La polizza assicurativa Il principio indennitario Massimali e franchigie

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La polizza assicurativa Il principio indennitario Massimali e franchigie CLASSIFICAZIONE PER RAMO

L origine dell assicurazione A partire dalla metà del 300, cominciamo a trovare, nelle scritture contabili di vendita e trasporto di merci, riferimenti più specifici all assicurazione, quali le «spese per rischio» e «spese per sensale di rischio». Restando la merce viaggiante la maggior preoccupazione dell epoca ed essendo la nave il principale veicolo di trasporto (ecco perché il ramo trasporti è in assoluto il più antico!), non è casuale il fatto che Genova si sia dimostrata il primo vero polo assicurativo al mondo. 2

L origine dell assicurazione Gli Assicuratori «Vita» sembrano aver avuto il loro esordio più tardi, attorno al 500, quando le Banche proponevano ai loro clienti di versare un capitale senza l opzione di riprenderselo e, in virtù di ciò, garantivano al Cliente stesso una rendita annuale conteggiata su un interesse decisamente superiore a quello corrente, fino a che fosse scampato. In altri casi, era possibile versare un capitale alla nascita di una figlia che sarebbe stato restituito, moltiplicato di qualche volta, al momento del matrimonio ma non prima del compimento della maggiore età: oggi come allora, si chiama dote. 3

L origine dell assicurazione Alla fine del 600, nella caffetteria di tale Edward Lloyd era sorto un punto di ritrovo dove i marittimi si scambiavano informazioni ed impressioni e dove era maggiormente possibile vendere e comprare assicurazioni Da lì originano i Lloyd s che, come noto, non sono una Compagnia ma una Associazione di Assicuratori che costituisce un mercato alternativo a quello delle Compagnie e che ha significativamente contribuito allo sviluppo assicurativo del mercato inglese. 4

Il mercato inglese 5

Il mercato italiano 6

Le basi normative del mercato italiano Nella legislazione italiana le basi normative si originano dal Codice Civile (e per gli aspetti «Trasporti» anche dal Codice della Navigazione) e hanno avuto un importante riordino e aggiornamento con il Codice delle Assicurazioni Private del 2005 e con i successivi regolamenti attuativi. Al Codice delle Assicurazioni Private faremo riferimento in chiusura per chiarire e approfondire la classificazione dei diversi rami di cui al precedente diagramma. 7

L assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d'assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all'assicurato l'indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell'assicurazione. Perché l'assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli "garantiti" dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell'indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all'assicurato, da un sinistro, in coerenza appunto al principio indennitario. 8

L interesse dell assicurato (art. 1904 C.C.) Il contratto d'assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l'assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l'assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l'assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico. 9

I limiti del risarcimento (art. 1905 C.C.) L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato. L'articolo conferma il principio indennitario, in base al quale l'assicuratore non può mai versare all'assicurato un'indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l'assicurato un'ipotesi di vero e proprio indebito arricchimento. 10

Il valore della cosa assicurata (art. 1908 C.C.) Nell'accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). 11

L assicurazione a valore intero e a primo rischio assoluto (art. 1907 C.C.) L'assicurazione a valore intero è la forma assicurativa nella quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale dei beni assicurati (valore assicurabile). È molto importante valutare il reale valore dei beni per non incorrere in pericolosi casi di sottoassicurazione: nel caso infatti che il valore assicurato in polizza sia inferiore al reale valore dei beni da assicurare, la compagnia applicherà la regola proporzionale per liquidare il sinistro, ossia indennizzerà il danno in proporzione al rapporto tra valore assicurato in polizza e valore reale da assicurare. 12

L assicurazione a valore intero e a primo rischio assoluto (art. 1907 C.C.) L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma assicurativa che prevede che il pagamento di un eventuale sinistro possa avvenire fino alla concorrenza del valore assicurato in polizza, anche se esso risulta inferiore al valore totale dei beni assicurati. Non vi è quindi applicazione di alcuna regola proporzionale in caso di sinistro, l'importo del massimale assicurato rappresenta il limite massimo che la compagnia si impegna a indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni nella loro totalità. 13

L assicurazione per somma eccedente il valore delle cose (art. 1909 C.C.) L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell'assicurato (art. 1900 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio. Il principio indennitario trova anche in quest'articolo la sua ragione di essere, se l'assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l'assicurazione non è valida. Spetta all'assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell'assicurato. 14

L assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 C.C.) Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913 Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). 15

Le condizioni generali di assicurazione Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall'assicuratore e hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi a un particolare rischio. 16

Le condizioni particolari di assicurazione Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece il risultato di un'elaborazione comune tra l'assicuratore e l'assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario. 17

Le condizioni su base «All Risks» e «named perils (rischi nominati)» All risks è un termine inglese che significa "tutti i rischi". Si intende la copertura assicurativa che copre i rischi anche se non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione (salve le esclusioni espressamente previste). Tale dicitura viene adottata di fronte a polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto. Questo comporta l'inversione dell'onere della prova: è l'assicuratore a dover dimostrare che la copertura del rischio non sia stata prevista dalla polizza. È l esatto opposto del sistema dei rischi nominati, per cui vengono coperti esclusivamente i rischi espressamente nominati nella polizza. 18

La franchigia Nel linguaggio assicurativo, si intende per franchigia un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell'assicurato o che l'assicurato si impegna a corrispondere all'assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. 19

La franchigia assoluta e relativa Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma - se esso risulta superato - l'indennizzo è pieno. Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell'ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia. Ovviamente l'assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia "assoluta" o "relativa". 20

Lo scoperto Si indica, invece, col termine di scoperto quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché "non coperta" (ad es.: "nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10% "significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 10.000 euro, e l'assicuratore detrarrà il 10% - ovvero 1.000 euro - corrispondendo all'assicurato 9.000 euro). 21

Il mercato italiano Nel mercato italiano l attuale ripartizione per Rami è data dal Codice delle Assicurazione Private del 2005 al suo Titolo 1, Capo 1, Articolo 2 22

I. La classificazione nei Rami Vita le assicurazioni sulla durata della vita umana 23

II. La classificazione nei Rami Vita le assicurazioni di nuzialità e di natalità 24

III. La classificazione nei Rami Vita le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento 25

IV. La classificazione nei Rami Vita l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità 26

V. La classificazione nei Rami Vita le operazioni di capitalizzazione 27

VI. La classificazione nei Rami Vita le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa 28

1. La classificazione nei Rami Danni Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate. 29

2. La classificazione nei Rami Danni Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste. 30

3. La classificazione nei Rami Danni Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori. 31

4. La classificazione nei Rami Danni Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari. 32

5. La classificazione nei Rami Danni Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei. 33

6. La classificazione nei Rami Danni Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi. 34

7. La classificazione nei Rami Danni Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 35

8. La classificazione nei Rami Danni Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno. 36

9. La classificazione nei Rami Danni Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 37

10. La classificazione nei Rami Danni Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore). 38

11. La classificazione nei Rami Danni Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore). 39

12. La classificazione nei Rami Danni Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore). 40

13. La classificazione nei Rami Danni Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12. 41

14. La classificazione nei Rami Danni Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo. 42

15. La classificazione nei Rami Danni Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta. 43

16. La classificazione nei Rami Danni Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie. 44

17. La classificazione nei Rami Danni Tutela legale: tutela legale. 45

18. La classificazione nei Rami Danni Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà. 46

a) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia». 47

b) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto». 48

c) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti». 49

d) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche». 50

e) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni». 51

f) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile». 52

g) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione». 53

h) Denominazione dell autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami per tutti i rami, «Tutti i rami danni». 54

GRAZIE per averci assicurato la vostra attenzione 55