Assicurazione tax-free



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LINEA PATRIMONIO Assicurazione tax-free

Sommario pag 2 Definizioni 4 10 Settori (Norme): Infortuni Malattie 13 Norme che regolano l assicurazione in generale

Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

Definizioni specifiche per l assicurazione Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio professionale Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali dichiarate. L assicurazione comprende gli infortuni avvenuti durante il tragitto dalla dimora abituale dell Assicurato al luogo di lavoro e ritorno. Per dimora abituale deve intendersi la residenza anagrafica dell Assicurato ovvero quella in cui l Assicurato risiede per la maggior parte dell anno. Infortunio extraprofessionale Quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Invalidità permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio. ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 3

Settore infortuni Garanzie prestate Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali indicate in polizza; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Art. 2 - Morte Se l infortunio indennizzabile ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell assicurazione, entro 2 anni dal giorno dell infortunio, la Società liquida l indennizzo ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali tra loro. Commorienza Qualora il medesimo infortunio, entro 2 anni dal giorno dell evento, provochi la morte dell Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano tra i beneficiari dell assicurazione, la Società liquida ai minorenni stessi un ulteriore importo pari al 100% della somma spettante a ciascuno per il caso di morte. Il maggior esborso della Società in relazione alla presente norma non potrà superare l importo di 78.000. Nel caso di polizza che assicuri entrambi i coniugi, detto limite di 78.000 andrà riferito a ciascuno di essi. La presente norma non è operante per il rischio volo (art. 6). Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida l indennizzo previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell intera somma liquidata. 4 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

Peraltro l Assicurato potrà far valere i diritti che eventualmente gli spettano, nel caso abbia subito lesioni indennizzabili. Art. 3 - Invalidità permanente Se l infortunio indennizzabile ha come conseguenza un invalidità permanente, I indennizzo è dovuto se l invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell assicurazione, entro 2 anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell assicurazione, con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Percentuali di valutazione per l accertamento della invalidità permanente Estratto dell Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 - INAIL destro sinistro Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% - per amputazione al terzo superiore 80% 70% - al terzo medio 75% 65% Perdita dell avambraccio: - totale 75% 65% - al terzo medio 70% 60% Perdita della mano 70% 60% Perdita: - di tutte le dita della mano 65% 55% - del pollice e del primo metacarpo 35% 30% - totale del pollice 28% 23% - totale dell indice 15% 13% - totale del medio 12% - totale dell anulare 8% - totale del mignolo 12% Perdita totale di una coscia perdisarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rendapossibile l applicazione di una protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore, quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore 50% Perdita di un piede 50% Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale dell alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito del piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ciascun dito è valutato il 3% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 5

Condizioni di valutazione Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro valgono per l arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali precedentemente indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Qualora l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella precedente l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Franchigia La liquidazione dell indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata come segue: a) sulla parte di somma assicurata fino a 258.229 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se invece risulta superiore al 5% I indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente; b) sulla parte di somma assicurata eccedente 258.229 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale; se invece risulta superiore al 10% I indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente. Ove l invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, I indennizzo viene determinato senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 60% della totale, la Società liquida l intera somma assicurata. Anticipo indennizzo L Assicurato avrà diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che: non esistano dubbi sull indennizzabilità dell infortunio; sia prevedibile un grado di invalidità permanente superiore al 24%. Quanto sopra senza che l acconto costituisca impegno definitivo della Società sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi. L obbligo della Società sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 90 giorni dal termine delle cure mediche. Art. 4 - Estensioni Sono compresi nell assicurazione anche: a) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; c) gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; d) le lesioni determinate da sforzi; e) limitatamente ai casi di invalidità permanente le ernie addominali traumatiche, con l intesa che: qualora l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente totale; 6 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

qualora insorga contestazione circa la natura e l operabilità dell ernia la decisione è rimessa al Collegio medico di cui al successivo articolo 11. Art. 5 - Eventi considerati infortunio Sono considerati infortunio e pertanto compresi nell'assicurazione: a) I asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) le lesioni da contatto con sostanze corrosive; d) le infezioni o gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; e) I annegamento; f) I assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche, la folgorazione. Art. 6 - Rischio volo L assicurazione è estesa - nel caso in cui la polizza sia stipulata per durata uguale o superiore ad un anno agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da Aeroclubs. Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia comprende anche gli infortuni derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio e forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 7 e non comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni. Art. 7 - Rischio guerra L assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all estero. Restano esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 8 - Esclusioni L assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da: a) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto previsto dal precedente art. 6; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; c) pratica dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, free-climbing (arrampicata libera), hockey, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob, sci estremo, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, paracadutismo, parapendio, sports aerei in genere; d) pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione e sci qualora l infortunio si verifichi durante gare e competizioni svolte sotto l egida delle rispettive Federazioni sportive; e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; f) guerra ed insurrezioni, salvo quanto previsto dal precedente art. 7 ed inoltre atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo mediante l utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi; g) azioni delittuose dell Assicurato; ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 7

h) ubriachezza, quando l Assicurato è alla guida di veicoli; i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; l) operazioni chirurgiche, trattamenti, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; m) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Sono inoltre escluse: o) le rotture sottocutanee dei tendini, gli infarti, le ernie di qualunque tipo salvo quelle addominali traumatiche; p) le prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all esercizio dell attività a norma delle disposizioni di legge vigenti; q) le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente, I Assicurato o i suoi beneficiari devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari per una corretta istruzione del sinistro. Art. 10 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell assicurazione. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella dell Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell assicurazione, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, I Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi l importo liquidato od offerto. 8 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

Art. 11 - Controversie Le divergenze sull indennizzabilità dell infortunio o sul grado di invalidità permanente, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 9

Settore malattie Garanzie prestate Art. 13 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale esclusivamente per il caso di invalidità permanente che: sia conseguente a malattia insorta dopo il novantesimo giorno successivo a quello della decorrenza della presente polizza; si sia manifestata non oltre un anno dalla cessazione del contratto. Art. 14 - Termini di decorrenza L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del novantesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, I anzidetto termine opera: dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni da quest ultima risultanti; dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori e diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, il termine di aspettativa suddetto decorre dalla data della variazione per le maggiori prestazioni o le diverse persone assicurate. 10 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

Art. 15 - Criteri e termini di liquidazione Nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25% dell invalidità totale. Qualora l invalidità permanente accertata è di grado pari o superiore al 25% della totale, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali seguenti: accertata da liquidare accertata da liquidare 25 1 46 43 26 3 47 45 27 5 48 47 28 7 49 49 29 9 50 52 30 11 51 55 31 13 52 58 32 15 53 61 33 17 54 64 34 19 55 67 35 21 56 70 36 23 57 73 37 25 58 76 38 27 59 79 39 29 60 82 40 31 61 85 41 33 62 88 42 35 63 91 43 37 64 94 44 39 65 97 45 41 66 e oltre 100 Il grado di invalidità permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data della denuncia della malattia, applicando unicamente la tabella del T.U. per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (allegato n. 1) di cui al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e modifiche successive. Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U. la valutazione viene effettuata tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo; indipendentemente dalla sua professione. Art. 16 - Esclusioni L assicurazione non comprende le invalidità permanenti derivanti da: malattie e loro conseguenze esistenti prima dell inizio dell assicurazione, salvo che l Assicurato dimostri che non era a conoscenza della malattia e/o dei sintomi relativi al momento della stipulazione del contratto; malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi; intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni; malattie professionali, così definite dal D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124 e modifiche successive; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); guerre ed insurrezioni ed inoltre ad atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo anche mediante l utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi; trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; atti intenzionali e dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Sono inoltre escluse dall assicurazione le invalidità permanenti: preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto; correlate alla infezione da HIV. ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 11

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente, I Assicurato o i suoi beneficiari devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Art. 18 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive di invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato ufficialmente offerto o liquidato in misura determinata, la Società paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto. Art. 19 - Controversie Le divergenze sulla indennizzabilità della malattia o sulla misura dell indennizzo, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare ove ne riscontri l opportunità, l'accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. 12 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 20 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 21 - Altre assicurazioni Il Contraente è tenuto a denunciare sollecitamente alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio, sotto pena di decadenza dal diritto all indennizzo. La Società entro 60 giorni dalla denuncia, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni. Art. 22 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, I assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 23 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcolismo, tossicomanie, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e l assicurazione cessa al loro manifestarsi. Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti, come pure quelle già portatrici di invalidità permanenti da malattia, sono assicurabili solo con patto speciale. ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 13

Art. 24 - Limiti territoriali L assicurazione vale in tutto il mondo con l intesa che la valutazione dell invalidità permanente nonché la liquidazione dell indennizzo vengono effettuate in Italia, con pagamento in euro. Art. 25 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 26 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Art. 27 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 28 - Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 29 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente. Art. 30 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 31 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 14 ASSICURAZIONE TAX-FREE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008

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