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PROTOCOLLO TRA SERVIZIO SOCIALE FAMIGLIA, INFANZIA ED ETA EVOLUTIVA E SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI IN CASO DI DISAGIO, MALTRATTAMENTO E ABUSO DI BAMBINI E RAGAZZI Premessa Il presente documento definisce alcuni orientamenti di base - da assumere a riferimento nel rapporto tra il Servizio Sociale Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva dell Unione dei Comuni della Val d Enza e le diverse Istituzioni scolastiche ed educative - desunti dai vincoli normativi vigenti, nonché da prassi consolidate sul territorio zonale e provinciale, grazie anche alla lunga esperienza maturata dai professionisti di diversi enti e istituzioni che hanno sperimentato nel tempo modalità operative finalizzate prioritariamente a tutelare i minori nelle complesse situazioni di disagio, maltrattamento e abuso in cui possono essere coinvolti. Il documento rappresenta un primo riferimento teorico rispetto al quale avviare sperimentazioni locali finalizzate a definire formalmente un protocollo operativo che guidi le azioni progettuali in questo ambito, in coerenza con l organizzazione della rete dei servizi del territorio della Val d Enza. La normativa di riferimento La Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 2, 3 e 31 sancisce il diritto del bambino a sviluppare le proprie potenzialità e il dovere delle istituzioni a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e quindi la pienezza di crescita; il DPR 616/77 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (G.U. 29 agosto 1977, n. 234, suppl. ord.) attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all organizzazione ed all erogazione dei servizi socioassistenziali. In riferimento ai minorenni, l Ente locale assume pertanto direttamente l intervento civile e amministrativo mentre quello penale rimane in capo allo Stato; la legge 8 novembre 2000 n 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali ha rafforzato questi principi (artt. 1, 16 e 22) legittimando sia l intervento generale preventivo-promozionale del Servizio Sociale nei confronti dei nuclei familiari residenti sul territorio di competenza, che le azioni in favore di singoli nuclei familiari portatori di disagi specifici e autori di comportamenti pregiudizievoli in danno dei figli minori; La legge 149/2001 Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori impone la segnalazione alla Procura minorile di ogni situazione di abbandono morale o materiale a carico di minori. 1

La legge regionale 28 Luglio 2008 n 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni definisce che i comuni, tramite i Servizi Sociali,esercitano le funzioni di tutela e di promozione dei minori. L interesse prevalente del bambino L art. 3 della Convenzione sui diritti dell infanzia, approvata dall Assemblea generale dell ONU il 20 Novembre 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/91) afferma: in tutte le decisioni riguardanti i bambini che scaturiscono da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l interesse prevalente del bambino deve costituire oggetto di primaria considerazione. Questo principio si ritiene debba essere esteso anche ai servizi educativi e alla scuola che partecipano ai percorsi di crescita dell individuo e che, attraverso le loro figure professionali, sono risorsa insostituibile a favore del diritto dei bambini e dei ragazzi ad essere rispettati nei loro bisogni evolutivi e ad essere tutelati dalla sofferenza prodotta dal loro eventuale coinvolgimento in condizioni di disagio, maltrattamento e abuso. Definizione complessiva di disagio, maltrattamento e abuso di bambini e ragazzi Secondo l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l abuso o il maltrattamento sull infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. (per una più precisa classificazione si rimanda agli allegati.) Le competenze della Magistratura La Magistratura ordinaria (Procura e Tribunale Ordinario) in base al principio dell obbligatorietà dell azione penale, ha l obiettivo di esaminare la notizia di reato, di indagare se è stato effettivamente commesso, di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione. La Magistratura minorile (Procura e Tribunale per i Minorenni), che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell infanzia, deve valutare se è necessario prendere provvedimenti a tutela del minore in caso di segnalazione di sospetto abuso e disporre i relativi mandati per gli interventi di protezione e cura ritenuti necessari. Le competenze dei Comuni rispetto alle famiglie con figli I Comuni, attraverso l organizzazione del Servizio Sociale professionale, costituito di norma da un equipe multidisciplinare, sono chiamati ad assicurare, in connessione agli altri attori presenti nelle comunità locali, le seguenti funzioni: promozione di una cultura dell infanzia attraverso attività di informazione/formazione generalizzata e specifica rivolta alla comunità locale e/o a gruppi di cittadini (prevenzione primaria); attività di accompagnamento e sostegno rivolta ad adulti e minori che versano in situazioni di disagio e fragilità (prevenzione secondaria); 2

realizzazione di tutti gli interventi volti a tutelare i minori da situazioni conclamate di trascuratezza e/o abuso favorendo, laddove è possibile, il recupero delle risorse genitoriali/familiari (prevenzione terziaria). In quest ottica i Comuni assumono anche il ruolo di rappresentanti dell interesse del minorenne nei casi di allontanamento protettivo (art. 403 c.c.) oltre all obbligo di protezione successivamente all allontanamento, così come la competenza di predisporre un progetto educativo in suo favore, nonché di rappresentanza istituzionale nei confronti dell utenza, degli altri Enti e dell autorità giudiziaria. Partecipazione dei servizi pre-scolari e della scuola nella prevenzione delle situazioni di disagio, maltrattamento e abuso di bambini e ragazzi I servizi prescolari e la scuola rappresentano un contesto privilegiato per poter osservare e cogliere eventuali segnali di disagio e sono risorse indispensabili per la prevenzione delle situazioni di disagio, maltrattamento e abuso. Infatti rappresentano: le uniche istituzioni da cui passano tutti i bambini e i ragazzi, le uniche istituzioni in cui vi rimangono per parecchie ore al giorno e per diversi anni; il personale educativo e scolastico conosce i bambini e i ragazzi nella loro quotidianità, nei loro comportamenti più immediati ed autentici; gli insegnanti possono dare tantissime informazioni non solo sul rendimento scolastico, ma anche sugli atteggiamenti dei bambini e dei ragazzi che possono essere segnali di disagio prima che la loro situazione di sofferenza diventi così grave da rendere molto difficile o addirittura impossibile l intervento di aiuto; il luogo in cui i bambini e ragazzi sono coinvolti in una rete di rapporti con la possibilità di comunicare, di essere ascoltati e di interagire con coetanei e con adulti; il luogo dove poter osservare nel tempo i cambiamenti di comportamento dei bambini e dei ragazzi; il luogo di interazione non solo con i bambini e i ragazzi, ma anche con i loro genitori il luogo di promozione della partecipazione delle famiglie. Rapporti tra Servizio Sociale / Servizi Educativi e scolastici / Famiglie nelle situazioni di disagio, maltrattamento e abuso di bambini e ragazzi Nell esercizio delle funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi, proprie dei Comuni attraverso il Servizio Sociale, il rapporto con la Scuola e i Servizi Educativi è elemento irrinunciabile ed è area in cui poter sviluppare confronti culturali/professionali ed in cui poter costruire/consolidare prassi di collaborazione costanti. Altro rapporto irrinunciabile è il coinvolgimento della famiglia con la ricerca della sua partecipazione, della sua consapevolezza rispetto ai bisogni dei bambini e ragazzi e della valorizzazione e/o rinforzo delle sue competenze affettive educative - cognitive. Anche in situazioni di difficoltà è necessario coinvolgere la famiglia su quanto si osserva, si sta facendo con e per il bambino o il ragazzo per poter meglio affrontare gli eventuali disagi e promuovere processi di protezione. 3

L informazione E importante stabilire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Servizi educativi / Scuola nel rispetto delle reciproche funzioni e mandati istituzionali. Il Servizio Sociale curerà, prima dell inizio dell anno scolastico, con Dirigente scolastico o il Responsabile dei Servizi educativi comunali o il Coordinatore didattico delle Scuole FISM, le comunicazioni relative ai casi in carico che abbiano una rilevanza socioeducativa (si potrà valutare la comunicazione delle situazioni ove il bisogno è prevalentemente di natura economica qualora ciò abbia un incidenza nei rapporti con l istituzione educativa o scolastica). In particolare è necessario che la scuola e/o i servizi educativi conoscano tempestivamente, seppure in termini generali, i singoli progetti, gli obiettivi generali cui si tende, gli interventi che si mettono in atto e quindi i dispositivi dei decreti della giustizia minorile relativi alla potestà genitoriale e alle eventuali prescrizioni alla famiglia, in quanto attribuiscono al Servizio una legittimazione esterna a gestire l interesse del minore (cfr. art. 330 e seguenti del Codice Civile). Non potranno invece essere date comunicazioni in ordine a provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo (cfr. art. 73 Legge 184/83). Nei casi di separazione conflittuale, ove il Servizio Sociale svolga un ruolo di mediazione tra la coppia genitoriale e di sostegno delle relazioni, l Assistente Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino direttamente la scuola, dandone anche comunicazione scritta quando vi siano restrizioni per l uno o per l altro genitore. E necessario che tali notizie siano consegnate al Dirigente scolastico o al Responsabile dei Servizi educativi o Coordinatore didattico, per l importante funzione di autorità, coordinamento e organizzazione che essi assolvono. In caso di affido esclusivo del bambino o ragazzo ad uno solo dei genitori, il Servizio Sociale può svolgere una funzione di facilitazione nei rapporti tra famiglia e istituzione educativa /scolastica, ma non di sostituzione. E compito del Servizio Sociale dare informazioni puntuali sulla regolamentazione dei rapporti con i genitori anche in caso di affidamento familiare o di inserimento in struttura d accoglienza dei minori. Gli incontri, regolari e costanti, tra operatori educativi o scolastici e operatori sociali devono rappresentare una opzione metodologica sostenuta dalla stesse istituzioni ed avvenire in contesti e orari congrui allo scambio di informazioni. La Scuola e i Servizi educativi informeranno il Servizio Sociale circa le nuove situazioni che venissero rilevate, concordando le linee di intervento più appropriate da assumere. Potranno essere richieste consulenze rispetto al possibile significato di comportamenti del minore e/o della sua famiglia e rispetto agli atteggiamenti più appropriati nel contesto scolastico. Si concorda che, in caso di emergenza, sarà necessario un confronto telefonico tra il Dirigente scolastico o il Responsabile dei Servizi educativi o il Coordinatore didattico e la 4

Responsabile del Servizio Famiglia Infanzia ed Età Evolutiva (in caso di sua assenza la Coordinatrice del Servizio ) per concordare le azioni da mettere in campo a protezione del minore. Qualora, dall analisi delle situazioni più complesse, emergano elementi tali da rendere necessario l intervento diretto del Servizio Sociale, la Scuola o i Servizi educativi cureranno l invio della famiglia al Servizio medesimo; la famiglia verrà verbalmente informata (nel caso degli Istituti superiori D Arzo e Galvani in forma scritta) che, in caso contrario, gli stessi Enti provvederanno a trasmettere al Servizio Sociale una segnalazione scritta relativa alla situazione osservata. La Scuola e i Servizi educativi concorderanno con il Servizio Sociale anche le modalità più opportune per il passaggio delle notizie, tenendo presenti l importanza dell adesione della famiglia ed il prioritario interesse del minore. In ragione di tale interesse e dell insostituibile ruolo di prevenzione del disagio che Scuola e Servizi educativi esercitano, è infatti possibile uno scambio di informazioni sui minori, che assume il carattere della consulenza, senza la preventiva informazione al genitore che invece è necessaria quando ai Servizi si richiede un intervento. Si precisa che la consultazione non ha valore di segnalazione e pertanto non solleva i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di Pubblico Servizio dai propri obblighi. N.B. Di norma i genitori devono essere informati dalla Scuola o dai Servizi educativi della segnalazione inviata ai Servizi Sociali, allo scopo di mantenere con la famiglia un rapporto di trasparenza e di fiducia. E da escludersi l informazione ed il coinvolgimento della famiglia solo nel caso in cui si tratti di segnalazioni di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale e quando si abbia fondato motivo di ritenere che il coinvolgimento della famiglia possa essere di ulteriore pregiudizio per il minore. La segnalazione Tutto il mondo degli adulti è investito dalla responsabilità di proteggere i bambini e gli adolescenti e deve riconoscere, rispettare e far rispettare il loro diritto di crescere in situazione di benessere e, infatti, la comunità internazionale sta mettendo in evidenza ed affrontando, attraverso accordi progressivi, il gravissimo problema del maltrattamento all infanzia (cfr. Allegati Legislazione di riferimento ) Il primo passo verso la tutela del minore vittima di maltrattamento è rappresentato da una tempestiva e corretta segnalazione: gli operatori dei Servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari pubblici e/o privati, che lavorano quotidianamente con bambini/adolescenti e con le loro famiglie, hanno perciò obblighi specifici, sanciti per legge (cfr. Allegati Legislazione di riferimento, art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio), rispetto alla rilevazione e segnalazione di situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio per un minore. È importante ricordare che tutti gli operatori, senza esprimere valutazioni e senza informare la famiglia o il presunto autore, segnalano e prendono in carico situazioni di sospetto: la valutazione e la certezza del reato è competenza della Magistratura. 5

Nel diritto minorile per segnalazione si intende la rilevazione di una situazione di pregiudizio di uno o più minorenni. Va ricordato che la segnalazione può rappresentare un primo passo per aiutare un bambino o un ragazzo che sta vivendo una situazione di rischio/pregiudizio. Si definisce situazione di pregiudizio una qualunque situazione in cui un minorenne vive uno stato di importante disagio o carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare nel quale vive e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. Gli operatori delle istituzioni educative e scolastiche, qualora ravvisino indicatori di maltrattamento e/o abuso sessuale in un bambino o in un adolescente, comunicano per iscritto i fatti osservati e eventuali racconti e /o confidenze del minore. Il Dirigente, a seguito della segnalazione dell insegnante stessa è tenuto ad avviare il percorso descritto, controfirmando la segnalazione. Si ricorda che resta in capo all insegnante una responsabilità personale, anche nel caso in cui il Dirigente non dovesse dar seguito a quanto descritto. Qualora ci fossero dei segni fisici evidenti è opportuno condurre il minore presso il Pronto Soccorso Pediatrico di Reggio Emilia chiamando il 118. E importante ribadire che l operatore scolastico / educativo è tenuto a descrivere gli elementi osservati e non a raccogliere prove per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso, in quanto si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura penale. Gli insegnanti possono chiamare gli operatori del Servizio Minori dell Unione Val D Enza per una consulenza al numero del centralino a Barco Tel.0522/243706 o al cell di Servizio della Coordinatrice 366.611.50.85 o della Responsabile cell. 334.682.8269- Chi deve segnalare Secondo l art. 331 del c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare per iscritto la notizia di ogni reato perseguibile d ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. La mancata segnalazione costituisce omissione di atti di ufficio (art 328 c.p.). La segnalazione non rappresenta una violazione della privacy. A titolo orientativo si evidenziano i seguenti reati perseguibili d ufficio: maltrattamenti in famiglia (art 702 c.p.): tratta di condotte non occasionali lesive dell integrità fisica e psichica delle persone della famiglia. La Corte di Cassazione, con sentenza 16/10/92 ha definito tali condotte lesive come quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari. 6

abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.): questo reato prevede che al minore siano inflitte, in modo non occasionale, punizioni a causa delle quali ne derivano lesioni personali e psichiche, se non addirittura la morte; reati sessuali (legge N 66 del 15.02.1996 Norme contro la violenza sessuale e Legge 269 del 3.08.1998 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ): per reati sessuali si intendono non solo gli atti compiuti con la piena congiunzione carnale, ma anche quelli che un tempo venivano indicati come atti di libidine nei confronti di minore degli anni 14, ma anche di minore di anni 16, se chi agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza e custodia; evasione scolastica (art. 731 c.p.): s intende l inadempienza, di chi esercita la patria potestà sui bambini e ragazzi, a garantire l obbligo d istruzione; lesioni personali aggravate (art 582 e 585 c.p.); si fa riferimento a lesioni personali (dalle quali derivi una malattia del corpo o della mente) commesse con uso di armi proprie ed improprie; abbandono di persone minori o incapaci (art 591 c.p.). A chi segnalare Si precisa che, in caso di presunto abuso sessuale e/o grave maltrattamento fisico, la segnalazione deve essere immediatamente inoltrata: - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna - p.c. all Ufficio minori della Questura di Reggio Emilia - p.c. al Servizio Sociale Minori Unione dei Comuni della Val D Enza. Nei casi invece dove si osservano e/o si evidenziano situazioni di sospetti maltrattamenti fisici lievi,violenza assistita, abusi psicologici, la segnalazione in forma scritta deve pervenire Alla Responsabile del Servizio Sociale Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva Servizio Sociale Integrato dell Unione Comuni Val d Enza ( dott.ssa Federica Anghinolfi ) anche via fax 0522/243724. Il Servizio Sociale assume la presa in carico della situazione e verificata: - l impossibilità di ottenere la necessaria collaborazione da parte dei genitori; - la sussistenza di ipotesi di pregiudizio per il minore; - la possibile commissione di reati perseguibili d ufficio provvede ad inoltrare la segnalazione alla Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Cosa fare in caso di dubbio Nel caso di situazioni dubbie è bene chiedere una consulenza agli operatori del Servizio Sociale per valutare la necessità di effettuare o meno la segnalazione. La consultazione non ha valore di segnalazione e pertanto non solleva i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di Pubblico Servizio dai propri obblighi. 7

Cosa è opportuno scrivere nella segnalazione Oltre ai dati anagrafici del minore, è opportuno che la segnalazione contenga le seguenti informazioni: - situazione conosciuta del nucleo familiare (compresa la presenza di eventuali conviventi); - descrizione in generale della situazione di rischio / pregiudizio rilevata da colui / coloro che segnalano (attenendosi il più possibile ai fatti e riportando tra virgolette le frasi / parole utilizzate dal minore nel corso della narrazione); - descrizione dettagliata degli episodi ritenuti particolarmente significativi ed importanti; - descrizione degli interventi effettuati dalla scuola, quali ad es. colloqui con i genitori, eventuali interventi di sostegno tramite personale scolastico, precedenti raccordi con altri servizi ecc. E opportuno che la segnalazione venga scritta in tono il più possibile neutro e che contenga l oggettiva descrizione dei fatti che si sono osservati, evitando giudizi di valore personali. Comportamenti in casi particolari In casi urgenti in cui il minore presenti lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni non riconducibili ad eventi accidentali noti, al fine di garantirne la tutela, il Dirigente scolastico oppure il Responsabile del Servizio educativo o Coordinatore didattico devono immediatamente contattare la Responsabile del Servizio Sociale Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva (in caso di sua assenza la Coordinatrice). Qualora i referenti del Servizio Sociale non fossero reperibili nell immediato, la Scuola è tenuta a contattare l Ufficio Minori della Questura o le Forze dell Ordine competenti per territorio oppure la stessa Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per valutare le azioni da porre in essere a tutela del minore, compreso il suo trasporto in ospedale attraverso l attivazione del 118. Successivamente la Scuola o i Servizi educativi procedono ad inoltrare una segnalazione scritta agli organismi competenti. Nel caso di mancato ritiro del bambino dai servizi pre-scolari o scolari da parte dei genitori o di figure adulte da essi delegate, i Servizi educativi o la Scuola, dopo le opportune verifiche con i familiari, possono rivolgersi, per la protezione del minore, alle forze dell ordine territorialmente competenti. Cose da non fare Quando si ravvisa l ipotesi di un reato, solamente la segretezza relativa alla notizia del medesimo reato può consentire alle Autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova senza il rischio che essi possano essere inquinati in qualsiasi modo. 8

Affinché ciò sia garantito al meglio: non si deve informare direttamente la famiglia del bambino, in presenza di gravi elementi di pregiudizio; tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenendo conto delle indicazioni dell Autorità Giudiziaria. non si deve informare la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento e/o dell abuso e non gli si devono chiedere chiarimenti non si deve indagare sulla veridicità dei fatti e non si debbono porre domande ad essi attinenti sia al minore che alla persona da esso indicata o ai minori / compagni di scuola. Si precisa che le procedure sperimentali di cui sopra saranno debitamente aggiornate ed integrate nel caso di eventuali ulteriori normative e/o di modificazioni significative dell assetto operativo dei Servizi. 9

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