sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di e con l'intervento di

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. N. 05196/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da Consiglio Nazionale dei Geologi, Ordine dei Geologi della Calabria, Ordine dei Geologi della Campania, Ordine dei Geologi del Lazio, Ordine dei Geologi della Liguria, Ordine dei Geologi delle Marche, Ordine dei Geologi del Molise, Ordine dei Geologi del Piemonte, Ordine dei Geologi della Puglia, Ordine dei Geologi della Sardegna, Ordine dei Geologi della Sicilia, Ordine dei Geologi della Toscana, Ordine dei Geologi dell'umbria, Ordine dei Geologi della Valle D'Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia e Otello Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, CNR - Consiglio Nazionale Ricerche e

Consiglio Superiore Lavori Pubblici, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali, non costituita in giudizio; nei confronti Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare in parte qua e, specificatamente, nei limiti di cui ai motivi del ricorso, dei paragrafi 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti le previsioni similari sotto specificate, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni», pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 Serie generale, di seguito denominato anche Decreto ; entro i limiti di cui sopra, ogni altro atto presupposto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto, tra cui: (i) il voto n. 53 adottato dall'assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella adunanza del 14.11.2014; (ii) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di trasmissione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni all'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; (iii) il concerto espresso dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26.1.2017, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004; (iv) il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 0000808 del 17.1.2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 52 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; (v) il parere espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e la relativa nota n. 73455 del 3.11.2016; (vi) l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22.12.2016, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998; sempre nei limiti indicati, ogni altro atto istruttorio, prodromico, connesso e conseguenziale al Decreto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche e del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, con la relativa documentazione; Vista la memoria delle parti ricorrenti; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visti gli artt. 55 e 65 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il Collegio, attesa anche la estrema complessità tecnica di tutte le questioni articolate, che richiede il necessario approfondimento in sede di merito, ritiene di avvalersi della disposizione di cui all art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la data di discussione in udienza pubblica del ricorso come indicata in dispositivo; Considerato che, nelle more, possa essere accolta l istanza istruttoria delle parti ricorrenti e, per l effetto, si ordina alle Amministrazioni costituite di depositare in giudizio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della

presente ordinanza, copia della seguente documentazione, come specificata dal relativo difensore all odierna camera di consiglio: a) il voto n. 53 dell Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della adunanza del 14.11.2014; b) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. di trasmissione dell aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; Considerato che, unitamente a tale documentazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà depositare in giudizio anche dettagliati chiarimenti, in specifica relazione scritta, in ordine alla motivazione posta alla base delle modifiche introdotte, come contestate dai ricorrenti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciandosi ai sensi dell art. 55, comma 10, c.p.a., fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2019. Ordina alle Amministrazioni costituite di depositare in giudizio copia della documentazione indicata in motivazione, nel termine pure ivi fissato. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Ivo Correale, Consigliere, Estensore Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario L'ESTENSORE Ivo Correale IL PRESIDENTE Carmine Volpe

IL SEGRETARIO