ALLEGATOA alla Dgr n del 20 ottobre 2009 pag. 1/5

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giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 3017 del 20 ottobre 2009 pag. 1/5 DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA L.R. 10.10.1989, n. 40 Permesso di ricerca di acqua termale denominato ZANCANARO MARINA in comune di San Michele al Tagliamento (VE) Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca Il permesso di ricerca di acqua termale denominato ZANCANARO MARINA è rilasciato alla signora Zancanaro Marina, residente a Padova, Via Galileo Galilei n.20, e domiciliata a S.Michele al Tagliamento (VE), frazione di Cesarolo, Via conciliazione n.42, C.F. ZNCMRN 43C68L483V, per un periodo di tempo di tre anni, su di un area 790.930 metri quadrati, ricadente nei mappali censiti ai n. 26, 27, 28, 29, 83, 84, 85, 86, 87, 226 e 227 del foglio 43 del comune di S. Michele al Tagliamento (VE) e individuata con linea nera continua nei piani topografici in scala 1: 25000 e 1: 5000, riportati nelle pagine successive. Nell ambito del permesso di ricerca è prevista la perforazione di due pozzi alla profondità di circa 500 metri dal piano campagna, la captazione della falda termale con temperatura di circa 45-50 gradi centigradi e successivamente l effettuazione delle analisi stagionali. Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi, con portata massima teorica di estrazione pari a venti litri al secondo, sulla base della quale dimensionare le opere di coltivazione; Vista, tuttavia, la situazione idrogeologica dell area, nonché il contesto urbanistico ambientale con le relative fragilità, risulta necessario, valutati i contrapposti interessi, che la portata dei pozzi della futura eventuale concessione, non dovrà superare complessivamente il valore di cinque litri al secondo; tale portata potrà essere adeguata sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo, effettuate durante il permesso di ricerca. A norma dell art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di S. Michele al Tagliamento (VE); Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato. Il permesso di ricerca verrà essere rilasciato congiuntamente all approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 117/2008 che dovrà essere approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive. La titolarità della eventuale futura concessione verrà rilasciata solamente ad impresa o società, costituita nelle forme di legge ed al fine di limitare i vincoli sul territorio, non giustificati dall effettivo utilizzo minerario, l area della stessa, sarà sensibilmente ridotta a dimensioni congrue rispetto alla attuale area del permesso, nell ordine di qualche ettaro e correlate agli effettivi punti di rinvenimento. Art. 2 Vincoli L area di permesso è situata ad una distanza di 1,3 Km dalle aree SIC- ZPS denominate: IT 3250033 Laguna di Caorle Foce del Tagliamento e IT 3250041 Valle Vecchia- Zumelle Valli di Bibione. Il Piano Regolatore del comune di S. Michele al Tagliamento (VE) individua l area in parte come zona agricola, sottozona E2, in parte fascia di rispetto stradale, nonché Db e zona a Coni visuali significativi. Sull area grava una servitù di elettrodotto e la zona è individuata dall Autorità di Bacino come area P2 area a media pericolosità. Il comune è inserito nel Piano di Area denominato PALALVO che essendo scaduto, non esercita alcuna efficacia, restando comunque in vigore le norme specifiche di tutela previste dal PTRC.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3017 del 20 ottobre 2009 pag. 2/5 Art. 3 Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione del pozzo Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 ( Norme di polizia delle miniere e cave ) e al D.Lgs. 624/1996 ( sicurezza e salute dei lavoratori ); Nella perforazione dei pozzi la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall art. 62 del D.P.R 128/59; Per la vicinanza al sito Natura 2000, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: Prima dell inizio dei lavori dovranno essere messi in atto gli interventi necessari per contenere rumori e polveri; Durante l esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore ed utilizzate miscele e lubrificanti ecologici; Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali. La valutazione di incidenza ambientale viene riferita sia alle previste strutture minerarie (pozzi e altre pertinenze) sia ai successivi interventi definiti dai programmi lavori annuali, con le correlate realizzazioni di interventi minerari, secondo le modalità e i limiti di seguito elencati: Programmi lavori annuali e correlati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di emergenze ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie; Programmi lavori annuali e nuovi pozzi, da realizzarsi entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo minerario, ed altre correlate nuove pertinenze di boccapozzo e di raccordo; Rispetto del tetto massimo di prelievo complessivo del permesso di ricerca. I pozzi dovranno avere un area di salvaguardia assoluta delle dimensioni di metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione; Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l acquifero termale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell inizio delle stesse; Durante la perforazione dovrà essere tenuto un giornale di sonda così come previsto dall art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla Regione; I pozzi dovranno essere rivestito con colonna di erogazione in materiale tale da non modificare le caratteristiche chimiche e microbiologiche accertate all acqua rinvenuta, cementata fino al piano di campagna. Il titolare del permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione; Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il titolare del permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura. L eventuale sollevamento meccanico dell acqua dovrà avvenire evitando l uso di aria compressa, ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso; Il titolare del permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Attività Estrattive, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l analisi del cutting e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio; Il titolare del permesso di ricerca dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento, se e in quanto rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3017 del 20 ottobre 2009 pag. 3/5 Qualora l apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto a eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione,Direzione Geologia e Attività Estrattive, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente a cementare ed abbandonare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente; Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione, Direzione Geologia e Attività Estrattive oppure da personale dalla stessa incaricato; Lo scarico dell acqua termale dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall art. 102 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152. Dovranno essere rispettate le statuizioni di cui al D.lgs.117/08. Art. 4 Disposizioni finali Si prescrive inoltre al titolare del permesso di ricerca l obbligo di : comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto; richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza; trasmettere annualmente alla Giunta Regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e comunicare immediatamente l avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere; fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste; attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell uso della risorsa rinvenuta; astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Geologia e Attività estrattive, l estrazione dell acqua, per le analisi previste; versare il diritto annuo anticipato di cui all art. 9 della L.R. 40/89, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell area del permesso di ricerca; Art. 5 - Sanzioni e decadenza Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell art. 40 del R.D. 1443/1927. Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3017 del 20 ottobre 2009 pag. 4/5 PERMESSO DI RICERCA ZANCANARO MARINA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) Scala 1.25.000

ALLEGATOA alla Dgr n. 3017 del 20 ottobre 2009 pag. 5/5 PERMESSO DI RICERCA ZANCANARO MARINA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) Scala 1 : 5.000