ADEMPIMENTI ECONOMICI DERIVANTI. dall'ipotesi di Accordo 5 dicembre 2012

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Transcript:

ADEMPIMENTI ECONOMICI DERIVANTI dall'ipotesi di Accordo 5 dicembre 2012 1. AUMENTI SALARIALI. 1.1. INCREMENTI RETRIBUTIVI. L Accordo 5 dicembre 2012 ha definito i seguenti incrementi dei minimi tabellari: INCREMENTI MENSILI Tab. A Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi Parametri retributivi retributivi retributivi retributivi degli Categorie mensili dal 1 mensili dal 1 mensili dal 1 a regime incrementi a gennaio 2013 gennaio 2014 gennaio 2015 regime 1 a 21,88 28,13 31,24 81,25 100 2 a 25,59 32,91 36,56 95,06 117 3 a 30,19 38,81 43,13 112,13 138 4 a 31,94 41,06 45,63 118,63 146 5 a 35,00 45,00 50,00 130,00 160 5 a S. 38,72 49,78 55,31 143,81 177 6 a 41,56 53,44 59,38 154,38 190 00144 Roma Piazzale B. Juarez, 14 Telefono 06 5925446 Fax 06 5911913 www.federmeccanica.it mail.roma@federmeccanica.it Codice Fiscale 80192830588

7 a 45,94 59,06 65,63 170,63 210 Pertanto, tenendo conto di tali incrementi (Tab. A), e come previsto dall Accordo di rinnovo a decorrere dal 1 gennaio 2013 nei minimi tabellari sarà conglobato l importo dell Elemento distinto della retribuzione di cui all Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992, i nuovi valori dei minimi mensili sono quelli indicati nella seguente tabella: MINIMI MENSILI Tab. B Minimi retributivi Minimi retributivi Minimi retributivi Categorie mensili dal Mensili dal Mensili dal 1 gennaio 2013 1 gennaio 2014 1 gennaio 2015 1a 1.238,44 1.266,57 1.297,81 2a 1.363,11 1.396,02 1.432,58 3a 1.506,69 1.545,50 1.588,63 4a 1.570,59 1.611,65 1.657,28 5a 1.679,89 1.724,89 1.774,89 5a Superiore 1.797,33 1.847,11 1.902,42 6a 1.928,16 1.981,60 2.040,98 7a 2.094,48 2.153,54 2.219,17 Pertanto, mentre l E.D.R. non dovrà più essere riportato in busta paga, resta confermato nel valore attuale l'importo relativo all elemento retributivo corrisposto ai lavoratori inquadrati al 7 livello (pari a 59,39 Euro mensili) e l indennità di funzione corrisposta ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di quadro (pari a 114,00 Euro mensili). 2

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1 gennaio 2013, produrrà effetti sugli istituti di seguito indicati. 2.1. L'indennità di maneggio denaro (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV). 2.2. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 7, Sezione quarta - Titolo III). In proposito si precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la percentuale dell utile minimo di cottimo (cfr. il successivo punto 2.4.) è utile per incrementare la base di calcolo delle maggiorazioni sia dei lavoratori lavoranti a cottimo che per i c.d. concottimisti. 2.3. I minimi tabellari per gli apprendisti. In proposito si precisa che per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza di cui alla precedente Tabella B. 2.4. Le parti hanno rideterminato le percentuali riguardanti l'utile minimo di cottimo: pertanto l'utile minimo di cottimo (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) da applicare alla paga base alle diverse date di variazione dei minimi tabellari sono: 3

Tab. C Categorie Percentuali in vigore dal 1 gennaio 2013 Percentuali in vigore dal 1 gennaio 2014 Percentuali in vigore dal 1 gennaio 2015 1 a... 0,91% 0,89% 0,87% 2 a... 0,96% 0,94% 0,92% 3 a... 1,02% 1,00% 0,98% 4 a... 1,07% 1,05% 1,03% 5 a... 1,06% 1,04% 1,02% 5 a Superiore... 1,06% 1,04% 1,01% 3. MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ 3.1. Le maggiorazioni dovute per le prestazioni effettuate oltre le normali 40 ore in regime di orario plurisettimanale restano fissate al 15% dal lunedì al venerdì ed al 25% nella giornata del sabato; nel caso, invece, di necessità improvvise, cioè nelle ipotesi in cui il preavviso ai lavoratori interessati sarà pari a 5 giorni e la realizzazione dell orario plurisettimanale si completerà in un periodo massimo di tre mesi, le maggiorazioni sono elevate rispettivamente al 20% e al 30%. In ambedue i casi le maggiorazioni sono definite in modo onnicomprensivo. 3.2. L Accordo di rinnovo aumenta il numero delle ore di lavoro straordinario in regime di quote esenti fissandole ad 80 ore annue, e stabilisce che per le ore disposte al sabato eccedenti le 40 ore annue, per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti, ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti, sarà corrisposta 4

una maggiorazione aggiuntiva pari all 8% per ciascuna ora lavorata che assorbe fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale. 3.3. Per quanto riguarda il lavoro notturno svolto in turni, a decorrere dal 1 giugno 2013 le maggiorazioni di cui alle lettere b) h) e i) della tabella contrattuale, saranno incrementate del 5%. Sempre dalla stessa data le ore di prestazione notturna dalle 22.00 alle 6.00 saranno incrementate di un ulteriore 5%. Tale secondo incremento non si applica al personale delle aziende impiantistiche per le attività di gestione e manutenzione che richiedono un articolazione dei turni a copertura delle 24 ore. Le percentuali di lavoro notturno sono espressamente dichiarate onnicomprensive delle eventuali incidenze e assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale. Pertanto, con le modifiche apportate le percentuali di maggiorazione dei lavoratori turnisti per lavoro notturno dal 1 giugno 2013 saranno pari a: per lavoro a turni b) notturno.. notturno tra le 22 e le 6..... 20% 25% 1 h) notturno festivo.... notturno festivo tra le 22 e le 6..... 60% 65% 1 i) notturno festivo con riposo compensativo.. notturno festivo con riposo compensativo tra le 22 e le 6.. 35% 40% 1 1 Ad esclusione del personale delle aziende impiantistiche per le attività di gestione e manutenzione che richiedono un articolazione dei turni a copertura delle 24 ore. 5

3.4. Assistenza Sanitaria mètasalute nell ambito del rinnovo contrattuale sono stati concordati i valori del contributo ordinario per il 2015 e 2016 ed è stato concordato il rinvio al mese di gennaio 2014 del pagamento del contributo di 24 euro relativo all anno 2012 il cui versamento sarebbe stato da effettuare entro il prossimo mese di gennaio 2013 (cfr. in proposito la circolare prot. n. 96 del 6 dicembre 2012). Per quanto riguarda il contributo ordinario per i lavoratori che volontariamente aderiscono al fondo mètasalute, gli importi, la ripartizione e le decorrenze sono quelle di seguito riportate: a) a decorrere dal 1 gennaio 2013 (ndr: come già previsto dal C.c.n.l. 15 ottobre 2009), due euro mensili a carico dell azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e un euro mensile a carico del lavoratore aderente. b) a decorrere dal 1 gennaio 2015, quattro euro mensili a carico dell azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e due euro mensili a carico del lavoratore aderente. c) a decorrere dal 1 gennaio 2016, sei euro mensili a carico dell azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e tre euro mensili a carico del lavoratore aderente. 3.5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 il valore dell Elemento Perequativo viene elevato a 485 euro. Le modalità di riconoscimento rimangono quelle in atto (Cfr. la circolare prot. n. 50 del 27 marzo 2008). 4. TRASFERTA E REPERIBILITÀ 6

Per quanto riguarda i due istituti non sono state apportate modifiche normative, ma soltanto aggiornati gli importi delle relative indennità che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, saranno ragguagliate agli importi riportati nelle successive tabelle: Misura dell indennità dal 1 gennaio 2014 Trasferta intera 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,72 Quota per il pernottamento 19,36 b) COMPENSO GIORNALIERO c) COMPENSO SETTIMANALE 16 ORE 24 ORE 24 ORE 6 GIORNI CON 6 GIORNI CON LIVELLO (GIORNO (GIORNO FESTIVE 6 GIORNI FESTIVO FESTIVO E LAVORATO) LIBERO) GIORNO LIBERO 1-2-3 4,82 7,22 7,81 31,30 31,89 34,29 4-5 5,72 8,99 9,63 37,61 38,25 41,52 SUPERIORE 6,58 10,81 11,40 43,71 44,30 48,52 7

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