marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente fissato dall INPS (rif. circolare INPS n. 54 del 25 marzo 2005) in 38.641,00, applicando il coefficiente del 2%, in luogo di quello previsionale dell 1,9%, fissato dal Decreto interministeriale (Economia e Lavoro) 20 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 (rif. circolare INPS n. 2 del 11 gennaio 2005). CALCOLO SU DUE QUOTE (SISTEMA RETRIBUTIVO) Come è noto, l'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B corrispondente all importo relativo all anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992, calcolata con la normativa vigente a quella data; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993, calcolata con la normativa introdotta dall art. 3 del DLgs n.503/92 (la cosiddetta riforma Amato ). Inoltre, mentre per il calcolo della quota A) si considera la retribuzione pensionabile relativa agli ultimi cinque anni dalla cessazione, per determinare la base retributiva per la quota B), si considera quella degli ultimi 10 anni. In base a quanto stabilito dall art. 21 della Legge Finanziaria del 1988 (L. n.67/88) è consentito utilizzare per il calcolo della pensione l intera retribuzione assoggettata a contributi, sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è aggiornato per il 2005 a 38.641,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel 2005. Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a 38.641,00 2,00% 2,00% oltre 38.641,00 e fino a 51.392,53 1,50% 1,60% oltre 51.392,53 e fino a 64.144,06 1,25% 1,35% oltre 64.144,06 e fino a 73.417,90 1,00% 1,10% oltre 73.417,90 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ Per la pensione di vecchiaia restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini, 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, già in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001. Per la pensione di anzianità sono confermati sia il requisito anagrafico di 57 anni di età e quello contributivo di 35 anni, sia il requisito contributivo alternativo per coloro che non hanno il requisito anagrafico di 57 anni, pari a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione vengono considerati utili, oltre ai contributi obbligatori versati durante il rapporto di lavoro, quelli volontari e figurativi ad eccezione di quelli per malattia e disoccupazione indennizzata. Una volta raggiunto il numero di 1820 contributi settimanali (corrispondenti a 52 settimane per 35 anni) e maturato così il diritto alla pensione, i contributi per malattia e disoccupazione vengono presi in considerazione per determinarne la misura. In proposito, l INPS ha ribadito che, ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, richiesto in alternativa al requisito dei 35 anni di contribuzione in concorrenza con la soglia minima di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito minimo dei 35 anni. Questo significa che una volta raggiunti i 35 anni di contributi anche i figurativi per disoccupazione e malattia vanno considerati utili, sia per il diritto sia per la misura del trattamento. Per completezza di informazione riportiamo la tabella storica riepilogativa dei requisiti necessari per accedere alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti: REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANNO ETÀ ED ANZIANITÀ ANZIANITÀ 2000 55 e 35 37 2001 56 e 35 37 2002 57 e 35 37 2003 57 e 35 37 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 60 e 35 40 2010 61 e 35 40 2014 62 e 35 40 Come è noto, dal 1 gennaio 2008, i requisiti per la pensione di anzianità subiranno un inasprimento per effetto della Legge di riforma del sistema previdenziale n. 243 del 23 agosto 2004, salvo che per alcune particolari categorie di lavoratori, per i quali viene confermato il mantenimento della normativa in vigore al 31.12.2007. È da tener presente, inoltre, che dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al 31.12.2015 - di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Nulla cambierà per chi raggiunge l anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni in quanto per questi lavoratori sarà, comunque, sempre possibile ottenere il pensionamento, indipendentemente dall età anagrafica. LE FINESTRE PER IL 2005 I lavoratori dipendenti che nel 2005 conseguono i requisiti per il diritto della pensione di anzianità (38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età), potranno godere di questo trattamento con decorrenze diverse, determinate con riferimento alla data di maturazione dei requisiti. In proposito, riportiamo una tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e/o contributivi per poter usufruire delle decorrenze gennaio 2005-aprile 2006: Finestra dal Requisiti per il diritto 1 gennaio 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/04
oppure 38 anni di contributi al 30/09/04, a prescindere dall età 1 aprile 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2004 oppure 38 anni di contributi al 31/12/2004, a prescindere dall età 1 luglio 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/03/2005 oppure 38 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2005 1 ottobre 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2005 oppure 38 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2005 1 gennaio 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2005 oppure 38 anni di contributi al 30/09/05, a prescindere dall età 1 aprile 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2005 oppure 38 anni di contributi al 31/12/2005, a prescindere dall età Ricordiamo che tali decorrenze si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione; una volta conseguito il diritto la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. Come è noto, una ulteriore misura peggiorativa introdotta dalla legge di riforma del 2004 riguarda la riduzione da 4 a 2 delle finestre di uscita per il pensionamento, con l eliminazione, sempre dal 2008, di quelle di aprile e di ottobre, sempre che tale disposizione venga confermata nel decreto legislativo attuativo. Tale riduzione non si applica ai lavoratori che hanno perfezionato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente entro il 31 dicembre 2007 e che avendo richiesto ed ottenuto dall INPS la certificazione del diritto alla pensione hanno continuato a lavorare. CUMULO PENSIONE / REDDITI DI LAVORO La normativa in tema di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente o autonomo non ha subito modifiche, anche se nella legge delega di riforma del sistema pensionistico del 2004 è stato confermato l orientamento del legislatore di realizzare progressivamente la totale cumulabilità tra pensioni e redditi di lavoro, proseguendo con gradualità sulla strada inaugurata con l art. 44 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che l ha prevista per le pensioni di anzianità liquidate con almeno 37 anni di contribuzione e 58 di età. Per il momento, tuttavia, e fintanto che non saranno emanati i necessari decreti legislativi attuativi, la normativa in vigore è quella sintetizzata nella tabella seguente. ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età Lavoro dipendente o autonomo Pensione di anzianità liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con 37 anni di contributi e 58 anni di età Pensionati di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età che hanno versato o verseranno l importo una tantum di cui all art. 44, comma 2 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Nessuna trattenuta Trattenuta dell intera pensione
ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno Trattenuta del 30% della di 37 anni di contributi e/o età inferiore a quota eccedente 420,43 58 anni mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro). Lavoro dipendente Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Lavoro autonomo Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente 420,43 mensili. Trattenuta del 50% della quota eccedente 420,43 mensili. Non si può non rilevare la disparità della normativa in essere, in materia di cumulo, tra coloro che avranno la pensione liquidata con il sistema retributivo o misto e coloro ai quali sarà, invece, applicato interamente il sistema contributivo, sistema che, come è noto, già comporta di per sé maggiori penalizzazioni nel calcolo del trattamento pensionistico. La nostra Federazione si è attivata, al riguardo, al fine di giungere ad una equa soluzione di tale problematica. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Per l anno 2005 le pensioni superiori al minimo vengono aggiornate in base all incremento della perequazione automatica fissato in via provvisoria al 1,9% (Decreto interministeriale - Economia e Lavoro - del 20 novembre 2004, sopra citato). Poiché lo stesso decreto interministeriale ha fissato l indice definitivo per la perequazione automatica liquidata con effetto dal 1 /01/2004 alle pensioni in essere al 31/12/2003, confermando il medesimo valore (2,5%) attribuito in via provvisoria dal dm 20 novembre 2003, anche per quest anno ai pensionati non è dovuto alcun conguaglio. Con riferimento alle modalità di calcolo della perequazione, ricordiamo che l'art. 69, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001) ha stabilito che a partire dal 2001 l'indice di perequazione automatica delle pensioni si applica:! al 100% sull'importo mensile fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore nel 2004 (pari ad 412,18 mensili);! al 90%, da 3 a 5 volte il minimo;! al 75%, oltre il quintuplo del minimo. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dal 1 /01/2005 vengono quindi determinati come segue: Aumento 2005 Importo pensione al dicembre 2004 1,9% (100% ISTAT) fino a 1.236,54 1,71% (90% ISTAT) sulla parte di pensione oltre 1.236,54 e fino 2.060,90 1,425% (75% ISTAT) sulla parte di pensione eccedente 2.060,90 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato in via globale su tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo ad uno stesso interessato, compresi quelli di previdenza complementare. MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE PER COLORO A CUI SI APPLICA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Come è noto, il sistema di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati nell arco dell intera vita lavorativa, introdotto dalla Legge 335/95, è applicabile integralmente a tutti coloro che hanno iniziato i versamenti contributivi dal 1 gennaio 1996, oppure a chi abbia esercitato l opzione per tale sistema dal 1 gennaio 2001 in poi o la eserciti in futuro. Per coloro che rientrano nella sfera di applicazione della nuova normativa i versamenti contributivi non vengono più effettuati sull intera retribuzione ma nei limiti di un massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall art. 2, comma 18 della Legge 335/95 e annualmente rivalutato in base al tasso effettivo di inflazione registrato nell anno precedente. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei massimali in vigore dal 1996 al 2005 (quest ultimo comunicato dall INPS con circolare n. 21 del 4 febbraio 2005): Anno Massimale 1996 L.132.000.000 1997 L.137.148.000 1998 L.139.480.000 1999 L.141.991.000 2000 L.144.263.000 2001 L.148.014.000 2002 78.507 2003 80.391 2004 82.401 2005 84.049 Con la stessa circolare n. 21/2005, l INPS ha, infine, rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile al disopra della quale è dovuta a carico dei lavoratori dipendenti, l aliquota aggiuntiva dell 1%, che - a decorrere dal 1 gennaio 2005 - dovrà essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 38.641,00 (pari a 3.220,00 mensili). CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno 2005. Secondo quanto comunicato dall INPS con circ. n. 17 del 23 gennaio 2004 e con messaggio n. 3280 del 31 gennaio 2005, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272. Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2004. # # # # # Alleghiamo, infine, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso dell anno 2005, comunicati dall INPS in data 31 gennaio 2005, con messaggio n. 3280.