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Transcript:

La normativa nazionale e regionale: valutazioni e prospettive Gli impianti a biogas Valutazioni, impatti, esperienze e proposte per il territorio San Giovanni in Persiceto 21 settembre 2012 Ing. Leonardo PALUMBO Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua DG Ambiente, difesa del suolo e della costa

2 La Direttiva europea Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell energia da fonti rinnovabili Gli Stati membri adottano un piano di azione nazionale che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore Il contributo maggiore nello sviluppo dei trasporti, dell elettricit elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020. delle fonti rinnovabili deve provenire dal Nel giugno 2010 il Governo ha adottato il primo Piano di Azione Nazionale settore termico, che secondo lo scenario per le Energie Rinnovabili (PAN) con i seguenti obiettivi: del PAN deve quasi quadruplicare i consumi da fonti rinnovabili.

3 Piano energetico regionale PIANO ENERGETICO REGIONALE (Delibera n. 141 del 14/11/2007) Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013 (Delibera n. 50 del 26 luglio 2011) Obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Regione al 2020 in termini di potenza installata (MW) assumendo come obiettivo di produzione da FER un valore compreso tra 17 20% sul consumo finale lordo di energia Potenza efficiente lorda degli impianti da FER in RER al 31/12/2011: 477,5 MW Fonte Terna

4 Impianti in RER: dati dicembre 2011 Gli impianti a biogas possono consentire una significativa integrazione del reddito agricolo (non sostituzione) ed una maggiore sostenibilità delle aziende, sia economica che ambientale 4 Fonte CRPA

5 Impianti in RER: dati dicembre 2011 5 In Regione Emilia-Romagna la disponibilità annua di effluenti e di sottoprodotti destinabili a produzione di biogas è pari a 17 milioni di tonnellate che possono garantire una potenza istallata di circa 135 MW e dai quali si possono ricavare circa 380 milioni di metri cubi di gas metano

6 Quadro normativo nazionale D. Lgs.. 387 del 29 dicembre 2003 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità): semplifica le procedure autorizzative, impianti FER ubicati anche in zone classificate agricole. Decreto Ministeriale 10 Settembre 2010 (Linee guida nazionali per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): conferisce alle Regioni la potestà di individuare le aree idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili conciliando le politiche di tutela dell ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili. Decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili): definisce un nuovo sistema di incentivi (demandato a successivo Decreto.) per gli impianti da fonti rinnovabili, differenziato in base alla dimensione dell'impianto. Relativamente al biogas, il decreto prevede, tra le altre cose, che l incentivo tenga conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima e che sia finalizzato anche a promuovere l uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti. Decreto Ministeriale 6 Luglio 2012 (Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche ltaiche): definisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, a partire dal 2013, favorendo l implementazione di determinate tipologie di impianti.

7 Quadro normativo regionale Delibera di Assemblea Legislativa 51 del 27 luglio 2011 (Individuazione delle aree e dei siti per l installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica): individua le aree ed i siti per l installazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (DM 10 Settembre 2010 LG Nazionali). Delibera di Giunta Regionale 1495 del 24 ottobre 2011 (Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas): stabilisce i requisiti tecnici e gestionali che devono essere rispettati dagli impianti per la produzione di biogas al fine di contenere e ridurre il loro impatto, prevedendo specifiche misure sia strutturali che gestionali. Delibera di Giunta Regionale 1496 del 24 ottobre 2011 (Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas): fissa i valori limite di emissione provenienti dai motori a cogenerazione, inferiori a quelli nazionali

Delibera Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 Individuazione delle aree e dei siti per l installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica 8 Per gli impianti a biogas, la DAL 51/2011, stabilisce: 1. l obbligo di prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, anche per gli impianti esistenti e per quelli in corso di autorizzazione; 2. per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi 3. valutazione della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e se le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali

Delibera Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 Delibera Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 Individuazione delle aree e dei siti per l installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica 9 Per gli impianti a biogas, la DAL 51/2011, stabilisce: 4. l adozione di criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione impianti a biogas. L adeguamento ai suddetti Criteri tecnici, per gli impianti a biogas esistenti, potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e connesse all esercizio dell impianto 5. livelli di attenzione per i territori relativi al Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano

10 Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas Necessità di coniugare la promozione e l incentivazione l della produzione di energia da fonti rinnovabili (PER, normativa nazionale e regionale) con quella di evitare, ridurre e mitigare eventuali impatti sulla vita della popolazione e sull ambiente tutela dell ambiente mitigare i potenziali impatti ambientali (emissioni atmosferiche, in particolare quelle odorigene, traffico, rumore, ecc.) tutela della qualità dei suoli ottenere digestato di qualità prevenire l insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale

Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas 11 Misure per il contenimento degli impatti: INFRASTRUTTURALI GESTIONALI Tipologie idonee di stoccaggio dei materiali in ingresso al digestore e del digestato tali da contenere le emissioni odorigene e le perdite di sostanze volatili in atmosfera Disposizioni sui trattamenti di separazione dei digestati e valori guida per le emissioni odorigene in caso di centrifughe Dispositivi di sicurezza ecc Monitoraggio delle emissioni odorigene Predisposizione di un piano del traffico e di una relazione di previsione di impatto acustico Movimentazione dei materiali Modalità di utilizzazione agronomica del digestato, secondo le disposizioni emanate con il Regolamento Regionale nr 1/2011 ecc

12 Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 Misure strutturali per la riduzione delle emissioni Stoccaggio dei materiali da inviare a DA Destinate ad insilamento: conforme a quelle normalmente utilizzate nelle aziende zootecniche Altre biomasse palabili: contenitori coperti per evitare dispersioni di COV e particolato; tenore di SS sia < 60%: contenitori chiusi a tenuta salvo un apertura minima per gli sfiati che dovranno essere trattati (es. filtri a carbone) Biomasse non palabili vasche/contenitori chiusi a tenuta, salvo un apertura minima per gli sfiati che dovranno essere trattati esclusi i liquami zootecnici di origine aziendale qualora inviati direttamente alla DA Stoccaggio del digestato Contenimento delle emissioni di odori, ammoniaca e gas serra (coperture, vasca 30gg, disposizione delle vasche)

13 Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 Misure gestionali Monitoraggio delle emissioni odorigene Campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per 2 anni (secondo UNI EN 13725/2004) campionamento alla/e sorgente/i più impattanti e al confine (monte e valle) almeno due autocontrolli/anno con cadenza stagionale dati trasmessi all AC al termine del monitoraggio annuale Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l AC dovrà prorogare la Il monitoraggio delle emissioni odorigene è previsto anche per gli impianti esistenti e per conduzione del monitoraggio e, se necessario, potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad quelli in corso autorizzazione (DAL 51/2011) una proposta di adeguamento strutturale dell impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione di unità odorigene registrate

Orientamenti per il futuro: filiera biometano 14 Il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 ha introdotto la necessità di normare il nuovo settore produttivo del biometano, ma non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. Cos è il Biometano? metano che si ottiene dalla depurazione del biogas attraverso tecniche di upgrading (raffinazione del biogas), che consistono nell eliminazione eliminazione dal biogas dell acqua, dell anidride carbonica, dell idrogeno solforato e delle tracce di altri gas presenti, per ottenere un gas che contenga intorno al 98% di CH 4. Sviluppi di interesse: prodotto principalmente da biomasse prive di valore economico come colture di secondo raccolto, sottoprodotti agricoli, effluenti zootecnici, z sottoprodotti delle agroindustrie, colture non alimentari (evitare competizione tra produzioni alimentari ed energetiche) utilizzato sia in sistemi cogenerativi,, sia per l autotrazione, l sia per il riscaldamento

Orientamenti per il futuro: filiera biometano 15 In Italia vi sono tutti i presupposti perché il biometano abbia un ampio sviluppo: rete di distribuzione di gas naturale tra le più diffuse al mondo (immissione biometano) possediamo la prima flotta di autoveicoli a metano d Europa e la quarta del mondo Per dare il via alla filiera del biometano sono necessari i decreti attuativi del D.lgs. 28/2011 relativi a: Norme tecniche e di immissione in rete Regime incentivante

Orientamenti per il futuro: i nuovi regimi incentivanti 16 Il Decreto Ministeriale 06.07.2012 (Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche) stabilisce il regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili, a partire dal 2013. 1. Tetto al costo: il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili. 2. Iscrizione al registro: iscrizione ai registri per poter accedere alle tariffe incentivate, il GSE formula delle graduatorie diversificate tra i richiedenti le quote di potenza disponibili per ogni anno, secondo criteri di priorità. Il contingente è diversificato tra le diverse fonti

17 Accesso agli incentivi Gli impianti a biomasse e biogas di proprietà di aziende agricole, singole o associate, con potenza fino a 600 kw ed alimentati con sottoprodotti e prodotti di origine biologica hanno una posizione in graduatoria prioritaria. Esenzioni dall iscrizione al Registro: accedono direttamente agli incentivi alcuni impianti in rapporto alla fonte ed alla potenza (impianti alimentati a biogas fino a 100 kw). Aste: per impianti di potenza superiore a 5 MW

18 Sistema incentivante Criteri per definire l entità degli incentivi base per gli impianti a a biogas: per MWh di energia immessa in rete e per una durata pari ad una vita utile di 20 anni 1. tipo di alimentazione (colture dedicate o sottoprodotti) 2. potenza installata Favorita maggiormente la combinazione bassa potenza (fino a 300 kwe) + alimentazione prevalente di sottoprodotti (almeno 70%)

Premi per impianti a biogas che 19 utilizzano tecnologie avanzate [1/2] A fronte di un incentivo significativamente più basso rispetto alla precedente tariffa omnicomprensiva, sono stati previsti premi aggiuntivi per gli impianti ad elevate performance ambientali Impianti in grado di garantire una riduzione delle emissioni di gas serra rispetto a determinati valori obiettivo (fissati da ENEA-CTI) e/o alimentati da biomasse da filiera (specie arboree ed erbacee tab 1-B): incentivo da 10 a 20 /MWh COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO: ad oggi negli impianti a biogas si disperde circa il 60-70% dell energia totale sotto forma di calore; si può ridurre tale percentuale al 10% con tecnologie che consentono di valorizzare la quota termica (es. teleriscaldamento di utenze limitrofe all impianto), incentivo da 10 a 40 /MWh (in funzione del tipo di alimentazione e modalità di utilizzo)

Premi per impianti a biogas che 20 utilizzano tecnologie avanzate [2/2] Sono previsti ulteriori incentivi che variano da 15 fino ad un max di 30 /MWh per chi, oltre ad operare in regime di CAR, recupera/rimuove una definita percentuale di azoto, differenziati in funzione della percentuale di recupero e della potenza installata. In entrambe le casistiche il recupero dell azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali e le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso devono essere dotati di copertura impermeabile

21 Spunti di riflessione Il decreto incentivi inciderà sulle scelte future degli imprenditori e sulla progettazione delle filiere: la tendenza sarà quella di limitare l utilizzo delle colture dedicate e favorire l impiego di sottoprodotti, in un ottica di sviluppo maggiormente sostenibile, sia nei confronti dell ambiente che dei territori. Regole ed incentivi rappresentano strumenti per raggiungere degli obiettivi, ma al contempo è necessaria una strategia di sviluppo che renda le rinnovabili sempre più competitive e vantaggiose e tecniche di conversione energetica sempre più efficienti ed innovative.