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ORDINANZA N. 62 DEL 10/10/2018 Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 15 OTTOBRE 2018 ED IL 15 APRILE 2019 LA SINDACA PREMESSO CHE: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile; il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta spesso in maniera consecutiva superano il valore limite di 50 μg/m3;. gli impianti di riscaldamento, il traffico veicolare ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori; l inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica; in particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto; tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche; Pagina 1 di 7

CONSIDERATO CHE, sulla base di un esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione all esercizio degli impianti di riscaldamento e al traffico veicolare, risulta più efficace in termini di riduzione delle emissioni - l adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate; RICHIAMATE - la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria; - il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici ; - la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste di breve, medio e lungo periodo la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano ; PRESO ATTO CHE il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017 e che la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto: - le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria; - la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto; - per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 Agglomerato di Venezia ; IT0509 Agglomerato Treviso ; IT0510 Agglomerato Padova ; IT0511 Agglomerato Vicenza, IT0512 agglomerato Verona ; IT0513 Pianura e Capoluogo bassa Pianura, IT0514 Bassa Pianura e Colli ; RILEVATO CHE la Regione Veneto in occasione delle sedute del 6 settembre 2018 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell Accordo e nello Pagina 2 di 7

specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile trasporti; agricoltura; PRESO ATTO CHE: - il Comune di MIRANO non fa parte ne dell Agglomerato Venezia IT0508 ne di quei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti - ove si applicano misure più restrittive ma rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee, meno restrittive, previste dal Nuovo Accordo di Bacino Padano per tutti gli altri comuni della città Metropolitana di Venezia; - ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme; - a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano; CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 20 settembre 2018 durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l applicazione di misure di limitazione nell ambito geografico individuato dall Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende oltre a Venezia i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d Altino, Scorzè e Spinea, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti quali Chioggia e San Donà ; CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale intende: - dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma; - informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria; - garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute; TENUTO CONTO CHE, in ragione di quanto sopra espresso, l'amministrazione comunale - in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana ha inteso definire un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10. Tali provvedimenti da applicarsi nell'intero territorio comunale per il periodo dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2019 riguardano limitazioni all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e dei generatori di calore, divieto all utilizzo dei generatori di calore a biomasse inferiori o uguali alla classe 1 stella (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016 e dal DM 186/2017), divieto di combustione all'aperto fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali ed i tradizionali falò dell Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2019; Pagina 3 di 7

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale con DGC N. 147 del 02/10/2018 ha: recepito il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano ; inteso dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma per quei Comuni che non fanno parte ne dell ambito geografico individuato dall Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, ne aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti quali Chioggia e San Donà; ritenuto necessario dare informazione ai cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria; inteso garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute; CONSIDERATO CHE la sopraccitata delibera prevede l adozione di un provvedimento di limitazione dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2019 all utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e dei generatori di calore ubicati nell intero territorio comunale e che vieti - sempre dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2019 l utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori o uguali 1 stella (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016 e dal DM 186/2017), nonché la combustione all aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell art 182 comma 6- bis del Decreto legislativo 152 fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali ed i tradizionali falò dell Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2019 VISTI: il D. Lgs. 155/2010 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10); il DPR n. 74/2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005, in particolare l art. 5 comma 1; il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; D.M. Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide ; l art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e s.m.i.; la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera, documento di programmazione organizzato secondo la valutazione preliminare della qualità dell aria nel territorio regionale, la zonizzazione del territorio e l identificazione delle aree di intervento, l individuazione dei settori prioritari di intervento ovvero il settore trasporti, il settore energetico e quello dei rifiuti; Pagina 4 di 7

la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 contente indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006; la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano ; VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000. TUTTO CIO PREMESSO e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: ORDINA a tutta la cittadinanza, alle ditte, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio, nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2018 e il 15 aprile 2019: 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a: a) 17 C (+ 2 C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili b) 19 C (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici fatta eccezione per gli edifici di cui all art. 4, c. 5 del DPR 74/2013 2) la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici e dei cosiddetti apparecchi per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc. alimentati a combustibili liquidi o solidi 3) il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori o uguali alla classe 1 stella (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016 e dal DM 186/2017) 4) il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all aperto, in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e dei tradizionali falò dell Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2019; 5) l'obbligo di spegnimento dei motori: a) degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea b) dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico c) dei veicoli nel caso di soste prolungate anche successive all accensione del motore Pagina 5 di 7

INVITA a. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche. b. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. SI RICORDA che è fatto divieto di installare generatori inferiori a 3 stelle e che dal 01/01/2020 non sarà più possibile installare generatori inferiori alle 4 stelle (riferimento D.M. 186/2017). AVVERTE Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25.00 ad 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga notificato a: - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio; Che il presente provvedimento venga trasmesso a: - Comando di Polizia Locale Unione dei Comuni del Miranese; - Azienda USL 3 SERENISSIMA; - ARPAV Dipartimento Provinciale; - Prefettura; - Comando Provinciale dei Carabinieri; - Polizia di Stato; - Guardia di Finanza; - Città metropolitana di Venezia. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990 Pagina 6 di 7

Autorità emanante: Sindaca di MIRANO Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente, piazza Martiri 1, tel. 0415798347 Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è il dr. Silvestri Silvio Dirigente Area II - Dr. Berto Bruno Mirano, 9 ottobre 2018 LA SINDACA Maria Rosa Pavanello Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) Pagina 7 di 7