Massa Marittima 14 Marzo 2014



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SICUREZZA NEI CANTIERI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE EX MINERARIE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO Massa Marittima 14 Marzo 2014

NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa che regola la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori operanti nell'ambito dei cantieri di bonifica/messa in sicurezza permanente differisce a seconda del fatto che l'area interessata dagli interventi ricada o meno nel territorio di una Concessione Mineraria attiva. CANTIERE IN CONCESSIONE MINERARIA Nel caso in cui l'area ricade in Concessione Mineraria, al di là del fatto che si tratti di lavori classificabili, ai sensi del comma 1. lettera a) dell'art. 89 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., come "lavori edili o di ingegneria civile", la gestione della sicurezza avviene secondo i dettami del D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 e del D.P.R. 09/04/1959 n. 128 e s.m.i., specifiche normative che regolano gli aspetti di sicurezza in ambito minerario CANTIERE FUORI CONCESSIONE MINERARIA Nel caso in cui l'area non ricada all'interno di concessioni minerarie attive, dato che le opere di MISP sono classificabili come "lavori di ingegneria civile", la gestione della sicurezza viene a ricadere nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., specifica normativa che regola la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei in cui vengano svolte attività edili o di ingegneria civile più in generale.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA In funzione del fatto che il cantiere ricada o meno nel territorio di una Concessione Mineraria attiva, è di conseguenza diversa l organizzazione della sicurezza. STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN UN CANTIERE IN CONCESSIONE MINERARIA TITOLARE DELLA CONCESSIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN UN CANTIERE FUORI CONCESSIONE MINERARIA COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI DIRETTORE RESPONSABILE E SORVEGLIANTI IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) IMPRESE ESECUTRICI E

SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI FIGURE DI RESPONSABILITA TITOLARE: Figura giuridica in possesso del Titolo Minerario. Ha la responsabilità di quanto dichiarato nel D.S.S.C. DIRETTORE RESPONSABILE: Figura giuridica, nominata dal Titolare, in possesso delle qualità e conoscenze tecniche specifiche che ha il compito di divulgare e far rispettare il D.S.S.C. SORVEGLIANTE: Figura giuridica, nominata dal Titolare, di comprovata esperienza ed adeguate capacità tecniche che ha il compito di far eseguire i lavori secondo le disposizioni impartite dal Titolare nel D.S.S.C.

MA CHE COSA E IL D.S.S.C.? Il D.S.S.C. (Documento di Salute e Sicurezza Coordinato) è il documento che viene emesso dal Titolare della Concessione nel caso in cui vengano affidati, ad imprese terze od a lavoratori autonomi, dei lavori, da realizzare all interno del titolo minerario. Il D.S.S.C. viene emesso dal Titolare dopo aver valutato i Documenti di Valutazione dei Rischi presentati dagli appaltatori. Nel D.S.S.C. il Titolare valuta i rischi derivanti dal complesso delle attività da eseguire (i cosiddetti «rischi interferenziali») e stabilisce le misure di prevenzione, protezione e coordinamento da attuare al fine di eliminare o comunque minimizzare tali rischi. Spetta al Direttore Responsabile ed ai Sorveglianti l onere di verificare il rispetto delle disposizioni impartite dal Titolare nel D.S.S.C.

SICUREZZA NEI CANTIERI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. N. 81/2008 DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI FIGURE DI RESPONSABILITA (rif. Art. 89) COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dall art. 90 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. In particolare, il Responsabile dei Lavori, oltre agli altri compiti di cui al suddetto art. 90, verifica l idoneità tecnico professionale della ditta affidataria e delle ditte esecutrici, in generale. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP): soggetto, in possesso dei requisiti di cui all art. 98, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dei compiti di cui all art. 91. In particolare il CSP predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i cui contenuti sono definiti nell Allegato XV, ed il Fascicolo dell opera, i cui contenuti sono definiti nell Allegato XVI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE): soggetto, in possesso dei requisiti di cui all art. 98, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dei compiti di cui all art. 92. In particolare il CSE verifica l attuazione, in fase esecutiva, delle disposizioni previste nel PSC, predispone, ove necessario, eventuali revisioni dello stesso e verifica l idoneità del Piano Operativo di Sicurezza presentato dalle ditte

MA CHE COSA E IL P.S.C.? Il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è il documento che viene elaborato dal CSP contemporaneamente al progetto dell opera da realizzare o comunque prima della gara di appalto. Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e comprende la stima dei costi della sicurezza aggiuntivi ed interferenziali di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il P.S.C. viene trasmesso dalla Committente a tutte le ditte partecipanti alla gara di appalto e costituisce parte integrante del contratto di appalto. Nel P.S.C., in analogia con quanto già segnalato per il D.S.S.C., il CSP valuta i rischi derivanti dal complesso delle attività da eseguire (i cosiddetti «rischi interferenziali») e stabilisce le misure di prevenzione, protezione e coordinamento da attuare al fine di eliminare o comunque minimizzare tali rischi. Spetta al CSE, oltre che alle preposte figure di sicurezza delle ditte esecutrici, l onere di verificare il rispetto da parte di tutti i lavoratori dei contenuti del P.S.C.

PRINCIPALI DIFFERENZE DELL ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA TRA NORMATIVA MINERARIA E TITOLO IV D.LGS. n. 81/2008 In AMBITO MINERARIO, in caso di affidamento di un lavoro a ditte terze, il Titolare della Concessione elabora il Documento di Salute e Sicurezza Coordinato (DSSC), solamente dopo l aggiudicazione dell appalto, dopo, comunque, aver valutato i Documenti di Valutazione dei Rischi (o DSS) delle singole imprese esecutrici e aver evidenziato tutti i rischi specifici, aggiuntivi ed interferenziali connessi alle lavorazioni da eseguire Nei casi di cantieri ricadenti nel campo di applicazione del TITOLO IV, in caso di lavori che coinvolgano più di una impresa esecutrice, il Committente o il Responsabile dei Lavori (se nominato) nomina, contestualmente all affidamento dell incarico per la progettazione, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), il quale elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC viene consegnato a tutte le ditte partecipanti alla gara e costituisce parte integrante del contratto di appalto.

PRINCIPALI DIFFERENZE DELL ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA TRA NORMATIVA MINERARIA E TITOLO IV D.LGS. n. 81/2008 In AMBITO MINERARIO, la verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei contenuti del DSSC da parte di tutti i lavoratori impegnati è delegata al Direttore Responsabile ed ai Sorveglianti designati dal Titolare della Concessione attraverso la Denuncia di Esercizio. Il Titolare della Concessione promuove ed attua il coordinamento tra le varie imprese esecutrici. Nei casi di cantieri ricadenti nel campo di applicazione del TITOLO IV, in caso di lavori che coinvolgano più di una impresa esecutrice, il Committente o il Responsabile dei Lavori (se nominato) nomina prima dell inizio dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE), il quale dapprima verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) predisposti dalle ditte esecutrici e poi, in collaborazione con il Responsabile dei Lavori, i Datori di Lavoro e le figure responsabili delle imprese esecutrici, verifica l attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

PRINCIPALI DIFFERENZE DELL ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA TRA NORMATIVA MINERARIA E TITOLO IV D.LGS. n. In AMBITO MINERARIO, è prevista la 81/2008 presenza continua di un Sorvegliante in turno per ogni luogo di lavoro il quale ha l obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel DSSC da parte dei lavoratori di tutte le imprese presenti. L idoneità alla mansione dei Sorveglianti è asseverata dal Titolare della Concessione che li nomina nella Denuncia di Esercizio. Nei casi di cantieri ricadenti nel campo di applicazione del TITOLO IV, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE), pur non vigendo l obbligatorietà della sua presenza continuativa in cantiere, verifica l attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), procedendo a contestare per iscritto ai lavoratori interessati eventuali inosservanze alle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 ed all art. 100 e segnalandole al Responsabile dei Lavori. In questi casi, il CSE può arrivare anche a proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori interessati o, finanche, la risoluzione del contratto. Inoltre, il CSE, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, può disporre la sospensione delle singole attività fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti messi in atto dalle imprese interessate.

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