non saranno organizzati trattenimenti danzanti; che non sono previsti spettacoli di arte varie (numeri isolati) (per gli spettacoli di arte varia deve essere presentata domanda su apposito modulo); che il locale destinato ai trattenimenti: 6
non è dotato di sistemi di insonorizzazione oppure è dotato dei seguenti sistemi di insonorizzazione: la cui idoneità è già stata verificata da: che è stata effettuata la valutazione di impatto acustico per l attività musicale; che sussistono tutti i presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente per quel tipo di trattenimenti; che ha provveduto che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di diritti d autore (SIAE). Allegati: fotocopia di documento di identità valido (nel caso la firma non sia apposta alla presenza dell addetto alla ricezione); documento di valutazione impatto acustico per l attività musicale; dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, ai sensi del D.M. 37/2008; altro (da specificare) ; Recapito per comunicazioni urgenti: Tel. - Fax: e.mail Eventuali altre indicazioni utili: Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all art. 13 del D. Lgs. 196/2003. il (firma leggibile) La firma è apposta in mia presenza 7
8