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COMUNE DI RIVA DEL GARDA VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 691 DELLA GIUNTA MUNICIPALE DIRETTIVE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE MOBILE A DECORRERE DAL 01.01.2018 L anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre (28-12-2017), alle ore 11:15 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale. Risultano presenti i signori: CAPRONI MARIO - Vice Sindaco GATTI LUCIA - Assessore BOLLETTIN RENZA - Assessore ZANONI ALESSIO - Assessore Risultano assenti i signori: ACCORSI MASSIMO - Assessore MOSANER ADALBERTO - Sindaco Assiste la Sig.ra MORESCO LORENZA - Segretario generale Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. CAPRONI MARIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1863 dell ordine del giorno. ********************* PRPGCDL20170256 1/5

Relazione. Allo scopo di favorire l'infrastrutturazione definitiva dei siti per la telefonia mobile comunali attraverso l'allestimento di una rete efficiente, diffusa e concentrata delle stazioni radiobase emittenti sul territorio, con deliberazione della Giunta Municipale n. 1053 di data 26.5.2008 sono state approvate specifiche direttive, in ordine alle condizioni contrattuali ed economiche da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione d'uso dei siti di proprietà comunale finalizzate ad assicurare condizioni parità e trasparenza tra gli operatori. Attualmente risultano attivati i seguenti siti comunali costituiti da beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale e quindi assoggettati al regime giuridico della concessione: N. SITO LOCALITA' OPERATORI CONCESSIONARIO 02 Campo Sportivo Benacense TIM e Vodafone Telecom Italia 03 Monte Brione - Traliccio RAI TIM/H3G/Vodafone RaiWaY 05 Cimitero Grez Vodafone/TIM/Wind Vodafone 07 Campi (*uso civico) Vodafone Vodafone 08 San Giacomo /CRM (traliccio comunale) TIM Vodafone H3G TIM Vodafone H3G In adeguamento alle modifiche legislative intervenute ed in particolare all'interpretazione dell'art. 93 del D.Lgs.259/03 imposta - con norma di c.d. "interpretazione autentica"- dall'art.12 comma 3 del D.Lgs.33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione - ovvero Tosap o Cosap -, con deliberazione consiliare n. 92 di data 23.2.2017 è stato approvato il regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. L'art. 18 del citato Regolamento disciplina le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione volta a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte delle reti di telecomunicazioni ed è finalizzata, tra le diverse condizioni ed esigenze: ad evitare discriminazioni tra gestori per assicurare trasparenza, imparzialità e pari condizioni a tutti i gestori di questa tipologia di impianti. In tale ottica perequativa sono stati individuati coefficienti moltiplicatori in grado di valorizzare le specificità di questa tipologia di occupazione (come meglio evidenziato al successivo punto 4) ed è stata ipotizzata (anche a fini agevolativi) una superficie convenzionale standard di 30 mq nel caso di installazione/mantenimento di impianti di telefonia mobile; all'interpretazione dell'art. 93 del D.Lgs.259/03 imposta - con norma di c.d."interpretazione autentica" - dall'art.12 comma 3 del D.Lgs.33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione (ossia, a Cosap, da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) dell'art.63 D.Lgs.446/97). alla previsione di moltiplicatori, che mirano - in applicazione dei criteri appositamente previsti dall'art. 63 c.2 lett.c) del D.Lgs.446/97 ai fini della quantificazione del canone - a commisurare adeguatamente il canone dovuto adeguandolo alle specificità della PRPGCDL20170256 2/5

tipologia di occupazione, tra i quali il caso della contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto. Che il mutato quadro normativo impone una revisione delle condizioni per l'accesso e il mantenimento delle concessioni d'uso in essere e/o prossime alla scadenza per le quali sia richiesto dagli operatori concessionari il rinnovo. Per quanto riguarda le concessioni d'uso dei siti attivi appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile in scadenza (SITO 5 Grez) gli atti corrispondenti sono soggette dalle condizioni generali in termini modalità di accesso, durata e misura del canone disciplinate dal Regolamento Cosap e successive integrazioni (art. 18 e seguenti). Invece, per quanto riguarda il SITO n. 8 p.ed. 3661 C.C. Riva in loc. Marone S.Giacomo la messa in disponibilità a terzi non può riferirsi alle fattispecie soggetta a COSAP non trattandosi di area o spazio pubblico come definita dall'art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ma di un immobile infrastrutturato con un traliccio metallico e relativa impiantistica realizzata direttamente dal Comune di Riva del Garda appositamente per essere destinato all installazione e mantenimento di impianti degli operatori del servizio di telefonia mobile, lo stesso è stato classificato al patrimonio disponibile con deliberazione della Giunta n. 679 di data 19.12.2017. Di conseguenza considerato che le previsioni del d.lgs. 259/2003 non trovano applicazione alle occupazioni riguardanti i beni pubblici disponibili, l'utilizzo del sito 8 - p.ed. 3661 C.C. Riva in loc. Marone S.Giacomo è soggetto alla disciplina privatistica della locazione tra Comune e gestori del servizio sulla base delle seguenti condizioni da riprendere nei contratti di locazione: durata anni 6 rinnovabile per uguale periodo ai sensi dell art. 28 della L 392/1978 e s.m. superficie convenzionale ai fini della determinazione del canone mq. 30 per operatore. canone annuo iniziale per ciascun operatore. 9.600,00. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA MUNICIPALE Udita e fatta propria la relazione dell'assessore Zanoni, anche ai fini della motivazione del presente atto. Viste le richieste di rinnovo della titolarità al mantenimento delle SRB ospitate presso il sito n. 8 CRM Via Marone in scadenza il prossimo 30 dicembre 2017 e pervenute da : - Telecom Italia Spa a mezzo Studio Legale Calderoni nota 12.12.2017 sub. 201700044416: - Vodafone Italia Spa nota di data 18.10.2017 sub. 201700037634 - H3G (ora Wind Tre Spa) nota di data 26.10.2017 - sub. 201700038994 del 30.10.2017 PRPGCDL20170256 3/5

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.. Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm.. Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1. Su invito dell`assessore al PATRIMONIO - ZANONI ALESSIO; Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano: DELIBERA 1. di approvare in relazione al rinnovo delle concessioni d'uso dei siti di proprietà comunale per il mantenimento di impianti di telefonia mobile le seguenti direttive: a) SITO n. 5 GREZ : La richieste di rinnovo formulata dal concessionario Vodafone Italia Spa (autorizzato alla condivisione delle infrastrutture con Telecom e Wind), in scadenza il prossimo 30 dicembre 2017, sarà disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con deliberazione consiliare n. 92 di data 23.2.2017 e successive integrazioni e modifiche. b) SITO n. 8 CRM Via Marone: Le richieste riferite al di rinnovo della titolarità al mantenimento delle SRB ospitate in scadenza il prossimo 30 dicembre 2017 e pervenute da Telecom Italia Spa, Vodafone Italia Spa e Wind Tre Spa sono da assoggettare alla disciplina privatistica della locazione sulla base delle seguenti condizioni da riprendere nei contratti di locazione: durata anni 6 rinnovabile per uguale periodo ai sensi dell art. 28 della L 392/1978 e s.m. superficie convenzionale ai fini della determinazione del canone mq. 30 per operatore. canone annuo iniziale per ciascun operatore. 9.600,00. 2. di stabilire che il rinnovo delle singole concessioni di cui alle precedenti lettere a) così come i nuovi contratti di locazione di cui alla lettera b), trovino formalizzazione entro termine di novanta (90) giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione autorizzando quindi il mantenimento delle occupazioni in essere per il medesimo lasso temporale; 3. di dare atto che con determina del Responsabile del Servizio di Bilancio "Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali" saranno approvati i singoli atti nella sottoscrizione dei quali interverrà il Responsabile del medesimo Servizio di Bilancio cui spetta inoltre l'adozione di tutti i provvedimenti e degli aspetti gestionali per dare attuazione alla presente deliberazione; PRPGCDL20170256 4/5

4. di revocare per quanto in contrasto con il contenuto della presente la deliberazione della Giunta Municipale n. 1053 di data 26.5.2008; 5. di dare evidenza, in applicazione dell art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, per la sottoscrizione degli atti conseguenti. Patr/TM /mcdp. Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE Mario Caproni Lorenza Moresco Alla presente è unito: parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; parere in ordine alla regolarità contabile; iter pubblicazione ed esecutività. PRPGCDL20170256 5/5