REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

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REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, fermo quanto previsto nel Codice Civile - Titolo V, art. 769 e seguenti, disciplina il procedimento di accettazione delle donazioni a beneficio della Fondazione di Partecipazione Casa Serena Maestra Angiolini Bresciani di seguito Fondazione. Lo scopo del presente regolamento e quello di fornire delle modalità operative omogenee alla Fondazione e ai soggetti terzi interessati, prevedendo idonei strumenti e/o controlli nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. I riferimenti normativi sono: art. 456 e ss. del Codice Civile (successione mortis causa) 769 e ss. del Codice Civile (donazione) Art. 782 e s.s. del Codice Civile (forma della donazione) Art. 671 c.c. (legati e oneri a carico del legatario) l'atto costitutivo della Fondazione lo statuto della Fonazione ART. 2 TIPOLOGIE DI DONAZIONE Le tipologie di donazione disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti: - somme di denaro; - beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione, ivi compresa la fornitura gratuita di beni o servizi; - atti di liberalità non donativi - lasciti testamentarti - contributi ART. 3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI - donazione : contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione. La donazione e caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona e l arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l impoverimento del donante.

- "donante": il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, che intende beneficiare la Fondazione per spirito di liberalità; - "donatario": la Fondazione"; - erede : il soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, o in una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto. - legato : la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredita. - liberalità : un contratto a titolo gratuito, unilaterale, in cui il donatario non e tenuto ad una controprestazione. - erogazione libera : il contratto gratuito (atipico) che può prevedere il perseguimento di un interesse economico da parte del disponente a forma libera. Le donazioni e le erogazioni liberali possono essere: o liberalità non vincolate: ovvero liberalità erogate senza che il donatore, o comunque il terzo, ne limiti in qualche modo l utilizzo. o liberalità vincolate: sono quelle che il donatore, o comunque il terzo esterno, assoggetta a vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo (vincoli di tempo o di scopo) o duraturo. ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI I donatori sono suddivisi come segue: - Fondatori: coloro che saranno nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione, e/o patrimonio e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro di almeno 200.000,00, ovvero l'attribuzione di beni o immateriali dal valore di almeno 200.000 (art. 11 dello Statuto) - Partecipanti: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei scuoi scopi mediante contributi in denaro, in unica soluzione o annulli o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'indirizzo Ferma restando la competenza del C.D.I. e del C.D.A. e ogni altra disposizione che lo stesso Consiglio e/o il Direttore Generale adottano, la Fondazione accetta o rinuncia le eredita, i legati, le donazioni ed altre liberalità, a seguito di una valutazione riferita ai seguenti principi: a) alla liceità, compatibilità e congruità con l interesse pubblico, alla destinazione, che deve essere rispettosa degli interessi istituzionali;

b) assenza di conflitti di interesse tra la Fondazione e il donante (in particolare, la proposta non deve essere formulata da persone fisiche o giuridiche che siano in quel momento partecipanti, anche in forma di ATI, a una gara indetta dalla Fondazione, o coinvolte in un procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con l ente); c) agli effetti dell atto dispositivo, sia in termini di programmazione economica, sia di coerenza con gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione; d) alla sostenibilità degli eventuali oneri derivanti per l Ente, sia in termini economici che organizzativi e gestionali (costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo, ecc.). In particolare, le erogazioni liberali sono ammesse quando, per volontà del donatore, siano destinate, nel rispetto dello scopo della Fondazione, a: - a finanziare l acquisto di determinate attrezzature/apparecchiature; - a realizzare progetti in ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la gestione di servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate e in particolare di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti e mediante interventi in ragione di condizioni fisiche, economiche e/o sociali; - all acquisizione di risorse umane, nel rispetto della disciplina vigente in tema di rapporto di lavoro e di collaborazione/consulenza, compatibile con la programmazione e l organizzazione della Fondazione; - a finanziare progetti innovativi approvati dalla Fondazione; - a migliorare la qualità dei servizi prestati; - a realizzare iniziative e attività di comunicazione o informazione, di natura continuativa o occasionale; - a sostenere iniziative o cause di utilità sociale; ART. 5 REGIME FISCALE L'erogazione liberale alla Fondazione, e qualificata come onere deducibile, in quanto disposta a favore di ente dotato di personalità giuridica che persegue una o più delle finalità indicate agli articoli 10 e 100 Tuir. ART. 6 UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE DONAZIONI Le somme appostate nei capitoli relativi alle donazioni e alle erogazioni liberali, che risultino non utilizzate alla chiusura delle attività oggetto di donazione (donazioni con scopo specifico), sono considerate risparmi di spesa. Tali risparmi rappresentano economie di bilancio. ART. 9 ISTRUTTORIA La proposta di donazione deve essere formalizzata con lettera di intenti del donatore, che e ricevuta dalla Fondazione presso la propria sede legale.

La Fondazione, mediante la relativa struttura amministrativa, provvede: 1) a verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera d intenti; 2) ad esprimere il nulla-osta all accettazione della donazione. La struttura amministrativa provvede a predisporre proposta di determinazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l accettazione delle donazioni e delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un valore massimo pari a 25.000,00, ovvero deliberazione del Consiglio di Indirizzo, per le donazioni di valore superiore al predetto importo; ART. 10 PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA DONAZIONE Qualora il valore della donazione superi l'importo di 25.000,00, la donazione deve essere fatta con la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782, comma 1, del c.c.). Per le donazioni di importo pari o inferiore ad 25.000,00 sarà sottoscritta tra la Fondazione e il donante una scrittura privata. Il procedimento di accettazione della donazione, per il valore pari o inferiore all'importo sopra indicato, dovrà concludersi entro 60 giorni qualora il valore della donazione superi gli 25.000,00 il procedimenti di accettazione dovrà concludersi entro 900 giorni. Per ogni bene immobile o materiale che risulti l'obbligo dell'atto pubblico notarile, di qualsiasi valore, si dovrà procedere alla stipula del relativo atto. ART. 11 DONAZIONE DI BENI MOBILI La lettera di intenti dovrà contenere alcuni elementi fondamentali, di seguito indicati: - nome, cognome e residenza del proponente, se e persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se persona giuridica; - la volontà di donare il bene; - l eventuale destinazione del bene che il proponente ritiene che sia destinato il bene; - la dichiarazione che la donazione e di modico valore rispetto al patrimonio del donante; - la marca, il modello, il valore del bene che si intende donare. Il donante determina, di regola, il valore del bene che intende donare, mediante fatture, scontrini di acquisto, ecc. ovvero stime fiduciarie; - se il bene e stato acquistato dal proponente, copia della fattura di acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia; - se la donazione e vincolata ad una determintata finalità; - eventuali diritti di esclusiva su materiale di consumo se esistente o su accessori del bene;

- la mancanza di alcun obbligo conseguenziale da parte della Fondazione nei confronti del donante; - l assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra il donante e la Fondazione. ART. 12 DONAZIONI/EROGAZIONI LIBERALI DI DENARO Qualora le donazioni e le erogazioni liberali non siano accompagnate da una precisa indicazione da parte del donante rispetto alla destinazione delle stesse, la Fondazione le destinerà al fine istituzionale ritenuto a sua discrezione prioritario. Il donante presenta la proposta di donazione mediante lettera di intenti da inviare presso la sede legale della Fondazione. Il procedimento di accettazione, in tal caso, si concluderà di norma entro 60 giorni dalla data della richiesta. La donazione in denaro di qualsiasi valore può avvenire solamente mediante bonifico bancario. ART. 13 DONAZIONI DI BENI IMMOBILI Qualora l'oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi. L'immobile acquisito in donazione dovrà essere registrato nell'inventario della Fondazione. Il donante presenta la proposta di donazione mediante lettera di intenti da inviare presso la sede legale della Fondazione. Il procedimento di accettazione, in tal caso, si concluderà di norma entro 120 giorni dalla data della richiesta. ART. 14 EREDITA' E LEGATI TESTAMENTARI Nel caso di successioni testamentarie, in cui la Fondazione sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, l'istruttoria del procedimento e affidata alla struttura amministrativa, la quale attiverà le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d inventario, e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione al legato (eventuale rinuncia), entrambe disposte con provvedimento della Fondazione e più nello specifico con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e di Indirizzo riuniti in seduta congiunta se trattasi di immobile, indipendentemente dal valore dello stesso. ART. 15 PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE La Fondazione dispone la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, di un'apposita sezione dal titolo "Donazioni", con la quale si invitano privati cittadini o imprese a sostenere la Fondazione con atti di liberalità finalizzati a specifiche iniziative.

In un'ottica di massima trasparenza dell'azione amministrativa, La Fondazione pubblicherà annualmente, sul sito web, un prospetto informativo sulle donazioni ricevute. ART. 16 VALIDITA Il presente regolamento e valido dalla data d'esecutività della deliberazione di approvazione fino ad un nuovo eventuale regolamento. Spetta al Consiglio di Indirizzo ogni modifica/integrazione o l'abrogazione del presente regolamento. In caso di discordanza tra quanto previsto dal presente regolamento e quanto previsto dallo statuto, prevalgono le clausole dello statuto ART. 8 NORMATIVA DI RINVIO Per quanto non esplicitamente previsto nelle disposizioni del regolamento, che precedono, si fa rinvio alle leggi e normative vigenti.