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R E P U B B L I C A IT A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA N.269 /98 REG.RIC. N. 183 REG.SEN. ANNO 2002 composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 269 del 1998, proposto dalla sig. ra Anna PASSERA, rappresentata e difesa dall Avv. Eugenia MONEGATTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, piazza Garibaldi n. 17 contro Comune di Fiorenzuola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; e nei confronti dei sigg. Bianca PASSERA, Paolo TRENCHI e Giuseppe TRENCHI, non costituiti in giudizio; per l annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d Arda in data 19.3.1998, ai sigg. Bianca PASSERA, Paolo TRENCHI e Giuseppe TRENCHI ai sensi dell art. 13 L. n.47 del 1985.

Visto il ricorso con i relativi allegati e la memoria depositata dalla ricorrente in data 7/2/2002; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 19/2/2002, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l Avv. Eugenia MONEGATTI, per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso n. 269 del 1998, notificato il 15/5/1998 e depositato il 5/6/1998, la ricorrente chiede l annullamento, previa sospensiva, della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d Arda in data 19.3.1998, ai sigg. Bianca PASSERA, Paolo TRENCHI e Giuseppe TRENCHI ai sensi dell art. 13 L. n.47 del 1985. Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell impugnativa, i seguenti motivi in diritto. A) Violazione dell art. 4 L. n.10 del 1997 e dell art. 9 del Regolamento edilizio comunale; La ricorrente, è comproprietaria, con la sorella PASSERA Bianca e i due nipoti TRENCHI Paolo e TRENCHI Giuseppe, di un immobile sito in Fiorenzuola d Arda, in via Madonna Arda. Ad insaputa della ricorrente e contro la sua volontà, nella suddetta casa, la sorella ed i nipoti hanno commissionato lavori consistenti nella trasformazione di una legnaia ora annessa alla casa in un locale cucina, pur senza richiedere al Comune alcun titolo 2

edilizio. In data 12/6/1997, il Comune notifica anche all istante, in quanto comproprietaria dell immobile, la contestazione dell abuso riscontrato di trasformazione della legnaia in cucina, imponendo la sospensione dei lavori. L attuale ricorrente ricorreva al giudice ordinario ex art. 700 c.p.c., denunciando l attività edilizia intrapresa dagli altri comproprietari a sua insaputa e chiedendo che la gestione dell immobile sia affidata a terzi. Il Giudice accoglie il ricorso nominando un amministratore. In data 20/9/1997 il Comune notifica a tutti i comproprietari l ordine di demolizione delle opere abusive riscontrate. In data 13/10/1997 gli attuali controinteressati presentano domanda al Comune ai sensi dell art. 13 L. n.47 del 1985, al fine di sanare la cucina già realizzata. In data 19/3/1998 il Comune rilascia la gravata concessione edilizia in sanatoria. Tale provvedimento è illegittimo, in quanto, nell ipotesi di comproprietà pro indiviso dell immobile, occorre che la richiesta di rilascio del titolo edilizio provenga da tutti i comproprietari. Conseguentemente, poiché l Amministrazione Comunale, pur non essendo tenuta, nel rilascio delle concessioni edilizie, a dirimere conflitti tra i titoli di proprietà, non può peraltro sottrarsi dal vantare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che incidono sulla disponibilità dell area da parte di chi richiede la concessione. Nella fattispecie, pertanto, il Comune doveva far constatare ai richiedenti la mancanza del requisito di cui all art. 4 L. n.10 del 1977 e negare il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. 3

B) Eccesso di potere per falso supposto di fatto; La sanatoria è stata rilasciata sulla base della richiesta così formulata, valutando come abusivo non solo il cambio di destinazione d uso con opere, ma anche l intero edificio preesistente destinato a legnaia, ma tale presupposto di fatto è errato, in quanto la legnaia, realizzata nei primi anni 50 come opera al servizio del terreno agricolo retrostante, non era assoggettata al regime di licenza edilizia, all epoca riservato solo alle opere da eseguirsi nel centro abitato. C) Violazione degli artt. 10, 50 e 69 del Regolamento Edilizio Comunale; I controinteressati non hanno presentato gli elaborati tecnici previsti dall art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale, con ciò rendendo di fatto impossibile l accertamento di conformità di cui all art. 13 L. n. 47 del 1985; Nel progetto, inoltre non si riscontra l intercapedine aereata prevista dall art. 50 del Regolamento né risulta sia stata rispettata l altezza minima dei vani di m.2,70 richiesta dall art. 69 e manca, infine, la rappresentazione dei travetti nella sezione del progetto. D) Erronea applicazione dell art. 3 D.M. 10/5/1977; L Amministrazione Comunale, per determinare la sanzione pecuniaria da irrogare a titolo di oblazione, ha fondato i suoi calcoli sui dati di superficie utile e sul computo metrico elaborato dai richiedenti, che risultano senza peraltro verificarne la correttezza alla luce dei criteri fissati dall art.3 D.M. 10/5/1997 e la veridicità. Tali dati, in realtà, sono errati per eccesso, cosicché l oblazione fissata dal Comune e fondata su tali dati, non corrisponde a quanto sarebbe dovuto per legge. E) Violazione dell art. 13 L. n.47 del 1985; 4

L Amministrazione Comunale non può, secondo quanto disposto dall art. 13 della L. n.47 del 1985, autorizzare la sanatoria subordinandola al possesso di requisiti aggiuntivi e sostitutivi rispetto a quelli normativamente previsti, per cui è illegittimo il provvedimento impugnato laddove conziona il rilascio del titolo al rispetto di una serie di prescrizioni urbanistiche vigenti e vincolanti che evidentemente l opera sanata non ha. - Con memoria depositata in data 7/2/2002, la ricorrente, ribadite ed ulteriormente argomentate le suesposte considerazioni, conclude richiedendo l accoglimento del ricorso, vinte le spese. Alla pubblica udienza del 19/2/2002 la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. DIRITTO Con il presente ricorso, una comproprietaria pro indiviso di un immobile sito in Comune di Fiorenzuola d Arda chiede l annullamento della concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della L. n.47 del 1985, rilasciata dalla suddetta Amministrazione Comunale agli altri comproprietari dell immobile. Dagli atti di causa risulta che questi ultimi avevano realizzato opere edili abusive sull immobile di cui trattasi, in particolare trasformando la legnaia in cucina, all insaputa e contro la volontà della ricorrente. Allorché il Comune adottava ordinanza di demolizione, notificandola a tutti i comproprietari, i soli attuali controinteressati inoltravano domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell art. 13 della L. n.47 del 1985. 5

Con il primo mezzo d impugnazione la ricorrente ritiene che il provvedimento concessorio comunale sia illegittimo per violazione dell art. 4 della L. n. 10 del 1977. Il Collegio deve osservare che la censura è fondata. Tale disposizione prevede che la concessione edilizia sia data dal Sindaco al proprietario dell area o a chi abbia titolo per richiederla. Nel caso di comunione pro indiviso dell immobile oggetto di concessione, pertanto, deve esservi il consenso di tutti i comproprietari per richiedere il titolo edilizio e ciò vale anche per la concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi dell art. 13 della L. n.47 del 1985. L attività edilizia soggetta a concessione, infatti, determinando, di regola, un incidenza significativa sul diritto di ciascuno dei comproprietari, comporta l obbligo per l Amministrazione Comunale di accertare la sussistenza, in capo al richiedente la concessione di un titolo idoneo di godimento dell immobile e quindi, in caso di comunione pro indiviso, che questi sia legittimato dal consenso di tutti gli altri comproprietari (v. C.d.S., sez. V, 15/3/2001 n.1507; T.A.R. Lazio LT 4/6/1996 n.515). Nel caso in esame, oltretutto, il regime di comunione pro indiviso dell immobile era noto all Amministrazione Comunale, poiché sia l ordinanza di sospensione dei lavori sia quella di demolizione dell immobile sono state notificate a tutti i comproprietari. Il ricorso va pertanto accolto e, per l effetto, è annullato il provvedimento impugnato. La natura assorbente del mezzo d impugnazione accolto esime il Tribunale 6

dall esame degli ulteriori mezzi d impugnazione rassegnati. Risulta inammissibile l ulteriore azione risarcitoria ex art. 35, 34 e 35 D. Lgs. n.80 del 1998, introdotta dalla ricorrente unicamente con semplice memoria depositata in prossimità dell udienza e non notificata alle controparti. Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia-romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 269 del 1998 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dichiara inammissibile l azione risarcitoria introdotta dalla ricorrente con semplice memoria non notificata alle controparti. Condanna l Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d Arda, in persona del Sindaco p.t. ed i controinteressati sigg. PASSERA Bianca, TRENCHI Paolo e TRENCHI Giuseppe, quali parti soccombenti nel presente giudizio impugnatorio, al pagamento, in favore della ricorrente ed in solido tra loro, delle spese processuali e degli onorari legali del presente giudizio che liquida per l importo onnicomprensivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2002. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell art.55 L.18/4/82, n.186. 7

Parma, lì 21 marzo 2002 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele fg 8