MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI. SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato Prevenzione Incendi



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MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato Prevenzione Incendi Circolare n. 2/MI.SA (82) 2 Prot. n 1262/4108 Roma, 16 gennaio 1982 OGGETTO: Decreto ministeriale 20 novembre 1981 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l esercizio delle autorimesse e simili - Indicazioni esplicative e chiarimenti. Con il D.M. 20 novembre 1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 833 del 3 dicembre 1981, sono state approvate le norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l esercizio delle autorimesse, che hanno introdotto sensibili innovazioni rispetto alla precedente normativa, riportata al Titolo VII del D.M. 31 luglio 1934, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934. La normativa precedente fu concepita tenendo conto del tipo di motorizzazione e di situazioni di ricovero dei veicoli che non presupponevano lo sviluppo vertiginoso verificatosi negli anni successivi con le implicazioni relative. Basta ricordare, tra l altro, che l art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche e integrazioni alla legge urbanistica (legge ponte), stabilì che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse dovevano essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 20 mc di costruzione. L esigenza di armonizzare con tale legge l applicazione delle norme di sicurezza per le autorimesse nonché l opportunità di ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione ed esercizio, indussero questo Ministero ad individuare le norme per le quali più frequentemente erano state richieste le deroghe al fine di introdurre una procedura atta a consentire ai Comandi dei Vigili del Fuoco di esprimere il parere di competenza senza dover investire di volta in volta il Ministero per la concessione di deroghe. Fu pertanto emanata la circolare ministeriale n. 119 del 14 novembre 1967 Deroga in via generale ad alcune norme di sicurezza per le autorimesse e condizioni alle quali la concessione si intende subordinata. Tuttavia anche la normativa della citata circolare ministeriale non poteva non risentire della vetustà dei concetti ispiratori, ai quali la normativa stessa restava strettamente legata, specialmente per quelle tipologie di edifici e di autorimesse per le quali non fu possibile l estensione delle disposizioni contenute nella circolare stessa. L esigenza, quindi, di provvedere all aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione degli incendi, l analisi statistica degli incendi realmente avvenuti nelle autorimesse, estesa a circa un trentennio di risultanze, ed infine la continua richiesta di deroghe, hanno indotto questa amministrazione a predisporre una nuova normativa. A ciò si è provveduto con la nomina di una Commissione di tecnici dei Vigili del Fuoco che ha tenuto conto delle indicazioni date dagli organi periferici (Ispettorati regionali e interregionali, Comandi). Il testo elaborato da tale Commissione è stato inviato, per l esame ed il parere, a tutte le amministrazioni interessate, agli ordini tecnici professionali, ad operatori nel settore. Al termine di tale iter procedurale è stato sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ai sensi dell art. 86 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. La nuova normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse ha recepito inoltre la filosofia e gli orientamenti in materia di prevenzione e protezione contro gli incendi espressi in varie regolamentazioni straniere ed in modo particolare ha tenuto conto degli indirizzi emergenti in sede CEE. Ciò premesso, si illustrano gli aspetti salienti che consentono un più agevole accesso alle disposizioni della nuova normativa e si indicano i criteri posti a fondamento della stessa anche per fornire una comparazione di massima con la precedente normativa che, per gli esercizi esistenti, può essere mantenuta valida. Nella nuova normativa risulta mutata sostanzialmente, in primo luogo, la classificazione delle autorimesse che sono state suddivise in due categorie: parcheggi e rimesse. Nei parcheggi è prevista la presenza dei conducenti e di altre persone nei singoli automezzi e quindi è ipotizzato un aspetto di sfollamento di persone; nelle rimesse si presume invece che il movimento dei veicoli debba avvenire unicamente tramite il personale addetto o meccanicamente. Tale distinzione deriva dalla concezione della sicurezza primaria e secondaria, già accettata come filosofia delle normative in sede CEE.

Secondo tali principi sono state quindi previste misure di sicurezza distinte e dirette a conseguire rispettivamente le finalità di assicurare l incolumità delle persone all interno dell edificio e, per quanto possibile, la conservazione dei beni riducendo le perdite materiali. Nella nuova normativa è stata introdotta una serie di definizioni sia di carattere specifico sull argomento in trattazione, che di carattere generale come quelle relative al comportamento al fuoco dei materiali, alle vie di esodo, all affollamento, alla compartimentazione, all altezza degli edifici e dei piani. In base alla destinazione dell edificio in cui sono ubicate, le autorimesse sono state classificate nei tipi misto e isolato a seconda della presenza o meno di altre attività nell edificio stesso. In base all ubicazione rispetto al piano della strada o degli spazi scoperti dai quali si accede o si può accedere alle autorimesse sono stati individuati i tipi sotterraneo (o interrato ) e fuori terra, mentre in base alla frazione di fabbricato sprovvista di pareti perimetrali le autorimesse sono state distinte in aperte o chiuse. Dalle combinazioni dei vari tipi, classificati secondo i criteri sopra riportati, sono scaturite le prescrizioni relative all isolamento da altri edifici, all altezza dei piani, all ampiezza dei compartimenti, alle superfici di ventilazione, ecc. In particolare per quanto concerne l isolamento di un autorimessa dagli edifici vicini viene tenuto conto delle varie situazioni altimetriche del terreno circostante; per quanto concerne l altezza minima dei piani di un autorimessa e la superficie dei relativi compartimenti sono stati adottati valori scaturiti da considerazioni di natura tecnico-economica (minore altezza tra piano e piano e maggiore superficie di compartimentazione) per il conseguimento del livello ottimale di sicurezza, in armonia anche con altre normative estere. Sono state definite, inoltre, specifiche prescrizioni tecniche per autorimesse di tipo meccanizzato che presentano caratteristiche costruttive diverse da quelle tradizionali. Particolari situazioni sono state ricercate per le autorimesse ad uso privato per le quali si sono adottati dei criteri più adeguati alla realtà edilizia e più consoni alle esigenze operative degli utenti tenendo principalmente conto della statistica degli incidenti avvenuti e del grado di efficacia dei provvedimenti tecnici posti in essere. Per le piccole autorimesse ad uso privato con meno di 10 autoveicoli, per le quali non è richiesto il controllo dei Vigili del Fuoco, le prescrizioni, da osservarsi sotto la responsabilità dell utente, sono limitate ad alcune caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e ad un minimo di aerazione naturale; è stata ammessa in questi casi la comunicazione con l interno del fabbricato, non è stata imposta l installazione di impianti antincendio o comunque tecnologici né la realizzazione di eventuali uscite di sicurezza, mentre è stata consentita un altezza minima di 2 m. Per le altre autorimesse ad uso privato, poste sotto il controllo dei Vigili del Fuoco e ubicate non oltre il 2 piano interrato di edifici di civile abitazione, è stata consentita la comunicazione indiretta con i vani-scala e ascensori del fabbricato mediante disimpegni o filtri a seconda dell altezza dell edificio e del numero di autoveicoli in parcamento. Nella nuova normativa sono stati inseriti i concetti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco secondo i moderni criteri già concordati anche in sede comunitaria mentre le vie di esodo sono state determinate in funzione delle varie ipotesi di affollamento che sono notevolmente diverse a seconda della destinazione a parcheggio o rimessa. Per gli impianti di ventilazione meccanica sono state graduate le caratteristiche delle prestazioni richieste proporzionalmente al numero di autoveicoli parcheggiati imponendo comunque l installazione soltanto alle autorimesse sotterranee con notevoli capacità di parcamento e alle grandi autorimesse fuori terra. Sono stati previsti impianti di illuminazione di sicurezza soltanto per i parcheggi di grandi capacità; per quanto riguarda gli impianti antincendi sono state apportate delle precisazioni rispetto a quanto previsto dalle precedenti norme, prescrivendo l installazione degli idranti con prestazioni caratterizzate in modo più esatto e degli impianti fissi di spegnimento automatico tenendo conto della capacità di parcamento e dell ubicazione rispetto al piano di riferimento. Per gli estintori sono state adottate le definizioni riportate dalle norme europee introducendo i concetti della classificazione dei fuochi e della capacità estinguente. Sono state inoltre normalizzate le autorimesse situate sulle terrazze degli edifici ed i parcheggi all aperto su suoli privati mediante prescrizioni riferentisi alle strutture, agli accessi, alle vie di esodo e agli impianti antincendio. Per quanto riguarda i servizi annessi alle autorimesse, comprendenti le officine di riparazione, le stazioni di lavaggio, gli uffici, le guardianìe e gli alloggi dei custodi, è stata prevista una serie di misure di sicurezza riferentisi principalmente alla loro ubicazione ed alle necessarie limitazioni di esercizio. Per quanto concerne le officine di riparazione non annesse alle autorimesse, le norme contenute nel decreto, da applicarsi nel caso di specie, riguardano: - la classificazione (punto 1.1); - l isolamento (punto 2.10); - l altezza dei piani (punto 2.11-1 comma); - il comportamento al fuoco delle strutture (punto 2.2); - gli accessi (punto 2.5); - i pavimenti (punto 2.6);

- la ventilazione (punto 2.7); - gli impianti elettrici (punto 3.20). Come indicato al punto 1.0, infatti, il decreto 20 novembre 1981 detta i criteri di sicurezza per la tutela dell incolumità delle persone e per la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico anche nei luoghi destinati alla riparazione di autoveicoli; in tale settore nella nuova normativa devono essere tenuti in particolare evidenza gli aspetti connessi con la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si ritiene pertanto necessario, ferma restando l osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, formulare in proposito i seguenti chiarimenti sulle ulteriori prescrizioni da osservarsi: a) per l evacuazione delle persone in caso d emergenza si applicano le norme a tal fine indicate agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (uscite dai locali di lavoro); b) per l ubicazione (punto 1.11) si precisa che le officine di tipo sotterraneo, tenuto conto della pericolosità delle lavorazioni in esse effettuate, possono essere ubicate non oltre il primo piano interrato e, conseguentemente, le superfici ammesse saranno quelle indicate nella Tabella 2.30; c) per la ventilazione meccanica si applicano le norme di cui ai punti 2.72 e 2.73 con il chiarimento che, in luogo della capacità di parcamento, si deve fare riferimento alla superficie corrispondente. Più precisamente, come risulta dalla Tabella 2.72, l impianto di ventilazione meccanica deve essere prescritto per le officine ubicate al primo piano sotterraneo di tipo misto con superfici superiori ai 1.000 mq e per quelle di tipo isolato con superfici superiori ai 1.400 metri quadrati; d) per i mezzi e gli impianti antincendi si applicano le norme di cui al punto 4 con il chiarimento che per la determinazione del campo di applicazione (punto 4.18 e Tabella 4.18) si deve fare riferimento alla superficie corrispondente da calcolarsi in base alla superficie specifica di parcamento per le rimesse (10 mq - punto 2.12). Gli autosaloni dovranno osservare le norme contenute nel decreto soltanto quando il numero di autoveicoli in esposizione è superiore a 30. Per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi. La nuova normativa infine afferma il principio della responsabilizzazione dell utente per quanto concerne l osservanza delle limitazioni, dei divieti e, in genere, delle condizioni di esercizio. Ciò costituisce un nuovo indirizzo nel rapporto tra l organismo pubblico di controllo e l ente o il privato operatore nel settore sulla base anche di altre esperienze positive maturate in diversi Paesi esteri. E stato inoltre ribadito il concetto di sicurezza equivalente in base al quale l optimum della sicurezza stessa non è necessariamente conseguibile mediante misure univocamente predeterminate ma, ove particolari circostanze lo richiedano, può essere raggiunto attraverso l adozione di provvedimenti alternativi atti a conferire un grado di sicurezza non inferiore a quello previsto. Al fine di consentire una più uniforme applicazione delle nuove norme, vengono dati alcuni chiarimenti d ordine tecnico e procedurale, che risultano contenuti nell Allegato A alla presente circolare. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo testo di rettifica editoriale, nell Allegato B sono riportate alcune correzioni di stampa da apportarsi al testo delle norme. Allegato A Punto 1.2 Per autorimesse di nuova istituzione si intendono quelle per le quali la domanda per l esame di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è presentata per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 20 novembre 1981. I progetti e le domande di sopralluogo per le nuove autorimesse già presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco prima dell entrata in vigore del citato decreto saranno esaminati alla luce della precedente normativa. E tuttavia facoltà degli interessati richiedere l applicazione delle nuove norme presentando apposita istanza in carta legale corredata della necessaria documentazione. Le autorimesse per le quali è stato espresso parere contrario o condizionato all agibilità saranno riesaminate, a domanda degli interessati, in conformità alle precedenti norme. E facoltà degli interessati richiedere l applicazione delle nuove norme secondo le modalità sopra indicate. Le autorimesse esistenti già in possesso del Certificato di prevenzione incendi, in occasione delle visite di controllo per il rinnovo del Certificato stesso, debbono essere esaminate alla luce della precedente normativa. E facoltà degli interessati richiedere l applicazione delle nuove norme. La dichiarazione di cui al 4 comma del punto 1.2 deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente e da questo acquisita agli atti. Punto 1.3

Per tali tipi di autorimesse, in base alle vigenti disposizioni di legge, non deve comunque essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi. Inoltre alla lettera b) è consentito l uso di strutture incombustibili o di classe I, di reazione al fuoco (circ. min. n. 12 del 17 maggio 1980). In tale ultimo caso, in occasione di accertamenti eseguiti d ufficio o su richiesta, deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco apposita certificazione, rilasciata dal Centro studi ed esperienze antincendi, sulla classe di reazione al fuoco dei materiali impiegati. Punto 2.10 Gli spazi a cielo scoperto o grigliato previsti alla lettera d) devono sussistere sia nel caso in cui gli stessi siano delimitati, in tutto o in parte, da terrapieno che da pareti interrate di altri edifici; a queste ultime, infatti, si riferisce il vincolo che impone l assenza di aperture nelle pareti interrate delimitanti gli spazi a cielo scoperto od i grigliati richiesti. Indipendentemente da ciò dovrà osservarsi la condizione che impone una distanza non inferiore a 2 m tra il perimetro libero dell autorimessa e gli altri fabbricati. Nei casi citati alle lettere c) e d) per edifici viciniori, ai fini del vincolo che impone, l assenza di aperture nelle pareti interrate, si intendono quelli posti intorno allo spazio a cielo scoperto o grigliato a distanza inferiore a 6 m, in armonia con quanto indicato alle lettera a) e b) del punto 2.10. Punto 2.12 Tenuto conto che le nuove norme fanno riferimento a volte alla superficie lorda del pavimento e a volte alla capacità di parcamento, è opportuno che, per le nuove autorimesse, per le quali è prevista una superficie di parcamento superiore a quella indicata al punto 2.12, il titolare del diritto all uso del locale rilasci al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti il numero massimo di autoveicoli che si intendono parcare, ai fini dell applicazione delle disposizioni conseguenti alla capacità di parcamento dichiarata. In caso di mancanza di tale dichiarazione, si applicano le disposizioni riferentisi al numero di autoveicoli calcolato in base alla superficie specifica di parcamento di cui al punto 2.12. Punti 2.40-2.41 Per vano-scala deve intendersi qualsiasi vano che racchiuda vie di comunicazione verticali (scale, ascensori, branche, ecc.). Punto 2.52 Per quanto concerne le rampe si chiarisce che, come risulta dalle definizioni, sono da considerarsi rampe i piani inclinati, a servizio dei vari compartimenti, ubicati all interno del perimetro dell autorimessa e che hanno inizio dal relativo ingresso (2.50). Il raggio minimo di curvatura delle rampe in questione va riferito all asse mediano. Punto 2.7 Per la ventilazione naturale sono stati conservati valori analoghi rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa, mentre la ventilazione meccanica è stata imposta soltanto per le autorimesse sotterranee con capacità di parcamento superiore a determinati valori. Se la ventilazione naturale viene realizzata attraverso intercapedini, non è stata imposta una larghezza minima per le intercapedini stesse in quanto, ai fini dell aerazione, è da ritenersi rilevante essenzialmente il valore della superficie complessiva delle aperture e la loro distribuzione. Per le autorimesse suddivise in boxes è consentito che l aerazione naturale in ciascun box sia ottenuta mediante aperture ricavate anche attraverso il serramento di chiusura del box stesso purchè, per l intera autorimessa, siano realizzate le condizioni previste al punto 2.71. Punto 2.88 Le scale e gli ascensori devono intendersi quelli ad esclusivo servizio dell autorimessa. Punto 3.2 Ai fini delle presenti norme sono da considerarsi a regola d arte anche gli impianti elettrici realizzati in conformità di quanto stabilito al n. 91 del D.M. 31 luglio 1934.

Punto 4.2 1) La capacità estinguente di un estintore è determinata dalla classe di fuoco e dal focolare tipo che l estintore è in grado di estinguere. 2) La norma europea EN 2 stabilisce i seguenti simboli letterali allo scopo di classificare i fuochi di diversa natura: - classe A: fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci; - classe B: fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili; - classe C: fuochi da gas; - classe D: fuochi da metalli. 3) Il progetto di norma europea P.R. EN 3 Estintori d incendio portatili, in corso di completamento, stabilisce, per la caratterizzazione degli estintori portatili distintamente per ciascuna classe di fuoco, una serie di focolari tipo, tra i quali sono compresi il 13 A e l 89 B citati nella norma per le autorimesse. I focolari tipo per i fuochi di classe A sono realizzati mediante cataste di legna normalizzate; i focolari tipo per i fuochi di classe B sono realizzati mediante recipienti cilindrici. 4) In particolare, con la sigla 89 B ci si riferisce ad un focolare costituito da 89 litri di benzina contenuti in un recipiente del diametro di 190 cm; con la sigla 13 A ci si riferisce ad un focolare costituito da una catasta di travi in legno su zoccolo metallico realizzato con 14 strati alternativamente costituiti da 5 travi lunghe 130 cm e 13 travi lunghe 50 cm. Le travi hanno sezione pari a centimetri 4 x 4. Allegato B Errata - corrige al D.M. 20 novembre 1981 Punto 0 - Definizioni. Resistenza al fuoco: in luogo di... la stabilità, la tenuta e/o l isolamento termico richiesti, leggasi... la stabilità, la tenuta e l isolamento termico richiesti. Punto 1.3 - lettera b), primo capoverso: In luogo di... incombustibili e di classe I, di reazione al fuoco), leggasi... incombustibili o di classe I di reazione al fuoco. Punto 2.52 - Rampe - secondo capoverso: In luogo di... aperta, o a prova di fumo interna., leggasi... aperta, o a prova di fumo, o a prova di fumo interna.. Punto 2.73 - ultimo capoverso: In luogo di... capacità inferiore a 500 autoveicoli..., leggasi... capacità superiore a 500 autoveicoli.... Punto 2.81 - Capacità di deflusso - n. 2): In luogo di 2), 37,5 per i primi 3 piani sotterranei o fuori terra, leggasi 2) 37,5 per edifici a 3 piani sotterranei o fuori terra.