REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE E DELLE TENDE IN VIA MADONNA



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COMUNE DI BOVOLONE Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE E DELLE TENDE IN VIA MADONNA REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 1

Art. 1 CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA La normativa in oggetto ha come scopo la regolamentazione di tutti gli elementi propri della pubblicità, della propaganda e della segnaletica compreso le tende, in modo da tutelare e valorizzare l ambiente urbano di Via Madonna in Comune di Bovolone nel tratto compreso tra la fine di Via Roma e Via Villafontana. Gli elementi sono soggetti al presente Regolamento anche se sono posizionati nelle pertinenze private ma prospettano nel tratto di strada indicato. In particolare sono regolamentati gli elementi di pubblicità e propaganda e i segnali stradali così come definiti dai successivi articoli 2 e 3 ad eccezione della categoria delle preisegne di cui esiste una precedente Convenzione. Art. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) - Insegna d esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. - Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce; supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. - Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. - Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno; con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. - Striscione, locandina e stendardo: l elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido (ad esempio: le locandine comunemente denominate sandwich ). - Segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. - Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 2

primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. - Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. - Preisegne speciali: l impianto pubblicitario con propria struttura portante posto su sedime pubblico, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede di esercizio di una attività ubicata nelle traverse di Via Madonna. Nel presente Regolamento il termine mezzi pubblicitari comprende le preinsegne, anche speciali, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni reclamistici orizzontali, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda in omogeneità con il Codice della Strada. Art. 3 ALTRE DEFINIZIONI - Segnali turistici e di territorio di cui all art. 134 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili di cui all art. 136 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada. - Targhe professionali: indicano il nome, la ragione sociale e l attività di studi professionali, ditte ed enti che hanno sede nell edificio interessato. - Insegne di pubblico servizio: si intendono tutte le indicazioni riguardanti servizi pubblici quali farmacia, ambulatorio, poste, tabacchi, ecc.. - Tende parasole utilizzabili ai fini pubblicitari: sono tende collocate sulle facciate di edifici su cui, possono essere indicati il nome e l attività. Art. 4 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO Il provvedimento amministrativo, che abilita all apposizione/installazione di tende, insegne, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, è l autorizzazione che deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni di Legge in materia nonché del presente Regolamento che fa parte integrante della Variante. L autorizzazione all installazione di qualunque mezzo pubblicitario ha validità per un periodo di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere rinnovata. La medesima autorizzazione deve essere richiesta nei limiti delle competenze degli Enti proprietari della strada anche per i mezzi e/o cartelli di cui agli artt. 134 e 136 come definiti al precedente art. 3. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 3

Il rinnovo è strettamente connesso alla verifica di compatibilità dell impianto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti al momento della presentazione dell istanza e/o al momento del rilascio della nuova autorizzazione. Nel caso in cui, per sopravvenuta entrata in vigore di norme e/o regolamenti, le disposizioni vigenti non consentano il rilascio del rinnovo, l impianto deve essere rimosso, fatte salve le disposizioni dell art. 6 del presente Regolamento. Il rilascio dell autorizzazione è previsto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della istanza purché la stessa sia completa di tutta la documentazione prevista dall art. 5. L unità organizzativa responsabile del procedimento è lo Sportello Unico per le Imprese, a cui va inoltrata la domanda corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 5 e 6. Il S.U.I., dopo aver verificato la corretta presentazione di quanto sopra entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento che disciplina lo Sportello Unico per le Imprese, trasmette la domanda all Ufficio Tributi, che rilascia la relativa Autorizzazione all Installazione di mezzi pubblicitari, previo parere non vincolante del Comando di Polizia Municipale e dell Ufficio Tecnico per quanto di competenza. Dal momento del rilascio dell autorizzazione da parte dell Ufficio competente, vigono 90 giorni per il completamento dei lavori di installazione. Se in detto periodo i lavori non sono stati eseguiti, l autorizzazione non è più valida e deve essere riproposto l iter di approvazione. Nel caso di spostamento della sede del cartello/insegna, dovrà essere riproposto l iter di approvazione. Il rilascio dell autorizzazione è soggetto al versamento dei diritti di sopralluogo nella misura di 25,00 per ogni impianto autorizzato. Nel caso di installazione su suolo pubblico, l occupazione rimane soggetta a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali in materia. Il Settore Tributi mantiene un registro delle autorizzazioni rilasciate contenente i dati relativi al rilascio dell autorizzazione, una sommaria descrizione e la posizione assentita. Art. 5 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La presentazione della singola istanza di autorizzazione dovrà essere corredata da: a. individuazione su mappa catastale ed aerofotogrammetrica della localizzazione dell intervento; b. planimetria in scala con indicazione della distanza dal ciglio stradale, e dal successivo e/o precedente segnale stradale di pericolo e/o di prescrizione, dagli impianti semaforici, dalle intersezioni e dagli attraversamenti pedonali, nonché dal successivo e/o precedente impianto pubblicitario; c. sezione stradale quotata; d. dichiarazione di proprietà o autorizzazione del proprietario del terreno o del fabbricato su cui andrà installato l impianto pubblicitario, se trattasi di area privata; e. un bozzetto che descriva dimensioni, colori, materiali in scala adeguata (1:20 o 1:50); f. compilazione della scheda predisposta per la catalogazione dei mezzi pubblicitari, inserendo la fotointerpretazione del mezzo pubblicitario da collocare; REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 4

g. una documentazione grafica e fotografica con almeno due visuali contrapposte a largo raggio ad una distanza adeguata dal punto di installazione; h. autocertificazione redatta con le modalità di cui all art. 47 del DPR 28.12.2000 n.445 con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L attestazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell autorizzazione oppure dal costruttore o dall installatore dell impianto. Sono esclusi dall obbligo i mezzi pubblicitari di piccole dimensioni, nonché quelli collocati all interno delle vetrine o porte d ingresso; Nel caso di variazione della pubblicità esposta o di sostituzione di parti del mezzo pubblicitario che non comporti variazioni nell impianto o nelle dimensioni del mezzo pubblicitario, aventi caratteristiche diverse da quelle descritte nell autorizzazione e nella relativa documentazione, è necessario presentare una richiesta di variazione ed integrare la documentazione indicando il numero e la data della precedente autorizzazione o concessione e allegando quanto indicato alle lettere e), f) e g) del presente articolo.. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda essa dovrà ritenersi accolta se non intervengono parere negativi da parte dell Ente. Per l inserimento dei manufatti di preinsegne preciali e della relativa pubblicità si fa riferimento al successivo articolo 11. Per l installazione delle insegne di esercizio alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista alle lettere d), e), f) g) e h) dell art. 5. Art. 6 MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI Per i mezzi pubblicitari di carattere provvisorio la presentazione della singola istanza dovrà essere corredata da: - individuazione su mappa catastale della localizzazione dell intervento; - una documentazione fotografica (2 visuali) riguardante il luogo dell intervento; - dichiarazione del tempo (max 30 giorni rinnovabile solo per una seconda volta) di installazione provvisoria; - fotocopia dell autorizzazione a cui si riferisce la richiesta di rinnovo e la motivazione per cui si richiede il rinnovo; - autocertificazione redatta con le modalità di cui all art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L attestazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell autorizzazione oppure dal costruttore o dall installatore dell impianto. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 5

Art. 7 RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI I mezzi pubblicitari installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione o comunque non conformi alle disposizioni del provvedimento autorizzativo vengono ritenuti abusivi. Il Comune, nel caso di accertamento di mezzi pubblicitari ritenuti abusivi dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli stessi entro i 60 giorni successivi alla data di notifica a cura e spese del titolare dell autorizzazione. Nel caso in cui la ditta titolare dell autorizzazione non provveda ad una corretta manutenzione dell impianto tale da condurre a precarie condizioni statiche o degrado visivo dello stesso, sarà emessa, previo accertamento dell Ufficio, diffida all effettuazione degli interventi necessari per la manutenzione. In caso di ulteriore inadempienza potrà essere disposta la rimozione dell impianto con le modalità del presente articolo. Se alla scadenza del periodo di autorizzazione triennale non viene inoltrata regolare domanda di proroga, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi entro il termine di giorni 30 dalla scadenza. La domanda di proroga si intende accolta se non interviene alcun provvedimento contrario da parte del Comune. In caso di inottemperanza all ordine di rimozione o di spostamento entro il termine previsto, verrà effettuata l esecuzione d ufficio, addebitando le spese relative all utente, tramite imposizione di pagamento. E fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al comma 1 dell art. 10 e al comma 1 dell art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone per l Occupazione delle Aree e del Suolo Pubblico 1. Art. 8 FORME DI PUBBLICITA ESENTI Sono esenti dall autorizzazione i seguenti mezzi pubblicitari: - le indicazioni tipo ufficio, magazzino, parcheggio posizionate all interno della proprietà privata o comunque nelle pertinenze dell attività stessa; - i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non luminosi, posti all interno delle vetrine o porte d ingresso dei negozi in occasione di vendite promozionali o svendite od esposte in forma provvisoria; - i listini dei prezzi dei pubblici esercizi; - le locandine, i manifesti ed avvisi di natura politica o culturale posti su mezzi propri; - cartelli di cantiere che reclamizzano ditte o prodotti relativi a lavori di cantiere, operazioni di restauro, lottizzazioni purché posizionate nell ambito dell intervento, ecc. (anche con sponsor); 1 Art. 10, comma 1: Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione: - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; - l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o nella autorizzazione; - la mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione o in autorizzazione; - il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Art. 11, comma 1: La concessione o l autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 6

- le targhe professionali singole, purché l autorizzazione non risulti prescritta da altre fonti normative e purché aventi dimensioni massime di m 0,25 x 0,40; - eventuali targhe plurime da apporre su facciate già oggetto di precedenti installazioni, devono invece intendersi soggetto di autorizzazioni al fine di verificare la compatibilità delle stesse con le facciate degli edifici interessati; - comunicazione per la vendita e l acquisto di appartamenti, fabbricati o iniziative immobiliari in genere, posti all interno di vetrine di agenzia immobiliari o ubicati su serrande, cancellate, recinzioni, porte o vetrine dell immobile o del terreno posto in vendita o in affitto, purché aventi le dimensioni massime di m 0,70 x 1,00; ART. 9 OBBLIGHI E SANZIONI Le tende, le insegne di esercizio, I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere tenuti in buono stato di manutenzione da parte del titolare dell autorizzazione. Nel caso di cessazione di attività o di cambio di ubicazione, tutti i mezzi pubblicitari inerenti quell attività devono essere rimossi entro 90 giorni a spese e cura del titolare dell autorizzazione. Nel caso di inottemperanza, il Comune provvederà alla rimozione, addebitando le spese al titolare dell autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni inerenti l installazione dei mezzi pubblicitari è soggetto alla sanzione così come prevista dall art. 23 del D. lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, chiunque violi le norme fissate dal presente regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000. 2 Per ogni singola attività è consentita l esposizione, su tutto il territorio comunale, di massimo cinque mezzi pubblicitari compresi i segnali di direzione e/o turistico, oltre all insegna di esercizio. Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere concesse in presenza di accertata necessità da dimostrarsi all atto della presentazione della domanda. ART. 10 NORME TRANSITORIE Le tende, le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all atto dell entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi, ovvero adeguati, entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e a spese del titolare dell autorizzazione. 2 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Articolo 7-bis - Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 7

Le richieste di adeguamento saranno formulate nel rispetto dalle Norme generali e di quelle del presente Regolamento comunale con le modalità dell art. 5. Alla scadenza di tale periodo, laddove non fossero attivate le procedure di adeguamento, verrà disposta d ufficio la decadenza della precedente autorizzazione con il conseguente obbligo di rimozione ai sensi dell art. 7 del presente regolamento.. Art. 11 CARATTERISTICHE E MODALITA DI INSTALLAZIONE DELLE PREISEGNE SPECIALI 1. Gli impianti delle preinsegne speciali sono installati a cura dell Amministrazione, nelle intersezioni definite nelle planimetrie di progetto ( tav. 4 ). 2. Al di fuori dei punti evidenziati nella planimetria sopra citata, è severamente vietato installare preinsegne speciali, e gli unici mezzi pubblicitari consentiti restano le preinsegne. 3. Le ditte interessate all utilizzo dell impianto preinsegna speciale, sono esclusivamente quelle che hanno almeno un accesso diretto in una delle traverse evidenziate sulla planimetria di progetto ( tav. 4 ). 4. L impianto di preinsegna speciale prevede la possibilità di inserimento di spazi pubblicitari di tutte le aziende di cui al comma 3, indipendentemente dalla presentazione di una loro eventuale richiesta. 5. Ogni azienda avrà diritto ad un unico spazio pubblicitario. 6. L impianto pubblicitario viene costruito con le caratteristiche della planimetria di progetto ( tav. 4 ), con le dimensioni riportate e comunque lo spazio pubblicitario per ogni azienda non potrà essere superiore a mq. 0,75 ( ml. 1,50 x 0,50 ). Nel caso in cui la preinsegna speciale sia prevista per la pubblicizzazione di una unica azienda, ai sensi di quanto fissato al comma 3, lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq. 2,5; in questo caso l impianto dovrà essere installato a cura della ditta richiedente. 7. L Amministrazione raccoglierà tutte le domande di inserimento delle attività, aggiornando l impianto ogni 3 anni, a partire dall approvazione del presente regolamento. 8. Il posizionamento dello spazio pubblicitario all interno dell impianto è direttamente collegato alla posizione della ditta sulla via, partendo dal basso verso l alto. 9. La modalità di presentazione delle domande di cui all art. 5, per ottenere l autorizzazione all installazione di mezzi pubblicitari per la categoria in esame, prevede esclusivamente la documentazione prevista alle lettere e ) g ) oltre al versamento di un canone una tantum per l apposizione della tabella su impianto comunale. L importo del canone viene stabilito con cadenza triennale dalla Giunta Comunale. 10. E consentita l illuminazione della tabella, purché la fornitura di energia elettrica non sia allacciata alla rete di illuminazione pubblica. Art. 12 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 8

Le tende, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell uso dei colori, specialmente del rosso al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario dovrà essere indicato in modo conveniente i dati dell Amministrazione rilasciante, il soggetto titolare e il numero di autorizzazione.. Art. 13 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA In generale: 1. E vietata ogni forma di pubblicità sui tetti. 2. E ammessa l apposizione di cartelli pubblicitari anche sui muri intonacati, purché inseriti in appositi spazi delimitati da cornice in ferro o altro materiale resistente alle intemperie. 3. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno di regola collocate nei fori delle vetrine o porte, posizionati all interno dei vetri, oppure addossati all esterno degli stesso con una sporgenza massima di cm. 15. 4. Di norma, per una salvaguardia dei prospetti degli edifici, è vietato collocare insegne ed altri mezzi pubblicitari mono o bifacciali a bandiera con staffe sulle pareti degli stessi ad eccezione delle previste insegne per i servizi pubblici ( farmacie, tabacchi, poste, ecc. ). Soluzione a bandiera potranno essere prese in considerazione in presenza di un attenta progettazione che valuti preventivamente la lettura architettonica di tutto il fronte dell edificio e comunque di dimensioni minime ( ai sensi delle schede tecniche ) con il lato inferiore ad altezza superiore a m. 2.20 dal terreno ed in ogni caso esclusivamente ove non sia possibile installare insegne di esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli. Soluzioni a bandiera potranno inoltre essere prese in considerazione per attività ubicate all interno di cortili non aggettanti direttamente sulla strada e senza accesso diretto dei veicoli. 5. Nel caso di più insegne sul prospetto di un edificio, si devono ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nei colori rapportandosi con i parametri ed i toni della facciata. 6. E ammesso il posizionamento di cartelli su supporti all interno di pertinenze prospettanti luoghi pubblici in senso longitudinale o trasversale nei modi e caratteristiche previste dalla presente Variante. 7. Le tende parasole, se utilizzate anche come mezzi pubblicitari, devono rispettare i criteri previsti dalle schede e possono essere collocate solamente al piano terra ed a servizio esclusivo degli esercizi e non dovranno ostacolare la lettura architettonica dell edificio e cioè essere posizionata, preferibilmente ove REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 9

possibile, all interno dei fornici e delimitati dalle cornici architettoniche o architravate; l aggetto massimo previsto non deve superare 120 cm. dalla facciata. Aggetti superiori sono ammessi se ciò è consentito dalle dimensioni del marciapiede o perché aggettano su aree di pertinenza privata. La colorazione dovrà essere compatibile con l assetto cromatico della facciata. 8. Gli elaborati progettuali indicano il posizionamento di impianti pubblicitari i cui supporti dovranno essere in ferro trattato colorati di grigio scuro opaco o nero opaco e di sezione circolare calcolate secondo le dimensioni adottate. 9. Le insegne, i cartelli e gli impianti pubblicitari montati su apposita struttura posti su area pubblica o pertinenza privata dovranno di massima rispettare gli elaborati progettuali; comunque la superficie pubblicitaria non potrà superare e mq. 6,00. 10. Nel caso di più unità immobiliari ad uso commerciale terziario ubicate all interno di un unico complesso edilizio deve essere installato un unico impianto pubblicitario nel rispetto delle distanze e misure imposte dallapresente Variante. Tale impianto dovrà permettere la visibilità a tutte le attività commerciali o terziarie in egual misura e comunque nel rispetto delle dimensioni sopra riportate ( max 6,00 mq. per impianto min. 0,75 mq. per la pubblicità ). 11. L installazione di più impianti pubblicitari su area privata è consentito solo nel caso che nel complesso edilizio siano ubicate un numero di attività almeno superiore a 8 ( otto ). 12. Gli impianti pubblicitari possono essere bifacciali e dotati di luce propria, mentre è espressamente vietata ogni forma di luce indiretta; l esatto posizionamento e le caratteristiche saranno determinate dal Responsabile del Procedimento sentiti gli Uffici preposti. 13. E stato preventivamente evidenziato il posizionamento per gli impianti di preinsegne speciali ai fini pubblicitari; le richieste per l installazione degli altri mezzi pubblicitari saranno valutate dal Responsabile del Procedimento; comunque i mezzi non potranno essere ad una distanza inferiore a ml. 20 dagli impianti previsti ed esistenti. 14. Dovranno in ogni caso essere rispettate le distanze di cui all art. 23 del Codice della Strada, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di approvare specifiche deroghe ove ricorrano motivazioni di pubblico interesse direttamente attinenti il messaggio pubblicitario. ART. 14 DEROGHE Possono prevedere posizionamenti e colori in contrasto con il presente Regolamento i mezzi pubblicitari a carattere pubblico uniformi a livello nazionale indicanti farmacie, tabacchi, poste, telefono, ecc. Il Responsabile del Procedimento valuterà attentamente soluzioni di impianti pubblicitari non previsti ma che fanno riferimento a simboli o forme di marchi di aziende nazionali od internazionali al fine di poter assentire l installazione. Sono ammessi in deroga al presente regolamento, impianti pubblicitari come documentata espressione artistica dell ingegno umano. In particolare nelle stazioni di servizio esistenti nel tratto regolamentato possono essere accettate superfici di impianti pubblicitari superiori a quanto previsto dal REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 10

presente Regolamento ma che comunque dovranno rapportarsi per forma, colore e posizione per quanto possibile con le presenti regole. Art. 15 - POSIZIONAMENTO DI SEGNALI TURISTICI 1. Tali segnali non devono essere intesi come messaggi pubblicitari, ma come indicatori di percorso e definizione del monumento. 2. Il loro posizionamento dovrà prevedere un conveniente raggruppamento per categorie omogenee e comunque mai interferire con l avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale. 3. La loro colorazione e le diverse simbologie sono definite dall art. 78 e dall art. 134 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada. Art. 16 ESPOSIZIONE DI STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI 1. Lungo Via Madonna sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, per un massimo di giorni 30/anno. 2. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione. REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU VIA MADONNA PAGINA 11