Novità negli appalti 2010/2011 D.Lgs 53/2010: recepimento direttiva ricorsi L. 136/2010, DL 187/2010 convertito in L 217/2010, Determinazioni Autorità n.8 e 10 del 2010 e n.4 del 2011 DPR 207/2010 regolamento attuativo codice contratti DL 70/2011 convertito con L.106/2011 L. 180/2011 Norme per la tutela della libertà di impresa 1
Il nuovo articolo 2 del Codice 1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. in 2
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. 3
Art.6 bis 1. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 4
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 5
Art.26 1. Ai contratti di sponsorizzazione ( ) quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 6
DL 70/2011 Art.4 14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro (..) i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva. 7
Art.15 L.183/2011 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; 8
Art.38 comma 2 costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 9
DL 201/2011 (Art.44) convertito in Legge da L 214/2011 1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata: 10
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato. 11
5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' abrogato 12
Art.13 Legge statuto delle imprese Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese 13
Nel rispetto della normativa dell'unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento; 14
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici; 15
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. 16
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 17
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 18
L accordo quadro come nuova tipologia contrattuale 19
Prima considerazione: l accordo quadro non risolve il problema della tracciabilità dei flussi finanziari 20
Procedure di gara Criteri di aggiudicazione Tipologie contrattuali Aperta P+b / OEV Appalto Ristretta P+b / OEV Concessione Negoziata P+b / OEV / Neg Global service Sistema dinamico P+b Accordo quadro di acquisizione Dialogo competitivo OEV 21
L accordo quadro Art. 59 D.lgs. 163/06 Tipologia contrattuale utilizzabile per qualunque ambito oggettivo tranne i lavori diversi dalla manutenzione e la progettazione Tipologia contrattuale ideale per le prestazioni contrattuali ripetitive; Caratterizzato dalla non completezza dei dati di esecuzione all atto della procedura di gara; Subisce, invece, il limite del dover anteporre tutte le disposizioni sul suo funzionamento già negli atti di gara 22
Procedura per la stipula di contratti di appalto conseguenti ad un accordo quadro Prima fase Realizzazione gara di appalto Seconda fase Applicazione delle regole per la distribuzione dei contratti di appalti tra gli operatori economici firmatari dell accordo quadro 23
Avv.Vittorio Miniero Studio legale in Bologna, Viale Aldini 28, 40136 e-mail: toto@appaltiamo.it Sito web: www.appaltiamo.it 24