Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 71 del 27 novembre 1998

Documenti analoghi
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL REGIONE UMBRIA. Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

Figure della sicurezza nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro. Il Consiglio regionale ha approvato.

DENUNCIA DELL IMPRESA APPALTATRICE. OGGETTO: Appalto per l esecuzione dei lavori di ENTE COMMITTENTE PRINCIPALE

Circolare Prot. 418 del 25/01/1993 ALLEGATI L E G E N D A

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI

MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI

Documento scaricato da

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI. ai sensi dell articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

LAVORI PUBBLICI / PRIVATI La Sicurezza: Responsabilità e Sanzioni Ing. Gaetano D Agostino

Oggetto : Accordo per contrastare il fenomeno dell irregolarità e favorire l applicazione della Normativa sulla sicurezza nei cantieri edili pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

...» La responsabilita` solidale...» Aspetti di sicurezza sul lavoro negli appalti...» 123

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori.

Notifica preliminare Art. 99

PARTE PRIMA. LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33. Art. 2 (Finalità, ambito di applicazione)

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

DENUNCIA DELL IMPRESA APPALTATRICE. OGGETTO: Appalto per l esecuzione dei lavori di

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

LA GIUNTA REGIONALE. SU PROPOSTA del Vice Presidente; VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

REPUBBLICA ITALIANA DELLA. Regione Umbria PARTE PRIMA. Sezione I LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, 13 Art. 1

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL IMPRESA ESECUTRICE (art.90, comma 9, lett. c D.Lgs 81/2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI MILANO PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLARITA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

COMUNE DI TORRALBA PROVINCIA DI SASSARI. Tel fax e mail : ufficio

"Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini".

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. UMBRIA LEGGE REGIONALE n.12 del 09/06/1999

COMUNE DI PIENZA PROVINCIA DI SIENA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI. (ai sensi degli artt della L.R. 1/2005 e s.m.i.) Residente in Prov. C.A.P.

COMUNICA. che la struttura tecnica competente ha rilasciato autorizzazione sismica ai sensi dell art. 11 della L.R. 19/2008, Det. n, Prot. n del.

Documento scaricato da

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI RESTAURO

DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (D.lgs. 9 aprile 2008 N.81 art.90 aggiornato con DL 3 agosto 2009 n.

nato/a a prov. il domiciliato/a a prov. C.A.P. con seda a prov. C.A.P.

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11)

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE. tra

«Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.»

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE MARCHE

Sicurezza e Salute dei Lavoratori

ASPETTI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO, CON RIFERIMENTO AL DURC E LE RITENUTE DI GARANZIA. Torino, 12 aprile 2011 Avv.

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE UMBRIA

35272&2//2',17(6$ 3(5/$5(*2/$5,7$ (/$6,&85(==$ '(//$92521(/6(7725('(//(&26758=,21,

CASSA EDILE DI MILANO Ente bilaterale costituito da ASSIMPREDIL ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE SARDEGNA

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n 106

Allegato A PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E DI TRASPARENZA NEI CONTRATTI PUBBLICI

Sassari, 18 maggio Spett.li Imprese Edili Loro Sedi. Spett.li Consulenti del lavoro Loro Sedi. Prot.5346 Oggetto: trasferta regionale.

Prefetture di Grosseto e Siena

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROTOCOLLO RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)

Fondo incentivante Legge MERLONI

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

CITTA STORICA: VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO AREA CERNIERA PIAZZA ALDROVANDI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La Legge Regionale Toscana n. 65 del 12 novembre 2014

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (Ai sensi dell art., 121 comma 3 della L.R. 1/2015 e art.90 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997, N.85

S T U D I O T E C N I C O C M

Titolo IV PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. Produzione edilizia e sicurezza a.a Notifica preliminare Art. 99

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA).

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE CALABRIA

Oggetto: Comunicazione d inizio lavori permesso di costruire n., del Lavori di in via/c.da:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ARCHITETTINELL ALTOTEVERE Il DURC, la Regolarità e la Congruità

Sistema Istituzionale

Il Cantiere temporaneo o mobile. Ruoli compiti e responsabilità nei cantieri temporanei 0 mobili di cui al titolo IV del D.Lgs e ss.mm.ii.

Transcript:

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 20-11-1998 REGIONE UMBRIA Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12/8/1994, n. 27 - Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 71 del 27 novembre 1998 ARTICOLO 1 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: 1. All art.2 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 2. Agli effetti delle disposizioni della presente legge: a) in mancanza di specifico incarico, per responsabile dei lavori si intende il progettista fino alla fase di affidamento dei lavori; il direttore dei lavori nelle fasi successive; b) il responsabile dei lavori valuta l entità uomini/giorni di cui all art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e comunica al committente gli eventuali obblighi di designazione previsti allo stesso art. 3, commi 3 e 4, e di notifica previsti all art. 11 del medesimo decreto; c) l entità uomini/giorni se non determinata analiticamente, è valutata moltiplicando l importo a base d asta per la percentuale della manodopera riferita alla categoria prevalente di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. 11 dicembre 1978, pubblicato in G.U. n. 357 del 23.12.1978, suddiviso per il costo della squadra tipo e per le otto ore di lavoro quotidiano e infine moltiplicato per il numero degli operatori della squadra tipo. I costi della manodopera sono quelli rilevabili dalle tabelle di cui all art. 23, comma 8, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, periodicamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione dell Umbria, incrementati del 26,50 per cento per spese generali ed utile dell impresa; d) ai fini del computo di cui all art.3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, i lavoratori autonomi non costituiscono in nessun caso impresa.. ARTICOLO 2 1. Dopo l art. 2 della l.r. n.27/1994 è aggiunto il seguente articolo: Art. 2/Bis. (Integrazione del Comitato di Coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro). 1. Il Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPCM 5 dicembre 1997 è integrato dai Prefetti delle Province di Perugia e Terni.

2. Per le questioni in materia di sicurezza nei cantieri edili partecipano alle sedute del Comitato: a) un rappresentante regionale della Consulta dei costruttori edili della Federazione regionale degli industriali; b) un rappresentante regionale dell Associazione delle piccole e medie imprese; c) un rappresentante regionale della Confederazione Nazionale dell Artigianato; d) un rappresentante regionale della Confartigianato; e) un rappresentante della segreteria regionale FILLEA - CGIL; f) un rappresentante della segreteria regionale FENEAL - UIL; g) un rappresentante della segreteria regionale FILCA - CISL; h) un rappresentante regionale della Cassa edile; i) un rappresentante regionale dell Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro; l) un rappresentante degli Ordini provinciali degli ingegneri; m) un rappresentante degli Ordini provinciali degli architetti; n) un rappresentante dei Collegi provinciali dei geometri; o) un rappresentante dei Collegi provinciali dei periti industriali. 3. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno semestralmente. Il Presidente del Comitato può costituire gruppi di lavoro per l approfondimento di specifiche problematiche. 4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale regionale.. ARTICOLO 3 1. Il comma 2 dell art.3 della legge regionale n.27/1994 è così sostituito: 2. I soggetti obbligati predispongono i piani di sicurezza disciplinati dalla presente legge, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.. ARTICOLO 4 1. Al comma 1 dell art. 4 della l.r. n.27/1994 è soppressa la parola pubblico. ARTICOLO 5 (Redazione del piano di sicurezza). 1. Nei casi previsti al comma 3 dell art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, l impresa con la sottoscrizione del contratto, di cui il piano di sicurezza costituisce allegato, si obbliga a rispettare i contenuti del piano, uniformando a questi l organizzazione del cantiere e l esecuzione dei lavori. 2. Qualora, ai sensi del comma 3 dell art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, non sia prevista la designazione del coordinatore per la progettazione, l impresa, entro trenta giorni dall affidamento e comunque prima dell inizio dei lavori, predispone il piano di sicurezza di cui all art. 12 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Il piano è consegnato al responsabile dei lavori, il quale accerta che lo stesso sia compilato in ogni sua parte, disponendo le eventuali opportune integrazioni e prescrizioni.

3. Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza di cui al comma 2 è redatto in presenza delle lavorazioni indicate nell allegato II del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494. ARTICOLO 6 1. L art.8 della l.r. n. 27/1994 è sostituito dal seguente: Art.8 (Incompatibilità). 1. Le funzioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l esecuzione dei lavori sono incompatibili con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l impresa esecutrice dei lavori.. ARTICOLO 7 1. L art. 9 della l.r. n.27/1994 è sostituito dal seguente: Art. 9 (Notifica preliminare e verifica della regolarità contributiva). 1. La notifica preliminare di inizio lavori, elaborata conformemente all allegato III del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 integrata con i dati del Direttore tecnico di cantiere e l entità uomini/giorni, è trasmessa dal responsabile dei lavori all Unità Sanitaria Locale, all Ispettorato provinciale del lavoro e, per i lavori assistiti da contributo pubblico, all INPS, all INAIL e alla Cassa edile, competenti per territorio. Gli enti previdenziali ed assicurativi verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori, anche in subappalto, e comunicano tempestivamente le irregolarità riscontrate al committente e all amministrazione comunale, la quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.. ARTICOLO 8 1. Al comma 1 dell art.11 della l.r. n.27/1994, dopo la lett.c) è aggiunta la seguente lettera: d) copia dei piani di sicurezza redatti ai sensi dell art.7 della presente legge e degli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.. ARTICOLO 9 1. Al comma 1 dell art. 12 della l.r. n. 27/1994, le parole: i committenti promuovono sono sostituite con le parole: il responsabile dei lavori promuove. ARTICOLO 10 1. L art. 15 della l.r. n. 27/1994 è sostituito dal seguente:

1. Il direttore dei lavori, o l ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, effettuata dall impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici, ed annota nel verbale di consegna dei lavori l avvenuta predisposizione del piano di sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e della presente legge. 2. Nei casi in cui venga autorizzato l affidamento in subappalto di parte dell opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, acquisisce copia del contratto tra impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l applicazione di prezzi globalmente inferiori a quelli del contratto principale della percentuale fissata dalla normativa vigente, ne dà tempestiva comunicazione all amministrazione o all ente appaltante. 3. Il direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante l esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, nonché in caso di assenza della figura del coordinatore per l esecuzione dei lavori, le rilevate inosservanze del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori.. ARTICOLO 11 1. L art. 18 della l.r. n.27/1994 è sostituito dal seguente: Art.18 (Attività di informazione). 1. Le scuole edili provinciali e i Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l igiene e l ambiente di lavoro (CTP), in collaborazione con le Unità Sanitarie locali, l Ispettorato del Lavoro e l Agenzia regionale SE.D.E.S., svolgono attività di informazione, nelle proprie sedi o presso i cantieri, durante l orario di lavoro delle maestranze, con le modalità determinate di comune intesa dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 2. La Giunta regionale promuove l intesa tra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali al fine di favorire la presenza in ogni cantiere del delegato sindacale alla sicurezza. 3. L attività di cui al comma 1, definita da appositi progetti approvati dalla Giunta regionale, trova copertura nelle linee finanziarie disponibili nei programmi comunitari, nonché in quelle nazionali riferite alla formazione continua di cui all art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.. ARTICOLO 12 1. Dopo l art. 18 della l.r. n. 27/1994 è aggiunto il seguente: Art. 18/Bis. (Attività di prevenzione, vigilanza e controllo). 1. Al fine di incrementare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro il Piano sanitario regionale prevede specifici interventi nel settore, vincolando la verifica della gestione dei Direttori generali ai risultati raggiunti..

ARTICOLO 13 1. Dopo l art. 19 della l.r. n.27/1994 è aggiunto il seguente: Art. 19/Bis. (Archivio regionale delle ispezioni). 1. Gli Osservatori regionali, epidemiologico e delle opere pubbliche predispongono, sulla base dei dati inviati dai Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità Sanitarie Locali, l archivio regionale delle ispezioni, aggiornato con gli esiti dell attività di vigilanza che i Servizi preposti effettuano presso i cantieri, completo delle sanzioni comminate per le irregolarità riscontrate.. ARTICOLO 14 1. Al comma 1 dell art. 17 della l.r. n. 27/1994, dopo le parole Unità Sanitarie Locali sono aggiunte le parole dell Ispettorato del Lavoro,. ARTICOLO 15 (Abrogazione). 1. L art. 7 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 è abrogato. ARTICOLO 16 (Norma transitoria). 1. Le previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell art. 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'umbria. Data a Perugia, addì 20 novembre 1998. Note: AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dall Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio Segreteria della Giunta), ai sensi dell art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. N O T E Nota al titolo della legge: - La legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 recante Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, è pubblicata nel B.U.R. 25 agosto 1994, n. 38. Nota all art. 1, comma unico, alinea: - Il testo vigente dell art. 2 della legge regionale 12 agosto 1994, Art. 2. (Ambito di applicazione). 1. La presente legge si applica per l esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché di lavori edili intrapresi su commissione di privati nei casi individuati all art. 5. 2. Agli effetti delle disposizioni della presente legge: a) in mancanza di specifico incarico, per responsabile dei lavori si intende il progettista fino alla fase di affidamento dei lavori; il direttore dei lavori nelle fasi successive; b) il responsabile dei lavori valuta l entità uomini/giorni di cui all art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e comunica al committente gli eventuali obblighi di designazione previsti allo stesso art. 3, commi 3 e 4, e di notifica previsti all art. 11 del medesimo decreto; c) l entità uomini/giorni se non determinata analiticamente, è valutata moltiplicando l importo a base d asta per la percentuale della manodopera riferita alla categoria prevalente di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. 11 dicembre 1978, pubblicato in G.U. n. 357 del 23.12.1978, suddiviso per il costo della squadra tipo e per le

otto ore di lavoro quotidiano e infine moltiplicato per il numero degli operatori della squadra tipo. I costi della manodopera sono quelli rilevabili dalle tabelle di cui all art. 23, comma 8, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, periodicamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione dell Umbria, incrementati del 26,50 per cento per spese generali ed utile dell impresa; d) ai fini del computo di cui all art.3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, i lavoratori autonomi non costituiscono in nessun caso impresa.. Note all art. 1, comma unico, parte novellistica: - Per il testo degli artt. 3 e 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 settembre 1996, n.223), si veda in appendice. - Il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 11 dicembre 1978 recante Nuove tabelle delle quote d incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1978, n.357. - Il testo dell art. 23, ottavo comma, della legge regionale 20 maggio 1986, n.19 recante Disciplina per la programmazione e l esecuzione delle opere pubbliche (pubblicata nel B.U.R. 28 maggio 1986, n.38), è il seguente: Art. 23. (Elenco regionale dei prezzi). omissis (8) L Ente attuatore delle opere si avvale, ai fini revisionali, delle tabelle dei prezzi della manodopera, materiali,

trasporti e noli elaborate dalla commissione regionale istituita dal Ministero dei lavori pubblici, che verranno pubblicate periodicamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.. Nota all art. 2, comma unico, parte novellistica: - Il testo degli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1998, n.29), è il seguente: Nota all art. 3, comma unico, alinea: - Il testo vigente dell art. 3 della legge regionale 12 agosto 1994, (segue comma 2) 2. I soggetti obbligati predispongono i piani di sicurezza disciplinati dalla presente legge, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.. Nota all art. 4, comma unico: - Il testo vigente dell art. 4 della legge regionale 12 agosto 1994, Art. 4. (Adempimento contrattuale). 1. La redazione e le prescrizioni del piano di sicurezza fanno parte degli obblighi assunti dall impresa con la sottoscrizione del

contratto di esecuzione di lavoro.. Nota all art. 5: - Per il testo degli artt. 3 e 12, e dell allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, si vedano le note all art. 1, comma unico, parte novellistica. Nota all art. 7, comma unico, parte novellistica: - Per il testo dell allegato III del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, si vedano le note all art. 1, comma unico, parte novellistica. Nota all art. 8, comma unico, alinea: - Il testo vigente dell art. 11 della legge regionale 12 agosto 1994, Art. 11. (Obbligo dell impresa esecutrice di tenuta dei documenti). 1. L impresa esecutrice custodisce in cantiere a disposizione dei soggetti preposti al controllo i seguenti documenti quotidianamente aggiornati: a) libro matricola dell impresa che esegue i lavori o di quelle che comunque operano nel cantiere; b) copia delle autorizzazioni al subappalto previste dalla vigente normativa; c) foglio giornaliero delle presenze; d) copia dei piani di sicurezza redatti ai sensi dell art. 7 della presente legge e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494.. Nota all art. 8, comma unico, parte novellistica:

- Per il testo degli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, si vedano le note all art. 1, comma unico, parte novellistica. Nota all art. 9, comma unico: - Il testo vigente dell art. 12 della legge regionale 12 agosto 1994, Art. 12. (Intesa tra le parti). 1. Prima dell inizio dei lavori, pubblici o privati, il cui importo sia superiore a lire due miliardi e nei casi di lavorazioni ritenute di particolare rischio, il responsabile dei lavori promuove incontri con l Unità sanitaria locale, l Amministrazione comunale, l Ispettorato del lavoro, i sindacati dei lavoratori e le imprese tenute all esecuzione dei lavori al fine di: Note all art. 10, comma unico, parte novellistica: - Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, si vedano le note all art. 1, comma unico, parte novellistica. - Il testo dell art. 18, commi 4 e 5, della legge 19 marzo 1990, n.55 recante Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, (pubblicata nella G.U. 23 marzo 1990, n.69), è il seguente: Art. 18. omissis omissis.

Nota all art. 11, comma unico, parte novellistica: - Il testo dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.196 recante Norme in materia di promozione dell occupazione (pubblicata nel S.O. alla G.U. 4 luglio 1997, n.154), è il seguente: Nota all art. 14, comma unico: - Il testo vigente dell art. 17 della legge regionale 12 agosto 1994, Art. 17. (Aggiornamento professionale). 1. La Regione dell Umbria, con la collaborazione delle Unità sanitarie locali, dell Ispettorato del Lavoro, dei Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica, di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n.9, dell Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, delle organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, nonché delle scuole edili, promuove: