cpl concordia I ecomondo 2011 BIOGASINNOVATION: Forsu, la nuova frontiera del biogas
Inquadramento normativo e mercato Impianto trattamento rifiuti con produzione di biogas Substrati in ingresso Trattamento del digestato
Processo di digestione anaerobica SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE RIFIUTI PRODOTTI EFFLUENTI ZOOTECNICI DIGESTIONE ANAEROBICA BIOGAS DIGESTATO
Substrati in ingresso impianto trattamento rifiuti frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302]; rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali [020304] [020501] [020701] [020702] [020704]; SOTTOPRODOTTI VEGETALI rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201] [200101] [200201]; contenuto dei prestomaci [020102]; SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190805] [020201] [020204] [020301] [020305][020403] [020502] [020603] [020705]
Sottoprodotti D.Lgs. 4/2008 - Art. 2 comma 20 (che modifica l art. 183 comma 1 lettera p del D.Lgs 152/2006) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; a) b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Sottoprodotti e utilizzo nei digestori Agricoli Delib. Giunta Reg. Emilia Romagna n 1255 del 28/07/2008 Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall agro industria. Ai sensi del comma.2 dell art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse possono essere sottoprodotti se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell art. 183 dello stesso D.Lgs. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004); Purea di fru*a Scarto misto da selezione
Sottoprodotti di origine animale Regolamento UE N.142/2011 ALLEGATO V TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI IN BIOGAS O COMPOST D.Lgs. Governo n.152 del 2006 Articolo 185 Esclusioni dall'ambito di applicazione b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
Sottoprodotti animali utilizzo nei digestori Agricoli Delib. Giunta Reg. Emilia Romagna n 1255 del 28/07/2008 Sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agro industria, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali. Tra questi sottoprodotti, sono qui considerati solo quelli di categoria 3, vale a dire. Tali sottoprodotti possono non rientrare nel campo d'applicazione della normativa "rifiuti", perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;
Substrati in ingresso impianto trattamento Rifiuti frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari Sottoprodotti di origine animale Sottoprodotti di origine vegetale Prodotti Effluenti zootecnici Di queste biomasse non è certo precluso il trattamento ma per ragioni di mercato, al momento, i volumi che si prevede di trattare su impianti principalmente destinati al trattamento rifiuti saranno molto modesti
Digestato Nel caso sia ottenuto a partire da biomasse classificate come rifiuti anche il digestato è da classificarsi come rifiuto. 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
Destino del digestato Operazioni di recupero R10 di cui all Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06 spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura. Invio a depurazione con sversamento in pubblica fognatura o in acque superficiali Invio a compostaggio insieme ad altre biomasse con produzione di ammendanti liberamente commercializzabili ai sensi del D.Lgs.n.75/2010 DIGESTATO Solido palabile Liquido pompabile Separazione Liquido
R10 Recupero a beneficio dell agricoltura Per tale forma di recupero tuttavia non esistono specifici criteri tecnici di riferimento In alcuni casi si autorizza sulla base del D.Lgs. 99/92 Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670; 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1. Delib. Giunta Reg. n 2773 del 30/12/2004 ALLEGATO 2 - Settori / Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura (codice CER 02 02 04) -(codice CER 02 03 05) - (codice CER 02 04 03) - (codice CER 02 05 02) (codice CER 02 06 03) - (codice CER 02 07 05) - (codice CER 03 03 11). (codice CER 19 08 99 con la dicitura "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico")
Ammendante Compostato Misto (D.Lgs. n.75/2010) Denominazione del 5po Modo di preparazione e componen5 essenziali Titolo minimo in elemen5 e/o sostanze u5li, Criteri concernen5 la valutazione. Altri requisi5 richies5 Ammendante compostato misto Prodo*o o*enuto a*raverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiu5 organici che possono essere cos5tui5 dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiu5 di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiu5 di afvità agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non tra*a5, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde Umidità: massimo 50% ph compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25.