Titolo I Principi comuni Capo I Disposizioni generali

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Titolo I Principi comuni Capo I Disposizioni generali

Viene rimodulata la definizione di lavoratore Definizioni Lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a) Il lavoratore è una persona che svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore: i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; l associato in partecipazione di cui all art. 2549 e seguenti del c.c.; Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 L, 24 giugno 1997 n,196); l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Definizioni Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b) Viene mantenuta la precedente definizione di datore di lavoro: Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Definizioni Azienda e unità produttiva (art. 2, c. 1, lett. c e t) Viene introdotta la definizione di azienda mentre resta sostanzialmente inalterata quella di unità produttiva: L azienda è il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. L azienda si differenzia dall unità produttiva. L unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Viene introdotta la definizione di dirigente: Definizioni Dirigente (art. 2, c. 1, lett. d) Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa.

Viene introdotta la definizione di preposto: Definizioni Preposto (art. 2, c. 1, lett. e) Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Definizioni Resp. servizio di prevenzione e protezione (art. 2, c. 1, lett. f) Viene meglio precisata la definizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, sia anche in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative dimostrabili mediante attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Definizioni Addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 2, c. 1, lett. g) Viene introdotta la definizione di addetto al servizio di prevenzione e protezione: L addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, sia anche in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative dimostrabili mediante attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione. L addetto al servizio di prevenzione e protezione fa parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi coordinato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Definizioni Medico competente (art. 2, c. 1, lett. h) Viene rimodulata la definizione di medico competente: Il medico competente è un medico in possesso di specifico titolo (ad es. specializzazione in medicina del lavoro oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale purché che abbia, altresì, frequentato apposito percorso formativo), che sia in possesso di specifici requisiti formativi e professionali, che partecipi al programma di educazione continua in medicina. Il medico competente collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di natura sanitaria volti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Definizioni Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, c. 1, lett. i) Non viene modificata la definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Definizioni Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, c. 1, lett. l) Viene rimodulata la definizione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Del servizio di prevenzione e protezione dai rischi fa parte almeno una persona (che può coincidere anche con il datore di lavoro) che svolgerà contemporaneamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di unico addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Definizioni Sorveglianza sanitaria (art. 2, c. 1, lett. m) Viene introdotta la definizione di sorveglianza sanitaria: La sorveglianza sanitaria è l insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa.

Non cambia la definizione di prevenzione: Definizioni Prevenzione (art. 2, c. 1, lett. n) La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno.

Definizioni Salute (art. 2, c. 1, lett. o) Viene introdotta la definizione di salute, corrispondente alla definizione fornita dall Organizzazione Mondiale della Sanità: La salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità.

Definizioni Sistema di promozione della salute e sicurezza (art. 2, c. 1, lett. p) Viene introdotta la definizione di sistema di promozione della salute e sicurezza: Il sistema di promozione della salute e sicurezza è il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Definizioni Valutazione dei rischi (art. 2, c. 1, lett. q) Viene introdotta la definizione di valutazione dei rischi: La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Definizioni Pericolo e rischio (art. 2, c. 1, lett. r ed s) Viene mantenuta la definizione di pericolo ed introdotta la definizione di rischio: Il pericolo rappresenta una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il rischio rappresenta la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Quindi, il pericolo implica una condizione oggettiva e la certezza che si verifichi un evento avverso, mentre il rischio implica solo la possibilità che si verifichi tale evento avverso.

Definizioni Norma tecnica (art. 2, c. 1, lett. u) Viene introdotta la definizione di norma tecnica: La norma tecnica è una specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria (es. norme CEI)

Viene introdotta la definizione di buone prassi: Definizioni Buone prassi (art. 2, c. 1, lett. v) Le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate da una speciale Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (commissione interministeriale con la presenza degli Enti Locali, delle Parti Sociali e di altri Organismi e Organizzazioni interessate) previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Buone prassi e norme tecniche: presunzione di conformità La corretta attuazione delle norme tecniche e di buone prassi conferisce un presunzione di conformità ai contenuti dello stesso tenore presenti nel Decreto. Quindi, ad esempio, in presenza di un rischio specifico che si renda necessario mitigare, l adozione volontaria di norme tecniche e di buone prassi collegate alla mitigazione del rischio stesso, garantiscono il datore di lavoro riguardo la conformità della propria azienda (limitatamente per quel rischio specifico) alle prescrizioni delle Decreto. Per di più, in fase ispettiva, la mancata precisa osservanza delle norme tecniche e di buone prassi adottate allo scopo di mitigare un determinato rischio, comporta conseguenze più lievi sul piano sanzionatorio.

Viene introdotta la definizione di linee guida: Definizioni Linee guida (art. 2, c. 1, lett. z) Le linee guida sono atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Definizioni Formazione-Informazione-Addestramento (art. 2, c. 1, lett. aa, bb e cc) Viene mantenuta la definizione di formazione e la definizione di informazione; viene introdotta la definizione di addestramento: La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. L informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. L addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L informazione può essere intesa come la trasmissione di conoscenze da un soggetto ad un altro, la formazione rappresenta un processo complesso finalizzato all acquisizione di competenze e l addestramento è finalizzato a trasmettere l uso corretto di dispositivi e deve prevedere necessariamente esercitazioni pratiche.

Definizioni Modello di organizzazione e di gestione (art. 2, c. 1, lett. dd) Viene introdotta la definizione di modello di organizzazione e di gestione: Il modello di organizzazione e di gestione è modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza idoneo a prevenire i reati del Codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Definizioni Organismi paritetici (art. 2, c. 1, lett. ee) Viene introdotta la definizione di modello di organismi paritetici : Gli organismi paritetici sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento.

Definizioni Responsabilità sociale delle imprese (art. 2, c. 1, lett. ff) Viene introdotta la definizione di responsabilità sociale delle imprese: La responsabilità sociale delle imprese è l integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. La responsabilità sociale delle imprese è diventata un obiettivo strategico per la Unione Europea. Le imprese, di propria iniziativa, decidono di far diventare parte integrante della strategia e della gestione quotidiana dell'impresa stessa le scelte di natura "etica", "solidaristica" e "ambientale", al fine di contribuire "al miglioramento della società" e "rendere più pulito l'ambiente". In altri termini, il mondo imprenditoriale non deve soltanto produrre e scambiare beni e servizi, per creare la ricchezza necessaria per ripagare gli investimenti, ma è chiamato, altresì, a rispondere a complesse aspettative e specifiche richieste di carattere etico-sociale.

Campo di applicazione (art. 3, c. 4) Rispetto alle precedenti norme ( DLgs 626/94) è stato allargato il campo di applicazione Il DLgs 81/2008 si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Campo di applicazione (art. 3, c. 5, 6, 7 e 8) Per i prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell utilizzatore. Nei casi di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (colui che fruisce del lavoro), fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni in tema di prevenzione e protezione si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio sono esclusi dall applicazione delle norme di prevenzione e protezione i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Campo di applicazione (art. 3, c. 11 e 12) Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei prestatori d opera o dei componenti dell impresa familiare, di coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano solo alcuni adempimenti di carattere generale: Utilizzare attrezzature di lavoro conformi a quanto disposto dal Titolo III; Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III; Nel caso in cui il lavoro venga svolto in appalto o subapplato, previa verifica dell idoneità tecnica e dei requisiti di formazione, informazione ed addestramento, devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità.

Computo dei lavoratori (art. 4, c. 1) Gli adempimenti in tema di sicurezza e salute sul lavoro cui è soggetta un azienda, sono spesso legati al numero di lavoratori presenti nell azienda stessa. Nel computare tale numero non si tiene conto di alcune particolari figure di lavoratori: i collaboratori familiari; i partecipanti a tirocini, stage e corsi di orientamento e gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di videoterminali, laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in prova; i lavoratori che svolgono lavoro accessorio ovvero attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o ai margini del mercato del lavoro (es. piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap); i lavoratori a domicilio; i volontari e i lavoratori socialmente utili; I lavoratori autonomi se non inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi o con contratto a progetto.

Computo dei lavoratori (art. 4, c. 2 e 3) Nel caso di lavoratori somministrati, il computo dei lavoratori con contratto a tempo parziale si effettua considerando le ore effettivamente lavorate in un semestre. Nell ambito delle attività stagionali non agricole, il computo dei lavoratori si effettua a prescindere dalla tipologia di contratto e dall effettivo orario di lavoro.

Computo dei lavoratori (art. 4, c. 4) A parziale deroga di quanto precedentemente affermato, nel settore agricolo il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, viene comunque computato e tale computo viene effettuato in termini di unità lavorative anno (ULA). Per lavoratori si intendono i dipendenti dell impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell impresa e legati all impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Si considerano dipendenti dell impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell impresa e beneficiano di vantaggi finanziari non derivanti dalla partecipazione agli organi amministrativi della società. Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Computo dei lavoratori (art. 4, c. 4) Ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo: Tipologia Num. dipendenti ULA Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l anno 120 120,00 Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all anno Dipendenti occupati part-time al 50% per tutto l anno Dipendenti occupati part-time al 50% per un periodo inferiore all anno 1 9 mesi 10 4 mesi 6 2 9 mesi 0,75 (1 x 9/12) 3,33 (10 x 4/12) 3,00 (6 x 50/100) 0,75 2 x 50/100 x 9/12