REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/09/2008

Art. 1 (Fonti normative) 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento giuridico nell'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e nell'art.24bis del vigente Statuto del Comune di San Ferdinando di Puglia (FG). Art.2 (Contenuto) 1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione, al funzionamento e alle competenze delle Consulte dei cittadini di San Ferdinando di Puglia, organismi liberi e democratici, con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione comunale. Art.3 (Finalità) 1. Le Consulte, quali espressioni rappresentative della comunità locale, hanno il compito di promuovere il dialogo ed il confronto fra i cittadini e l'amministrazione favorendo la effettiva interazione delle libere formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi alle scelte di Governo dell'ente che, a norma dello Statuto, riconosce nella consultazione uno strumento fondamentale di orientamento e di discussione democratica dei propri programmi. Art.4 (Istituzione) 1. Le Consulte istituite con lo Statuto sono le seguenti: Consulta per i giovani e per la prevenzione delle devianze; Consulta per l'ambiente. Consulta dello sport; Consulta dell agricoltura; Consulta per i cittadini extracomunitari e neocomunitari. 2. Alla eventuale istituzione di altre Consulte, ove se ne ravvisi l'opportunità, provvede il Consiglio Comunale, mediante deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti assegnati. 3. La deliberazione istitutiva di una nuova Consulta ne individua la denominazione e stabilisce il settore di attività, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento. Art.5 (Composizione) 1. Fanno parte della Consulta: a. Un rappresentante per istituto, ente, associazione ed organizzazione (d'ora in avanti denominati enti) che hanno interesse per l'attività oggetto della stessa. L'adesione deve essere comunicata per iscritto al Sindaco dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente.

b. Due rappresentanti del Consiglio Comunale, eletti fuori del proprio seno, con voto limitato a uno, fra cittadini aventi particolare esperienza nello specifico settore di attività di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza. 2. Tutti i predetti membri, individuati, devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, ma non possono essere prescelti fra coloro che ricoprono cariche pubbliche politiche e/o amministrative. Art. 6 (Durata) 1. I membri di ogni Consulta sono nominati con deliberazione del Consiglio Comunale, che la costituisce, e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio dal quale traggono la nomina. Essi possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva, e le loro funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo organismo, e comunque non oltre sei mesi dal termine della durata in carica. 2. In casi di sostituzione di un membro, per dimissioni o per ogni altra causa, alla relativa surroga si prevede con le stesse modalità di cui al presente Art.5. I componenti della Consulta decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate. Art. 7 (Organizzazione) 1. Alla convocazione della prima adunanza della consulta, una volta costituita con la nomina dei suoi componenti, provvede il Sindaco, il quale, ove non deleghi l'assessore competente per materia, presiede i lavori della seduta. 2. Nella prima adunanza si procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Consulta, scelti, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Ai componenti della consulta non spetta alcuna identità o rimborso, svolgendo il loro mandato a titolo gratuito. 4. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca e la presiede stabilendo per ogni riunione anche l'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a tutti componenti almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. 5. La convocazione della Consulta può essere disposta anche su richiesta di un terzo dei componenti, per la trattazione di argomenti da iscriversi all'ordine del giorno della prima riunione utile, da tenersi comunque entro 20 giorni dalla richiesta. 6. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Capo Settore a cui spetta altresì, il compito di garantire il necessario supporto organizzativo e amministrativo, nonché di custodia degli atti della consulta. 7. La Consulta svolge i suoi lavori in un locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Art.8 (Funzionamento) 1. La Consulta assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal Segretario della Consulta ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della Consulta. Le deliberazioni concernenti pareri sono richieste dai competenti organi del Comune con congruo anticipo, e, comunque, nei casi di particolare urgenza, non meno di tre giorni prima di quelli in cui l'organo comunale dovrà assumere le sue determinazioni.

2. Le deliberazioni concernenti proposte sono adottate autonomamente dalla consulta e trasmesse tempestivamente, per le opportune conseguenti determinazioni, al Sindaco, all'assessore competente tra materia, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale per conoscenze Capigruppo Consiliari. 3. La Consulta può invitare a partecipare ai propri lavori, o per audizione, senza diritto di voto gli Amministratori Comunali, i funzionari, nonché esperti nella materia da trattare. 4. Le sedute delle Consulte sono pubbliche. iart.9 (Competenze) 1. A ciascuna Consulta sono attribuite le seguenti competenze: a. individuare all'inizio di ogni anno le priorità, gli indirizzi annuali e le iniziative comuni rispetto alle quali gli enti aderenti decidono di assumere precisi impegni attuativi in cooperazione tra loro nell'ambito della finalità della consulta; b. esprimere pareri preventivi in tema di piani, di programmi, interventi e opere del Comune e quegli altri pareri che fossero richiesti dall'amministrazione Comunale nell'ambito delle finalità della consulta; c. i pareri di cui al punto B devono essere trasmessi al Comune entro tre giorni dalla richiesta. 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Consulta può avvalersi della collaborazione di amministratori e funzionari comunali e, a titolo gratuito, anche di esperti per l'elaborazione di indagini e studi e per l esposizione e la prospettazione di soluzione di problematiche particolari, ove disponibili. 3. Le determinazioni della Consulta, sia nella forma del parere, ancorché obbligatorio, sia nella forma della proposta, non sono vincolati per l'amministrazione. 4. L'intervento della Consulta è in ogni caso escluso: a. Per gli atti che, a norma di legge, di statuto o di regolamento, sono di competenza dei funzionari; b. Per agli atti, i cui procedimenti istruttori richiedono la cognizione di dati tecnici di cui solo il Comune può disporre, quali quelli per la realizzazione di opere pubbliche, per le espropriazioni e le concessioni, nonché quelli concernenti l'assunzione e la gestione del personale: c. Per gli atti, rivestenti carattere di urgenza, diretti a fronteggiare improvvise esigenze; d. Per gli atti e provvedimenti concernenti persone, incarichi, nomine e designazioni. Art. 10 (Garanzie) 1. L'Amministrazione comunale provveda a garantire ad ogni Consulta: a. Quanto disposto nella parte finale dell'art.7, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'ente; b. L'invio di informazioni, comunicazioni, atti e provvedimenti ad efficacia generale, regolamenti ed altri documenti che la Consulta richieda o ritenga utile per la partecipazione consultiva o propositiva nelle materie di propria competenza. Art. 11 (Forum delle Consulte) 1. Allo scopo di conseguire un'organica definizione di proposte e di iniziative, aventi carattere generale, o comunque intersettoriale, le consulte possono promuovere l'indizione di

riunioni congiunte e/o assembleari dei propri organismi, attraverso il "Forum delle Consulte"; da convocarsi su richiesta di almeno due Consulte previo invito e con la partecipazione della rappresentante dell'amministrazione Comunale (Sindaco o Assessore delegato), che lo presiede. 2. Il Forum può essere anche indetto direttamente dall'amministrazione, ad iniziativa del Sindaco o della Giunta, per l'acquisizione dei pareri sulle questioni più importanti di interesse della collettività amministrata.