Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

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Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali N. 09-4025/2018 OGGETTO: Progetto Modifiche all impianto di smaltimento e recupero rifiuti esistente Comune: San Mauro Torinese Proponente: ECOPIEMONTE S.r.l. Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale Il Dirigente del Premesso che: - in data 25/10/2017 la società Ecopiemonte Srl (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino Corso Tazzoli 235 int. 3 e partita IVA 09290690016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di Modifiche all impianto di smaltimento e recupero rifiuti esistente in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.: n. 32 ter "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; - con nota prot. n. 139668 del 16/11/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto; - il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni; - per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi; - l istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell organo tecnico; Rilevato che: Localizzazione e stato di fatto - l area oggetto dell intervento si trova in Via Liguria, 13, nella frazione Pescarito del Comune di San Mauro Torinese (Foglio 3 mappale 63), in una porzione di territorio pressoché totalmente

adibita ad attività produttive industriali; - l'area occupa una superficie totale di 8.340 mq così suddivisa: superficie scoperta pavimentata: circa 3760 mq; superficie tettoie: circa 142 mq; superficie coperta pavimentata: circa 3698 mq; aree verdi con area pavimentata con autobloccanti: circa 767 mq; - il proponente è attualmente è iscritto con numero 40/2013 del 19/03/2013 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in classe II (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 200.000 t/anno) per le attività di messa in riserva (R13) e, limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, ad attività di recupero (R3); Stato di progetto - il proponente ha intenzione di apportare allo stabilimento, alla luce delle necessità aziendali emerse negli ultimi anni, le seguenti modifiche: inserimento di tutti i rifiuti autorizzati in procedura semplificata in autorizzazione integrata ambientale; inserimento di nuovi codici CER anche pericolosi; inserimento delle operazioni di recupero (R12) e deposito preliminare (D15) per alcune tipologie di rifiuto; inserimento dell'operazione R3 per il CER 150103 imballaggi in legno; aumento dei quantitativi movimentabili e stoccabili; - complessivamente il quantitativo di rifiuti che si intende autorizzare con l Autorizzazione Integrata Ambientale è riassunto nella tabella seguente: al fine di consentire la corretta gestione dello stabilimento della nuova configurazione si rende anche necessario riorganizzare il lay-out delle aree di stoccaggio; Considerato che: Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note: - nota prot. n. 87515 del 05/12/2017 di SMAT s.p.a.; L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato: 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo - le attività previste nello stabilimento ricadono al seguente punto dell' allegato VIII alla parte II

del D.Lgs 152/06: 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. - verrà presentata istanza Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 quarter del D.Lgs 152/06 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione; 2. dal punto di vista della pianificazione territoriale: Pianificazione Comunale - l area oggetto dell intervento viene individuata come Area di completamento (CM.P.1) porzione di territorio pressoché totalmente edificata con impianti industriali, direzionali di attività industriali e magazzini; - per quanto riguarda la classificazione inerente la pericolosità geomorfologica l area viene inserita in classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; Vincoli e fasce di rispetto - l area oggetto dell intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo; 3. dal punto di vista progettuale ed ambientale - considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione di esso sul territorio in un area produttiva; - nelle aree limitrofe al sito non si individuano destinazioni d uso residenziali: gli edifici più vicini all area in oggetto sono situati ad una distanza di circa 610 m in direzione Sud-Est; - le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l impatto dell intervento; - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento, della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati; - le informazioni fornite andranno comunque implementate secondo quanto richiesto per un progetto definitivo ai fini dell ottenimento dell AIA; - si intende unicamente sottolineare, da una lettura integrata della parte IV relativa alla Gestione dei rifiuti e della parte V relativa alle norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la non ammissibilità della cessazione dalla qualifica di rifiuto delle biomasse (operazione R3), identificate come imballaggi in legno (codice CER 150103), da avviare a recupero energetico: così come previsto dall art. 293 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., negli impianti termici industriali e civili disciplinati dal Titolo I e Titolo II della parte V del decreto stesso, è consentito esclusivamente l utilizzo dei combustibili riportati nell Allegato X alla Parte V; nelle Sezioni I e II del medesimo allegato, tra i combustibili elencati sono presenti rispettivamente alla lettera n)e h) le biomasse combustibili, aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche (parte II, sezione 4 dell allegato): c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria,

vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;. come meglio esplicitato dal parere del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016 I materiali che non sono presenti in tale allegato o non rispettano tutti i requisiti ivi previsti possono essere combusti soltanto come rifiuti...[omissis] Si sottolinea che la possibilità di utilizzare nuove tipologie di materiali combustibili è condizionata alla previa integrazione dell Allegato X,... in relazione all operazione R3 che permette di ottenere una materia che cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell art. 184 ter da impiegare come combustibile, si ritiene che alla definizione di biomassa combustibile come sopra definita sia riconducibile, nello specifico, esclusivamente il codice CER 200201 (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi, costituiti dalla componente legnosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale) quali materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; Emissioni in atmosfera - in sede di istruttoria per il rilascio dell AIA valutare la necessità di adottare specifici presidi e modalità operative per il contenimento delle emissioni di tipo diffuso; Gestione reflui ed acque meteoriche - dallo stabilimento non si originano e non si origineranno acque reflue industriali soggette ad autorizzazione; - oltre agli scarichi civili provenienti dai servizi igienici, l azienda immette in pubblica fognatura le acque meteoriche, previo trattamento, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne ; - le acque di seconda pioggia (quelle eccedenti i 5 mm) sono disperse nel suolo mediante trincea disperdente e un pozzo disperdente secondo quanto previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne approvato da parte della SMAT spa con Prot. 49476 del 25/07/2013; - il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne differisce, rispetto a quello approvato, esclusivamente per il layout mentre restano invariate le superfici scolanti servite da sistema di trattamento; SMAT s.p.a. nel proprio parere ha evidenziato che, per quanto di competenza, nulla osta al rilascio della modifica richiesta; Rischi di incidenti rilevanti - sulla base della tipologia di attività svolte ed in base alle quantità massime autorizzate per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, le attività a progetto non rientrano fra quelle previste per l'assoggettabilità alla normativa Seveso, nè fra le attività individuate ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche della Variante Seveso al PTC (attività "sottosoglia"); Rumore - il sito si colloca all'interno di un'area classificata in classe VI - aree esclusivamente industriali; al fine di rispettare il divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori discostano in misura superiore a 5 dba di Leq, sono state inserite delle "fasce cuscinetto" digradanti tra l'area industriale di Pescarito e le aree confinanti;

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 dalla quale non emergono criticità in merito; Prevenzione incendi - si prende atto che il proponente prima dell'avvio delle attività a progetto provvederà ad inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, come previsto dall' ex art. 5 del DPR n. 151/2011, apposita istanza per la valutazione della sussistenza dei requisiti antincendio e qualora necessario saranno adottati gli opportuni adeguamenti; Viabilità - le infrastrutture viarie esistenti nell area (tangenziale Nord, A55, A4, raccordo Falchera, SR11) permettono ai mezzi pesanti di raggiungere l area oggetto d intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi; - le modifiche a progetto comportano un incremento del traffico indotto quantificabile in circa il 10 % dei mezzi in ingresso (circa 3 mezzi giorno) e il 5 % di mezzi in uscita (2 mezzi/giorno); - tale flusso si ritiene compatibile con la viabilità interessata; Ritenuto che: - considerata la tipologia di intervento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un area esclusivamente produttiva e senza la presenza di aree residenziali prossime; - le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l impatto dell intervento; - non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell ambito del successivo iter autorizzativo per il rilascio dell AIA: - si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza al punto 3. dal punto di vista progettuale ed ambientale del presente atto; - il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 25/10/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino; - dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati; Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adempimenti - dovrà essere comunicata al della Città Metropolitana e all ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell impianto secondo le previsioni di progetto; Visti: - i pareri dei soggetti interessati, in atti; - la l.r. 40/98 e smi Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione ; - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi Norme in materia ambientale - il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; - l art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; - l articolo 48 dello Statuto Metropolitano; Atteso che la competenza all adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell art. 107 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell art. 45 dello Statuto Metropolitano; DETERMINA per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: - di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di Modifiche all impianto di smaltimento e recupero rifiuti esistente presentato in data 25/10/2017 dalla Società Ecopiemonte Srl - con sede legale in Torino Corso Tazzoli 235 int. 3 e partita IVA 09290690016 - dalla fase di Valutazione (art. 12 della l.r. 40/98 e smi), subordinatamente a quanto sopra specificato. Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. Data: 07/02/2018 Il Dirigente del Servizio dott.ssa Paola Molina