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Capitolo n. 1 Pensioni: sintesi della disciplina La legge 335/95 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni che, a differenza del precedente (sistema retributivo), si basa sull'ammontare dei contributi effettivamente versati anzichè sulle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni di lavoro. In pratica per i soggetti ai quali si applica il sistema contributivo il calcolo della pensione si effettua secondo le seguenti modalità: 1) Accantonamento di un ammontare contributivo pari a: 33% della retribuzione imponibile per i lavoratori dipendenti; 20% del reddito d'impresa per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti e coltivatori diretti); 26% per gli altri lavoratori autonomi (amministratori e parasubordinati iscritti alla gestione separata). 2) L'ammontare contributivo viene sommato e rivalutato ogni anno sulla base della variazione del P.I.L. (media quinquennale); la somma dei contributi rivalutati formano il montante contributivo individuale. 3) Al momento del pensionamento il montante va moltiplicato con il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica del soggetto: COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE ETA' VALORI % 57 4,419 58 4,538 59 4,664 60 4,798 61 4,940 62 5,093 63 5,257 64 5,432 65 5,620 Si applica il coefficiente di trasformazione relativo al 57 anno per i soggetti che hanno maturato 40 anni di anzianità e per invalidi, inabili e superstiti.
Capitolo n. 2 Requisiti pensioni con il sistema contributivo Requisiti La pensione matura al verificarsi di tutti i seguenti requisiti: - fino al 31 dicembre 2007: * almeno 57 anni di età; * almeno 5 anni di contribuzione effettiva; * risoluzione rapporto di lavoro - dal 1 gennaio 2008: a) * almeno 60 anni di età per le donne, 65 anni per gli uomini; * almeno 5 anni di contribuzione effettiva. a.1) * almeno 58 anni di età - 59 anni per i lavoratori autonomi - artigiani - commercianti; * almeno 35 anni di contribuzione effettiva. b) * almeno 40 anni di contribuzione. c) almeno 35 anni di contribuzione e l'età anagrafica indicata nella seguente tabella: ETA' ANAGRAFICA ANNO LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI 2011 61 62 2012 61 62 2013 61 62 2014 in poi 62 63 Condizione essenziale per il pagamento effettivo della pensione prima dei 65 anni è che l'importo della pensione liquidata risulti almeno pari ad euro 6.509,88 annui (1,2 volte del valore dell'assegno sociale che per il 2011 è pari a 5.424,9 euro).
Capitolo n. 3 Soggetti ai quali si applica il nuovo sistema contributivo La nuova disciplina per il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996: a) ai lavoratori di prima occupazione dal 1 gennaio 1996; b) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (cd "sistema misto"): il periodo lavorativo precedente al 1 gennaio 1996 andrà infatti, per tali lavoratori, calcolato secondo il precedente sistema retributivo. I lavoratori di cui al punto b) possono peraltro optare per il calcolo complessivo secondo le nuove regole del sistema contributivo.
Capitolo n. 4 Il regime attuale: Pensioni di Vecchiaia e Pensioni di Anzianità Attualmente permangono ancora i diversi regimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità con il sistema retributivo. A) PENSIONE DI VECCHIAIA Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza dei seguenti presupposti: Presupposti uomini donne a) età anagrafica 65 anni 60 anni b) contribuzione 20 anni * 20 anni * * 15 anni se maturati entro il 31.12.1992 Vi sono peraltro alcune eccezioni a tali requisiti: età anagrafica uomini donne a) lavoratori non vedenti se tali da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità 55 50 b) lavoratori non vedenti in tutti gli altri casi 60 55 c) invalidi almeno all'80% 60 55 B) PENSIONE DI ANZIANITA' Il diritto alla pensione di anzianità matura in presenza dei seguenti presupposti: B.1 PERIODO DI CONTRIBUZIONE MINIMO - 35 ANNI - PERIODO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi DAL AL QUOTA somma di età anagrafica e ETA' anagrafica minima per la maturazione del QUOTA somma di età anagrafica e anzianità contributiva requisito anzianità contributiva ETA' anagrafica minima per la maturazione del requisito 01/07/2009 31/12/2010 95 59 96 60 01/01/2011 31/12/2012 96 60 97 61 01/01/2013 97 61 98 62 B.2 40 anni di contribuzione con qualsiasi età anagrafica B.3 Donne che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo In via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 le donne che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo potranno continuare ad andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti o 58 anni di età se lavoratrici autonome. ***
DECORRENZA DELLA PENSIONE Per tutti coloro che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2011 a seguito della legge 30 luglio 2010 n. 122 qualsiasi categoria di pensione viene messa in pagamento solo dopo che sono trascorsi 12 mesi, per dalla data di maturazione dei requisiti (c.d. finestra unica). Pertanto una volta raggiunti i requisiti pensionistici sopra descritti "la finestra" per il pagamento della pensione si aprirà solo dopo 12 mesi, e dopo 18 mesi per le pensioni a carico delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti. ESCLUSIONI DAL NUOVO REGIME DELLA DECORRENZA Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previgenti continuano ad applicarsi nei confronti delle categorie di lavoratori indicate nell art. 12, commi 4 e 5 del medesimo decreto e quindi ai: a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di prea vviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo; b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b). Inoltre continuano ad applicarsi le vecchie finestre - nel limite di 10.000 lavoratori beneficiari - : c) ai lavoratori collocati in mobilit à ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) ai lavoratori collocati in mobilit à lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; e) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Capitolo n. 5 Decorrenza delle pensioni di vecchiaia e riflessi sui licenziamenti individuali L Inps, con circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, ha esaminato la problematica derivante dall introduzione delle finestre per la pensione di vecchiaia. Sul punto l Istituto, sentito anche il Ministero del Lavoro, sottolinea come, a seguito della normativa sulla parità uomo-donna, ed alla luce della giurisprudenza maggioritaria, il limite di età per poter procedere al licenziamento del lavoratore ad nutum sia per l uomo che per la donna, risulti essere quello dei 65 anni. Tuttavia con la previsione delle finestre anche per il pensionamento di vecchiaia, la possibilit à di recesso viene differita alla data di apertura della finestra di accesso. Tale orientamento, inizialmente derivante da un indirizzo amministrativo dell Inps, è poi stato tradotto in legge con la disposizione contenuta nell art. 6 comma 2bis della Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Capitolo n. 6 Cumulo fra pensione e lavoro DISCIPLINA VIGENTE DAL 01.01.2009 Con la legge 6 agosto 2008, n.133 è stato abolito - con effetto dal 1 gennaio 2009 - ogni divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo. SISTEMA RETRIBUTIVO Anche le pensioni di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1 gennaio 2009. SISTEMA CONTRIBUTIVO Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un anzianità assicurativa di almeno 35 anni e con l età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo. Dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate con il sistema contributivo a coloro che sono in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo pari o superiore a 60 anni se donna. ESCLUSIONI La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica: per i titolari di pensione ai superstiti per i titolari di assegno di invalidità per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31.12.2008 *** Prima della riforma citata era previsto un regime di non cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro, differenziato a seconda che il reddito derivasse da lavoro subordinato o da lavoro autonomo. La previgente disciplina del cumulo pensione/lavoro è così riassumibile: 1) PENSIONI DI VECCHIAIA Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo interamente cumulabile con la pensione interamente cumulabile con la pensione 2) PENSIONI DI ANZIANITA'
a) liquidate con 40 o più anni di contributi Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo totalmente cumulabile con la pensione (nessuna trattenuta) totalmente cumulabile con la pensione (nessuna trattenuta) b) liquidate con anzianità contributiva all atto del pensionamento, pari o superiore a 37 anni ed età non inferiore a 58 anni Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo c) liquidate con meno di 40 anni di contributi, salva l'ipotesi b ): totalmente cumulabile con la pensione (nessuna trattenuta) totalmente cumulabile con la pensione (nessuna trattenuta) Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo divieto di cumulo totale (trattenuta tutta la pensione) cumulo parziale = si può cumulare il 70% della quota di pensione che supera il minimo. La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro autonomo o, se più favorevole al pensionato, il 30% della pensione al netto del minimo pensionistico (5.669,82 euro per l anno 2007) N.B. Lavoratori già in pensione di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 Si ricorda che i soggetti già in pensione al 1 dicembre 2002, e che non avevano nel frattempo ripreso alcuna attività di lavoro e che non rientravano nei precedenti casi a) e b), potevano acquisire la libertà di cumulare i redditi di pensione e lavoro, mediante il pagamento di un importo una tantum così come determinato dall'art. 44 della Legge 289/2002) 3) PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO (Art. 1 - Comma 19 - Legge 335/95) Per queste pensioni il divieto di cumulo è previsto come norma speciale ed è confermato secondo le seguenti misure: Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni Reddito lavoro dipendente totalmente non cumulabile non cumulabile per il 50% nella parte di pensione eccedente il trattamento minimo Reddito lavoro autonomo non cumulabile per il 50% nella parte di pensio eccedente il trattamento minimo non cumulabile per il 50% nella parte di pensio eccedente il trattamento minimo NOZIONE DI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO AI FINI DEL DIVIETO DI CUMULO Per redditi da lavoro autonomo si intendono tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione prodotti sia in Italia sia all'estero; ovvero qualunque altro compenso percepito per attività di lavoro autonomo anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Più precisamente sono da considerare redditi da lavoro autonomo: 1. i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro; 2. i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni; 3. i redditi da collaborazione coordinata e continuativa; 4. i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative a incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati; 5. le indennità percepite dagli amministratori locali e le indennità comunque denominate percepite per cariche elettive (indennità percepite dai membri del Parlamento, dai consiglieri regionali, provinciali e comunali, dai sindaci e dagli assessori comunali, dal presidente e dagli
assessori provinciali, dal presidente e dagli assessori regionali eccetera); 6. le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali; 7. le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.
Confindustria Vicenza - 2004