CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE I: LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 2 Gli altri attori/2 I gruppi che esercitano violenza contro gli Stati 1
SCHEMA DELLA LEZIONE Gruppi organizzati che ricorrono all uso della forza contro gli Stati Movimenti insurrezionali; Movimenti di liberazione nazionale; Gruppi terroristici Altri soggetti sui generis (rinvio al testo) Santa sede Sovrano ordine di Malta Individui diversi dalle persone fisiche (rinvio alla prossima lezione) Organizzazioni non governative Comitato internazionale della Croce rossa Società multinazionali 3 I MOVIMENTI INSURREZIONALI/1 DEFINIZIONE E OBBLIGHI DI STATI TERZI Gruppi interni a uno Stato che, tramite la lotta armata, riescano ad ottenere il controllo su una porzione di territorio Si pongano l obiettivo di sostituirsi agli apparati governativi in carica o di attuare una secessione Tradizionale ostilità al riconoscimento di soggettività internazionale Arrecano un vulnus alla comunità statale Gli Stati terzi: Non possono prestare assistenza militare agli insorti (ma non divieto di altri tipi di assistenza) Possono legittimamente intervenire anche militarmente a sostegno del Governo legittimo 4 2
I MOVIMENTI INSURREZIONALI/2 SOGGETTIVITÀ Requisiti: Controllo effettivo su una porzione di territorio Conflitto di sufficienti intensità e durata Apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo Caratteristiche della soggettività degli insorti: Condizionata dal riconoscimento Da parte di Stati terzi e/o dello Stato territoriale Volontà di riconoscere la soggettività degli insorti, e di intrattenere relazioni con essi Conferma dell esistenza dei requisiti per la soggettività internazionale Transitoria trasferimento in capo allo Stato se l insurrezione ha successo Limitata 5 I MOVIMENTI INSURREZIONALI/3 NORME APPLICABILI Diritto di stipulare trattati Cfr. Art. 3 comune alle Conv. Ginevra 1949 Obbligo di accordare ai cittadini di Stati terzi il trattamento previsto dal diritto internazionale Obbligo di rispettare le immunità e di proteggere gli organi di Stati esteri diritto corrispondente solo se riconosciuti Norme di diritto umanitario Consuetudinarie Anche convenzionali, se Le norme siano suscettibili di indirizzarsi agli insorti Gli insorti abbiano manifestato la volontà di partecipare al trattato, anche mediante comportamenti concludenti 6 3
I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/1 DEFINIZIONE Simile a insorti: organizzazione, lotta (anche armata) per il potere Una differenza fondamentale: lotta per realizzare il principio di autodeterminazione dei popoli Come tale, legittimata dal diritto internazionale Conseguenze per gli Stati terzi Non possono dare assistenza al Governo oppressore Possono dare assistenza al MLN 7 Requisiti: Legittimazione politica della lotta Apparato istituzionale che possa gestire le relazioni internazionali (cfr. Art. 96.3 del I Prot. Addizionale del 1977 alle Conv. Ginevra) Non necessari: I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/2 SOGGETTIVITÀ Controllo effettivo del territorio Riconoscimento da parte di Stati terzi 8 4
I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/3 IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI/1 Come principio politico si sviluppa in due aspetti autodeterminazione interna: diritto del popolo a partecipare su base non discriminatoria al governo dello Stato autodeterminazione esterna: diritto all indipendenza e alla secessione dei popoli assoggettati a dominazione straniera Come principio giuridico nel diritto internazionale natura consuetudinaria decolonizzazione irretroattività 9 I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/4 IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI/2 Carta delle Nazioni Unite art. 2 1 Risoluzioni dell Assemblea Generale NU UNGA ris. 1514(L)XV/1960, concessione dell indipendenza ai popoli sottoposti a dominio coloniale: lo afferma; UNGA ris. 2625(XXV)/1970, dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti i rapporti amichevoli tra Stati: i popoli che resistono o reagiscono a una misura di coercizione nell esercizio del diritto di autodeterminazione hanno il diritto di ricercare e ricevere un appoggio dagli altri Stati secondo i principi della Carta NU; UNGA ris. 3314(XXIX)/1974, definizione di aggressione: non pregiudica il diritto dei popoli sottoposti a regimi coloniali o razzisti o, comunque, al dominio straniero, di lottare per la propria libertà, autodeterminazione e indipendenza. 10 5
I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/5 IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI/3 Corte internazionale di giustizia Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sud Africa in Namibia (Sud ovest africano) nonostante la ris. 276 (1970) del Cds, Opinione consultiva del 1971; Timor est, sentenza del 1995: in cui ne afferma il carattere «essenziale (= imperativo?) e l efficacia erga omnes ; UNGA ris. 3314(XXIX)/1974, definizione di aggressione: non pregiudica il diritto dei popoli sottoposti a regimi coloniali o razzisti o, comunque, al dominio straniero, di lottare per la propria libertà, autodeterminazione e indipendenza. Patti di New York sui diritti civili e politici e economici, culturali e sociali (1966): art.2 11 I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/6 IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI/4 Contenuto: autodeterminazione esterna: non postula un generico diritto alla secessione o all indipendenza (bilanciamento con il principio di integrità territoriale) Lo prevede solo in due precise fattispecie a favore di popoli soggetti a dominio coloniale o occupazione straniera; diritto alla c.d. remedial secession? 12 6
I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE/7 IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI/5 Contenuto: no autodeterminazione interna: no un generico diritto alla democrazia, ma obblighi possono derivare dalla partecipazione a OO.II. da singoli trattati, in particolare in materia di diritti umani no diritto delle minoranze a partecipare al Governo eccezione: regimi razzisti 13 7