DECRETO SVILUPPO 2011



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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 AGOSTO 2011 DECRETO SVILUPPO 2011 E stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale 12.07.2011, n. 160, la Legge 12.07.2011 n. 106 di conversione del D.L. 70/2011 c.d. Decreto Sviluppo. La legge è entrata in vigore il 13.07.2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Di seguito si illustrano le principali disposizioni. CREDITO D IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA (articolo 1) L articolo 1 del D.L. n. 70/2011 prevede l istituzione sperimentale di un credito d imposta per gli anni 2011 e 2012 a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Il credito d imposta maturerà sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31.12.2012. ammonta al 90% per le spese di ricerca commissionate alle università e spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito di imposta spetta per l importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuai nel triennio 2008-2010. Il credito: a indicato nel modello Unico e non concorre alla formazione del reddito d impresa; è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte sui redditi, dell Iva, delle imposte sostitutive; non è soggetto al limite annuale di utilizzo in compensazione pari ad euro 250.000,00. CREDITO D IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO (articolo 2) È riconosciuto a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori a tempo

indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia nei 12 mesi successivi al 14.05.2011, un credito d imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti: nei 12 mesi successivi all assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti svantaggiati (lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale o di età superiore a 50 anni ovvero che vivano soli con una o più persone a carico ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomodonna ovvero membri di una minoranza nazionale) ai sensi dell art. 2 n.18, Regolamento Ce n. 200/2008; nei 24 mesi successivi all assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti molto svantaggiati (lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi) ai sensi dell art 2 n.19, Regolamento CE n. 800/2008. L individuazione delle disposizioni attuative del credito d imposta in esame è demandata ad un apposito Decreto. CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE (articolo 2 bis) In sede di conversione in Legge del Decreto Legge n. 70/2011, è stato introdotto il rifinanziamento dell agevolazione di cui all art. 1, comma da 271 a 279, Legge n. 296/2006, ossia della c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento di un credito d imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). I limiti di finanziamento spettanti a ciascuna Regione, la durata dell agevolazione nonché le altre disposizioni attuative saranno definite con apposito Decreto. ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONI DI IMMOBILI (articolo 5, comma 4) In sede di conversione, è stato previsto che in caso di trasferimento di immobili e trasferimento di diritti immobiliari, la registrazione in Agenzia delle Entrate del relativo contratto assolve l obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all Autorità di Pubblica Sicurezza. TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI (articolo 6, comma 2) In sede di conversione, l introduzione di un emendamento ha disposto la modifica dei commi 3 e 4 dell art.

2215-bis del codice civile relativi alla tenuta dei registri e scritture contabili con modalità informatica. In particolare è ora previsto che l apposizione della marca temporale e della firma digitale dell imprenditore sui documenti deve essere assolta almeno una volta l anno anziché ogni tre mesi. ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DELL IMPRESA ARTIGIANE MEDIANTE COMUNICA (articolo 6, comma 2) Per l avvio di un attività d impresa qualificata come artigiana, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica. Per effetto di tale dichiarazione l impresa è iscritta all Albo provinciale delle imprese artigiane ed è annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese. SEMPLIFICAZIONI FISCALI (articolo 7, commi 1 e 2) Il Decreto in esame introduce una serie di semplificazioni in ambito fiscale, di seguito esaminate, al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti. art 7 comma 1 lettera b: è stato soppresso l obbligo di comunicare annualmente al sostituto d imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati. Tali soggetti saranno obbligati a ripresentare la comunicazione solamente nel caso in cui intervengano variazioni. art 7 comma 1 lettera c: è stato abrogato l obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara nonché l indicazione del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio. Tali obblighi sono comunque sostituiti dall indicazione nel modello UNICO: o dei dati catastali identificativi dell immobile; o degli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo; o degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. art 7 comma 1 lettera d: per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, per singole spese di importo non superiore a euro 1.000,00 relativi a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce, acqua ecc), la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d imposta in cui è

avvenuta la fattura. La disposizione deroga il principio generale di competenza economica a favore del principio della registrazione Iva. art 7 comma 1 lettera e: è stato confermato l esonero dalla comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore ad euro 3.000,00 ovvero euro 3.600,00 in caso di ricevuta o scontrino fiscale, se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, carte di debito prepagate emesse da operatori finanziari. art 7 comma 1 lettera i: è stato confermato l aumento del limite dei ricavi, previsti dall rt. 18, comma 1, DPR n. 603/1973, il cui mancato superamento consente ad imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali, la tenuta della contabilità semplificata: o prestazioni di servizi: da euro 309.874,14 ad euro 400.000,00; o altre attività: da euro 516.456,90 ad euro 700.000,00. Attenzione: i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati e pertanto rimangono fissati ad euro 309.874,14 per imprese di prestazioni di servizi ed euro 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. art 7 comma 1 lettera l: è stata confermata l abolizione dell obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il pagamento venga effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate. Rimane aperta la questione circa la modalità di registrazione dei rifornimenti e la relativa detrazione dell Iva che non dovrebbe essere più possibile non disponendo di un documento equiparato alla fattura. art 7 comma 1 lettera m: il D.L. n. 78/2011 ha previsto che gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IV, notificati dal 01.07.2011 e relativi ai periodi d imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, i caso di proposizione del ricorso, del 50% dell imposta accertata. In base a tale previsione è disposta l esecutività dell atto di accertamento senza necessità di notificare l atto di riscossione (cartella di pagamento). art 7 comma 1 lettera o: è stata introdotta una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti nell accedere alla rateizzazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazione fiscali. In particolare, si prevede che la rateizzazione spetti in automatico anche per importi inferiori ad euro 2.000,00, eliminando il meccanismo dell istanza preventiva. La garanzia fideiussoria è dovuta per importi superiori ad euro 50.000,00 da conteggiarsi al netto della prima rata già versata; il principio dell importo netto vale anche per stabilire l importo della garanzia.

art 7 comma 1 lettera p: è stato innalzato da euro 5.164,57 ad euro 10.000,00 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente la distruzione degli stessi mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI (articolo 8, comma 6) I soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore ad euro 200.000,00 stipulato per l acquisto / ristrutturazione di unità adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, possono rinegoziare il mutuo stesso con l applicazione di un tasso annuo nominale fisso. Le condizioni per poter accedere alla rinegoziazione sono le seguenti: o ISEE non superiore ad euro 35.000,00; o pagamenti delle rate del mutuo regolarmente eseguite, senza ritardi. * * * * * Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si dovesse rendere necessario in merito alla materia trattata nella presente circolare e porge distinti saluti. Tutte le circolari, sono pubblicate sul nostro sito www.rindoneassociati.com.