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TRIBUNALE DI BERGAMO Il giudice designato, ha pronunciato il seguente DECRETO avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di: Valentino Angelo Gaibotti, nato a Calcinate (BG), il 21 aprile 1954, C.F. GTBVNT54D21B393K, residente in Mornico al Serio (BG), via Cascina Portico Alba Vezzoli, nata a Castelli Calepio (BG), il 13 aprile 1955, C.F. VZZLBA55D53C079H, residente in Mornico al Serio (BG), via Cascina Portico visto il ricorso con cui le sopraindicate persone fisiche hanno chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 ter e segg. legge n. 3/12; vista la documentazione allegata; ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l apertura della procedura in quanto: - questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo i debitori residenti in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo; - i debitori non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, posto che il Gaibotti esercita un attività imprenditoriale di natura puramente agricola (fermo in ogni caso il mancato superamento delle soglie di cui all art. 1 L.F. nell ultimo triennio), mentre il coniuge signora Vezzoli non ha mai svolto attività d impresa; Pagina 1

- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; - i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive; accertamenti svolti dall Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come gli stessi non abbiano più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; - nella domanda è contenuto l inventario dei beni facenti capo ai ricorrenti e la documentazione richiesta dalla legge; - alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge; - l O.C.C. ha infatti indicato le cause dell indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo ai debitori nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili ai ricorrenti, che hanno determinato la loro incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni ed escluso l esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda; - l organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all agente della riscossione nei termini di cui all art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012; - è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori; Pagina 2

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà dei ricorrenti e segnatamente gli immobili siti in Mornico al Serio di proprietà del Gaibotti (oggetto della procedura esecutiva n. 136/17 R.G.E., cui è stata riunita la n. 262/17 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale), due autovetture ed i proventi dei contratti d affitto stipulati dal ricorrente; rilevato che per effetto della liquidazione del patrimonio sarà presumibilmente possibile addivenire al soddisfacimento integrale di tutti i creditori; ritenuta l inopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate dal debitore anteriormente all apertura della liquidazione; ritenuto che in questo senso deponga la considerazione della natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012, espressamente enunciata dagli artt. 6 e 7 del suddetto testo normativo, che impone l assimilazione del trattamento dei crediti in oggetto a quello loro riservato nell ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare; rilevato per l effetto che le disposizioni di cui agli artt. 44 (che come noto sancisce l inefficacia nei confronti della massa degli atti che incidono sul patrimonio del debitore successivi all apertura del concorso) e 55 L.F. (in forza del quale al momento dell apertura del concorso viene ad immediata scadenza qualsiasi debito rateizzato) devono ritenersi analogicamente applicabili alle procedure in oggetto e ciò appunto al fine di evitare che un creditore possa singolarmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore, il che si porrebbe in violazione dei principi di universalità del concorso e par condicio creditorum; ritenuto che, in questa prospettiva, i crediti vantati dalle società che hanno erogato i finanziamenti debbano ritenersi scaduti al momento Pagina 3

dell apertura del concorso e come tale soggetti alla falcidia prevista dagli artt. 7 ed 8 della legge 3/2012 in relazione a tutti i debiti pecuniari facenti capo ai ricorrenti; rilevato che la conclusione qui prospettata è supportata da considerazioni de iure condendo ed in particolare del rilievo che il nuovo codice della crisi prevede espressamente che all omologazione del piano consegua lo scioglimento di diritto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; ritenuto che in contrario non possa prospettarsi la natura privilegiata del credito connesso al quinto dello stipendio (oggetto di cessione o di assegnazione), in ipotesi tale fa imporne il soddisfacimento integrale, posto che il credito nel quale le società finanziarie sono succedute ha natura privilegiata nei confronti del datore di lavoro del sovraindebitato, ma non già nei rapporti tra il finanziatore ed il soggetto finanziato; rilevato che l OCC nominato ha stimato in euro 900,00 il fabbisogno mensile dei ricorrenti, di modo che il limite di cui all art. 14 ter comma 6 lettera b) può essere fissato nella corrispondente misura, peraltro superiore ai redditi da pensione ritratti dal Gaibotti (l unico percettore di redditi), pari ad euro 10.600,00 annui; rilevato infine che i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare l immobile adibito a loro abitazione, seppur oggetto della liquidazione, sino alla sua vendita, sussistendo gravi ragioni in tal senso, connesse appunto alle finalità abitative cui l uso è funzionale; P.Q.M. letto l art. 14 quinquies l. n. 3/12 e succ. mod.; DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di: Pagina 4

Valentino Angelo Gaibotti, nato a Calcinate (BG), il 21 aprile 1954, C.F. GTBVNT54D21B393K, residente in Mornico al Serio (BG), via Cascina Portico Alba Vezzoli, nata a Castelli Calepio (BG), il 13 aprile 1955, C.F. VZZLBA55D53C079H, residente in Mornico al Serio (BG), via Cascina Portico visto l art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod. NOMINA liquidatore la dr. Paola Orlandini, la quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura; DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo; che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore; al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall art. 14 sexies comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod. Pagina 5

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione all atto della vendita ed AUTORIZZA i debitori a risiedere nell immobile adibito a loro abitazione, sussistendo gravi e specifiche ragioni, sino alla sua vendita; FISSA in misura pari a complessivi euro 900,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare. Così deciso in Bergamo, il 25 gennaio 2019. Il giudice dr. Elena Gelato Pagina 6