Roma, 20 novembre 2014 TRANSAZIONE FISCALE - DIRITTO FALLIMENTARE TRANSAZIONE FISCALE DIRITTO TRIBUTARIO LA TRANSAZIONE FISCALE: UN OPPORTUNITA PER L IMPRESA IN CRISI articolo 182 - ter L.F. Stefania Nasta
COME E QUALI TRIBUTI POSSONO ESSERE OGGETTO DI TRANSAZIONE FISCALE? Crediti tributari con natura chirografaria se il credito tributario ( ) ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Crediti tributari assistiti da privilegio se il credito tributario ( ) è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie ( ). La proposta transattiva può avere un contenuto remissorio dilatorio misto tributi amministrati dalle agenzie fiscali
IRES/IRPEF/IRAP IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIE/CATASTALI/IMPOSTA DI BOLLO INTERESSI E SANZIONI CREDITI «TRANSABILI» IRES/IRPEF/IRAP/IVA IMPOSTA DI REGISTRO/ IMPOSTE IPOTECARIE/CATASTALI/IMPOSTA DI BOLLO Dazi doganali di pertinenza comunitaria Tributi locali (imposta sulle pubblicità e le pubbliche affissioni) TRANSAZIONE SI SI NO IVA e ritenute non versate Dilazione dell IVA e delle ritenute non versate Crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili SI NO
CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO FISCALE Diapositiva 26 PROCEDURA TIPO DI ATTO ENTE COMPETENTE TERMINE Notifica delle comunicazioni di irregolarità e avvisi di accertamento Certificazione attestante l entità del debito tributario Certificazione attestante l entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate Agente Riscossione 30 giorni dalla data di presentazione della domanda Il debito di imposta può derivare anche dagli atti acquisiti nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda: avvisi di accertamento notificati inclusi gli accertamenti parziali ex art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, per la parte non iscritta a ruolo; ruoli vistati ma non ancora consegnati all agente della riscossione alla data di presentazione della domanda.
INFALCIDIABILITA DELL IVA Circ n. 40/E del 2008: l Iva è una risorsa propria della UE Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2008, causa -132/06: le norme relative al condono violavano il principio di neutralità competitiva, fondamento istitutivo del tributo. Gli stati membri non possono adottare normative che comportino una rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo Art. 32 c. 5, lett. a), del D.l. 185/08: «la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento dell IVA» Alterazione dell'ordine dei privilegi? Lesione della par condicio creditorum?
Cass. 4/11/2011, n. 22931-22932 Art. 32 comma 5, lett. a), del D.l. 185/08: «la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento dell IVA» Cass., 4/11/2011, n. 22931: la disposizione che esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione non è «norma processuale come tale connessa allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma di norma sostanziale in quanto attiene al trattamento dei crediti nell ambito dell esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi ( ) è una disposizione eccezionale che ( ) attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile ( ) il legislatore può, come nella fattispecie e per cause discrezionalmente individuate, attribuire un trattamento particolare a determinati crediti come avviene per la prededuzione, senza che ciò incida automaticamente sul trattamento degli altri». (Diapositiva 29) NORMA SOSTANZIALE
TRANSAZIONE FISCALE: UN OPPORTUNITÀ La posizione del fisco? Il Fisco è un creditore e concorre con gli altri al soddisfacimento del proprio credito nel maggior grado possibile. Soggetto ATTIVO del rapporto d imposta : Amm. Fin. Soggetto PASSIVO del rapporto d imposta: contribuente IL FISCO NON PUÒ DISPORRE DI CIÒ CHE NON GLI APPARTIENE. Circolare 18 aprile 2008, n. 40/E: ( ) l istituto della transazione, tipico nel diritto civile (articolo 1965 c.c.), appare del tutto innovativo nell ordinamento tributario, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità del credito tributario. ( )la relativa disciplina normativa, in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Pertanto, per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all articolo 182-ter.
LA TRANSAZIONE FISCALE: ISTITUTO OBBLIGATORIO? CASS. 4 NOVEMBRE 2011, N. 22931 «( ) l esame della possibilità dell alternativa presuppone innanzitutto che si accerti se il consenso del Fisco sia comunque indispensabile per l omologazione del concordato o se la falcidia del credito fiscale possa intervenire anche in presenza del voto contrario dell Amministrazione. Il quesito deve essere risolto nel senso della seconda alternativa». RICORSO ALL ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE COSTITUISCE UNA MERA FACOLTÀ PER IL DEBITORE
CONCORDATO SENZA LA TRANSAZIONE: L IVA E FALCIDIABILE? Cass. civ. Sez. I, 04-11-2011, n. 22931 «non avrebbe alcuna giustificazione logica e che quindi non sia credibile che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi all'onere dell'integrale pagamento dell'iva». CASS. CIV. SEZ. I, 25-06-2014, N. 14447 L'art. 182 ter, primo comma, LF, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'iva, sancisce l'intangibilità del relativo debito. La norma ha natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicché la stessa si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA. (Rigetta, Trib. Pisa, 01/02/2012) CORTE COST., 25-07-2014, N. 225 La sola modalità dilatoria del credito IVA deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo. Non è possibile discostarsi dall articolato quadro normativo e dalle pronunce della Corte di Giustizia UE.
EFFETTI CONCORDATO PREVENTIVO SENZA TRANSAZIONE FISCALE Cass., 4 novembre 2011, n. 22931: «con la transazione fiscale il debitore ottiene il vantaggio della apprezzabile o assoluta certezza sull ammontare del debito (a seconda del significato che si vuole attribuire al consolidamento) e quindi una maggiore trasparenza e leggibilità della proposta con conseguente maggiore probabilità di ottenere, oltre all assenso del Fisco, anche quello degli altri creditori ( ). Escludendo il ricorso alla transazione fiscale il debitore non ottiene i richiamati benefici ma può optare per la contestazione della pretesa erariale in vista di un minore esborso se gli importi in contestazione non incidono in modo rilevante e se quindi il consenso del Fisco non è decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza». CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO FISCALE (Diapositiva 41)
CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO FISCALE Processo attraverso cui A.F. arriva a determinare l effettivo debito fiscale a carico del contribuente. Trova sua espressione, nonché conclusione nella certificazione che gli uffici devono rilasciare al contribuente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di transazione. Diapositiva 26 Nel corso dell attività di consolidamento e certificazione l A.E. è, tenuta a eccepire in sede di certificazione la compensazione ex art. 56 L.F. in caso di esistenza di crediti e debiti di imposta del contribuente anteriori all apertura della procedura. Contropartita del beneficio del consolidamento del debito di imposta TRIBUTI OGGETTO DI CONTENZIOSO cessazione della materia del contendere
CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO FISCALE CRITICITA Il debito di imposta derivante da atti impositivi in presenza di sentenza sfavorevole all ufficio, ancorché non definitiva, è incluso nel consolidamento? Decadenza dei normali poteri di accertamento? E possibile un consolidamento parziale? E possibile muovere contestazioni sull entità e la composizione del credito erariale dinnanzi all autorità giudiziaria competente?
Lo scopo della certificazione è anche quello di dare stabilità alla proposta concordataria, eliminando ex ante l insorgenza di sopravvenienze passive di natura fiscale, che spesso si manifestavano nella prassi, a distanza di anni dall apertura di una procedura di concordato CONSOLIDAMENTO PARZIALE- CONTESTAZIONI DEL DEBITO FISCALE Art. 182 ter: «l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi» Cass. civ. Sez. I, 04-11-2011, n. 22931 L opzione per la transazione fiscale ha un «costo» per la parte privata, rappresentato «dalla sostanziale necessità di accogliere tutte le pretese della PA, non essendo plausibile che la stessa, dopo aver indicato il proprio credito, accetti in questa sede di discuterlo e ridurlo». Viceversa, «escludendo il ricorso alla transazione fiscale il debitore non ottiene i richiamati benefici (consolidamento del debito di imposta), ma può optare per la contestazione della pretesa erariale in vista di un minore esborso». Le sentenze già depositate non rilevano ai fini della certificazione, salvo che siano passate in giudicato.
CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO FISCALE IN SENSO NON SOSTANZIALE MA PROCEDURALE. Resta salva la possibilità per l amministrazione di esercitare attività accertatrice futura relativa ai tributi oggetto di transazione, ove ne ricorrano i presupposti No decadenza dei poteri di accertamento e liquidazione dei tributi in relazione agli anni d imposta anteriori e/o oggetto di transazione La transazione non pregiudica la possibilità, per l Agenzia, di procedere ad accertamento ed iscrivere a ruolo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero eventualmente dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito oggetto di transazione, anche se riferibili agli stessi periodi di imposta, senza che ciò costituisca causa risolutiva.
EFFETTI DELL INTERVENUTO ANNULLAMENTO O RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO Annullamento Risoluzione si può parlare di efficacia novativa dell accordo transattivo? quantum della pretesa erariale? Natura endo- procedimentale della transazione La transazione inserita in un piano concordatario ne condivide gli effetti e le sorti Il principio si estende anche alle controversie precedentemente estinte per cessata materia del contendere?
EFFETTI DELL INTERVENUTO ANNULLAMENTO O RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO Vulnus inferto all articolo 24 della costituzione? Lesione della par condicio creditorum? Cessazione della materia del contendere è conseguenza dell intervenuto accordo fra le parti, il venir meno di quest ultimo determina la ripresa del contenzioso (cir. 40/2008). Se rispettato il paradigma impugnatorio proprio delle liti fiscali, non sarebbe necessaria la riproposizione di un ulteriore atto reintroduttivo, ed il processo riprenderebbe vita per effetto della rimozione della causa della sua cessazione, continuando nello stato in cui versava.
IMPOSTE OGGETTO DI TRANSAZIONE Diapositiva 4 Diapositiva 11 Emergenti dalle dichiarazioni fiscali (anche integrative) presentate sino alla data di presentazione della domanda di transazione e non ancora liquidate; Dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e del controllo formale di cui all articolo 36- ter del medesimo decreto; Da atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di contestazione e/o di irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo; Da iscrizione ruolo da parte degli Uffici dell Agenzia Non iscritte a ruolo, limitatamente alla quota di debito con natura chirografaria; Per le quali sia pendente una lite.