REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritt al n. 85/2005 Ruolo Generale Controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa da: del Lavoro, ha rf I W fèet zdu al fèet Cronof. nl i rgr l nfr'{.a.l. n.c. n. Lz Èrhdr! FB,a!I I GARAVAGLIA DANIELA elettivamente domiciliata presso lo studio del- I'Aw. Alessandra Rho che la difend e rappresenta per delega in atti CONTRO RICORRENTE l.n.a.l.l. - ISTITUTO NAZIONALE per I'ASS CURAZ ONE contro gti tn- FORTUNI sul LAVORO, in persona del Dirigente Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Novara presso I'Aw. Giuseppe Toscano che lo rappresenta e difende per delega in atti Oggetto: infortunio sul lavoro. RESISTENTE CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da ricorso depositato in d a- ta 27 gennaio 2005.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:come da memoria dedositata in cancelleria in data 15 marzo 2005. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in dafa 27 gennaio 2005, Garavaglia Daniela, premesso che nell'espletamento della propri attività lavorativa quale informatrice scientifica mentre si trovava alla guida del veicolo di proprietà della G.S.K. Graxos di Verona era stata coinvolta in un grave sinistro stradale per fatto e colpa di Ferrari Giovanni Romano conducente del veicolo tg AZ017DL, conveniva in giudizio l'lnail e chiedeva che, previo accertamento della sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente in misura superiore al 5/o accertata dall'lnail in conseouenza dell'indicato infortunio sul lavoro occorsole in data 2 dicembre zojs, int"r"nisse condanna dell'lstituto affa corresponsione del relativo indennizzo, con decorrenza e nella misura di legge. La ricorrente dava atto di aver percepito I'importo di euro 2.500,00 dal Lloyd ltalico, compagniassicuratrice del civilmente responsabile, a titolo di risarcimento danno per la lesione dell'integrità psicobiologica, somma da decurtarsi all'esito del riconoscimento dell'indennizzo per la menomazione riportata. Si costituiva nei termini di legge l'lnail opponendosi all'accoglimento della domanda. In subordine I'lstituto chiedeva che fosse disposta la compen-
sazione fra quanto dovuto dall'lnail alla ricorrente a titolo di indennizzo e quanto dalla medesima ricevuto dal civilmente responsabile o dalla assicu_ razione per la R.C. di questi a titolo di risarcimento del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Esperita la richiesta consulenza tecnica medico legale, all'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente, richiamando le conclusioni assunte con nota difensiva in data 20 dicembre 2005, chiedeva la liquidazione a proprio favore dell'indennizzo capitale Inail nella sua interezza, senza de_ curtazione della somma di euro 2.s00 liquidata dal Lloyd ltalico a titolo di risarcimento, importo trattenuto a titolo di acconto e contestato in ouanto non ritenuto satisfattivo del danno. La causa veniva decisa come da dispositivo cui veniva data immediata Iettura. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. ll Ctu, Dr.ssa Nives Lorenzoni, ha concluso la sua relazione affermando che a seguito dell'infortunio occorsole in data 2 dicembre 2003 Garavaglia Daniela riportò trauma cranico non commotivo, distorsione del rachide cervicale frattura dell'olecrano e del 3. prossimale dell,ulna di destra. I postumi permanenti, facendo riferimento alle tabelle lnail di cui al D. Los. 38/2000, vengono valutati nella misura del 6%. 'Ji; 7
La relazione appare ampiamente diligentemente motivata ed esente da vizi logici, le sue risultanze, perciò, appaiono meritevoli di accoglimento. L'lnail, pertanto, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente I'lndennizzo in capital ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 ragguagliato ad un grado di invalidità permanente del 6% (sei per cento), oltre interessi legali dal ' '.:-t i { i. l I :-: ':1, i -1,' centoventunesimo giorno dalla domandamministrativa sino al saldo. Tale importo dovrà essere corrisposto integralmente senza operare la detrazione, integrale o parziale, dell'importo corrisposto alla ricorrente dalla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, come richiesto dall'lnail nelle conclusioni assunte. Al riguardo, preliminarmente, si osserva come la giurisprudenza abbia affermato che anche nella vigenza del D.Lgs 38/2000 debba essere riconosciuta la risarcibilità del danno biologico differenziale, rawisando nel termine indennizzo, ex art. 13, la volontà del legislatore di lasciare spazio a una domanda di risarcimento della parte di danno non coperta dall'indennizzo medesimo. In ogni caso la richiesta dell'lnail appare genericamente formulatatteso che l'lstituto non ha fornito alcun elemento idoneo ad una valutazione personalizzata del danno necessari al fine dell'apprezzamento della esaustività dell'indennizzo previsto dall'art. 1g L. 38/2000 rispetto al danno complessivamente subito dalla riconente liqu i- dabile in ambito di responsabilità civile nelle sue diverse componenti di ^ n l ULùijY7
danno patrimoniale, danno biologico per invalidità permanente, danno biologico per invalidita temporanea totale e paziale e danno morale. Competono a parte ricorrente le spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell'lnail le spese di ctu già separatamente Iiquidate. ll Giudice del lavoro; P.O.M. Visti gli arll. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per fegge prowisoriamente esecutiva norma dell'art. 447 c.p.c.: Condanna l'lnail a corrispondere alla ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro occorsole in data 2 dicembre 2003, l'indennizzo capital ex art. 13 D. Lgs.38/2000 ragguagliato ad un grado di invalidita permanente del 6010 (sei per cento), oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno dalla domandamministrativa sino al saldo. Condanna l'lnail al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1180,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,5O"/o per spese generali, Iva e Cpa. Pone definitivamente a carico dell'lnaile spese di Ctu già separatamente liquidate. Novara, 12 gennaio 2006. &rmqla IL GIUDICE Dt ssa M, Ge.b ella Mdriant ì fr.pl ftì-"-\-.-- -l