GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI: Vari sono i tipi di violenza in famiglia cui gli art. 342 bis e 342 ter c.c.



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GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI: profili civilistici Presupposti oggettivi. La protezione prima della l. 154/01 Vari sono i tipi di violenza in famiglia cui gli art. 342 bis e 342 ter c.c. fanno riferimento, offrendo un rimedio di carattere civilistico. Prima di tale legge, in presenza di un abuso, la vittima poteva soltanto chiedere la separazione, richiedendo eventualmente l ordinanza presidenziale per i provvedimenti temporanei ed urgenti, che ben poteva comprendere l allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare. Con una sentenza dell 11 dicembre 1999, il Tribunale di Firenze aveva escluso, nel caso di abusi familiari, l applicabilità dell art. 700 c.p.c., riguardante, come noto, i provvedimenti d urgenza, ritenendo che l ordinamento già predisponeva un rimedio, dato appunto dall ordinanza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio. Veniva anche esclusa una tutela risarcitoria ex art. 2043, ritenendo la Cassazione (con una sentenza del 22 marzo 1993) che l ordinamento già predisponesse le conseguenze della separazione, prevedendo un assegno di mantenimento, ed escludendo così implicitamente un risarcimento del danno. Insomma, ciò che era illecito al di fuori della famiglia risultava lecito, o comunque meno sanzionato, se aveva luogo all interno della famiglia. Anche grazie all introduzione degli artt. 342 bis e 342 ter c.c. (con il relativo art. 736 bis c.p.c.), che si propongono dunque di fornire un rimedio anche a quelle situazioni di abuso non sfocianti in una separazione giudiziale o in un divorzio, la famiglia non è più una zona franca in cui gli interessi degli individui sono compressi in nome del superiore 1

interesse del gruppo, ma piuttosto il luogo in cui ciascun membro può meglio coltivare i propri interessi individuali in vista di una più completa realizzazione. Una recente sentenza della Cassazione (10 maggio 2005), ha consolidato il principio di applicazione dell art. 2043 c.c. (già accennato, fra l altro, da Cass. 7713/00), ritenendo che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all interno di un contesto familiare [ ]; e dovendo dall altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio [ ] riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto [ ], dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia [ ] quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Sul piano penale il comportamento pregiudizievole poteva assumere rilevanza in diverse ipotesi di reato, sempre e in quanto integrasse la relativa fattispecie. L ipotesi più vicina è ad esempio la condotta sanzionata dall articolo 572 del cp in materia di maltrattamenti in famiglia. Mediante gli ordini di protezione familiari il legislatore ha inteso in pratica superare il rigido modello di famiglia su cui è elaborata la tutela penale del codice del 1930, cercando di rispondere alle esigenze della vittima con un 2

diverso approccio, più attento alla persona. Al fine di offrire una difesa più adeguata alla persona prescindendo dall asplicazione della potestà punitiva pubblica dello Stato. Secondo l originario dettato della legge 154/2001 gli ordini di protezione civili ex articolo 342-bis del cc potevano essere emanati solo in presenza di comportamenti non riconducibili a reati perseguibili d ufficio. Il limite riferito alla procedibilità d ufficioo aveva però condotto alla sostanziale vanificazione della tutela offerta con il nuovo strumento creando lacune proprio nelle ipotesi più pregnanti di violenza intrafamiliare. Per ovviare a tali inconvenienti si era andata sviluppando una prassi giurisprudenziale che consentiva di colmare il vuoto legislativo, ammettendo che il giudice civile potesse emettere ordini di protezione anche nelle ipotesi di condotte sussumibili in una fattispecie penale perseguibile d ufficio, laddove il giudice penale non potesse però procedere all applicazione della misura cautelare per difetto dei presupposti normativi (cfr. Tribunale di Taranto 25 febbraio 2002. A detta prassi ha fatto poi seguito il ripensamento legislativo di cui alla legge 12 dicembre 2003 n. 304, composta da un solo articolo, con il quale è stato soppresso il limite originariamente previsto nell articolo 342-bis del cc per gli ordini di protezione civili e si è estesa l applicabilità di essi a tutte le ipotesi pregiudizievoli, anche eventualmente integranti reati perseguibili d ufficio. Presupposti oggettivi necessari L art. 342 bis c.c. afferma che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all art. 342 ter : dunque, per l applicazione dei provvedimenti di cui all art. 342 ter c.c. 3

(vale a dire, appunto, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari) è necessario che: 1)- vi sia una condotta causa di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima della condotta stessa; 2)- tale condotta si verifichi all interno di una relazione familiare. Riguardando il requisito di cui al punto 2) i presupposti soggettivi degli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e ter, in ordine al requisito di cui al punto 1) si possono estrapolare i seguenti concetti: 1) condotta pregiudizievole ; 2) integrità fisica o morale e libertà ; 3) grave pregiudizio. A questi tre concetti, facilmente desumibili dal testo della norma, se ne aggiungerà un quarto, il nesso di causalità fra la condotta pregiudizievole e il grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà. 1) Condotta pregiudizievole. Il legislatore ha scelto un criterio di atipicità dell illecito, dunque, la condotta è tale da integrare gli estremi necessari per l applicazione degli ordini di protezione qualora sia, appunto, causa di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, vale a dire produttiva di un illegittimo evento dannoso contro uno di questi beni giuridici costituzionalmente tutelati. Il concetto di abuso familiare non è dunque definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti: è abuso familiare il comportamento che è causa, appunto, di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare. 4

L utilizzo del concetto di atipicità dell illecito permette dunque di ricomprendere nella nozione di abuso ogni tipo di comportamento lesivo, adattandosi ai multiformi tipi di violenza che, possono caratterizzare le relazioni familiari, e passando dalle forme estreme, che integrano anche gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti, a forme per così dire minori di violenza o di semplice prevaricazione, che non costituiscono illeciti penali ma che possono costituire illeciti civili, come tali fonti di responsabilità aquiliana. L ampiezza della nozione di abuso familiare non sembra essere però tale da permettere di ricomprendervi anche la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex artt. 143 ss. c.c. come l adulterio e la violazione dell obbligo di assistenza morale e materiale; l art. 342 bis c.c., quando parla di condotta, presuppone un comportamento attivo, tanto più che il provvedimento del giudice dovrà comprendere l ordine di cessazione della condotta. Si potrà obiettare che, nel caso, dell adulterio, indubbiamente vi è un comportamento attivo. Tuttavia, adottando gli ordini di protezione, il giudice deve necessariamente ordinare l allontanamento dalla casa familiare: trattandosi di una misura evidentemente volta non tanto a punire, ma piuttosto a prevenire il ripetersi della condotta lesiva, non si vede come essa possa risultare utile a prevenire il ripetersi del tradimento, facendo emergere come gli artt. 342 bis e 342 ter riguardino violazioni diverse, o comunque ulteriori, rispetto alle semplici violazioni dei doveri di cui agli artt. 143 ss. c.c. 2) Integrità fisica e morale e libertà. Il concetto di integrità fisica o morale può ricomprendere anche l integrità psichica, compromessa da ogni vessazione psicologica subita da un familiare. 5

L integrità fisica, pregiudicata da atti che incidano direttamente sul corpo, è presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione, l integrità morale è l insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi. Dunque, non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, essendo sufficiente un attentato alla dignità personale (il cosiddetto mobbing familiare ): non saranno cioè necessarie percosse, lesioni o minacce, dato che la violenza, come abbiamo visto, ben potrà estrinsecarsi in forme meno palesi, come ad esempio continue denigrazioni e umiliazioni. Per quanto riguarda la libertà, integreranno la condotta di cui all art. 342 bis c.c. tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare tutte le forme di coercizione della libertà personale (art. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonché la violazione della riservatezza, quando, ad esempio, venga violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.). 3) Gravità del pregiudizio Ma non ogni condotta di un membro del consorzio familiare che sia causa di lesioni fisiche o psichiche o che attenti alla dignità personale o alla libertà di un altro membro del medesimo consorzio integra un abuso nel senso richiesto dall art. 342 bis c.c. L art. 342 bis c.c. parla di grave pregiudizio, anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio, e dunque può integrare gli estremi di un abuso familiare, se comunque si possa temere la reiterazione del comportamento. Poiché l art. 342 bis non parla di continuità della condotta né tantomeno parla di alterazione del regime di normale convivenza familiare, anche se 6

questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi. Né tanto meno a questo elemento materiale dovrà aggiungersi l elemento psicologico della volontarietà e consapevolezza, dato che l abuso non è necessariamente un delitto e può configurarsi semplicemente in presenza dei presupposti necessari per la configurazione di un responsabilità risarcitoria per l illecito extracontrattuale. Sembra in particolare da escludere l applicabilità degli ordini di protezione laddove il comportamento violento sia dovuto a un infermità psichica, non sembrando conforme agli scopi della legge l allontanamento del familiare malato. A proposito dell entità del pregiudizio, tale da giustificare l adozione degli ordini di protezione, sarà necessario un vulnus alla dignità personale di un familiare, non essendo sufficienti né una semplice incomunicabilità fra i coniugi o la reciproca intolleranza, e nemmeno dei litigi, per quanto aspri nei toni. 4) Nesso di causalità. Il nesso di causalità fra condotta e pregiudizio è non solo necessario, ma addirittura elemento costitutivo dell abuso. La necessità del nesso di causalità fra la condotta abusiva e l evento della lesione fisica o psichica implica, da una parte, che non sarà considerata abusiva una condotta di lieve entità oggettiva che causi, in relazione a condizioni psicologiche di particolare fragilità del destinatario, effetti sproporzionati; dall altra, una condotta potenzialmente pregiudizievole non integrerà un abuso se rivolta contro un soggetto che, grazie ad una sua particolare resistenza psicologica, non risulterà danneggiato. Cautelarità e attualità del pregiudizio. 7

Secondo la dottrina prevalente questi provvedimenti hanno natura cautelare: essi mirano a porre le condizioni necessarie per evitare il reiterarsi di condotte che possano causare un pregiudizio irreparabile. Per quanto riguarda la questione concernente la necessità o meno che il pregiudizio si sia già prodotto, l art. 342 bis parla di condotta che è causa di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, presupponendo dunque che il pregiudizio sia attuale. E ancora, l art. 342 ter c.c. parla di coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, prevedendo come contenuto imprescindibile dell ordine di protezione la cessazione della condotta. Dunque, nessun dubbio che la condotta debba essere già stata posta in essere. Presupposti soggettivi I soggetti coinvolti, posto che la condotta, secondo l art. 342 bis c.c., deve avere come protagonisti, sia dal lato attivo che da quello passivo, due soggetti che siano fra loro coniugi o conviventi, prevedendo poi l art. 5 l. 154/01 l estensione dell ambito di applicabilità della normativa anche alla condotta tenuta da un altro componente del nucleo familiare ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. Insomma, la normativa in esame accoglie una nozione estesa di famiglia, comprendente ogni forma di parentela e di convivenza stabile, con piena equiparazione, dunque, fra matrimonio e convivenza more uxorio. Coniugi. Il primo caso è quello della condotta di un coniuge nei confronti di un altro coniuge. Fermo restando il problema del coordinamento con le ordinanze presidenziali adottabili nei procedimenti di separazione e divorzio, non vi sarà alcuna differenza fra il caso di richiesta di adozione degli ordini di protezione effettuata in costanza di matrimonio e richiesta effettuata, appunto, qualora si sia giunti ad una separazione, di fatto o di 8

diritto, comportando l ordine di protezione, in tal caso, non l allontanamento dalla casa familiare ma il divieto di frequentarla. Nemmeno rileva che l abuso abbia luogo all interno della casa coniugale o altrove, per esempio sul luogo di lavoro. A conferma dell orientamento dominante, bisogna ricordare l art. 8 l. 154/01, per cui gli ordini di protezione sono adottabili anche quando, pendendo il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si suppone che la convivenza sia ormai cessata (purché non sia stata ancora celebrata l udienza presidenziale), e l art. 1 l. 154/01 il quale prevede la possibilità, per il giudice, di disporre non l allontanamento dalla casa familiare ma il divieto a farvi ritorno, presupponendo dunque che la convivenza sia cessata. La disciplina non risulterà invece applicabile fra ex coniugi, non facendo questi più parte del medesimo nucleo familiare. Conviventi Il secondo caso di applicabilità è quello dei conviventi, ossia quei soggetti legati tra loro da un vincolo affettivo e solidaristico che si concreta in una relazione dotata di stabilità e durevolezza tali da conferire all unione di fatto un determinato grado di certezza, sia omosessuali che eterosessuali. Non saranno dunque da tenere in considerazioni quelle relazioni sentimentali non seguite dalla condivisione dello stesso tetto o quelle convivenze prive di stabilità, caratterizzate dunque dalla mera coabitazione occasionale. Si ritiene che il persistere della convivenza non sia necessario per l adozione dei provvedimenti, ben potendo essere questi finalizzati a far rientrare nella casa familiare il convivente che aveva dovuto allontanarsene a causa degli abusi. Minori e anziani Il terzo caso di applicabilità è quello, espressamente ricordato dall art. 5 l. 154/01, degli altri familiari. La nozione di 9

famiglia va qui riferita ad una sorta di famiglia di fatto, comprendente non soltanto coloro che sono formalmente legati da un vincolo di parentela o affinità, ma anche coloro che convivono senza alcun vincolo formale di questo genere, risultando altrimenti esclusi dalla protezione, ad esempio, i figli naturali di un coniuge conviventi con la famiglia legittima di quest ultimo. Nel caso di altri familiari minori e/o anziani, sarà necessario contemperare le esigenze di protezione della vittima con la considerazione dei bisogni a cui il minore o l anziano non autosufficiente non possono provvedere, escludendo l allontanamento o comunque accompagnandolo con altre misure. Contenuto E lo stesso art. 342 ter c.c. ad indicare tassativamente quale debba essere il contenuto degli ordini di protezione. Al 1 comma esso afferma infatti: Con il decreto di cui all articolo 342bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Al 2 comma aggiunge poi: Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l accoglienza di donne e minori o di altri 10

soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all avente diritto dal datore di lavoro dell obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Infine, il 4 comma precisa: con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l attuazione, ivi compreso l ausilio della forza pubblica e dell ufficiale sanitario. Il contenuto degli ordini di protezione è dunque tipico, e il giudice può graduarlo, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l abuso e prevenirne la reiterazione. Si tratta, cioè, di misure elastiche, cumulabili fra loro secondo necessità, in un rapporto di reciproca autonomia. Possiamo però distinguere, a grandi linee, fra contenuto necessario dell ordine di protezione e contenuto eventuale. Costituiranno contenuto necessario degli ordini di protezione: 1) la cessazione della condotta 2) l allontanamento dalla casa familiare. Ne costituiranno, invece, contenuto eventuale: 3) il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative; 11

4) l intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati ; 5) il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all adozione degli ordini di protezione. Una diversa classificazione può farsi tra: 1) provvedimenti di carattere personale (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinarsi e frequentare determinati luoghi, intervento dei servizi sociali); 2) provvedimenti di carattere patrimoniale (ordine di pagamento di un assegno periodico. A tali contenuti si aggiunge, necessariamente, la determinazione delle concrete modalità di attuazione del provvedimento. Mancano, invece, alcune misure che ben potrebbero impedire il verificarsi di ulteriori episodi di violenza, come la sospensione del porto d armi. Si tratta degli stessi provvedimenti adottabili in sede penale secondo l art. 282 bis c.p.p., con l unica eccezione dell intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiari o di associazioni di aiuto per le vittime degli abusi. L inosservanza degli ordini di protezione è sanzionata penalmente: l art. 6 l. 154/01 stabilisce infatti che chiunque elude l ordine di protezione previsto dall art. 342 ter del Codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall articolo 388, primo comma, del Codice penale. Si applica altresì l ultimo comma del medesimo 12

articolo 388 del Codice penale. Dunque, si applica la pena prevista per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, vale a dire la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1032, con la particolarità della necessaria querela della persona offesa. Passando ad esaminare i singoli ordini di protezione introdotti dalla l. 154/01: La cessazione della condotta. L ordine di cessazione della condotta rappresenta il contenuto minimo degli ordini di protezione, da utilizzare in tutti quei casi di violenza minore, in cui il giudice non ritenga opportuno adottare provvedimenti che comportino la rottura della convivenza familiare e, al contempo, ritenga che tale ordine sia sufficiente per porre fine agli abusi. Per evitare una eccessiva compressione della libertà dell autore della condotta, bisognerà indicare con una certa precisione le condotte vietate, il giudice possa prescrivere comportamenti volti al ripristino dello status quo ante. L allontanamento dalla casa familiare. L autore dell abuso dovrà fissare la propria dimora in un luogo diverso rispetto alla casa familiare ( allontanandosi, in tal modo, dalla casa familiare, e in tal modo non potrà più esercitare la condotta pregiudizievole per i familiari stessi. Secondo parte della dottrina, l autore degli abusi perderà pro tempore il diritto di godimento sulla casa familiare che sarà così trasferito alla vittima degli abusi, che potrà opporlo ai terzi secondo le regole di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Parte della dottrina ritiene invece non assimilabili le conseguenze del provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio con quelle dell ordine di protezione, ritenendo invece che la titolarità del diritto resti all autore degli abusi, essendone 13

trasferito alla vittima soltanto l esercizio. Tale provvedimento sarà adottabile anche a danno del convivente more uxorio proprietario dell immobile pur in assenza di figli mentre dovrà prevedere, nel caso in cui l autore degli abusi sia il titolare del contratto di locazione, anche l ordine di pagamento dei relativi canoni. Se la vita familiare si svolge in diverse abitazioni, il giudice potrà prevedere l allontanamento da più di una, eventualmente con la possibilità di turni nelle diverse abitazioni per l autore degli abusi e il resto del nucleo familiare. Il divieto di frequentazione di determinati luoghi. Se l allontanamento dalla casa familiare è finalizzato ad evitare il reiterarsi della condotta all interno dalle mura domestiche, il divieto di frequentare determinati luoghi è finalizzato ad evitarne il reiterarsi al di fuori delle mura domestiche, creando intorno alla vittima un ambiente sicuro. La norma contiene un elenco comprendente il luogo di lavoro dell istante, il domicilio della famiglia d origine, quello dei prossimi congiunti o di altre persone, nonché i luoghi frequentati dai figli della coppia per ragioni di istruzione. Si tratta di un elenco avente un valore meramente esemplificativo e, per espressa previsione normativa, si fa salvo il caso in cui l autore degli abusi debba frequentare i luoghi di cui sopra per esigenze lavorative, ferma restando la necessità, in tal caso, di adottare ulteriori cautele per proteggere l istante. Data la finalità di questa misura, essa non impedirà soltanto l accesso dell autore degli abusi in questi luoghi, ma anche ogni possibile interazione con essi di tale soggetto, evitando così non solo la violenza fisica, ma anche la pressione psicologica che scaturirebbe dall indesiderata presenza dell aggressore. La misura incide su libertà costituzionalmente tutelate (artt. 13 e 16 Cost.). Di conseguenza, sarà opportuno indicare comunque in maniera piuttosto specifica quali luoghi sono compresi nel divieto. 14

L intervento di soggetti terzi. Altra misura applicabile è l intervento di soggetti terzi, sia pubblici che privati, e in particolare servizi sociali, centri di mediazione familiare o associazioni che che abbiano come fine statutario il sostegno e l accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati. Tale misura sarà da adottare soprattutto nei casi più gravi, in cui si renda necessario fornire un supporto alla vittima o accogliere la vittima qualora la permanenza nella casa familiare possa rivelarsi pericolosa o semplicemente sia opportuno aiutare la vittima a superare il disagio derivante dalla solitudine presso la casa familiare. Decidere quale, fra i molteplici enti presenti sul territorio, sia chiamato concretamente ad operare. Il giudice dovrà così tener conto innanzitutto dell eventuale rapporto già esistente tra la vittima e una determinata associazione; se poi tale rapporto non sussista, la valutazione andrà fatta in ragione del luogo di residenza della persona, delle caratteristiche degli abusi e dell attuale disponibilità. In ogni caso il giudice dovrà indicare la persona fisica responsabile delle attività di ascolto, assistenza e mediazione, in modo da evitare le inefficienze e le difficoltà di attribuzione delle responsabilità e, nello stesso tempo, personalizzare il sostegno. Certo è che non si può imporre alla vittima di seguire le attività promosse dall ente scelto dal giudice, nemmeno quando esse siano finalizzate a ristabilire il dialogo con l autore degli abusi, e dunque si tratta di una misura non coercitiva. Il pagamento di un assegno periodico. L ordine di pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari è finalizzato a far sì che l allontanamento dell autore degli abusi non renda gli altri familiari privi di mezzi adeguati per vivere, con ciò intendendo permettere loro di conservare il medesimo tenore di vita di 15

cui godevano prima dell adozione dei provvedimenti in questione, in analogia a quanto elaborato dalla giurisprudenza in relazione alla determinazione dell assegno di mantenimento e dell assegno divorzile. Analogamente a tali assegni, questa misura non ha finalità risarcitorie ma natura assistenziale con un evidente innovazione nell ambito di tutte quelle convivenze, anche omosessuali, in cui normalmente manca, nel nostro ordinamento, ogni obbligazione del partner più agiato di consentire a quello meno agiato di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di convivenza. E lo stesso giudice a determinare, contestualmente all adozione della misura, modalità e termini di versamento (normalmente, bonifico bancario, che evita ogni contatto vittima-aggressore), eventualmente prevedendo che la somma sia detratta direttamente dalla retribuzione, per essere versata all avente diritto. Si tratta di una previsione analoga a quella fatta per i procedimenti di separazione e divorzio, ma con alcune differenze. Infatti, da una parte, è sufficiente una mera presunzione di inadempimento ma dall altra la distrazione del credito da lavoro è l unica forma di garanzia prevista, mentre nei procedimenti di separazione e divorzio è prevista anche la distrazione di crediti diversi o la prestazione di altre garanzie reali o personali o il sequestro, il che ha suscitato non pochi dubbi di legittimità costituzionale, dato che sembra essere meno tutelata una situazione (quella della vittima degli abusi) che meriterebbe, anzi maggiore tutela rispetto ad un altra (quella del coniuge separato o divorziato). Durata e proroga. Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori, prevedendo la legge che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ai sei mesi e decorrente dal momento di effettiva esecuzione. In questo periodo si 16

dovrà tentare la riconciliazione, per cui potranno verificarsi due diverse situazioni. Nella prima, la crisi sarà ricomposta, eventualmente anche prima della scadenza, con la possibilità, per il giudice, di revocare l ordine di protezione o graduarlo in senso meno limitante. Nella seconda, la crisi non sarà ricomposta. A questo punto, si potrà avviare un procedimento di separazione o divorzio oppure, più semplicemente, la vittima si troverà una diversa sistemazione, qualora la casa familiare sia di proprietà dell aggressore, nel caso delle convivenze more uxorio. Tuttavia, si potrà richiedere una proroga, con due precisazioni: -sarà necessaria la sussistenza di gravi motivi ; -dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario, che comunque, a nostro giudizio, non dovrà essere superiore ai sei mesi. Ferma restando la natura provvisoria degli ordini di protezione, che dunque non potranno, tramite l istituto della proroga, assumere una portata effettivamente definitiva, dal testo della norma non si può desumere il divieto di più proroghe successive. Modalità e difficoltà di attuazione. Gli ordini di protezione incidono su beni giuridici di rilevanza costituzionale, rendendo così necessario, ad esempio, indicare con precisione i luoghi che non devono essere frequentati dall aggressore. Il bilanciamento va fatto in relazione ad ogni singola misura. L ordine di allontanamento dalla casa familiare richiede, ad esempio, la determinazione concreta degli aspetti relativi al cambio di residenza, al ritiro degli effetti personali, alla visita dei figli. Qualora, nonostante questa precisione, sorgano difficoltà o contestazioni relativamente 17

all esecuzione, è lo stesso giudice ad emanare i provvedimenti opportuni, ivi compresi l intervento della forza pubblica e dell ufficiale sanitario. Sanzioni. Sebbene i provvedimenti abbiano natura civilistica, la sanzione prevista per la loro inosservanza è, come già accennato, di natura penalistica: l art. 6 l. 154/01 prevede infatti l applicazione dell art. 388, 1 e ultimo comma, c.p. Profili processuali L art. 736 bis c.p.c., introdotto nel codice di procedura civile contestualmente all introduzione, nel codice civile, degli artt. 342 bis e 342 ter, prevede uno specifico procedimento per l adozione degli ordini di protezione. Competenza e attribuzioni. La competenza è del tribunale del luogo di residenza o domicilio della vittima. Il tribunale sarà quello ordinario anche per gli ordini di protezione emessi a tutela dei minori, e questo per non separare la loro posizione da quella degli adulti, in modo da permettere al giudice di valutare tutte le relazioni intersoggettive su cui gli abusi influiscono. Il tribunale decide in composizione monocratica e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni necessaria per adottare provvedimenti come quelli in esame. Tuttavia, è prevista l applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili degli artt. 737 ss. c.p.c., ossia quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento rientra fra quelli che possono essere trattati anche durante il periodo di sospensione feriale. 18

Scrittura, non obbligatorietà di difesa tecnica e intervento di altre parti. L istanza debba essere formulata per iscritto con ricorso. E prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica. L estensione di un principio di non obbligatorietà della difesa tecnica alle diverse attività processuali necessarie per l accertamento dei fatti potrebbe ritorcersi a sfavore della vittima, normalmente priva di nozioni tecniche, oltre che emotivamente troppo coinvolta per poter affrontare la situazione. A favore della stessa vittima, dunque, sembrerebbe opportuno limitare la non obbligatorietà della difesa tecnica alla sola presentazione dell istanza, unico atto esplicitamente ricordato dall art. 736 bis.. Se ad essere legittimata attivamente è la vittima degli abusi i familiari, terzi rispetto a fatti specifici, possono spiegare intervento adesivo dipendente, ex art. 105, 2 comma, c.p.c. Per quanto riguarda il p.m., non ne è previsto esplicitamente l intervento obbligatorio. Procedimento: emissione del decreto L atto introduttivo è costituito da un ricorso al presidente del tribunale, che conterrà gli ordini di protezione, patrimoniali o personali, di cui si chiede l emissione, e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, con le relative conclusioni. La fase successiva del procedimento potrà poi svolgersi: - in contraddittorio fra le parti; - inaudita altera parte, in caso di urgenza. 19

Nel primo caso, il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Dunque, il giudice, dopo il deposito del ricorso, deve fissare l udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza a cura del ricorrente. Le parti devono comparire personalmente, e non è previsto un tentativo di conciliazione. Il contraddittorio sarà invece instaurato solo successivamente nelle situazioni di urgenza. Qui, infatti, il giudice deciderà in merito all adozione delle misura o immediatamente, al deposito dell istanza, o assunte sommarie informazioni, fissando contestualmente l udienza di comparizione delle parti, entro un termine non superiore a quindici giorni, e lasciando non più di otto giorni alla vittima per la notificazione del ricorso e del decreto all aggressore. All udienza, poi, il giudice confermerà, modificherà o revocherà gli ordini. Le situazioni di urgenza che giustificheranno l emissione di un provvedimento inaudita altera parte? Si tratterà di quelle situazioni di notevole gravità degli abusi, oppure quelle situazioni in cui la notifica del ricorso, non accompagnata dall esecuzione degli ordini di protezione, possa determinare una violenta reazione del responsabile. La misura sarà adottabile in attesa dell udienza, la cui mancata celebrazione nei termini provocherà l immediata perdita di efficacia delle misure già adottate. Non tutte le misura adottabili nel rispetto del contraddittorio ordinario sono adottabili anche inaudita altera parte. Infatti, le misure di carattere patrimoniale richiedono un attenta valutazione delle condizioni economiche 20

del responsabile incompatibile con la celerità del procedimento, mentre l intervento di enti quali i servizi sociali non può essere organizzato in tempi così brevi. Ordini di protezione e procedimenti di separazione e divorzio. La norma sancisce in questi casi un criterio di alter natività e stabilisce un limite di proponibilità della domanda ex articoli 706 del cpc o 4 della legge 898/1970. Non potrà in questi casi farsi luogo all emissione dell ordine di protezione tipico di cui al codice ma il giudice della separazione o del divorzio, su domanda di parte, potrà assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell articolo 342-ter del codice civile. Le misure emesse prima del giudizio di separazione o del divorzio perdono efficacia in seguito alla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti previsti rispettivamente dall articolo 708 deol cpc e dall articolo 4 della legge 898/1970. Non si porrà mai il problema del limite di procedibilità de quo quando la condotta pregiudizievole si sia verificata nell ambito di una convivenza more uxorio, non essendo configurabili in questo caso procedimenti di separazione o di divorzio, o tra altri componenti il consorzio familiare, non legittimati a partecipare ai suddetti procedimenti. Perché si verifichi la condizione di improcedibilità individuata dall articolo 8 della legge è peraltro necessario che l udienza presidenziale si sia effettivamente svolta, ben potendo trovare accoglimento l istanza presentata con ricorso ex articolo 736-bis del cpc nelle more tra il deposito del ricorso per separazione o divorzio e l udienza presidenziale, è 21

necessario che l udienza presidenziale non sia stata di mero rinvio e inoltre che in essa siano stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti. Si segnale che l ipotesi di contemporanea presentazione del ricorso ex articolo 706 del cpc o 4 della legge 898/1970 e dell istanza per ottenere gli ordini di protezione ex articoli 342-bis e ter del cc non appare più tanto infrequente. Il tendenziale aumento dei tempi può spingere la vittima a tentare più strade per ottenere tempestiva protezione. A tanto si aggiunga che l udienza presidenziale ha subito una notevole dilatazione a seguito delle novità sostanziali e processuali introdotte dalla legge 54/2006 in tema di affido condiviso dei figli. Le modifiche processuali introdotte dalle citate leggi, se da un lato consentono di adottare provvedimenti provvisori che abbiano maggiore stabilità appare corretta la tesi sopra riportata che ritiene operante il limite di ammissibilità solo se effettivamente siano stati già presi nel giudizio di separazione i provvedimenti temporanei e urgenti. La sovrapposizione di tutele è infatti scongiurata dalla prevista perdita di efficacia degli ordini di protezione già emessi qualora sia successivamente pronunciata l ordinanza contenente detti provvedimenti. E importante ricordare in proposito che, data l automatica perdita di efficacia degli ordini già emessi, per ottenerne la conferma nel procedimento di separazione la vittima degli abusi dovrà espressamente reiterare l istanza al momento della deliberazione dell ordinanza presidenziale. L articolo 8 citato sembra infatti stabilire il limite di ammissibilità dell istanza ex articoli 342-bis e ter del cc e 736-bis del cpc con riferimento alla contemporanea pendenza di un giudizio di separazione e divorzio, non 22

anche quando questi ultimi si siano già conclusi, ben potendosi in tal caso presentare il ricorso in via autonoma. La natura degli ordini di protezione Ha configurato per l adozione degli ordini di protezione di cui agli articoli 342-bis e ter del cc, un nuovo tipo di procedimento con elementi propri di quello cautelare e della volontaria giurisdizione. In comune con il procedimento camerale vi è che l istruzione e la decisione sull istanza di protezione è rimessa al giudice monocratico del Tribunale; vi è inoltre la possibilità di provvedimenti inaudita altera parte eed è ammesso il reclamo dinanzi al tribunale collegiale. E inoltre prevista l esecutività immediata dell ordine di protezione. Misura a carattere cautelare e provvisorio E questa la tesi accolta dalla Corte di cassazione negli unici due precedenti rinvenuti in tema di ordini di protezione (Cassazione, 5 gennaio 2005 n. 208, in Il Foro italiano, 2006, I, colonna 224 e Cassazione 15 gennaio 2007 n. 625, in Famiglia e diritto, 2007, pag. 571).Hanno tale natura in quanto chiaramente indicata da numerosi elementi, quali: la durata limitata a sei mesi prorogabili solo per gravi motivi; il contenuto, che non implica una stabile decisione dei rapporti, e non ha dunque carattere di decisori età su diritti soggettivi. Secondo un autorevole tesi contraria sarebbe invece possibile escludere detta natura sulla base di una serie di altri indici, primo fra tutti la mancata previsione di un giudizio di merito susseguente alla fase propriamente cautelare. 23

Una posizione intermedia riconosce a detti provvedimenti la natura di misure ponte, in attesa di eventuali provvedimenti di disciplina del rapporto di convivenza da darsi in altra sede, processuale o consensuale. Sembra aderire a tale tesi la decisione del Tribunale di Firenze del 24 maggio 2002, sul rilievo che la parte ricorrente aveva espressamente dedotto essere l istanza di protezione prodromica a separazione giudiziale, ha ritenuto non doversi provvedere sulle spese processuali, da regolarsi all esito della separazione. Vi è poi una terza tesi che inquadra gli ordini di protezione civili nell ambito della volontaria giurisdizione. Non ci sembra che simile posizione colga in pieno la finalità propria degli ordini di protezione, che prescinde dalla soddisfazione di esigenze di tutela superindividuali. La non ricorribilità in cassazione Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario ex articolo 360 né con ricorso straordinario, difettando i requisiti della decisori età (vale a dire l incidenza su diritti soggettivi o status) e della definitività (cioè l attitudine al giudicato o pro judicato). La possibile sovrapposizione di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni Un problema applicativo della normativa è sorto con riferimento ai maltrattamenti perpetrati da un genitore o convivente in danno dei figli minori, propri o di altro convivente. La legge 28 marzo 2001 n. 149, quasi coeva alla legge 154/2001, modificando gli articoli 330 e 333 del cc ha infatti inserito, tra i provvedimenti adottabili a tutela del minore nell ambito dei pregiudizi de potestate anche l allontanamento del genitore o del convivente 24

maltrattante o abusante (misura questa prima riservata solo al minore in presenza di gravi motivi). La modifica legislativa ha così esteso i poteri del giudice specializzato, che pertanto cessa di essere organo esclusivamente titolare di una funzione di controllo sulla potestà del genitore per aquisire anche la titolarità di un potere latu sensu sanzionatorio delle condotte pregiudizievoli, poste in essere da chi non è titolare di alcuna potestà nei confronti del minore. Già prima della riforma, facendo leva su un interpretazione estensiva degli articoli 330 e 333 cc, si era andata sviluppando una prassi che consentiva l allontanamento del convivente abusante, anziché del minore abusato, al fine di proteggere quest ultimo in via preventiva da ulteriori abusi o maltrattamenti. La possibilità oggi riconosciuta al giudice civile ha fatto sorgere dubbi interpretativi in ordine al giudice competente a emettere il relativo provvedimento quando vittima dell abuso sia un minore. Secondo un interpretazione è preferibile ritenere tale competenza riservata al Tribunale per i minorenni, sia per la sua particolare composizione sia in virtù delle sue specifiche attribuzioni in tema di abuso sui minori. Il problema non è superato però nelle ipotesi definite di violenza assistita, dove vittima della condotta maltrattante è in via diretta un adulto ma i minori vengono costretti ad assistervi, assoggettati così solo in via mediata al medesimo abuso. In questi casi sussiste certamente la doppia competenza e la possibilità di sovrapposizione di tutele. Il rilevato conflitto di competenze non dovrebbe sussistere quando l ordine rivolto all adulto maltrattante consista nel divieto di frequentare determinati luoghi, contenuto tipico questo degli ordini di protezione di competenza esclusiva del tribunale ordinario (ex articolo 342-ter del cc), anche se non va sottaciuto che il Tribunale per i minorenni potrebbe adottare un 25

provvedimento analogo in sede di assunzione dei provvedimenti convenienti di cui all articolo 333 del codice civile. Tutela flessibile. Nella prospettiva di una tutela flessibile assume rilievo, da un lato le considerazione del concetto di libertà dell altro coniuge o familiare convivente compromessa dall abuso. Libertà che investe tutti quei profili che consentono al soggetto di realizzare le proprie scelte e dall altro l attualità del pregiudizio, nel senso che obiettivo primari della tutela è la prevenzione del danno e pertanto evitarne l aggravamento se il danno è già in atto. La legge infatti non prevede il requisito dell irreparabilità del danno. La nozione di convivenza. Un secondo aspetto di estremo interesse per l operatore si coglie nell interpretazione anch essa ampia che viene data da una decisione del Tribunale di Napoli ai presupposti legittimanti la richiesta degli ordini di protezione e in particolare alla nozione di convivenza. sostiene il tribunale che l abuso familiare può realizzarsi e legittimare l intervento del giudice civile anche nell ipotesi in cui la convivenza sia cessata, ponendo l accento ancora una volta sulla condotta pregiudizievole, in senso ampio definita, che può protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza. Il marito aveva posto in essere comportamenti pregiudizievoli consistenti nel pedinamento della moglie, nell introdursi nell abitazione senza il suo consenso, nel rifiuto di comunicare con la moglie stessa e di concordare con lei le decisioni riguardanti i figli, nell effettuare numerose telefonate al giorno ai minori per essere dagli stessi informato di tutto quello che accadeva in casa. I comportamenti lamentati consistevano in turbative suscettibili di pregiudicare la serenità quotidiana della moglie e del suo nucleo familiare di cui ormai il marito separato non faceva più parte. 26

Un nuovo concetto di famiglia. La tutela apprestata dall articolo 342 bis c.c. fa riferimento ad un nuovo concetto di famiglia non tanto perché si riconosce rilevanza ai rapporti di fatto o parafamiliari, quanto perché attribuendo fondamentale importanza all obiettivo di preservare l integrità fisica e morale e la libertà delle persone che la compongono, la famiglia è vista come luogo privilegiato di realizzazione della personalità, connotata dalla parità e dall uguaglianza fra tutti i suoi componenti e dal reciproco rispetto che costoro si devono l uno verso l altro. La protezione di figli minori. Un terzo aspetto del decreto commentato presenta caratteri di notevole delicatezza ed è rappresentato dal fatto che la tutela è accordata non solo nei confronti del coniuge separato ma anche nei confronti dei figli minori, tant è che viene ordinata la cessazione della condotta pregiudizievole verso l istante e verso i figli con la stessa conviventi e viene posto il divieto assoluto di avvicinarsi alla loro abitazione e ai luoghi da essi abitualmente frequentati se non per esercitare il suo diritto di visita secondo le modalità previste in separazione. Pensare di tutelate le donne dagli abusi familiari significa anche tutelare i loro figli che involontariamente si trovano ad assistervi. Infatti come rivela la stessa indagine Istat 690mila donne che hanno subito violenze ripetute da parte del proprio partner avevano figli al momento della violenza. Il 62.4% ha dichiarato che i figli avevano assistito a uno o più episodi di violenza; nel 19,2% dei casi vi hanno assistito raramente, nel 20,2% a volte, nel 22,6% spesso. In molti casi non è possibile separare concettualmente le violenze subite dalle donne in ambito familiare dalle stesse subite dai loro figli che inevitabilmente ne vengono coinvolti anche 27

per il solo assistervi. Essi comprendono prevalentemente disturbi depressivi sviluppati a seguito dei fatti subiti, perdita di fiducia e autostima, sensazione di impotenza, disturbi del sonno, ansia, difficoltà di concentrazione ecc.. Inoltre, i dati denunciano che sono le donne separate e divorziate a subire più violenze nel corso della vita. Condividere significa dividere la responsabilità con l altro ma anche rispettare le decisioni dell altro, favorendo lo sviluppo di un seno di fiducia verso l altro e di autonomia verso i figli. Inoltre,anche il provvedimento di inviare la coppia ai servizi sociali i quali assicuratisi il loro consenso, sono tenuti a sensibilizzare la coppia circa l opportunità di intraprendere un percorso di mediazione familiare, rappresenta un controsenso. L istituto della mediazione familiare si fonda sul presupposto della volontarietà e spontaneità di una coppia che in seguito o durante la separazione decide di rivolgersi ad un mediatore, un terzo neutrale. Il mediatore si adopera affinchè i partner elaborino un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. È facile intuire come l intervento di mediazione familiare non può avere grandi probabilità di successo da un punto di vista psicologico se imposto in maniera coatta dal giudice o se indirizzato a quelle situazioni in cui il conflitto tra i coniugi è molto elevato. Vi sono coloro che, al contrario, sostengono che la nuova legge sull affido condiviso debba trovare non solo ampia applicabilità, ma possa godere di buona probabilità di successo anche nei confronti di situazioni conflittuali nella misura in cui essa induca, anche attraverso il percorso di mediazione familiare, lo sviluppo di capacità co-genitoriali che possono portare nel tempo ad una riduzione della conflittualità. 28