Istruzioni di vigilanza per gli I.F. iscritti nell elenco speciale (Circ. 216/96-7 e 8 agg.to)



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Istruzioni di vigilanza per gli I.F. iscritti nell elenco speciale (Circ. 216/96-7 e 8 agg.to) Convegno ASSILEA-ASSOFIN-ASSIFACT Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia per le banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale Milano, 14 aprile 2008 Fabrizio Orsatti Vigilanza Creditizia e Finanziaria Servizio Vigilanza sull Intermediazione Finanziaria

Programma ARGOMENTI La vigilanza equivalente sugli intermediari finanziari; Il 7 aggiornamento alle Istruzioni di vigilanza (Circolare 216/96); Le principali differenze regolamentari tra banche e finanziarie; L 8 aggiornamento alle Istruzioni di vigilanza (semplificazioni procedurali). 2

La Vigilanza Equivalente La nuova regolamentazione internazionale sull adeguatezza patrimoniale (c.d. Basilea II) è imperniata su: Nuovo Accordo di Basilea Direttive europee 2006/48/CE (CRD) e 2006/49/CE (CAD) del 14 giugno 2006 che però non riguardano gli intermediari finanziari (I.F.) 3

Gli IF nella nuova disciplina prudenziale Solo enti finanziari (E.F.) appartenenti a gruppi bancari sono destinatari indiretti delle Direttive La disciplina comunitaria NON armonizza la vigilanza sugli E.F. Gli stati nazionali possono scegliere se e come esercitare la vigilanza sugli E.F. le esposizioni verso E.F. (anche se di gruppo bancario) rientrano nella classe di attività corporate (o se del caso retail) analogamente a quelle verso imprese non finanziarie 4

La Vigilanza Equivalente Però: Alle esposizioni verso enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità di vigilanza bancaria e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati alle banche si applica un fattore di ponderazione di rischio pari a quello applicato alle banche (CRD, VI.1.24) Tali enti finanziari possono essere riconosciuti come fornitori di garanzie personali (CRD VIII.1.28) 5

La Vigilanza Equivalente Ove gli stati nazionali intendano usufruire di tali opzioni, gli E.F. devono essere: 1. Autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a: 2. Requisiti prudenziali 3. Equivalenti 6

La Vigilanza Equivalente Requisiti prudenziali = strumenti tecnici di vigilanza prudenziale e informativa" definiti dal TITOLO V e dall art. 22 della Direttiva CRD. Per le banche: 1. Organizzazione e controlli interni 2. Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di credito, operativi, di mercato ( c.d. primo pilastro ) 3. Grandi fidi 4. Limiti alle partecipazioni in imprese non finanziarie 5. Misurazione del capitale interno ( ICAAP ) e revisione e valutazione prudenziale ( SREP ) (insieme c.d. secondo pilastro ) 6. Informativa al pubblico (c.d. terzo pilastro ) 7

La Vigilanza Equivalente Equivalenti : La Direttiva non individua puntualmente istituti e non fissa parametri (non armonizza); Criteri interpretativi: Principi generali della normativa bancaria Principio di proporzionalità La vigilanza equivalente rimane una disciplina di carattere nazionale ispirata alla disciplina comunitaria, ma non ne rappresenta un diretto recepimento. 8

La nuova prudenziale Gli obiettivi perseguiti consente di realizzare per gli intermediari finanziari la vigilanza c.d. equivalente a quella bancaria (Cap. V, Sez. I, Pag. 2) Coerentemente con il principio di proporzionalità: Contenere l onerosità della normativa, in funzione anche del minore rischio sistemico Semplificare gli adempimenti di carattere amministrativo 9

La nuova prudenziale Requisiti già esistenti Organizzazione e controlli interni (invariati) Concentrazione dei rischi (convergenza dei limiti verso standard bancario) Requisiti nuovi Primo, secondo, terzo pilastro su base individuale Non introdotti Limiti alle partecipazioni in imprese non finanziarie 10

La nuova prudenziale Requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro): Sino al 31.12.07 solo procedura di monitoraggio Introdotti requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di: Credito (6% o 8% delle esposizioni ponderate per il rischio) Operativo (15% della media triennale del margine d intermediazione, nel metodo base) Di mercato (da calcolare solo se il portafoglio di negoziazione di vigilanza supera soglie assolute e in percentuale dell attivo) Di controparte (relativamente a determinati strumenti finanziari p.e. derivati) 11

Gli I.F. di gruppo bancario Dall I.F. al gruppo bancario - Circ. 263, Tit.II,Cap.6 Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8% delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3 della Circ. 263). Tale requisito è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali individuali (al lordo dello sconto) delle entità rientranti nell area di consolidamento, previa elisione dei rapporti infragruppo. Regole: locali per filiazioni UE e G10; ex Circ. 263 per extra G10 12

Gli I.F. di gruppo bancario Dall I.F. al gruppo bancario - Circ. 155 ha confermato che: Le regole di calcolo delle attività di rischio ponderate utilizzate dagli intermediari finanziari italiani valgono anche per le attività di rischio consolidate del gruppo di appartenenza (Sez.4.1.7) requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena (senza l applicazione di un coefficiente del 6%, in luogo dell 8%- Sez.12.3.3) 13

Livello di applicazione della normativa La normativa degli I.F. (Titolo V TUB) non conosce il gruppo Primo pilastro a livello solo individuale anche se un intermediario finanziario ne controlla altri Anche per gli intermediari di gruppo bancario italiano requisito complessivo ridotto nella medesima misura (25%) prevista per le banche Quali intermediari sono di gruppo bancario italiano? 14

Livello di applicazione della normativa Secondo e Terzo pilastro individuali anche se un I.F. ne controlla altri (il Titolo V TUB non conosce il gruppo) In conformità della disciplina banche: I.F. di gruppo bancario italiano esentati (ricompresi negli obblighi della capogruppo) I.F. di gruppo bancario comunitario assoggettati (informativa di terzo pilastro limitata) 15

Il calcolo dei requisiti Requisito per rischio di credito: 6% di norma; 8% qualora l intermediario finanziario raccolga risparmio tra il pubblico Attenzione alla definizione di raccolta del risparmio tra il pubblico (cfr. Delibere CICR del 19.7.2005 e del 22.2.2006, n. 241 e Circolare B.I. n. 229, 12 aggiornamento) 16

Il calcolo dei requisiti Raccolta di risparmio: assunzione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, non effettuata sulla base di trattative personalizzate (p.e. contratti di finanziamento) L obbligo di rimborso sussiste anche quando i tempi e l entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione (p.e. prestiti subordinati; strumenti ibridi) Alle finanziarie 107 è consentita la raccolta di risparmio tra il pubblico, attraverso strumenti finanziari, nei limiti civilistici (sino a 2 volte il patrimonio = capitale e riserve). Il limite è portato a cinque volte il patrimonio per le 107 quotate. 17

Il calcolo dei requisiti Art. 2412 c.c.: i limiti possono essere superati se l emissione è sottoscritta da intermediari operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare assicurativo, sottoposti a vigilanza in base a leggi speciali, i quali garantiscono la solvenza dell emittente se trasferiscono le obbligazioni a soggetti non qualificati; Le società possono raccogliere risparmio presso soci o all interno del gruppo con modalità diverse dall emissione di strumenti finanziari; IdV Banche: non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella realizzata presso banche o altri soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale 18

Il calcolo dei requisiti La roneata dell 11.4.08: Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella realizzata presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale operanti nel settore bancario (vi rientrano anche le banche insediate in Paesi UE e G10 e gli intermediari finanziari da queste controllate), finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale; Pertanto gli strumenti finanziari ibridi o subordinati sottoscritti e detenuti esclusivamente da soggetti vigilati (su conforme previsione del regolamento di emissione) non rileva ai fini del calcolo del requisito. 19

Il calcolo dei requisiti Requisiti per rischio di credito: Metodo standardizzato Metodo standardizzato semplificato raggruppa le opzioni più semplificate (ponderazioni fisse, anziché legate ai rating esterni) beneficia di requisiti operativi semplificati per la CRM evidenziate le variazioni rispetto allo standardizzato 20

Il calcolo dei requisiti Metodo IRB di Base o Avanzato: Non disciplinato espressamente dalla 216, in quanto previsto essenzialmente per gli intermediari di gruppo bancario (rinvio alla 263); Non ne è escluso l utilizzo da parte di intermediari indipendenti che rispettino tutti i requisiti (quantitativi e qualitativi); È richiesta sempre un autorizzazione espressa B.I. (agli intermediari di gruppi esteri non si applica la procedura di coordinamento di cui all art. 129 CRD). 21

Rischio credito - standardizzato Regole di calcolo di RWA di norma allineate a quelle delle banche. Principali variazioni: Factoring; Esposizioni derivanti da Carte di credito; Definizione di crediti scaduti. 22

Il Factoring LA DISCIPLINA COMUNITARIA/ I.d.V. BANCHE Nessun esplicito riferimento al factoring nel metodo standardizzato disciplina standardizzato banche strettamente allineata al metodo contabile: Pro soluto IAS compliant esposizione pari all outstanding e intestata ai debitori ceduti In ogni altro caso esposizione pari all anticipo e nessun riconoscimento come CRM per i crediti sottostanti Due gli approcci previsti nei metodi IRB 23

Il Factoring - IRB Crediti Commerciali Acquistati (CCA) come garanzia IRB-idonea presuppone che l esposizione sia intestata al cedente e sia rappresentata dall anticipazione (il credito commerciale ne rappresenta la garanzia); Seguendo il criterio contabile si applica al pro solvendo economico (pro solvendo e pro soluto non IAS-compliant). 24

Il Factoring - IRB crediti commerciali acquistati È necessario calcolare anche un requisito per rischio di diluizione; L esposizione è intestata ai Debitori Ceduti: Sulla base del criterio contabile, si applica al pro soluto IAS compliant; Accordo e direttiva non escludono l applicazione metodo CCA al pro solvendo (art. 87,comma 2 CRD; punto 243 dell Accordo) in deroga al criterio contabile. 25

Il Factoring - IRB crediti commerciali acquistati Due metodi di calcolo previsti per i CCA verso imprese: Bottom-up: le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese Top-down: in determinate condizioni, le esposizioni sono raggruppate in classi o pool omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell operazione (il raggruppamento riflette anche le prassi di erogazione del cedente). Si possono utilizzare medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale per stimare le EL per grado di merito dei debitori. 26

Il Factoring IRB crediti commerciali acquistati Si applica metodo CCA alle operazioni di factoring, pro soluto o pro solvendo, indipendentemente dal loro trattamento contabile, qualora siano rispettati requisiti operativi volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti. 27

METODO CCA-Requisiti operativi Certezza giuridica: opponibilità della cessione. Revocatoria. Effettività degli incassi tramite il cedente o 3. Tempi di riversamento. Il factoring not notification. Efficacia dei sistemi di controllo: rating interno a ciascun cedente; controlli, anche in loco, sui cedenti; valutazione CCA: caratteristiche e correlazione con cedente; controllo segnalazioni cedente e servicer. 28

METODO CCA-Requisiti operativi Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche: diagnosi tempestiva deterioramento cedenti e qualità CCA; procedure gestione e recupero crediti anomali Formalizzazione, Efficacia e Controllo delle politiche e delle procedure interne di gestione dell operatività (documentazione da acquisire; garanzie ammissibili, ecc.) 29

Il Factoring IRB - CCA In caso di mancato rispetto dei requisiti operativi: Nel pro solvendo economico le esposizioni sono intestate al cedente. Ove rispettate le condizioni previste, i crediti acquistati possono essere utilizzati come garanzia IRB-idonea; Nel pro soluto effettivo le esposizioni sono imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dai portafogli di pertinenza di questi ultimi. Si applica anche il requisito patrimoniale per il rischio di diluizione. 30

Factoring-Standardizzato 107 Esposizione di bilancio sia per pro soluto economico (valore crediti) sia per pro solvendo economico (anticipazione); Intestazione esposizione ai debitori ceduti sempre per pro soluto IAS Compliant e, solo previo rispetto requisiti operativi, nel pro solvendo economico; Per la concentrazione dei rischi, rimando alle regole d intestazione previste per il rischio di credito. 31

Factoring-Standardizzato 107 Finalità: Stimolare il monitoraggio di entrambe le controparti di rischio Rafforzare le prassi operative di gestione del rischio Corrispondere ad una richiesta dell industria Si è creato un doppio binario banche finanziarie? 32

Il calcolo dell attivo a rischio CARTE DI CREDITO vecchia prudenziale : ponderati a zero ai fini della concentrazione dei rischi e del monitoraggio del rischio di credito i crediti derivanti da carte di credito con saldo mensile e rimborso entro un mese dalla data dell E/C; Nuova prudenziale 107 ponderati a zero i crediti commerciali al dettaglio (?!) derivanti da carte di credito con saldo mensile; La direttiva sui Servizi di Pagamento (2007/64/CE) 33

CARTE DI CREDITO PSD (2007/64/CE) MODIFICA LA RISERVA DI ATTIVITA La PSD introduce una riserva di attività in materia di prestazione di servizi di pagamento a favore delle sei categorie di soggetti espressamente previste dalla Direttiva: 1. Banche 2. IMEL (istituti di Moneta Elettronica) 3. Poste 4. Istituti di Pagamento (I.P.) 5. Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali 6. Stati membri e Autorità regionali o locali 34

CARTE DI CREDITO IMPATTO PREVEDIBILE DELLA PSD SUGLI I.F.: 1. Gli I.F. specializzati nell attività di emissione/gestione di carte di credito, potrebbero essere trasformati in Istituti di Pagamento, beneficiando di un regime prudenziale più favorevole e continuando a: emettere carte di credito revolving (la PSD consente agli I.P. l erogazione del credito, se funzionale alla prestazione di servizi di pagamento e se di durata inferiore all anno); offrire alla clientela anche il conto di pagamento (sostanzialmente equiparabile alla moneta elettronica), funzionale all erogazione di servizi di pagamento, sul quale sono detenuti fondi della clientela. Gli IP beneficeranno, infine, delle disposizioni in materia di mutuo riconoscimento. 35

CARTE DI CREDITO 2. Gli I.F. che emettono carte di credito congiuntamente all esercizio del credito al consumo (in forme diverse dalle carte di credito revolving o con durata eccedente i 12 mesi), pur mantenendo l iscrizione nell elenco speciale dovranno assumere anche la qualifica di Istituti di Pagamento al fine di continuare ad emettere carte di credito (attività riservata alle citate sei categorie di prestatori di servizi di pagamento). 36

Il calcolo dell attivo a rischio Definizione di esposizione scaduta: Non sovrapponibili le definizioni di cui alla voce 2479 della Matrice dei conti, del bilancio finanziarie, del bilancio bancario, della C.R.; Standardizzato finanziarie: Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali si considerano scadute quando il debitore non abbia effettuato alcun pagamento per nessuna delle posizioni di debito verso l intermediario finanziario da oltre 180 giorni. 37

Il calcolo dei requisiti Requisito per rischi operativi: confermati i 3 metodi previsti per le banche e i relativi parametri: Metodo di base: 15% del margine d intermediazione Metodo standardizzato: coefficienti per linee di business retail banking (p.e. credito al consumo) 12%; commercial banking (p.e. Leasing e Factoring) 15%; Payment & settlement (p.e. carte di credito) 18%; Metodo AMA. Per il regime autorizzativo cfr IRB 38

Confronto banche-finanziarie Metodo standardizzato: rispetto alle banche maggiore facilità di accesso allo standardizzato. Banche: soglia dimensionale (PdV >200 mln) o specialistica (PdV>25 mln e 60% del M. Interm. in aree diverse da retail e corporate) Finanziarie: solo soglia dimensionale (PdV>25 mln) rispettata da oltre la metà degli intermediari 39

La concentrazione dei rischi Concentrazione dei rischi Fino al 31.12.06 ancora in vigore il regime transitorio : grande rischio >15% PdV. Limite individuale = 60%; limite globale sospeso Dall 1.1.07 limite individuale 40% Dall 1.1.12 entra in vigore il limite globale (cfr. roneata 12.12.07) Dall 1.1.12 grande rischio >10% PdV; limite individuale 25%. 40

La concentrazione dei rischi Concentrazione dei rischi intermediari appartenenti a gruppi A regime: per gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata BI si applica solo un limite individuale del 40% Opzione non più prevista per gli intermediari di gruppo estero. In precedenza con attestazione di appartenenza al gruppo e garanzia delle passività da parte della capogruppo. 41

La concentrazione dei rischi Banche: non soggette a limiti le esposizioni verso l impresa madre europea e le società da questa controllate purché comprese nella medesima vigilanza consolidata dell impresa madre e della banca concedente Finanziarie: Circ. 216: I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra intermediari sottoposti a vigilanza consolidata dalla Banca d Italia. Estesa l esenzione alle esposizioni di I.F. italiani verso soggetti appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorità U.E. (cfr. roneata del 21.12.2007). 42

Aspetti innovativi Concentrazione dei rischi Sistema delle ponderazioni: tabella J allegata alla Sezione X (Concentrazione dei rischi) della Circ. 216 (tratta dalla Circ. 263 ed analoga a quella previgente) Per le finanziarie, in alternativa, esposizioni ponderate coerentemente con le disposizioni della 216 per il rischio di credito (tenendo anche conto di CRM) 43