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CONTRATTO DI LAVORO DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO L anno 2017, il giorno 02 del mese di Ottobre in Siena tra l Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, C.F. 92058220523, con sede in Siena, Via della Pace, n. 37, int. 5 _ Loc. Renaccio, in persona del Presidente dell Assemblea Sindaco di Arezzo Ing. Alessandro Ghinelli C.F. GHNLSN52M01G713M, nato a Pistoia (PT) il 01.08.1952, (il Committente ); e il Dott. Paolo Diprima, C.F DPRPLA58L09L736L, nato a Venezia (VE) il 09/07/1958, ed ivi residente in Via S. Paolo 2466/A (il Dirigente ) ; (insieme le Parti ) PREMESSO CHE - la Legge Regionale 69/2011 di costituzione dell Autorità all art. 37, comma1 stabilisce che il Direttore Generale è nominato dall Assemblea d intesa con il Presidente della Giunta regionale; - l Assemblea dei Sindaci dell Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con la delibera n 16 del 29.08.2017 ha condiviso il contenuto e le valutazioni del Presidente della Giunta Regionale rappresentando di fatto il raggiungimento dell intesa richiesta a norma di legge; - l Assemblea dei Sindaci dell Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con la delibera n 16 del 29.08.2017 ha nominato Direttore Generale dell Autorità di ambito ATO Toscana Sud il Dott. Paolo Diprima; - con la richiamata deliberazione l Assemblea ha deliberato di applicare al candidato nominato le medesime condizioni contrattuali applicate al precedente Direttore Generale, di cui allo schema di contratto approvato con propria deliberazione n 10 del 10.10.2012 e, nel rispetto di quanto al riguardo previsto dall art. 37, comma 3 della L.R. n. 69/2011 e s.m.i., di confermare anche il trattamento economico nella misura di quanto precedentemente stabilito con propria delibera n. 10 del 10/10/2012 autorizzando il Presidente dell Assemblea ad apportare allo schema di contratto precedentemente approvato con propria deliberazione assembleare n 10 del 10.10.2012 limitate e non significative modifiche necessarie alla sua sottoscrizione; - dato atto che allo schema di contratto approvato dall Assemblea dei Sindaci con deliberazione n 10 del 10.10.2012 è stato necessario apportare con addendum approvato dal Consiglio Direttivo in data 14.02.2014, una specificazione in ordine alla corresponsione al Direttore Generale dell indennità di risultato necessaria ai fini del suo riconoscimento in busta paga; 1

CONSIDERATO CHE l Ente ha verificato i requisiti generali per l affidamento dell incarico di Direttore Generale di cui al presente contratto al Dott. Paolo Diprima nelle sopra emarginate qualità con contestuale assunzione del medesimo alle dipendenze dell Ente; VISTO il Bilancio di previsione per l anno 2017 approvato con delibera assembleare n 37 del 29.12.2016; VISTO lo Statuto dell Ente; VISTO la Legge Regionale n 69/2011; TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E ALLEGATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto e decorrenza dell Incarico) 1.1 L Autorità affida, in conformità della Deliberazione assembleare n. 16 del29.08.2017, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art.37 della Legge Regionale n.69/2011, l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Diprima 1.2. Il Dott. Paolo Diprima è adibito alle funzioni proprie della qualifica dirigenziale, per lo svolgimento delle attività connesse alla mansione di Direttore Generale dell'autorità ATO Toscana Sud, così come definito degli artt.37 e 38 della Legge Regionale n.69/2011, e dagli artt. 10 e 11 dello Statuto dell Ente. 1.3. Le parti convengono che il presente contratto decorra dal 02 Ottobre 2017. 1.4. Le parti danno atto che il presente contratto abbia una durata sette anni non rinnovabile, fatto salvo quanto previsto dall'att. 37, comma 6, della l.r. n.69/2011, dalla normativa vigente e dal punto 8 del presente contratto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 2 (Trattamento economico) 2.1. Il trattamento economico annuo lordo del Direttore Generale, determinato dall Assemblea dell Autorità con deliberazione n. 10 del 10.10.2012 è individuato mediante espresso rinvio al trattamento economico vigente nel sistema contrattuale, nazionale ed integrativo, nel tempo vigente in relazione alla separata area dirigenziale del comparto contrattuale Regioni ed Enti Locali. Tale trattamento economico è costituito: dallo stipendio tabellare base di detta qualifica di Euro 43.310,90 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità da corrispondere mensilmente conteggiandola nella misura di 1/13 da riportare nella busta paga mensile e nella busta paga di erogazione della tredicesima mensilità; dalla retribuzione di posizione pari ad Euro 61.126,07 da corrispondere mensilmente conteggiandola nella misura di 1/13 da riportare nella busta paga mensile e nella busta paga di erogazione della tredicesima mensilità; 2

dall indennità di risultato pari ad Euro 30.563,03 da corrispondere nell anno successivo a quello di assegnazione. Competono inoltre, ove spettanti, gli atri elementi retributivi fondamentali ed accessori previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. Il trattamento economico viene adeguato automaticamente in relazione alle modifiche introdotte dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto con le modalità e nella misura previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti al momento della cessazione. L indennità di risultato sarà corrisposta come previsto al punto (iii), nell anno successivo a quello di riferimento per il suo riconoscimento previa verifica, da parte del Consiglio Direttivo, anche in esito alle valutazioni dell OIV ai sensi di legge, del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall Assemblea di Ambito ai sensi della LR 69/2011, come attestato con atto di verbale dello stesso Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31.03 dell anno successivo di riferimento. Art. 3 (Sede di lavoro) 3.1 La sede convenuta per la effettuazione della prestazione lavorativa è individuata nella sede dell'autorità ATO Toscana Sud di via della Pace 37/9 in Siena. Art. 4 (Responsabilita') 4.1 Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale o contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare e ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 165/2001 e nel contratto collettivo nazionale dell'area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali. 4.2 Il Dirigente dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Regolamento disciplina dell Autorità, approvati con Deliberazione Assembleare n. 02 del 20.03.2017 e n. 03 del 20.03.2017, e di attenersi a tutti gli articoli in esso riportati. Art. 5 (Orario di lavoro) 5.1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'autorità, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare fermi restando gli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale dell'area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali. Art. 6 (Servizio mensa, ferie, festività ed assenze retribuite) 6.1. Al Dirigente spetta il servizio mensa sostitutivo così come previsto e disciplinato per il personale Dirigente dell Autorità. 3

6.2. Il periodo di ferie annuali, le festività, le assenze per malattia e le assenze per permessi retribuiti e non, sono quelli disciplinati dal CCNL del Comparto Regioni Enti Locali, per l Area Dirigenziale Art. 7 (Revoca del contratto) 7.1 Oltre alle ipotesi di revoca che rientrano nel sistema generale della revocabilità del dirigente, l'incarico di direttore generale, è revocato dall'assemblea, in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n.69/2011 e dell'art. 9 dello Statuto dell'autorità, con le seguenti modalità: a) su proposta del Consiglio Direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea; b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Il contratto potrà, altresì, essere revocato qualora successive modifiche della legislazione regionale, prevedano una diversa configurazione delle ATO rispetto a quella attuale. Art. 8 (Risoluzione del contratto) 8.1. E data facoltà al Dirigente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto con dimissioni presentate per iscritto al Protocollo dell Autorità, con preavviso di mesi due. 8.2. In caso di mancato rispetto del preavviso, il Dirigente è tenuto a versare all Autorità una penale equivalente alla retribuzione spettategli per il periodo di totale o parziale preavviso. 8.3. Il contratto cessa, comunque, in caso di scadenza del Direttore Generale, dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo Direttore Generale. 8.4. Fatte salve le sopra richiamate cause di risoluzione contrattuale le Parti danno atto che qualora l attività istituzionale dell Autorità cessi anticipatamente, ovvero subisca in forza di un processo di riorganizzazione amministrativa sovraordinato una significativa trasformazione organizzativa e/o funzionale incompatibile con l articolazione attuale, l incarico conferito con il presente contratto si ritiene risolto e nulla dovuto al Dirigente se non le spettanze economiche maturate alla data della prevista cessazione. Art. 9 (Esclusività delle prestazioni) 9.1 L'incarico disciplinato dal presente contratto ha carattere di esclusività e, in quanto dipendente pubblico, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità. E quindi obbligo del dirigente, per tutta la durata del rapporto costituito con il presente contratto, prestare attività a favore dell'autorità ATO Toscana Sud e, conseguentemente, non prestare alcuna attività di lavoro subordinato a favore di terzi. 4

9.2 Eventuali prestazioni di lavoro professionale di natura non subordinata in favore di terzi, assunte successivamente alla stipula del presente contratto, per poter essere legittimamente effettuate, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo dell'autorità ATO Toscana Sud. Art.10 (Trattamento dei dati personali) 10.1 In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 e dal D.lgs 196/2003, i dati che saranno assunti dal Dirigente nel corso dell incarico ricevuto saranno utilizzati al solo fine di espletare le attività inerenti l incarico assegnato. 10.2 Nei casi in cui, per lo svolgimento dell incarico, fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati sarà cura del Committente procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell incarico da parte del Dirigente. Art. 11 (Riservatezza) 11.1 Le Parti riconoscono il carattere confidenziale di qualsiasi informazione, dato, documento, conoscenza e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa comunicata da una Parte nell ambito dell Incarico (Informazione Riservata) e conseguentemente si impegnano a (i) non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessale dall altra Parte, senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa; (ii) non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessale dall altra Parte, per fini diversi dall espletamento dell Incarico. 11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate Informazione Riservata: (i) le informazioni che al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato la presente disposizione; (ii) le informazioni che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l ordine ne dia immediata notizia alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti anche giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l altra Parte dall obbligo di riservatezza; (iii) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse. Art. 12 (Documentazione) 12.1 Ai fini dell espletamento dell Incarico, il Committente metterà a disposizione gli atti e la documentazione pertinenti di cui è in possesso. 12.2 Il Dirigente si impegna a restituire senza ritardo alla Autorità i documenti dalla stessa ricevuti per l espletamento dell Incarico qualora la stessa ne faccia richiesta. 5

12.3 L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare liberamente quanto elaborato dal Dirigente ai sensi del presente Incarico. Art. 13 (Modifiche all Incarico) 13.1 Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Incarico dovrà farsi di comune accordo e solo in forma scritta, previo positivo accoglimento in sede assembleare. Art. 14 (Clausola finale) 14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme e alle condizioni contenute nel D.Lgs. 165/01, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi e nel contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle disposizioni vigenti in materia. Art.15 (Foro Competente) 15.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Incarico sarà di competenza del Foro di Siena. Art.16 (Incompatibilità e cause di esclusione) 16.1. Il Dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità richiamate all art.53 del decreto legislativo n.165/2001. 16.2. Il Dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della LR n. 5/2008. 16.3. Il Dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità definite dal D.Lgs n. 39/2013. 16.4. Il Dirigente dichiara che alla data della presente sottoscrizione non è a conoscenza di conflitti di interesse che potrebbero impedire l assunzione dell incarico professionale conferito con la stipula del presente contratto. 16.5. Le violazioni alle disposizioni sull incompatibilità comportano nei confronti del Dirigente l applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente. 16.6. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, necessitano di autorizzazioni, non potranno essere espletati senza che il Dirigente sia stato autorizzato preventivamente dal Consiglio Direttivo. Letto, approvato e sottoscritto Siena, lì 02/10/2017 Autorità per il servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud Dott. Paolo Diprima 6

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nelle premesse e negli artt. 1 Oggetto e decorrenza dell Incarico 2 Trattamento economico 3 Sede di lavoro 4 Responsabilita' 5 Orario di lavoro 6 Servizio mensa, ferie, festività ed assenze retribuite - 7 Revoca del contratto 8 Risoluzione del contratto - 9 Esclusività delle prestazioni 10 Trattamento dei dati personali 11 Riservatezza 12 Documentazione 13 Modifiche all Incarico 14 Clausola finale 15 Foro Competente 16 Incompatibilità e cause di esclusione contratto e di approvarli specificatamente Autorità per il servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud Dott. Paolo Diprima 7